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29 aprile 2006
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16 settembre 2010
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Art. 301. (attuazione del principio di precauzione) 1. In applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione.
2. L'applicazione del principio di cui al comma 1 concerne il rischio che comunque possa essere individuato a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva.
3. L'operatore interessato, quando emerga il rischio suddetto, deve informarne senza indugio, indicando tutti gli aspetti pertinenti alla situazione, il comune, la provincia, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonche' il Prefetto della provincia che, nelle ventiquattro ore successive, informa il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) .
4. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) , in applicazione del principio di precauzione, ha facolta' di adottare in qualsiasi momento misure di prevenzione, ai sensi dell'articolo 304, che risultino:
a) proporzionali rispetto al livello di protezione che s'intende raggiungere;
b) non discriminatorie nella loro applicazione e coerenti con misure analoghe gia' adottate;
c) basate sull'esame dei potenziali vantaggi ed oneri;
d) aggiornabili alla luce di nuovi dati scientifici.
5. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) promuove l'informazione del pubblico quanto agli effetti negativi di un prodotto o di un processo e, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, puo' finanziare programmi di ricerca, disporre il ricorso a sistemi di certificazione ambientale ed assumere ogni altra iniziativa volta a ridurre i rischi di danno ambientale.
2. L'applicazione del principio di cui al comma 1 concerne il rischio che comunque possa essere individuato a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva.
3. L'operatore interessato, quando emerga il rischio suddetto, deve informarne senza indugio, indicando tutti gli aspetti pertinenti alla situazione, il comune, la provincia, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonche' il Prefetto della provincia che, nelle ventiquattro ore successive, informa il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) .
4. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) , in applicazione del principio di precauzione, ha facolta' di adottare in qualsiasi momento misure di prevenzione, ai sensi dell'articolo 304, che risultino:
a) proporzionali rispetto al livello di protezione che s'intende raggiungere;
b) non discriminatorie nella loro applicazione e coerenti con misure analoghe gia' adottate;
c) basate sull'esame dei potenziali vantaggi ed oneri;
d) aggiornabili alla luce di nuovi dati scientifici.
5. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) promuove l'informazione del pubblico quanto agli effetti negativi di un prodotto o di un processo e, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, puo' finanziare programmi di ricerca, disporre il ricorso a sistemi di certificazione ambientale ed assumere ogni altra iniziativa volta a ridurre i rischi di danno ambientale.
Commentari • 14
- 1. AMBIENTEDIRITTO.IT: I CONTENUTI DELLA RIVISTA GIURIDICA N.26Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/ · 1
ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Ecoreati – Avvelenamento delle falde acquifere – Configurabilità del reato – Sversamento accidentale – Natura di reato di pericolo presunto – Pericolo per la salute pubblica – Pericolosità scientificamente accertata – Mero superamento dei limiti tabellari – Potenzialità di nuocere alla salute – Artt.242, 257, 304 D.Lgs n. 152/06 – Artt. 439, 452, 674 c.p. – Disastro innominato – Natura di delitto a consumazione anticipata – Art. 434 cod. pen. – Avvelenamento di acque – Natura di reato istantaneo ad effetti permanenti – Condotte inquinanti potenzialmente pericolose per la salute pubblica – Conseguenze dannose del reato – Differenza tra art. 439 e 440 cod. …
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Giurisprudenza • 302
- 1. TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 18/08/2025, n. 1410Provvedimento: Pubblicato il 18/08/2025 N. 01410/2025 REG.PROV.COLL. N. 01714/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1714 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da EP AL, RM TA, AN ON, NN IA, DO RB, Comune di Scandale, Comune di Strongoli e Comune di Santa Severina, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore , …Leggi di più...
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