Articolo 303 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 302Articolo 298
Versione
6 maggio 1952
Art. 303.
(Procedura per la distinzione)


L'iscrizione nelle matricole delle navi maggiori o nei registri delle navi minori e dei galleggianti e' determinata dal capo del compartimento o, nel caso previsto dall'articolo 148 del codice, dall'autorita' consolare.
A tal fine, nel richiedere l'iscrizione, il proprietario deve presentare all'ufficio del porto presso il quale intende ottenere l'iscrizione stessa:
1) la documentazione relativa alle caratteristiche della nave o del galleggiante da iscrivere, alle dotazioni e alle sistemazioni riservate all'equipaggio;
2) una, dichiarazione dalla quale risulti la destinazione che egli intende dare alla nave o al galleggiante.
Contro il provvedimento dei capo dei compartimento o dell'autorita' consolare il richiedente puo' proporre ricorso al ministro.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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