Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 22/03/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 210/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 210/2024 promossa da:
ELLE EMME SERVICE SRL (C.F. 08506140154), in persona del suo legale rappresentante, con il patrocinio dell'avv. Luca Borsani ATTRICE contro
RE IO IO OM (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. Dario Matar Sahd
e contro
LA VALLE'E REAL ESTATE SRL IN LIQUIDAZIONE (C.F. 05705560968), in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. UBIALI MARIA ELENA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
– Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale di La LÉ Real Estate RL in liquidazione e per conseguenza condannarla al risarcimento dei danni causati a parte attrice quantificati e documentati in euro 192.625,08 oltre interessi di legge dal dovuto al saldo;
- Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del notaio RE IO IO
OM ai suoi doveri professionali per non avere svolto diligentemente le verifiche preliminari alla stipulazione del contratto di compravendita, e per non rilevato avvisato l'acquirente dei pregiudizi (ipoteche) iscritti sull'immobile oggetto della compravendita. Di conseguenza condannare solidalmente il professionista al risarcimento del danno causato, pari ad euro 192.625,08 oltre interessi di legge dal dovuto al saldo;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge pagina 1 di 8
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così pronunciare: in via principale: mandare assolto il convenuto FA VA ID EN dalle domande attoree;
in subordine salvo gravame:
* graduare la responsabilità del conchiudente con quella concorrente della società attrice in relazione alla produzione del danno che fosse ritenuto conseguire all'omessa indicazione dell'ipoteca per cui è causa in occasione della stipula dell'atto notarile di compravendita del 19 maggio 2020 a rogito notar FA rep.194854 racc.42623, determinando la quota a ciascuno riferibile nella causazione del danno che risulterà accertato in giudizio;
** in via riconvenzionale condannare la società convenuta La LÉ Real Estate S.r.l. a tenere indenne il convenuto FA VA ID EN da qualsiasi somma e comunque dai pregiudizi tutti che lo stesso fosse condannato a rifondere all'attrice società Elle Emme Service S.r.l. per i fatti per cui è causa.
In ogni caso con il favore delle spese.
Salvezze illimitate
PER LA CONVENUTA LA VALLE'E REAL ESTATE S.r.l. Voglia l'Ill.mo Giudice designato, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così giudicare, nel merito in via principale:
1) accertare e dichiarare quale unico ed esclusivo responsabile per quanto occorso, il notaio dott. FA
VA ID EN, per inadempimento contrattuale ai propri obblighi professionali nei confronti di
Elle Emme Service s.r.l., per non aver svolto diligentemente le verifiche preliminari alla stipulazione del contratto di compravendita, e per non aver avvisato le Parti dei pregiudizi (ipoteche) gravanti sull'immobile oggetto di compravendita;
2) per l'effetto, statuire di conseguenza ovvero condannare in via esclusiva il professionista al risarcimento del danno causato alla società attorea, e come meglio dalla stessa quantificato;
3) conseguentemente respingere ogni domanda svolta dalla società attrice Elle Emme Service s.r.l. nei confronti di La Vallee' Real Estate s.r.l. in liquidazione, in quanto infondata sia in fatto che in diritto;
Nel merito in via subordinata:
4) nella denegata ipotesi in cui di volesse riconoscere una responsabilità di tipo solidale in capo ai soggetti convenuti nei confronti di Elle Emme Service s.r.l., condannare il dott. FA VA ID EN, a manlevare, garantire e/o tenere indenne la società LA VALLEE' REAL ESTATE SRL in liquidazione, per le eventuali somme che la stessa dovesse essere chiamata a risarcire alla società attrice per l'effetto delle statuizioni che verranno determinate, ovvero autorizzarla al regresso nei confronti del professionista.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, ivi compreso il rimborso forfettario per spese generali pari al 15% o come per legge, oltre 4% c.p.a. e 22% iva.
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Elle Emme Service RL (di seguito Elle Emme) conveniva in giudizio la società La AL Real Estate RL (di seguito La AL) ed il Notaio dott. FA
VA ID EN, esponendo la seguente vicenda.
In data 19 maggio 2020 l'attrice acquistava dalla società La AL, con atto di vendita a rogito Notaio FA rep n. 194854 racc n. 42623, debitamente registrato e trascritto, la piena ed esclusiva proprietà di due immobili facenti parte del complesso residenziale denominato “Condominio Montmarlet” sito nel Comune di Fontainemore, località Mont Marlet, edificato sull'area di terreno distinta nel Catasto Terreni al foglio 22 n. 822 - derivante dalla fusione dei mappali 84, 295, 296, 342, 468, 469, 470 e 479 del foglio
22 - e precisamente l'unità immobiliare urbana censita al foglio 22 particella 822 sub. 7 consistente in un alloggio al piano terreno e l'unità immobiliare urbana censita al foglio 22 particella 822 sub. 19 consistente in un posto auto al piano sotterraneo. Nell'atto in esame, la parte alienante garantiva l'assenza di gravami sugli immobili oggetto di vendita. pagina 2 di 8 Esponeva l'attrice che, stipulato il contratto di compravendita e pagato interamente il relativo prezzo, a causa della presenza di un'ipoteca pregiudizievole non dichiarata dalla venditrice né rilevata dal notaio rogante in sede di ispezione nei registri immobiliari, si era trovata esposta all'aggressione esecutiva sugli immobili acquistati da parte di Special Gardant S.p.A in nome e per conto di Aragorn NPL 2018 Srl., cessionaria del credito. In data 22 dicembre 2008, la società venditrice aveva infatti stipulato con Credito
Artigiano S.p.A. (poi fusosi con Credito Valtellinese Sc, in seguito divenuto Credito Valtellinese Spa) un contratto di apertura di credito in conto corrente a rogito Notaio dott. Oreste Cirillo rep n. 22295 racc n. 15633, a garanzia del quale la società aveva concesso ipoteca - iscritta presso la Conservatoria dei
RRII di Aosta in data 29 dicembre 2008 ai nn. 14930 / 2501 - sui mappali di sua proprietà siti in
Fontainemore, distinti a Catasto Terreni Fg. 22 particelle nn. 84, 295, 296, 342, 468, 469, 470, 479, sui quali in seguito avrebbe edificato il Condominio Montmarlet.
Lamentava quindi l'attrice la responsabilità contrattuale della società venditrice nonché la colpa professionale del notaio, il quale avrebbe dovuto rilevare in sede di ispezioni ipotecarie la presenza della suddetta ipoteca sul terreno, estesasi ex art. 2811 c.c. sui fabbricati su di esso costruiti, chiedendone la condanna in solido tra loro al risarcimento dei danni causati, quantificati in complessivi euro 192.625,08 oltre interessi.
La società La AL, ritualmente evocata in giudizio, restava contumace, come dichiarato all'udienza del 22 aprile 2024.
Si costituiva in giudizio il Notaio, il quale, dando atto che tale gravame non era stato rilevato dallo stesso a causa non di omissioni ispettive ma del mancato inserimento, in sede di ispezione, dell'accento sulla penultima “e” della denominazione sociale della società venditrice, deduceva l'effettiva conoscenza dell'ipoteca da parte della società acquirente e, dunque, l'assenza del nesso di causalità tra l'atto rogato ed il danno eventualmente prodottosi. Sosteneva infatti il convenuto che, al di là dello schermo formale, entrambe le società protagoniste dell'atto di compravendita facessero capo ai medesimi soggetti, ovvero ai coniugi RI IZ NT e UC Claudio RIni.
Il convenuto notaio chiedeva, in principalità, il rigetto delle domande attoree e, in subordine, di graduare la sua responsabilità con quella concorrente della società attrice, con determinazione della quota a ciascuno riferibile nella causazione del danno. Chiedeva infine, in via riconvenzionale, la condanna della società venditrice a tenerlo indenne da qualsiasi somma e, comunque, dai pregiudizi tutti che lo stesso fosse condannato a rifondere all'attrice per i fatti per cui è causa. Restava contumace la società venditrice, non costituitasi pur se ritualmente evocata in giudizio.
Il giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. senza procedere ad istruttoria.
Con ordinanza del 6.12.2024 il giudice istruttore rilevava l'impossibilità di lettura del file contenente il documento 7 di parte attrice, ritenuto decisivo in quanto comprovante il trasferimento immobiliare che avrebbe determinato l'evizione dell'immobile, e rimetteva la causa in istruttoria sottoponendo alle parti la questione. In data 23.12.2024 si costituiva in giudizio la convenuta venditrice ammettendo espressamente anch'essa, come già aveva fatto l'altro convenuto già costituito, la vicenda relativa all'evizione e concludendo come sopra riportato.
All'udienza del 5.3.2025, dunque, il giudice tratteneva nuovamente la causa in decisione.
***
Sussiste la responsabilità contrattuale della società venditrice per inadempimento dell'obbligo di garantire l'acquirente contro l'evizione, assunto con la sottoscrizione del contratto di vendita sopra citato.
Il venditore, ai sensi dell'art. 1476 c.c., è tenuto a garantire l'acquirente dall'evizione altrui. La violazione di tale obbligo determina un grave inadempimento, con il conseguente obbligo di risarcire il danno ex articoli 1483 e 1479 c.c.. pagina 3 di 8 La garanzia per evizione costituisce infatti una particolare tutela che l'ordinamento accorda al compratore per il caso in cui sia disturbato o menomato nel godimento del bene acquistato per effetto delle pretese fatte valere da terzi nei suoi confronti. Come ha puntualmente evidenziato la giurisprudenza di legittimità, l'evizione opera indipendentemente dalla sussistenza della colpa del venditore o dalla buona fede dell'acquirente, per cui non è esclusa neppure dalla conoscenza, da parte del compratore, della possibile causa di futura evizione, nel caso in cui la stessa effettivamente si verifichi (Cass. n.
20877/2011). Infatti, gli effetti della garanzia per evizione (garanzia che sanziona l'inadempimento da parte del venditore all'obbligazione di cui all'art. 1476 c.c., n. 2) conseguono al mero fatto obiettivo della perdita del diritto acquistato, in quanto fatto comportante l'alterazione dell'equilibrio del sinallagma funzionale, con la conseguente necessità di porvi rimedio col ripristino della situazione economica del compratore quale era prima dell'acquisto.
Elemento caratterizzante la fattispecie de qua, sia in relazione alla vendita volontaria che a quella forzata, è dato dall'intervento rivendicativo o espropriativo da parte del terzo. Ne deriva che non si ha evizione per la sola affermazione dell'esistenza del diritto di proprietà da parte del terzo, indipendentemente da ogni azione di quest'ultimo, ma occorre che il terzo medesimo si attivi per recuperare il diritto nella propria sfera patrimoniale, e che il suo diritto sia accertato definitivamente.
Elle Emme è stata garantita espressamente dalla società venditrice in ordine all'evizione e all'assenza di iscrizioni pregiudizievoli sugli immobili oggetto di vendita. Come si legge a pagina 4 dell'atto di vendita
“la parte venditrice presta le garanzie ordinarie di legge e così, tra l'altro, garantisce la proprietà di quanto venduto, il possesso senza spogli né molestie, la libertà da privilegi, iscrizioni e trascrizioni di pregiudizio ed in genere da vincoli reali o personali di terzi, presta la garanzia dall'evizione e ne immette la parte acquirente nel possesso consegnando i locali in oggetto liberi da persone e cose, con le relative chiavi”.
In ordine alla prova dell'evizione e del conseguente danno, dalla documentazione versata in atti dall'attrice (cfr. doc. 6 e 7 parte attrice) risulta che Special Gardant S.p.A., in nome e per conto di Aragorn NPL 2018 S.r.l., con atto di pignoramento notificato in data 21.1.2022, aveva promosso, nella sua qualità di creditore, l'esecuzione immobiliare R.G.E. 12/2022, sui seguenti beni immobili di Elle Emme e che in data 22.09.2023 la proprietà di essi è stata trasferita al terzo aggiudicatario. La circostanza, indipendentemente dalla lettura del documento 7 allegato da parte attrice, è oggetto di espresse ammissioni delle parti convenute.
La società convenuta non ha dimostrato, com'era suo onere, l'esatto adempimento delle proprie obbligazioni ovvero fatti impeditivi, modificativi o estintivi delle stesse.
Quanto alla colpa del venditore, pur rispondendo a prescindere da essa, si segnala che la giurisprudenza di legittimità ravvisa la sussistenza della colpa del venditore ove lo stesso abbia espressamente garantito la libertà del bene venduto (Cass. 14431 del 2006; Cass. 6491 del 1986) e comunque in tutti i casi in cui lo stesso conoscesse, o potesse conoscere, secondo il criterio dell'ordinaria diligenza, la causa dell'evizione. Nel caso di specie il venditore ha, sulla base di quanto emerso dalla documentazione prodotta, agito con colpa grave, conoscendo, al momento della vendita, la sua posizione debitoria nonché la presenza di vincoli gravanti sul terreno costituente l'area di sedime del bene venduto e nonostante ciò garantendo espressamente parte acquirente in sede di atto notarile.
Per tutto quanto detto, va affermata la responsabilità contrattuale della società venditrice La AL.
In tema di liquidazione del quantum risarcibile, la misura del danno non deve essere necessariamente contenuta nei limiti di valore del bene ma deve avere per oggetto l'intero pregiudizio subito dal soggetto danneggiato, essendo il risarcimento diretto alla completa restitutio in integrum — per equivalente o in forma specifica — del patrimonio leso. In caso di evizione totale, il diritto al risarcimento integrale del danno spetta soltanto se venga accertata in concreto la colpa del venditore in riferimento alla causa che pagina 4 di 8 ha determinato l'evizione, spettando altrimenti, nel caso di assenza di (dolo o) colpa, soltanto il diritto al risarcimento dell'interesse negativo (Cass. n. 14431/2006). La colpa del venditore, qui sussistente, è, quindi necessaria allorché il compratore chieda il risarcimento integrale dei danni (cioè comprensivo anche dell'interesse positivo), in relazione al quale opera la presunzione di carattere generale prevista dall'art. 1218 in tema di inadempimento contrattuale (Cass. n. 2369/1988; Cass. n. 792/1998).
In relazione al quantum dei danni, parte attrice chiede un risarcimento danni ammontante a complessivi euro 192.625,08 di cui:
a) euro 161.900,00 oltre iva (euro 178.100,00) quale prezzo di acquisto pagato per l'immobile;
b) euro 3.398,43 per spese notarili e imposte;
c) euro 550,00 per mancata percezione del canone di locazione (canone di luglio 2022 compreso sino a cessazione locazione);
d) euro 9.155,25 (imponibile in condanna euro 6.274,50 oltre oneri e accessori tra cui iva, cpa, spese generali 15%) a titolo di spese legali di cui alla condanna nel procedimento di opposizione;
e) euro 1.421,40 per spese di assistenza legale nonché bolli per iscrizione a ruolo della causa di opposizione all'esecuzione Trib. Aosta RGE 12/2022 sub 1.
Non si può riconoscere quale voce di danno la mancata percezione del canone di locazione, dal momento che le richieste di registrazione versate in atti dall'attrice non sono univocamente riferibili al contratto di locazione prodotto con l'atto di citazione.
Si precisa invece che il danno subito da parte attrice deve tener conto dell'IVA che la stessa ha versato per l'acquisto dell'immobile, non avendo la stessa potuto detrarla in quanto l'acquisto di immobili civili non rientra nel suo oggetto sociale.
Quanto alla posizione del notaio convenuto, la disamina di questa conduce ad una pronuncia di rigetto della domanda svolta nei suoi confronti.
La responsabilità del notaio in forza del contratto di opera professionale viene pacificamente inquadrata nell'ambito della responsabilità contrattuale, con la conseguente applicazione degli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio sanciti e ribaditi a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità (a partire dalla nota Cass. Sez. Un. 13533 del 2001). Grava pertanto sul cliente (parte attrice) l'onere di allegare l'inadempimento, e di provare – oltre che l'esistenza del rapporto contrattuale – anche la sussistenza del danno lamentato e il nesso eziologico che lo lega alla condotta del professionista;
di contro, spetta al convenuto la prova dell'esatto inadempimento o dell'evento impossibilitante ex art. 1218 c.c.
E' provato – e non contestato – che vi fosse tra l'attrice e il notaio convenuto un rapporto contrattuale d'opera professionale, manifestatosi attraverso il conferimento dell'incarico di redazione e stipulazione di un atto di compravendita immobiliare.
Il notaio è chiamato a garantire la sicurezza dei traffici giuridici e a svolgere una funzione di assistenza giuridica a favore di tutte le parti dell'atto per cui è richiesto il suo ministero, funzione alla quale risultano connessi oneri informativi e, con particolare riferimento agli atti di compravendita immobiliare, oneri di preventiva verifica della documentazione ipocatastale (Cass. n. 14865/2013).
E' principio consolidato in giurisprudenza quello per cui, ove incaricato della stipulazione di un contratto di compravendita immobiliare, il notaio, nell'esecuzione del contratto d'opera professionale, sia tenuto al compimento di tutte quelle attività accessorie e successive necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti.
Tra queste attività rientra la preventiva verifica della libertà e disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei registri immobiliari attraverso la loro visura (v. Cass. n. 16990/2015; Cass. n.
pagina 5 di 8 25270/2009; Cass. n. 13015/2006), con la precisazione che l'inosservanza dell'obbligo di espletare la visura dei registri immobiliari in occasione di una compravendita immobiliare non è riconducibile ad una ipotesi di imperizia, cui si applica la limitazione di cui all'art. 2236 c.c., ma a negligenza o imprudenza, cioè alla violazione del dovere della normale diligenza professionale medio esigibile ai sensi del secondo comma dell'art. 1176 c.c., rispetto alla quale rileva anche la colpa lieve (ex multiis, Cass. n. 22398/2011).
E' ravvisabile un inadempimento del professionista nel caso di specie, consistente nell'omessa rilevazione di gravame ipotecario sul terreno sopra il quale sono stati edificati i fabbricati oggetto dell'atto di vendita. Si tratta di condotta censurabile sotto il profilo della diligenza professionale richiesta ai sensi dell'art. 1176, 2° comma, c.c., la quale avrebbe imposto una ricerca esaustiva e completa, tale da conseguire un esito di carattere certo, eseguita con l'utilizzo di tutti i dati identificativi delle parti dell'atto (quali, in particolare, il codice fiscale o partita iva della venditrice, che avrebbe permesso di rilevare il gravame neutralizzando l'errore di inserimento della denominazione sociale), evidenziando così senza dubbio l'esistenza del gravame.
Il notaio convenuto, gravato dal relativo onere ai sensi dell'art. 1218 c.c., d'altra parte, non ha dato prova di avere adempiuto con diligenza alle obbligazioni sullo stesso gravanti, così come appena ricostruite.
A fronte dell'incontestata omissione, infatti, il professionista convenuto si è limitato ad affermare di aver omesso nella digitazione della denominazione sociale di posizionare l'accento sulla penultima “e”.
Deve tuttavia ritenersi che, con media diligenza, il professionista ben avrebbe potuto verificare l'esistenza dell'ipoteca. Sul punto si osserva che la ricerca per soggetto avrebbe dovuto essere effettuata inserendo il codice fiscale della società venditrice, essendo tale modalità di ricerca in astratto quella più sicura, dal momento che il codice fiscale identifica univocamente qualsiasi persona fisica o giuridica.
Non può non rilevarsi, poi, come la diligenza esigibile dal professionista richieda, in ogni caso, una doppia verifica nei Registri Immobiliari anche per immobile, e non solo per soggetto, che avrebbe anch'essa condotto ad una rilevazione di un'ipoteca sul bene oggetto di compravendita.
Giova altresì precisare che il contenuto delle dichiarazioni delle parti nel contratto che il notaio deve rogare non é di per sé sufficiente per esonerare il notaio stesso dai suoi obblighi di protezione, consiglio ed a monte, informazione degli esiti delle verifiche catastali e proprietarie (Cass. Civ., Sez. III, 3 agosto 2023, n. 23718). Ne consegue l'irrilevanza, ai fini dell'eventuale esclusione dell'inadempimento del notaio rogante, delle dichiarazioni negative rese dalla venditrice in atto in ordine all'inesistenza di gravami.
Ciò chiarito in ordine all'inadempimento del professionista convenuto, la domanda di risarcimento dei danni nei suoi confronti non può essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
Come già detto, un danno vi è stato dal momento che parte acquirente ha subito l'evizione dei beni acquistati dalla società La AL. Ciò che difetta è invece la presenza del nesso causale fra l'atto rogato dal notaio non menzionante l'ipoteca per cui è causa e il danno stesso, dal momento che la società acquirente era ben conscia dell'esistenza di un'ipoteca sui beni oggetto dell'atto.
Elementi comprovanti ciò sono i seguenti:
- nell'atto di compravendita di cui è causa, la LÉ era rappresentata dall'amministratore unico
NT RI IZ, mentre la società acquirente era rappresentata in atto dall'amministratore unico RIni UC Claudio;
- i due legali rappresentanti delle società hanno contratto matrimonio in data 11 luglio 1998 e si sono separati giusto provvedimento omologato dal Tribunale di Milano in data 6.4.2010;
- il NT e la RIni risiedono dal 31 marzo 2004 entrambi in Parabiago via Cesare Correnti n.
9/B (cfr. docc. 9 e 10 parte convenuta);
- nell'atto di apertura di credito, al quale afferiva la garanzia ipotecaria poi alla base dell'evizione pagina 6 di 8 denunciata, la società venditrice era rappresentata in atto dall'amministratore unico NT RI
IZ (cfr. doc. 2 parte convenuta); a detto contratto di apertura di credito era allegata sub. A) la delibera del 18.12.2008 con la quale l'assemblea della società La AL approvava il finanziamento ipotecario, autorizzando l'amministratore unico alla firma del relativo atto notarile;
tale assemblea era presieduta dall'amministratore unico NT RI IZ e le funzioni di segretario erano svolte dal RIni;
- il RIni aveva prestato fideiussione, in data 16.5.2007, proprio a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di apertura di credito garantito dall'ipoteca contestata
- come risulta dalla visura camerale della società La AL estratta a ridosso dell'atto di compravendita (cfr. doc. 4 parte convenuta) il capitale sociale di La AL era detenuto per il
50% dalla società RInti Holding, società unipersonale avente quale socio la sig.ra RInti
RO, figlia del sig. RIni UC e della sig.ra IZ NT e quale amministratore unico UC RIni (cfr. doc. 5 parte convenuta);
- la visura camerale della società Elle Emme estratta alla data del 2.3.2020 (doc. 6 Visura CCIIAA società Elle Emme Service al 2.3.2020) documenta come a tale data detta società fosse interamente posseduta dal sig. RIni UC e dalla sig.ra RIni RO, ovvero i medesimi soggetti che, rispettivamente, possedevano ed amministravano la RInti Holding S.r.l., titolare del 50% del capitale sociale della venditrice La LÉ Real Estate S.r.l.;
- anche dopo la stipula della compravendita oggetto di causa, si consideri che: il RIni svolgeva funzioni di segretario dell'assemblea di approvazione del bilancio della società La AL relativo all'esercizio 2020, ovvero quello in cui era avvenuta la compravendita per cui è causa;
sempre in occasione di detta assemblea, l'amministratore unico IZ NT informava i soci che la società, a seguito dell'impossibilità del conseguimento dell'oggetto sociale causa pignoramento immobiliare a favore del credito fondiario, con nota di trascrizione nr. 8429/6374 del 28/10
/2020, era stata messa in liquidazione in data 12 aprile 2021; il decreto ingiuntivo n. 515/2020 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio è stato notificato anche al RIni, quale fideiussore della società La AL condannato in solido;
lo stesso RIni con citazione del 22.07.2020 aveva proposto opposizione avverso detto decreto ingiuntivo;
analoga opposizione era stata proposta dalla NT, destinataria della suddetta ingiunzione di pagamento, poiché anch'ella garante della società La LÉ Real Estate.
Tutti questi elementi portano a ritenere che il legale rappresentante della società acquirente fosse ben a conoscenza del gravame sugli immobili oggetto di vendita. Si deve pertanto concludere, alla luce di quanto sopra evidenziato, che la domanda attorea nei confronti del Notaio rogante non può trovare accoglimento per difetto di prova del nesso causale.
La domanda di manleva svolta dalla convenuta società venditrice nei confronti del notaio va conseguentemente rigettata.
Le spese, da liquidarsi tenendo conto del valore della domanda con applicazione del dm n. 55/2014, seguono la soccombenza. Segnatamente, si reputano congrui i parametri medi previsti per i giudizi avanti al Tribunale per lo scaglione di valore applicabile per le fasi introduttiva, di studio e decisionale, mentre per la fase istruttoria si ritengono congrui i parametri minimi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda di risarcimento danni proposta nei confronti di FA VA ID EN;
rigetta la domanda di manleva proposta dalla società convenuta
contro
FA VA ID EN;
condanna La LÉ Real Estate RL in liquidazione, al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di
€ 192.075,08 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dal dì pagina 7 di 8 degli esborsi al saldo, nonché interessi legali sulle somme così liquidate da oggi al saldo;
condanna l'attrice Elle Emme Service RL a rimborsare al convenuto FA VA ID EN le spese di lite che si liquidano in € 11.268,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a; condanna la convenuta La LÉ Real Estate RL in liquidazione a rimborsare all'attrice Elle Emme
Service RL le spese di lite che si liquidano in € 11.268,00 per compensi professionali, oltre spese generali,
i.v.a., c.p.a.; condanna la convenuta La LÉ Real Estate RL in liquidazione a rimborsare al convenuto FA VA ID EN le spese di lite da questi sostenute per la difesa dalle domande svolte dalla convenuta, spese che si liquidano in € 7.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a.,
c.p.a..
Busto Arsizio, 22.3.2025
Il Giudice
dott. Nicola Cosentino
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