TRIB
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 12/03/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 985 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, assegnata in decisione all'udienza del 20.11.2024 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
in persona delle sue legali rappresentanti e Parte_1 Parte_2 [...] sentata e difesa, giusta procura in atti, dall ri Parte_3 con studio in Como, Via Vittorio Emanuele II n.45 e con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Berardi Vincenzo, in Carovilli (IS) al Corso Orientale n.7;
RICORRENTE
E
in persona del suo rappresentante Controparte_1 pro-tempore, Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Trinchi Claudio presso CP_2 il cui studio effettiv ilia in Isernia (IS) in via J.F. Kennedy n.72;
RESISTENTE
Oggetto: Mutuo Conclusioni: come da verbale di udienza del 20.11.2024
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con atto sottoscritto in data 28.05.2010, Parte_4 ha stipulato con la
[...] Controparte_3 finanziamento avente ad oggetto la concessione di un mutuo della somma di € 170.000,00 alle seguenti condizioni: a. Rimborso in 10 anni mediante rate trimestrali costanti posticipate decorrenti dal 30.09.2010; b. Interessi calcolati sulla base di un anno di 360 giorni e un mese di 30 giorni, in via trimestrale posticipata al tasso nominale annuo del 5,20%, pari al 5,302% effettivo annuo con commissione di istruttoria pari allo 0,40% dell'importo del finanziamento e con un indicatore sintetico di costo (ISC) pari al 5,302%; c. Interessi di mora nella misura del 7,20% annuo;
Con un successivo atto integrativo sottoscritto in data 28.06.2010, le parti hanno apportato delle modifiche al precedente contratto di finanziamento prevedendo, in particolare, il rimborso del finanziamento in n.40 rate semestrali costanti posticipate con scadenza al 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre e 31 marzo di ogni anno, secondo il piano di ammortamento al tasso del 5,20% nominale annuo (pari al 5,302% effettivo annuo) e con un T.A.E.G. del 5,45%. In data 11.11.2016, parte attrice ha ottenuto la surroga del suddetto contratto con Intesa San Paolo S.p.a. e con atto del 25.11.2016 la rilasciava regolare quietanza della somma di € 97.757,64, ricevuta a mezzo bonifico rio, nella quale dichiarava l'estinzione del finanziamento. In seguito, l'attrice ha conferito alla “EG2 l'incarico di effettuare un'analisi del Controparte_4 contratto al fine di verificare la sussistenza di usura e/o di irregolarità: tuttavia, nella propria perizia, la ha accertato, da una parte, il non superamento della CP_5 soglia d'usura men sussistenza di irregolarità in materia di T.A.E.G. e di maggiorazioni di mora tali da rendere nulle le clausole applicate al contratto nonché tali da far emergere un indebito incameramento da parte della Banca convenuta di una somma pari ad € 33.332,50. Di conseguenza, la società ricorrente, con PEC del proprio avvocato del 20.12.2019 ha contestato formalmente a quanto emerso dalla CP_3 perizia svolta domandando la restituzione della somm ,50 ma, con missiva del 13.01.2020 la respingeva le contestazioni formulate, sostenendo la correttezza dei tassi applicati. el punto, veniva formalmente avviata la procedura di mediazione presso l' filiale di Isernia, al quale l'Istituto di credito non partecipava Controparte_6 sortend 0, esito negativo. Con atto di citazione, parte attrice chiamava in causa la per Controparte_1 comparire all'udienza del 02.03.2021, al fine di sentire a oni: «in via principale e nel merito, accertare e dichiarare che il T.A.E.G effettivamente applicato al rapporto de quo non corrisponde a quello pattuito contrattualmente risultando maggiore e, per effetto dichiarare la nullità e/o inefficacia, per i motivi di cui in premessa e violazione degli artt.116 e 117 TUB, delle clausole dedotte in contratto relative al T.A.E.G», «in via principale e nel merito, accertare e dichiarare alla luce della nullità ai sensi degli artt.116 e 117 TUB la sussistenza di un indebito incameramento, da parte della convenuta, della somma di € 33.332,50 o della diversa somma che sarà accertata previo espletamento di C.T.U. contabile o che sarà ritenuta di giustizia» e, conseguentemente, «condannare la convenuta alla restituzione, in favore dell'attrice, della somma di € 33.322, 50 o della diversa somma che sarà accertata dall'espletanda C.T.U. o che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge dal dovuto al saldo», «sempre in via principale e nel merito, accertare e dichiarare la nullità, ex artt.1428 e 1419 c.c., del tasso di mora dedotto in atti per sua indeterminatezza ai sensi dell'art.1346 c.c. e/o violazione degli artt.116 e 117 TUB, comma 1 e 4, con conseguente applicazione del disposto di cui all'art.117 TUB comma 7» e, conseguentemente, «condannare la convenuta a restituire all'attrice le somme che risulteranno in corso di causa, eventualmente anche alla luce dell'espletanda C.T.U., indebitamente incassate»; «in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice non dovesse ritenere operante la nullità delle clausole di cui in premessa, accertare e dichiarare che il T.A.E.G. effettivamente applicato al rapporto de quo non corrisponde a quello pattuito contrattualmente risultando maggiore avendo, pertanto, comportato un arricchimento indebito in favore della e, per l'effetto, procedere al ricalcolo del piano di CP_1 ammortamento e/o comunque ridetermi somme effettivamente dovute dall'attrice in accordo al T.A.E.G. indicato in contratto» e «condannare la convenuta alla restituzione, in favore dell'attrice, delle somme percepite in eccedenza e risultanti dalla differenza tra quanto da quest'ultima versato e quanto effettivamente dovuto in base al ricalcolo del piano di ammortamento e/o comunque risultante dall'espletanda C.T.U.. Il tutto oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi di legge dal dovuto al saldo effettivo». Si costituiva in giudizio la resistente, contestando ogni avversa deduzione e richiesta perché infondate in fatto e in diritto nonché non provate, chiedendo la reiezione delle domande proposte in quanto prive di fondamento, generiche e a carattere meramente dilatorio. Esaurita l'attività istruttoria, anche mediante CTU, all'udienza del 20.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*** 2. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per i motivi che di seguito si espongono. Come correttamente affermato dalla relazione del consulente nominato, il T.A.E.G. è un indicatore sintetico di costo del finanziamento avente lo scopo di mettere in grado il cliente di conoscere il costo effettivo del credito prima di accedervi;
pertanto, la sua erronea indicazione comporta una erronea rappresentazione del costo complessivo del credito e quindi una maggiore onerosità del finanziamento nel caso in cui il tasso effettivamente applicato sia più sfavorevole per il cliente rispetto a quello pubblicizzato in contratto. Tuttavia, relativamente alla scorretta indicazione dell' (detto anche T.A.E.G.) nel contratto e alle relative conseguenze, lo stesso CTU evidenzia l'esistenza di due diverse interpretazioni giurisprudenziali: secondo la prima, l'applicazione di condizioni diverse da quelle pubblicizzate attraverso una errata indicazione del T.A.E.G. comporta la nullità della clausola di statuizione degli interessi e delle clausole che regolano la restituzione del credito, con la conseguenza della rideterminazione dei rapporti tra le parti attraverso l'applicazione del disposto di cui all'art.117, comma 7, del TUB. Secondo tale interpretazione, l' .E.G. è un elemento del contratto su cui si forma la volontà Pt_6 contrattuale delle onché un elemento fondamentale tra tutte le previsioni del contratto poiché indica il costo complessivo dell'operazione: di conseguenza deve affermarsi che la mancata o non corretta indicazione dell' rende il contratto difforme dal modello legale con conseguente nullità ai sensi dell'a 17, comma 8 TUB (cfr. sent. n.1455/2019 del Tribunale di Cagliari, sent. n.801/2018 del Tribunale di Pesaro, sent. n.779/2015 del Tribunale di Napoli, sent. n.390/2018 del Tribunale di Cremona, sent. n.889/2018 del Tribunale di Ancona). Per la seconda interpretazione giurisprudenziale, al contrario, esclude che la difformità tra .A.E.G. dichiarato e tasso effettivo dia luogo a nullità ex art.117 TUB in Pt_6 ragione del fatto che l' è un indicatore dei costi del contratto e non una vera e propria clausola contrattuale, tale per cui le sue eventuali difformità rispetto a quanto disposto dalla normativa di riferimento, e segnatamente quelle previste dall'art.117 relativamente agli obblighi informativi, non andrebbero a integrare profili di invalidità ma di violazioni di regole di condotta suscettibili di fondare degli obblighi di carattere risarcitorio (cfr. sent. n.10832/2017 del Tribunale di Milano, sent. n.14742/2019 del Tribunale di Roma, sent. n.978/2019 e n.2111/2021 rispettivamente del Tribunale di Venezia e della Corte d'Appello di Venezia). Nel caso che ci occupa, l'interpretazione giurisprudenziale alla si ritiene di aderire è la seconda, anche perché, in materia di contratto di mutuo, l'omessa o non corretta specificazione nell'atto dell'indicatore sintetico di costo/T.A.E.G. non inficia la validità del contratto, costituendo tale indicatore, al pari del documento di sintesi, uno strumento di carattere informativo e non un requisito tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale;
quindi, l' .E.G. è un mero indicatore previsto dalla normativa vigente Pt_6 ai fini della traspar caria, e non già un tasso, un prezzo o una condizione. Ne discende ancora che l'erronea indicazione di questo indicatore non incide neppure sulla validità delle clausole ex art.117 TUB, ma può rilevare sotto il profilo della responsabilità della e del risarcimento dei danni qualora ne vengano dedotti gli elementi CP_1 costit r. Tribunale di Roma, XVII sez., sent. n.17990 del 23.09.2019, sent. Tribunale di Torino, I sez., n.3213 del 21.09.2020). Ciò è confermato anche dal fatto che la nullità prevista dall'art.117 comma 6 TUB non può trovare applicazione in ipotesi di
.A.E.G. divergente atteso che lo stesso «non ha alcuna funzione o valore di “regola di Pt_6
”, tanto meno essenziale del contratto poiché rappresenta solo un indicatore sintetico del costo complessivo del contratto e non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali» potendo semmai comportare una mera obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale a carico della Banca che abbia applicato un ISC difforme rispetto a quello segnalato in sede di conclusione del contratto di finanziamento (cfr. Tribunale di L'Aquila sent. n.324/2021 del 16.06.2021). 2.1. Per quanto riguarda il disposto dall'art. 125 bis del TUB richiamato dalla parte convenuta nei propri atti difensivi, lo stesso CTU nella sua perizia ha affermato l'impossibilità della sua applicazione al caso di specie in quanto, anche se sancisce in modo specifico la nullità delle clausole del contratto relative a costi che non siano stati inclusi, ovvero siano stati inclusi in modo non corretto nel T.A.E.G. indicato nel contratto, sostituendole con quelle previste al comma 7 dello stesso articolo, è specificamente circoscritto al cliente consumatore. In merito a tale questione, il DM 08.07.1992 citato da parte convenuta e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 20.07.1992, all'art.1 (Definizioni e ambito di applicazione) comma 1, lett.b precisa che si intende come “consumatore”, «la persona fisica che accede al credito per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta». Nel caso in esame, la parte attrice non può essere qualificata come persona fisica e non si può affermare che abbia richiesto il finanziamento per scopi estranei alla sua attività imprenditoriale: ciò è comprovato dal fatto che nell'Allegato A al contratto di finanziamento e negli altri atti si fa riferimento alla L.949 del 25.07.1952, istitutiva della cosiddetta “Cassa per il Mezzogiorno”, al cui Capo V è prevista la possibilità di ottenere finanziamenti destinati al rinnovo, ampliamento e costruzione di impianti industriali (art.17). Sull'argomento si è espressa anche la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n.4597 del 14.02.2023 e con la sentenza n.39169 del 09.12.2021: con la prima gli hanno ribadito che la sanzione della nullità per la mancata o non corretta CP_7 indicazione dell' .A.E.G. è prevista esclusivamente per il caso del credito al Pt_6 consumo, nell'a ella cui disciplina l'art.125 bis, comma 6 TUB prevede che «sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art.121, comma 1, lett. e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel T.A.E.G. pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art.124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto»; pertanto, l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura puramente risarcitoria;
con la seconda, la S.C. ha confermato la validità di tale secondo orientamento affermando che «in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (T.A.E.G.), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art.117 d.lgs. n.385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto». 3. Per quanto riguardo la domanda di declaratoria di nullità del tasso di mora per indeterminatezza sollevata da parte attrice, questa non può essere accolta poiché nell'allegato “documento di sintesi” il tasso di mora seppur maggiore rispetto a quanto stabilito nel contratto precedente del maggio 2010 (da 7,20% a 7,55%) risulta essere pari al tasso soglia ai sensi della L. 108/1996 vigente alla data di stipulazione del contratto;
inoltre, va sottolineato che il tasso soglia di usura della Banca d'Italia per il periodo in cui cade la stipula di entrambi gli atti (01.04.2010 – 30.06.2010) è pari al 7,755%. Infatti, nel Decreto Ministeriale del 26.03.2010 per i Mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso, il tasso di interesse effettivo medio su base annua risulta pari al 5,17% ma tale tasso, ai fini della determinazione degli interessi usurari, ai sensi dell'art. 2 della L. 108/96, essendo riferito ad una operazione di finanziamento conclusa in data anteriore all'entrata in vigore del DL 70/2011 deve essere aumentato della metà per cui, in entrambi i casi, non sussiste il superamento di tale tasso soglia (pag.13 dell'elaborato peritale). In merito alla indeterminatezza del tasso di mora, si è espresso anche il Tribunale di Vicenza con la sentenza n.2296/2019 del 06.11.2019, nella quale si legge che «è infondata la tesi concernente l'indeterminatezza del tasso di mora, asserita sulla base della divergenza tra il saggio contrattualizzato […] e il saggio indicato nel documento di sintesi […]. La volontà negoziale delle parti risulta validamente formatasi sulla base di quanto recepito dalla scrittura contrattuale, mentre l'allegato documento di sintesi assume una valenza meramente informativa, inidonea ad incidere sulla determinatezza delle condizioni pattuite […]». 3. Tanto premesso, il Tribunale ritiene di dover accogliere il ricorso limitatamente alla richiesta di restituzione delle somme indebitamente incamerate dalla convenuta, CP_1 non sussistendo la nullità delle clausole contrattuali riguardanti il T.A.E.G. e il tasso di mora. Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra. 4. Le spese, considerato il parziale accoglimento della domanda, devono essere compensate per metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, sezione unica civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- In accoglimento parziale del ricorso, condanna la resistente Controparte_1 al pagamento dell'importo di € 4.120,02 in favore della parte attrice a
[...] titolo di risarcimento per le somme indebitamente incassate;
- Compensa per metà le spese di lite, condannando Controparte_1 alla refusione delle spese di lite liquidate in euro 1.000, oltre iva, spese
[...]
(anche quelle sostenute per il procedimento di mediazione) e c.p.a. come per legge, ponendo le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, a carico della convenuta.
Così deciso in Isernia, il 25.02.2025 Il Giudice Dott.ssa Elvira Puleio
Il Giudice, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 985 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, assegnata in decisione all'udienza del 20.11.2024 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
in persona delle sue legali rappresentanti e Parte_1 Parte_2 [...] sentata e difesa, giusta procura in atti, dall ri Parte_3 con studio in Como, Via Vittorio Emanuele II n.45 e con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Berardi Vincenzo, in Carovilli (IS) al Corso Orientale n.7;
RICORRENTE
E
in persona del suo rappresentante Controparte_1 pro-tempore, Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Trinchi Claudio presso CP_2 il cui studio effettiv ilia in Isernia (IS) in via J.F. Kennedy n.72;
RESISTENTE
Oggetto: Mutuo Conclusioni: come da verbale di udienza del 20.11.2024
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con atto sottoscritto in data 28.05.2010, Parte_4 ha stipulato con la
[...] Controparte_3 finanziamento avente ad oggetto la concessione di un mutuo della somma di € 170.000,00 alle seguenti condizioni: a. Rimborso in 10 anni mediante rate trimestrali costanti posticipate decorrenti dal 30.09.2010; b. Interessi calcolati sulla base di un anno di 360 giorni e un mese di 30 giorni, in via trimestrale posticipata al tasso nominale annuo del 5,20%, pari al 5,302% effettivo annuo con commissione di istruttoria pari allo 0,40% dell'importo del finanziamento e con un indicatore sintetico di costo (ISC) pari al 5,302%; c. Interessi di mora nella misura del 7,20% annuo;
Con un successivo atto integrativo sottoscritto in data 28.06.2010, le parti hanno apportato delle modifiche al precedente contratto di finanziamento prevedendo, in particolare, il rimborso del finanziamento in n.40 rate semestrali costanti posticipate con scadenza al 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre e 31 marzo di ogni anno, secondo il piano di ammortamento al tasso del 5,20% nominale annuo (pari al 5,302% effettivo annuo) e con un T.A.E.G. del 5,45%. In data 11.11.2016, parte attrice ha ottenuto la surroga del suddetto contratto con Intesa San Paolo S.p.a. e con atto del 25.11.2016 la rilasciava regolare quietanza della somma di € 97.757,64, ricevuta a mezzo bonifico rio, nella quale dichiarava l'estinzione del finanziamento. In seguito, l'attrice ha conferito alla “EG2 l'incarico di effettuare un'analisi del Controparte_4 contratto al fine di verificare la sussistenza di usura e/o di irregolarità: tuttavia, nella propria perizia, la ha accertato, da una parte, il non superamento della CP_5 soglia d'usura men sussistenza di irregolarità in materia di T.A.E.G. e di maggiorazioni di mora tali da rendere nulle le clausole applicate al contratto nonché tali da far emergere un indebito incameramento da parte della Banca convenuta di una somma pari ad € 33.332,50. Di conseguenza, la società ricorrente, con PEC del proprio avvocato del 20.12.2019 ha contestato formalmente a quanto emerso dalla CP_3 perizia svolta domandando la restituzione della somm ,50 ma, con missiva del 13.01.2020 la respingeva le contestazioni formulate, sostenendo la correttezza dei tassi applicati. el punto, veniva formalmente avviata la procedura di mediazione presso l' filiale di Isernia, al quale l'Istituto di credito non partecipava Controparte_6 sortend 0, esito negativo. Con atto di citazione, parte attrice chiamava in causa la per Controparte_1 comparire all'udienza del 02.03.2021, al fine di sentire a oni: «in via principale e nel merito, accertare e dichiarare che il T.A.E.G effettivamente applicato al rapporto de quo non corrisponde a quello pattuito contrattualmente risultando maggiore e, per effetto dichiarare la nullità e/o inefficacia, per i motivi di cui in premessa e violazione degli artt.116 e 117 TUB, delle clausole dedotte in contratto relative al T.A.E.G», «in via principale e nel merito, accertare e dichiarare alla luce della nullità ai sensi degli artt.116 e 117 TUB la sussistenza di un indebito incameramento, da parte della convenuta, della somma di € 33.332,50 o della diversa somma che sarà accertata previo espletamento di C.T.U. contabile o che sarà ritenuta di giustizia» e, conseguentemente, «condannare la convenuta alla restituzione, in favore dell'attrice, della somma di € 33.322, 50 o della diversa somma che sarà accertata dall'espletanda C.T.U. o che sarà ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge dal dovuto al saldo», «sempre in via principale e nel merito, accertare e dichiarare la nullità, ex artt.1428 e 1419 c.c., del tasso di mora dedotto in atti per sua indeterminatezza ai sensi dell'art.1346 c.c. e/o violazione degli artt.116 e 117 TUB, comma 1 e 4, con conseguente applicazione del disposto di cui all'art.117 TUB comma 7» e, conseguentemente, «condannare la convenuta a restituire all'attrice le somme che risulteranno in corso di causa, eventualmente anche alla luce dell'espletanda C.T.U., indebitamente incassate»; «in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice non dovesse ritenere operante la nullità delle clausole di cui in premessa, accertare e dichiarare che il T.A.E.G. effettivamente applicato al rapporto de quo non corrisponde a quello pattuito contrattualmente risultando maggiore avendo, pertanto, comportato un arricchimento indebito in favore della e, per l'effetto, procedere al ricalcolo del piano di CP_1 ammortamento e/o comunque ridetermi somme effettivamente dovute dall'attrice in accordo al T.A.E.G. indicato in contratto» e «condannare la convenuta alla restituzione, in favore dell'attrice, delle somme percepite in eccedenza e risultanti dalla differenza tra quanto da quest'ultima versato e quanto effettivamente dovuto in base al ricalcolo del piano di ammortamento e/o comunque risultante dall'espletanda C.T.U.. Il tutto oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi di legge dal dovuto al saldo effettivo». Si costituiva in giudizio la resistente, contestando ogni avversa deduzione e richiesta perché infondate in fatto e in diritto nonché non provate, chiedendo la reiezione delle domande proposte in quanto prive di fondamento, generiche e a carattere meramente dilatorio. Esaurita l'attività istruttoria, anche mediante CTU, all'udienza del 20.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*** 2. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per i motivi che di seguito si espongono. Come correttamente affermato dalla relazione del consulente nominato, il T.A.E.G. è un indicatore sintetico di costo del finanziamento avente lo scopo di mettere in grado il cliente di conoscere il costo effettivo del credito prima di accedervi;
pertanto, la sua erronea indicazione comporta una erronea rappresentazione del costo complessivo del credito e quindi una maggiore onerosità del finanziamento nel caso in cui il tasso effettivamente applicato sia più sfavorevole per il cliente rispetto a quello pubblicizzato in contratto. Tuttavia, relativamente alla scorretta indicazione dell' (detto anche T.A.E.G.) nel contratto e alle relative conseguenze, lo stesso CTU evidenzia l'esistenza di due diverse interpretazioni giurisprudenziali: secondo la prima, l'applicazione di condizioni diverse da quelle pubblicizzate attraverso una errata indicazione del T.A.E.G. comporta la nullità della clausola di statuizione degli interessi e delle clausole che regolano la restituzione del credito, con la conseguenza della rideterminazione dei rapporti tra le parti attraverso l'applicazione del disposto di cui all'art.117, comma 7, del TUB. Secondo tale interpretazione, l' .E.G. è un elemento del contratto su cui si forma la volontà Pt_6 contrattuale delle onché un elemento fondamentale tra tutte le previsioni del contratto poiché indica il costo complessivo dell'operazione: di conseguenza deve affermarsi che la mancata o non corretta indicazione dell' rende il contratto difforme dal modello legale con conseguente nullità ai sensi dell'a 17, comma 8 TUB (cfr. sent. n.1455/2019 del Tribunale di Cagliari, sent. n.801/2018 del Tribunale di Pesaro, sent. n.779/2015 del Tribunale di Napoli, sent. n.390/2018 del Tribunale di Cremona, sent. n.889/2018 del Tribunale di Ancona). Per la seconda interpretazione giurisprudenziale, al contrario, esclude che la difformità tra .A.E.G. dichiarato e tasso effettivo dia luogo a nullità ex art.117 TUB in Pt_6 ragione del fatto che l' è un indicatore dei costi del contratto e non una vera e propria clausola contrattuale, tale per cui le sue eventuali difformità rispetto a quanto disposto dalla normativa di riferimento, e segnatamente quelle previste dall'art.117 relativamente agli obblighi informativi, non andrebbero a integrare profili di invalidità ma di violazioni di regole di condotta suscettibili di fondare degli obblighi di carattere risarcitorio (cfr. sent. n.10832/2017 del Tribunale di Milano, sent. n.14742/2019 del Tribunale di Roma, sent. n.978/2019 e n.2111/2021 rispettivamente del Tribunale di Venezia e della Corte d'Appello di Venezia). Nel caso che ci occupa, l'interpretazione giurisprudenziale alla si ritiene di aderire è la seconda, anche perché, in materia di contratto di mutuo, l'omessa o non corretta specificazione nell'atto dell'indicatore sintetico di costo/T.A.E.G. non inficia la validità del contratto, costituendo tale indicatore, al pari del documento di sintesi, uno strumento di carattere informativo e non un requisito tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale;
quindi, l' .E.G. è un mero indicatore previsto dalla normativa vigente Pt_6 ai fini della traspar caria, e non già un tasso, un prezzo o una condizione. Ne discende ancora che l'erronea indicazione di questo indicatore non incide neppure sulla validità delle clausole ex art.117 TUB, ma può rilevare sotto il profilo della responsabilità della e del risarcimento dei danni qualora ne vengano dedotti gli elementi CP_1 costit r. Tribunale di Roma, XVII sez., sent. n.17990 del 23.09.2019, sent. Tribunale di Torino, I sez., n.3213 del 21.09.2020). Ciò è confermato anche dal fatto che la nullità prevista dall'art.117 comma 6 TUB non può trovare applicazione in ipotesi di
.A.E.G. divergente atteso che lo stesso «non ha alcuna funzione o valore di “regola di Pt_6
”, tanto meno essenziale del contratto poiché rappresenta solo un indicatore sintetico del costo complessivo del contratto e non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali» potendo semmai comportare una mera obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale a carico della Banca che abbia applicato un ISC difforme rispetto a quello segnalato in sede di conclusione del contratto di finanziamento (cfr. Tribunale di L'Aquila sent. n.324/2021 del 16.06.2021). 2.1. Per quanto riguarda il disposto dall'art. 125 bis del TUB richiamato dalla parte convenuta nei propri atti difensivi, lo stesso CTU nella sua perizia ha affermato l'impossibilità della sua applicazione al caso di specie in quanto, anche se sancisce in modo specifico la nullità delle clausole del contratto relative a costi che non siano stati inclusi, ovvero siano stati inclusi in modo non corretto nel T.A.E.G. indicato nel contratto, sostituendole con quelle previste al comma 7 dello stesso articolo, è specificamente circoscritto al cliente consumatore. In merito a tale questione, il DM 08.07.1992 citato da parte convenuta e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 20.07.1992, all'art.1 (Definizioni e ambito di applicazione) comma 1, lett.b precisa che si intende come “consumatore”, «la persona fisica che accede al credito per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta». Nel caso in esame, la parte attrice non può essere qualificata come persona fisica e non si può affermare che abbia richiesto il finanziamento per scopi estranei alla sua attività imprenditoriale: ciò è comprovato dal fatto che nell'Allegato A al contratto di finanziamento e negli altri atti si fa riferimento alla L.949 del 25.07.1952, istitutiva della cosiddetta “Cassa per il Mezzogiorno”, al cui Capo V è prevista la possibilità di ottenere finanziamenti destinati al rinnovo, ampliamento e costruzione di impianti industriali (art.17). Sull'argomento si è espressa anche la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza n.4597 del 14.02.2023 e con la sentenza n.39169 del 09.12.2021: con la prima gli hanno ribadito che la sanzione della nullità per la mancata o non corretta CP_7 indicazione dell' .A.E.G. è prevista esclusivamente per il caso del credito al Pt_6 consumo, nell'a ella cui disciplina l'art.125 bis, comma 6 TUB prevede che «sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'art.121, comma 1, lett. e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel T.A.E.G. pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art.124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto»; pertanto, l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura puramente risarcitoria;
con la seconda, la S.C. ha confermato la validità di tale secondo orientamento affermando che «in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (T.A.E.G.), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art.117 d.lgs. n.385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto». 3. Per quanto riguardo la domanda di declaratoria di nullità del tasso di mora per indeterminatezza sollevata da parte attrice, questa non può essere accolta poiché nell'allegato “documento di sintesi” il tasso di mora seppur maggiore rispetto a quanto stabilito nel contratto precedente del maggio 2010 (da 7,20% a 7,55%) risulta essere pari al tasso soglia ai sensi della L. 108/1996 vigente alla data di stipulazione del contratto;
inoltre, va sottolineato che il tasso soglia di usura della Banca d'Italia per il periodo in cui cade la stipula di entrambi gli atti (01.04.2010 – 30.06.2010) è pari al 7,755%. Infatti, nel Decreto Ministeriale del 26.03.2010 per i Mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso, il tasso di interesse effettivo medio su base annua risulta pari al 5,17% ma tale tasso, ai fini della determinazione degli interessi usurari, ai sensi dell'art. 2 della L. 108/96, essendo riferito ad una operazione di finanziamento conclusa in data anteriore all'entrata in vigore del DL 70/2011 deve essere aumentato della metà per cui, in entrambi i casi, non sussiste il superamento di tale tasso soglia (pag.13 dell'elaborato peritale). In merito alla indeterminatezza del tasso di mora, si è espresso anche il Tribunale di Vicenza con la sentenza n.2296/2019 del 06.11.2019, nella quale si legge che «è infondata la tesi concernente l'indeterminatezza del tasso di mora, asserita sulla base della divergenza tra il saggio contrattualizzato […] e il saggio indicato nel documento di sintesi […]. La volontà negoziale delle parti risulta validamente formatasi sulla base di quanto recepito dalla scrittura contrattuale, mentre l'allegato documento di sintesi assume una valenza meramente informativa, inidonea ad incidere sulla determinatezza delle condizioni pattuite […]». 3. Tanto premesso, il Tribunale ritiene di dover accogliere il ricorso limitatamente alla richiesta di restituzione delle somme indebitamente incamerate dalla convenuta, CP_1 non sussistendo la nullità delle clausole contrattuali riguardanti il T.A.E.G. e il tasso di mora. Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra. 4. Le spese, considerato il parziale accoglimento della domanda, devono essere compensate per metà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Isernia, sezione unica civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- In accoglimento parziale del ricorso, condanna la resistente Controparte_1 al pagamento dell'importo di € 4.120,02 in favore della parte attrice a
[...] titolo di risarcimento per le somme indebitamente incassate;
- Compensa per metà le spese di lite, condannando Controparte_1 alla refusione delle spese di lite liquidate in euro 1.000, oltre iva, spese
[...]
(anche quelle sostenute per il procedimento di mediazione) e c.p.a. come per legge, ponendo le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, a carico della convenuta.
Così deciso in Isernia, il 25.02.2025 Il Giudice Dott.ssa Elvira Puleio