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Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 25/11/2024, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 1220 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1220 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da: nata in [...] il [...] (C.F. Parte_1
) con il patrocinio dell'Avv. PUCILLO FAUSTO (C.F. ) C.F._1 C.F._2
e
nato a [...] il [...] ( ) con il patrocinio Parte_2 CodiceFiscale_3 dell'Avv. NEBBIA LUCA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 18/07/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 29.11.2010 e Per 21.01.2014, i figli e;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 15.11.2024 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
la moglie continuerà a vivere nella casa coniugale, sita in Bellaria - Igea Marina (RN), via Andrea Bacci n. 13, che le resta assegnata, dandosi atto che il sig. l'ha abbandonata in epoca separativa;
le spese per utenze saranno da luglio 2023 a Pt_2
carico della sig.ra con la precisazione che esse, anche laddove ancora non formalmente Pt_1 volturate, sono state sinora saldate dalla moglie e con l'ulteriore precisazione che i consumi dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, previa effettiva verifica tra le parti saranno per il 50% a carico del marito che se li farà rimborsare dalla propria sorella, trattandosi di utenza al servizio anche di altro appartamento di proprietà della famiglia locato durante il periodo estivo. Eventuali conguagli Pt_2
richiesti a posteriori dalle compagnie erogatrice delle utenze e riferiti a consumi per periodi precedenti al luglio 2023 saranno a carico del marito. Il marito ha già trasferito il proprio domicilio altrove e si impegna a trasferirvi entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente ricorso anche la residenza anagrafica;
2) il sig. ha già asportato, in accordo con la moglie, i propri effetti personali e quegli oggetti di Pt_2
proprietà comune che essi concordemente hanno deciso di dividere;
3) i figli minori vengono affidati a entrambi i genitori in regime di affido condiviso, con dimora prevalente presso la madre, in Bellaria - Igea Marina (RN), via Andrea Bacci n. 13; essi trascorreranno la settimana con l'uno e l'altra in misura tendenzialmente paritetica, secondo un calendario settimanale ordinario bonariamente stabilito tra le parti in base alle esigenze della prole. In caso di manifeste criticità nella gestione dei turni di affidamento, le parti converranno un calendario ad hoc ovvero ne devolveranno la scelta all'Autorità Giudiziaria.
4) Per quanto riguarda feste e vacanze:
pagina 2 di 5 − durante il periodo delle vacanze scolastiche estive, ciascun genitore potrà tenere con sé la prole per un periodo di gg. 7 (sette) consecutivi, da concordare previamente con l'altro e i figli stessi;
− quanto alle festività natalizie i figli potranno trascorrere con il padre, ad anni alterni con la madre, un periodo di gg. 4 (quattro) consecutivamente, che dovrà includere, un anno, i gg. 24-25-26 dicembre, e l'anno successivo i gg. 30- 31 ed 1 gennaio;
e così per gli anni seguenti;
− durante il periodo delle festività pasquali i figli trascorreranno i giorni dalla fine della scuola a Pasqua con l'un genitore e dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa della scuola con l'altro, ad anni alterni;
− con l'avanzare dell'età dei figli le vacanze estive con ciascun genitore potranno estendersi sino a giorni
15 (quindici) consecutivi.
I genitori si impegnano a coordinare e, se possibile, condividere, gli altri momenti di festa dei minori, quali compleanni, celebrazioni sportive o scolastiche, sacramenti ecc.
5) i coniugi si danno reciprocamente atto ed accettano che i figli minori potranno essere affidati anche ai nonni, sempre che gli stessi siano in grado di provvedervi, non ostacolino in alcun modo l'educazione degli stessi e salvaguardino il loro rapporto con i genitori;
6) i coniugi danno atto che, a prescindere da quanto in tal sede indicato, è sempre fatto salvo ogni differente accordo tra le parti, dettato dal buon senso;
7) si dispone in capo al sig. con decorrenza dal luglio 2023, l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Pt_2 la somma mensile di € 187,50 ciascuno (complessivi € 375,00), a titolo di contributo per il Pt_1
mantenimento ordinario dei figli, da versarsi puntualmente in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese (somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT) mediante ordine di addebito bancario permanente da rinnovarsi anno per anno in virtù della cifra via via modificata, oltre al 50% delle spese straordinarie (da identificarsi, in caso di dubbio, secondo i parametri di cui al protocollo CNF in uso) per la prole.
A precisazione del protocollo, ove occorrer possa, le parti dichiarano: nel caso in cui i figli necessitino di lezioni private (dopo scuola) le spese dovranno essere suddivise tra i genitori come straordinarie;
il trasporto scolastico è da considerarsi spesa straordinaria, così come il materiale scolastico, compresi i libri delle vacanze;
lo spillatico (paghetta), l'acquisto di regali per amici dei figli e le ricariche telefoniche per costoro sono pure da considerarsi spese straordinarie.
8) La percentuale di suddivisione delle spese straordinarie sarà rimodulata, incrementando quella del padre e correlativamente riducendo quella della madre, in caso di spese straordinarie particolarmente pagina 3 di 5 gravose (a titolo di esempio, per spese odontoiatriche significative o laddove i figli si determinino a frequentare l'Università o per l'acquisto di autovetture o moto o per conseguimento della patente) o inaspettate, stante il reddito basso e non significativamente modificabile della madre e quello per sua natura più elastico del padre. Costui si impegna, pertanto, onde non privare i figli di opportunità loro utili o addirittura necessarie, ad intervenire sopperendo alle carenze finanziarie materne.
9) Gli assegni familiari, comunque denominati, saranno percepiti dalla sig.ra a tal fine Pt_1
impegnandosi il sig. a sottoscrivere ogni sorta di consenso richiesto da Enti terzi ovvero a ripetere Pt_2
alla moglie quanto eventualmente ricevuto a tale titolo.
10) Le spese di babysitteraggio, come quelle del centro estivo, la cui utilità viene preventivamente dichiarata, sono da considerarsi straordinarie, con la precisazione sul solo babysitteraggio che, salvo urgenze, laddove un genitore ravvisi di doversene servire, sarà tenuto ad avvisare l'altro onde permettergli di intervenire in luogo di terzi nell'accudimento della prole, anche mediante l'ausilio dei nonni.
11) Il sig. offre i contributi summenzionati e la sig.ra li accetta, in quanto il primo Pt_2 Pt_1 dichiara di possedere un saldo di c/c sull'ordine di € 1.500,00 e di non aver posseduto negli ultimi tre anni, neppure sotto forma di cointestazione, alcuna forma di deposito finanziario, investimento, polizza, conto corrente o simili, tali da avergli consentito di risultare in un singolo momento titolare di un complessivo patrimonio finanziario, anche non immediatamente liquidabile, superiore ad € 10.000,00.
Qualora detta dichiarazione, per la quale il patrono di parte l'avv. Luca Nebbia, presta garanzia, Pt_2
osservando di aver visionato la documentazione idonea, si apprendesse poi non corrispondere al vero, la sig.ra sarà libera di risolvere il presente accordo e richiedere la revisione di quanto statuito, Pt_1
essendo venuto meno un presupposto di fatto fondamentale al fine di prestare il consenso al medesimo accordo.
12) I cani di proprietà del sig. ospitati presso la casa coniugale, saranno mantenuti, vaccinati, Pt_2
curati e assicurati dal medesimo;
il sig. si impegna a esibire annualmente certificati vaccinali e Pt_2
assicurativi in regola.
13) I beni per cui non si dispone sono attribuiti a ciascuno in base ai titoli di proprietà.
14) Si allega piano genitoriale contenente norme di principio e di dettaglio condivise.
15) Le parti si danno reciprocamente atto che, con l'adempimento della presente scrittura rinunciano ad ogni domanda rispettivamente per il recupero del mantenimento non corrisposto in passato, per il pagina 4 di 5 reciproco rimborso di quota spese straordinarie o per la ripetizione di spese effettuate a beneficio altrui con il pagamento di utenze.
16) In caso di mancata sottoscrizione del presente in sede giudiziaria da parte di uno dei coniugi, l'altro potrà ritenere risolto l'accordo e agire per tutto quanto reclamabile, senza che gli possa venire opposta la presente scrittura.
17) i coniugi danno reciprocamente atto di avere bonariamente definito tutti gli altri rapporti, e pertanto, con l'esatto adempimento delle condizioni contenute nella presente convenzione, dichiarano di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo, ragione o causa, nessuna esclusa.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e l 17.09.2011 in Bellaria-Igea Marina (RN) alle condizioni di cui sopra
[...] Parte_2
da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Bellaria – Igea Marina (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza (Atto n. 16 Parte I Anno 2011 ) ;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 21.11.2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1220 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da: nata in [...] il [...] (C.F. Parte_1
) con il patrocinio dell'Avv. PUCILLO FAUSTO (C.F. ) C.F._1 C.F._2
e
nato a [...] il [...] ( ) con il patrocinio Parte_2 CodiceFiscale_3 dell'Avv. NEBBIA LUCA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 18/07/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data 29.11.2010 e Per 21.01.2014, i figli e;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 15.11.2024 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 5 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
la moglie continuerà a vivere nella casa coniugale, sita in Bellaria - Igea Marina (RN), via Andrea Bacci n. 13, che le resta assegnata, dandosi atto che il sig. l'ha abbandonata in epoca separativa;
le spese per utenze saranno da luglio 2023 a Pt_2
carico della sig.ra con la precisazione che esse, anche laddove ancora non formalmente Pt_1 volturate, sono state sinora saldate dalla moglie e con l'ulteriore precisazione che i consumi dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, previa effettiva verifica tra le parti saranno per il 50% a carico del marito che se li farà rimborsare dalla propria sorella, trattandosi di utenza al servizio anche di altro appartamento di proprietà della famiglia locato durante il periodo estivo. Eventuali conguagli Pt_2
richiesti a posteriori dalle compagnie erogatrice delle utenze e riferiti a consumi per periodi precedenti al luglio 2023 saranno a carico del marito. Il marito ha già trasferito il proprio domicilio altrove e si impegna a trasferirvi entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente ricorso anche la residenza anagrafica;
2) il sig. ha già asportato, in accordo con la moglie, i propri effetti personali e quegli oggetti di Pt_2
proprietà comune che essi concordemente hanno deciso di dividere;
3) i figli minori vengono affidati a entrambi i genitori in regime di affido condiviso, con dimora prevalente presso la madre, in Bellaria - Igea Marina (RN), via Andrea Bacci n. 13; essi trascorreranno la settimana con l'uno e l'altra in misura tendenzialmente paritetica, secondo un calendario settimanale ordinario bonariamente stabilito tra le parti in base alle esigenze della prole. In caso di manifeste criticità nella gestione dei turni di affidamento, le parti converranno un calendario ad hoc ovvero ne devolveranno la scelta all'Autorità Giudiziaria.
4) Per quanto riguarda feste e vacanze:
pagina 2 di 5 − durante il periodo delle vacanze scolastiche estive, ciascun genitore potrà tenere con sé la prole per un periodo di gg. 7 (sette) consecutivi, da concordare previamente con l'altro e i figli stessi;
− quanto alle festività natalizie i figli potranno trascorrere con il padre, ad anni alterni con la madre, un periodo di gg. 4 (quattro) consecutivamente, che dovrà includere, un anno, i gg. 24-25-26 dicembre, e l'anno successivo i gg. 30- 31 ed 1 gennaio;
e così per gli anni seguenti;
− durante il periodo delle festività pasquali i figli trascorreranno i giorni dalla fine della scuola a Pasqua con l'un genitore e dal Lunedì dell'Angelo alla ripresa della scuola con l'altro, ad anni alterni;
− con l'avanzare dell'età dei figli le vacanze estive con ciascun genitore potranno estendersi sino a giorni
15 (quindici) consecutivi.
I genitori si impegnano a coordinare e, se possibile, condividere, gli altri momenti di festa dei minori, quali compleanni, celebrazioni sportive o scolastiche, sacramenti ecc.
5) i coniugi si danno reciprocamente atto ed accettano che i figli minori potranno essere affidati anche ai nonni, sempre che gli stessi siano in grado di provvedervi, non ostacolino in alcun modo l'educazione degli stessi e salvaguardino il loro rapporto con i genitori;
6) i coniugi danno atto che, a prescindere da quanto in tal sede indicato, è sempre fatto salvo ogni differente accordo tra le parti, dettato dal buon senso;
7) si dispone in capo al sig. con decorrenza dal luglio 2023, l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Pt_2 la somma mensile di € 187,50 ciascuno (complessivi € 375,00), a titolo di contributo per il Pt_1
mantenimento ordinario dei figli, da versarsi puntualmente in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese (somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT) mediante ordine di addebito bancario permanente da rinnovarsi anno per anno in virtù della cifra via via modificata, oltre al 50% delle spese straordinarie (da identificarsi, in caso di dubbio, secondo i parametri di cui al protocollo CNF in uso) per la prole.
A precisazione del protocollo, ove occorrer possa, le parti dichiarano: nel caso in cui i figli necessitino di lezioni private (dopo scuola) le spese dovranno essere suddivise tra i genitori come straordinarie;
il trasporto scolastico è da considerarsi spesa straordinaria, così come il materiale scolastico, compresi i libri delle vacanze;
lo spillatico (paghetta), l'acquisto di regali per amici dei figli e le ricariche telefoniche per costoro sono pure da considerarsi spese straordinarie.
8) La percentuale di suddivisione delle spese straordinarie sarà rimodulata, incrementando quella del padre e correlativamente riducendo quella della madre, in caso di spese straordinarie particolarmente pagina 3 di 5 gravose (a titolo di esempio, per spese odontoiatriche significative o laddove i figli si determinino a frequentare l'Università o per l'acquisto di autovetture o moto o per conseguimento della patente) o inaspettate, stante il reddito basso e non significativamente modificabile della madre e quello per sua natura più elastico del padre. Costui si impegna, pertanto, onde non privare i figli di opportunità loro utili o addirittura necessarie, ad intervenire sopperendo alle carenze finanziarie materne.
9) Gli assegni familiari, comunque denominati, saranno percepiti dalla sig.ra a tal fine Pt_1
impegnandosi il sig. a sottoscrivere ogni sorta di consenso richiesto da Enti terzi ovvero a ripetere Pt_2
alla moglie quanto eventualmente ricevuto a tale titolo.
10) Le spese di babysitteraggio, come quelle del centro estivo, la cui utilità viene preventivamente dichiarata, sono da considerarsi straordinarie, con la precisazione sul solo babysitteraggio che, salvo urgenze, laddove un genitore ravvisi di doversene servire, sarà tenuto ad avvisare l'altro onde permettergli di intervenire in luogo di terzi nell'accudimento della prole, anche mediante l'ausilio dei nonni.
11) Il sig. offre i contributi summenzionati e la sig.ra li accetta, in quanto il primo Pt_2 Pt_1 dichiara di possedere un saldo di c/c sull'ordine di € 1.500,00 e di non aver posseduto negli ultimi tre anni, neppure sotto forma di cointestazione, alcuna forma di deposito finanziario, investimento, polizza, conto corrente o simili, tali da avergli consentito di risultare in un singolo momento titolare di un complessivo patrimonio finanziario, anche non immediatamente liquidabile, superiore ad € 10.000,00.
Qualora detta dichiarazione, per la quale il patrono di parte l'avv. Luca Nebbia, presta garanzia, Pt_2
osservando di aver visionato la documentazione idonea, si apprendesse poi non corrispondere al vero, la sig.ra sarà libera di risolvere il presente accordo e richiedere la revisione di quanto statuito, Pt_1
essendo venuto meno un presupposto di fatto fondamentale al fine di prestare il consenso al medesimo accordo.
12) I cani di proprietà del sig. ospitati presso la casa coniugale, saranno mantenuti, vaccinati, Pt_2
curati e assicurati dal medesimo;
il sig. si impegna a esibire annualmente certificati vaccinali e Pt_2
assicurativi in regola.
13) I beni per cui non si dispone sono attribuiti a ciascuno in base ai titoli di proprietà.
14) Si allega piano genitoriale contenente norme di principio e di dettaglio condivise.
15) Le parti si danno reciprocamente atto che, con l'adempimento della presente scrittura rinunciano ad ogni domanda rispettivamente per il recupero del mantenimento non corrisposto in passato, per il pagina 4 di 5 reciproco rimborso di quota spese straordinarie o per la ripetizione di spese effettuate a beneficio altrui con il pagamento di utenze.
16) In caso di mancata sottoscrizione del presente in sede giudiziaria da parte di uno dei coniugi, l'altro potrà ritenere risolto l'accordo e agire per tutto quanto reclamabile, senza che gli possa venire opposta la presente scrittura.
17) i coniugi danno reciprocamente atto di avere bonariamente definito tutti gli altri rapporti, e pertanto, con l'esatto adempimento delle condizioni contenute nella presente convenzione, dichiarano di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo, ragione o causa, nessuna esclusa.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e l 17.09.2011 in Bellaria-Igea Marina (RN) alle condizioni di cui sopra
[...] Parte_2
da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Bellaria – Igea Marina (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza (Atto n. 16 Parte I Anno 2011 ) ;
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 21.11.2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 5 di 5