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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/09/2025, n. 3989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3989 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 8003/2023 promossa da:
(Cf./P.iva ), elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 P.IVA_1 [...]
in Torino, Corso Francia n. 25; rappresentata e difesa dagli Controparte_1 avv.ti Alberto Toffoletto , Marco Pesenti Email_1
, Christian Romeo Email_2
, Luciana Cipolla Email_3
, Flora Lettenmayer Email_4
e Simona Daminelli Email_5
Email_6 attrice;
contro
(Cf. ), elettivamente domiciliato in Foggia, Via CP_2 C.F._1
Lustro n. 29, presso lo studio dell'avv. Andrea Ruocco
, che lo rappresenta e difende per delega in Email_7 atti;
convenuto;
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
art. 119 c. 4 Tub.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: “In via principale
- accertare e dichiarare la illegittimità e/o la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia dell'ingiunzione opposta per tutte le ragioni esposte nel corso del giudizio e, per l'effetto, revocare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1705/2023, R.G. n. 3669/23, emesso dal
1 Tribunale di Torino in data 02.03.2023;
In ogni caso
- con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente causa”;
Convenuto: “… b) Nel merito, rigettare l'avversa opposizione poiché infondata in fatto e destituita di giuridico fondamento, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
c) Con condanna della Società opponente, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio e di quello della fase monitoria, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
MOTIVAZIONE
1. La causa ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1705/2023, con il quale il Tribunale di Torino ha ingiunto all' di consegnare a “la Parte_1 CP_2 documentazione relativa al contratto di credito revolving indicato in ricorso”, cioè i seguenti documenti: “copia del contratto e dell'estratto conto storico” relativi al “contratto di credito revolving n. ***357” (cfr. ricorso monitorio p. 1).
A sostegno del ricorso monitorio del 17/02/2023, ha allegato: CP_2
- di aver stipulato con l il contratto di credito revolving n. ***357 di cui si Parte_1 dà evidenza nel doc. 1 fasc. monitorio (ove si legge: “codice rapporto da istituto: ****** 357; tipo di credito: carta di credito rateale;
fase del credito: estinto;
data inizio:12.09.2014; data fine: 12.03.2019; limite utilizzo: 1.500,00; periodicità addebiti: mensile”);
- di aver formulato all' una richiesta ex art. 119 c. 4 Tub, datata Parte_1
15/04/2022 e inviata via pec il 21/04/2022, avente ad oggetto la consegna di una serie di documenti relativi al citato contratto di credito revolving n. ***357, in particolare: “contratto firmato dal cliente … estratti conto alla data di stipula e alla data odierna” (cfr. doc. 2 fasc. monitorio);
- di non aver ricevuto riscontro dalla . Parte_1
Ciò premesso, ha chiesto al Tribunale di Torino di ingiungere CP_2 all' di consegnarle copia del contratto e dell'estratto conto storico relativi al Parte_1 contratto di credito revolving n. ***357.
In data 2/03/2023, il Tribunale di Torino ha emesso il richiesto decreto ingiuntivo, il quale è stato notificato all in data 7/03/2023. Parte_1
Con atto di citazione notificato in data 14/04/2023, l si è opposta al Parte_1 decreto ingiuntivo articolando i seguenti motivi:
2 - in via pregiudiziale: “difetto di rappresentanza per l'inidoneità della procura alle liti” prodotta da nel fascicolo monitorio (cfr. cit. p. 4; doc. 8 fasc. att.); CP_2
- nel merito, insussistenza dell'obbligo di consegna dei documenti oggetto dell'ingiunzione, attesa l'inesistenza del rapporto contrattuale indicato da CP_2 nell'istanza ex art. 119 Tub [“i dati forniti nell'istanza ex art. 119 TUB (codice rapporto:***
357; data inizio:12.09.2014; data fine: 12.03.2019; limite utilizzo: 1.500,00) non corrispondono a nessuno dei rapporti di carta di credito intrattenuti dal Sig. con la CP_2
”, che sono solo quelli “indicati nella dichiarazione della direttrice della Parte_1
Filiale di Moncalieri” (cfr. cit. p. 7; doc. 9 fasc. att.)] e tenuto altresì conto che Parte_1
l'estratto conto storico è un documento che “non esiste e non è previsto da nessuna norma di legge” (cfr. cit. p. 7).
Si è costituito producendo una nuova procura cartacea (cfr. doc. 1 CP_2 fasc. conv.) e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, il convenuto ha contestato i motivi di opposizione articolati dall sostenendo: Parte_1
- che, con la richiesta ex art. 119 Tub del 15-21/04/2022, aveva posto “l'intermediario nelle condizioni di individuare il rapporto di cui si chiedeva la documentazione”, tenuto conto che “l'opposto non aveva altri rapporti in essere con l'istituto di credito”, oltre a quello indicato (cfr. comp. risp. 4);
- che l'espressione “estratto conto storico”, “in base a una doverosa interpretazione di buona fede”, andava ricollegata “alla serie storica degli estratti conto mensili” (cfr. comp. risp. p. 6).
All'esito della prima udienza (svoltasi con note scritte ex art. 127 ter Cpc), con ordinanza in data 29/09/2023, la scrivente Giudice ha escluso la necessità di assegnare il termine dell'art. 182 Cpc e ha respinto l'istanza ex art. 648 Cpc.
Fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza in data 14/05/2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 Cpc.
2. In punto di diritto, va premesso che l'art. 119 c. 4 Tub riconosce al cliente il diritto di ottenere “copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni dalla richiesta.
Quanto al grado di specificità della richiesta del cliente ex art. 119 c. 4 Cpc, la
Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “non è necessario che il richiedente indichi specificamente gli estremi del rapporto a cui si riferisce la
3 documentazione richiesta in copia, essendo sufficiente che l'interessato fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle l'individuazione dei documenti richiesti, quali, ad esempio, i dati concernenti il soggetto titolare del rapporto, il tipo di rapporto a cui
è correlata la richiesta e il periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte”, dovendosi interpretare la norma alla luce del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 Cc (cfr. Cass. 13277/2018; Cass. 11004/2006;
Trib. Torino 151/2023).
Quanto al perimetro oggettivo dell'art. 119 c. 4 Tub, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che il diritto del cliente a ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate “riguarda tutta la documentazione negoziale” (cfr. Cass. 18227/2024); pertanto, nonostante la norma non contenga un riferimento espresso al contratto
(contemplato all'art. 117 Tub, il quale statuisce che i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente) e all'estratto conto (contemplato al c. 2 dell'art. 119
Tub, che stabilisce l'obbligo della banca di recapitare periodicamente al cliente l'estratto conto), deve ritenersi che l'obbligo di consegna dell'istituto di credito, che ne sia richiesto, trovi applicazione anche al contratto (cfr. Cass. 12178/2020) e agli estratti conto (cfr. Cass.
35039/2022; Cass. 24641/2021; Cass. 15669/2007; Cass. 12093/2001; Cass.
11733/1999).
In sintesi:
- ai sensi dell'art. 117 c. 1 Tub, i contratti bancari sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato al cliente e, ai sensi dell'art. 119 c. 2 Tub, nei rapporti regolati in conto corrente, l'estratto conto (definito al c. 1 quale "comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto") è inviato al cliente con una determinata periodicità; pertanto, almeno in caso di svolgimento fisiologico del rapporto, il cliente, al momento della stipula del contratto di conto corrente, ne riceve una copia e poi riceve periodicamente gli estratti conto, i quali, a meno di circostanze avverse (smarrimento, distruzione, ecc.), rimangono nella sua disponibilità;
- ai sensi dell'art. 119 c. 4 Tub, il cliente, o il diverso soggetto a ciò legittimato, ha
"diritto di ottenere ... copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni" -formulazione normativa che la Suprema Corte di
Cassazione (alla luce dei principi di buona fede, correttezza e solidarietà contrattuale) ha riferito anche ai contratti e agli estratti conto-; pertanto, il cliente ha diritto di ottenere copia del contratto e degli estratti conto che pur la gli abbia già consegnato/trasmesso. CP_3
4 In sostanza, l'art. 119 c. 4 Tub, nell'ottica della trasparenza, consente al cliente di smarrire/distruggere la documentazione negoziale, per poi nuovamente richiederne copia, nei limiti del decennio anteriore, con il solo onere di pagare la relativa spesa.
La differenza tra la previsione di cui all'art. 119 c. 4 Tub e le previsioni di cui agli artt.
117 c. 1 Tub e 119 c. 2 Tub è lampante:
- le previsioni di cui agli artt. 117 c. 1 Tub e 119 c. 2 Tub stabiliscono a carico della banca un'obbligazione che sorge con la stipulazione del contratto;
se ne deriva che l'inadempimento dell'obbligazione di cui all'art. 117 c. 1 Tub si concretizza se, al momento della stipulazione del contratto, la banca omette di consegnarne copia al cliente, mentre, con riferimento alla consegna periodica degli estratti conti, l'inadempimento si consuma una volta che il termine sia spirato senza che la banca abbia provveduto, salvo il caso della causa non imputabile, alla consegna degli estratti conto nei modi contrattualmente previsti;
- la previsione di cui all'art. 119 c. 4 Tub, invece, stabilisce a carico della banca un'obbligazione che “sorge sì dal contratto, ma deve essere adempiuta solo se il cliente abbia avanzato la relativa richiesta, sicché, fintanto che la richiesta non sia stata avanzata, attraverso l'esercizio della facoltà normativamente contemplata, neppure diviene attuale
l'obbligazione in capo alla banca, con l'ulteriore conseguenza che non è pensabile il concretizzarsi di un suo inadempimento, che invece scatta solo ove la richiesta del cliente vi sia stata, e sia spirato inutilmente il termine allo scopo previsto. Si tratta insomma, nella previsione del comma 4, di un diritto potestativo, che, fintanto che non venga esercitato, rimane confinato nel mondo del possibile giuridico” (cfr. Cass. 24641/2021).
Se il cliente esercita il diritto di cui all'art. 119 c. 4 Tub e la banca non ottempera alla richiesta nel termine di 90 giorni, si configura un inadempimento della banca e il cliente può rivolgersi all'Autorità giudiziaria al fine di ottenere l'ostensione della documentazione negoziale (anche mediante ricorso monitorio).
3. Nel caso di specie, l'istanza ex art. 119 c. 4 Tub di (cfr. doc. 2 fasc. CP_2 monitorio), seppur apparentemente specifica [essendo stato indicato il tipo di rapporto
(carta revolving), il numero (*** 357), la data di inizio e fine (12/09/2014-12/03/2019), il limite di utilizzo (€ 1.500,00) e la periodicità mensile dell'addebito (cfr. doc. 1, 2 fasc. monitorio)], non ha consentito all di ottemperare alla richiesta di ostensione, Parte_1 stante l'inesistenza del rapporto contrattuale indicato nell'istanza stessa - circostanza provata dal doc. 9 fasc. conv. (rispetto al quale il convenuto non ha mosso contestazioni
5 specifiche), cioè dalla dichiarazione resa dalla direttrice della Filiale di Moncalieri, Parte_1 ove sono elencati i rapporti di carta di credito intrattenuti nel tempo da con CP_2
l e non compare il contratto di credito revolving di cui all'istanza ex art. 119 c. Parte_1
4 Cpc di cui è causa. Peraltro, lo stesso difensore del convenuto, all'udienza del
22/11/2023, ha dato atto che il rapporto a cui intendeva riferire la richiesta di CP_2 documentazione era la carta di credito indicata dall'attrice nelle note scritte del 9/11/2023, cioè la carta UCC FLEXIA Giovani collegata al rapporto n. 12649605 e identificata da PAN
***567; dunque, una carta diversa rispetto a quella indicata nell'istanza ex art. 119 Tub (e poi nel ricorso monitorio).
Se ne deriva che, rispetto alla richiesta ex art. 119 c. 4 Tub di cui è causa (cfr. doc. 2 fasc. monitorio), non può configurarsi alcun inadempimento della CP_3
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta ex art. 91 Cpc e vengono liquidate -con riferimento ai valori minimi della tabella di riferimento ex Dm.
55/2014 aggiornato sulla base del Dm 147/2022 (scaglione valore indeterminato- complessità bassa), tenuto conto delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta- nelle seguenti voci analitiche:
per la fase studio € 851,00;
per la fase introduttiva € 602,00;
per la fase di trattazione € 903,00;
per la fase decisionale € 1.453,00;
per complessivi € 3.809,00 per compensi e € 286,00 per spese vive (Cu e marca), oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% (ex art. 2, c. 2 Dm 55/2014),
Iva se dovuta e Cpa come per legge.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, accoglie l'opposizione proposta dall e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 1705/2023; condanna a rimborsare le spese di lite all , per un CP_2 Parte_1 ammontare di € 3.809,00 per compensi e € 286,00 per spese vive, oltre al rimborso delle
6 spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge.
Torino, 11/09/2025.
IL GIUDICE
Dr.ssa Rachele Olivero
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