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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 07/03/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei
Magistrati:
1) dott. Adilardi Giulio - Presidente
2) dott. Peloso Fabio - Giudice
3) dott. Paoli Giulia - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi nata a [...] il [...] Parte_1
E
nato a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Avv. Alberta Francescotti domiciliati presso il suo studio in Riva del Garda (TN), Viale Prati n. 20, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 15.10.2011 in Bardolino (VR) preso atto che all'udienza del 29.01.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti Parte_1 Parte_2
condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I figli e verranno affidati ad entrambi i Per_1 Persona_2
genitori con collocazione presso la residenza della madre e con diritto – dovere del padre di tenerli presso di sé a fine settimana alterni a partire dal venerdì sera prima di cena e con rientro presso l'abitazione della madre la domenica ad ore 18.00, oltre al mercoledì, dopo la scuola sino al mattino seguente allorquando il padre riaccompagnerà i figli a scuola.
3) Le vacanze Natalizie e Pasquali verranno trascorse metà con ciascun genitore, ad anni alterni, dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al 30 dicembre con un genitore e dal 31/12 al 6/1 con l'altro, oltre al giorno della
Vigilia di Natale e viceversa, salvo diversi accordi ed idem quelle pasquali.
Tutte le Festività da calendario e i correlati “ponti” scolastici (Ognissanti, 8 dicembre, carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Santo Patrono,
Ferragosto) saranno trascorse dai minori per metà presso ciascun genitore.
A tal fine, le parti, in coincidenza con l'inizio dell'anno scolastico, suddivideranno tra loro in maniera equilibrata le singole festività da considerarsi unitariamente, in modo da consentire ai figli di trascorrere ogni periodo/giorno di sospensione scolastica/ponte presso un genitore, evitando così di frammentare le singole festività/ponti.
Durante le vacanze estive i figli trascorreranno due/tre settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, da concordarsi entro il mese di pag. 2 di 6 aprile di ciascun anno. Ciascun genitore dovrà informare l'altro sul luogo in cui si recherà unitamente ai figli. Le parti concordano, in ogni caso, come detto, che il periodo di vacanza potrà essere ridotto o aumentato in base ai reciproci impegni lavorativi e quelli dei figli, previo accordo tra le stesse.
4) I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e pertanto nessun assegno di mantenimento è dovuto.
5) L'immobile adibito a casa familiare di proprietà dei genitori della sig.ra e concesso in comodato gratuito dagli stessi, rimarrà Parte_1
assegnato alla sig.ra che vi risiederà con i figli ed i Parte_1
relativi arredi ed accessori, acquistati dal sig. , rimarranno, con il Pt_2
consenso di quest'ultimo, di proprietà della sig.ra ed il sig. Parte_1
, che di fatto e di comune accordo con la sig.ra ha Pt_2 Parte_1
lasciato la casa coniugale, si impegna a trasferire la propria residenza entro il mese di gennaio 2025.
6) A partire dal mese di novembre 2024, il sig. Parte_2
corrisponderà alla sig.ra quale contributo al Parte_1
mantenimento per ciascun figlio la somma di euro 250,00
(duecentocinquanta/00) mensili e così complessivamente € 500,00
(cinquecento/00) mensili, da versare entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra - con adeguamenti ISTAT Parte_1
annuali.
7) Il Sig. rimborserà, infine, alla Sig.ra il 50% Pt_2 Parte_1
(cinquanta per cento), e viceversa, di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse dei figli e Per_1 Per_2
pag. 3 di 6 In particolare, i ricorrenti recepiscono al riguardo le linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli sottoscritto dal
CNF in data 29/11/2017:
Spese extra assegno obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privata;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
• Scolastiche: iscrizioni e rette di scuola private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove furi sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post-universitari; frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, dopo-scuola; servizio di baby-sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
pag. 4 di 6 viaggi di studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
• Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura) corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza genitori, spese d'acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private.
• Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
• Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
• Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
Rimborso al genitore anticipatario in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di un formale richiesta scritta avanza dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla data del ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese delle stesse,
è dovuto entro il mese successivo a decorrete dalla richiesta.
pag. 5 di 6 8) Assegni familiari: l'assegno per il nucleo familiare statale verrà percepito da entrambi i genitori al 50% ciascuno mentre quello provinciale sarà attribuito, in aggiunta all'assegno di mantenimento, alla madre. Resta inteso che i rimborsi/detrazioni relativi alle spese straordinarie sostenute per i figli saranno invece utilizzati dalle parti al 50% ciascuno.
9) I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio sia propri che dei figli.
10) Le spese del presente giudizio devono intendersi integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio il 6 marzo 2025.
Il Presidente
Dott. Giulio Adilardi
pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Rovereto, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei
Magistrati:
1) dott. Adilardi Giulio - Presidente
2) dott. Peloso Fabio - Giudice
3) dott. Paoli Giulia - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sulla domanda proposta congiuntamente dai coniugi nata a [...] il [...] Parte_1
E
nato a [...] il [...] Parte_2
Entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Avv. Alberta Francescotti domiciliati presso il suo studio in Riva del Garda (TN), Viale Prati n. 20, giusta delega allegata al ricorso per ottenere la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio contratto dagli stessi il 15.10.2011 in Bardolino (VR) preso atto che all'udienza del 29.01.2025 i coniugi predetti hanno concordemente richiesto la pronuncia di separazione consensuale del matrimonio;
- visti i documenti dimessi e sentiti i ricorrenti i quali hanno confermato tale loro comune volontà;
- che la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere ricostituita;
- sentito il Pubblico Ministero;
- visto l'art.8 n.13 Legge 6.3.1987 n.74;
P.Q.M.
Pronuncia l'omologa della separazione consensuale del matrimonio contratto da e alle seguenti Parte_1 Parte_2
condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I figli e verranno affidati ad entrambi i Per_1 Persona_2
genitori con collocazione presso la residenza della madre e con diritto – dovere del padre di tenerli presso di sé a fine settimana alterni a partire dal venerdì sera prima di cena e con rientro presso l'abitazione della madre la domenica ad ore 18.00, oltre al mercoledì, dopo la scuola sino al mattino seguente allorquando il padre riaccompagnerà i figli a scuola.
3) Le vacanze Natalizie e Pasquali verranno trascorse metà con ciascun genitore, ad anni alterni, dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al 30 dicembre con un genitore e dal 31/12 al 6/1 con l'altro, oltre al giorno della
Vigilia di Natale e viceversa, salvo diversi accordi ed idem quelle pasquali.
Tutte le Festività da calendario e i correlati “ponti” scolastici (Ognissanti, 8 dicembre, carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Santo Patrono,
Ferragosto) saranno trascorse dai minori per metà presso ciascun genitore.
A tal fine, le parti, in coincidenza con l'inizio dell'anno scolastico, suddivideranno tra loro in maniera equilibrata le singole festività da considerarsi unitariamente, in modo da consentire ai figli di trascorrere ogni periodo/giorno di sospensione scolastica/ponte presso un genitore, evitando così di frammentare le singole festività/ponti.
Durante le vacanze estive i figli trascorreranno due/tre settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore, da concordarsi entro il mese di pag. 2 di 6 aprile di ciascun anno. Ciascun genitore dovrà informare l'altro sul luogo in cui si recherà unitamente ai figli. Le parti concordano, in ogni caso, come detto, che il periodo di vacanza potrà essere ridotto o aumentato in base ai reciproci impegni lavorativi e quelli dei figli, previo accordo tra le stesse.
4) I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e pertanto nessun assegno di mantenimento è dovuto.
5) L'immobile adibito a casa familiare di proprietà dei genitori della sig.ra e concesso in comodato gratuito dagli stessi, rimarrà Parte_1
assegnato alla sig.ra che vi risiederà con i figli ed i Parte_1
relativi arredi ed accessori, acquistati dal sig. , rimarranno, con il Pt_2
consenso di quest'ultimo, di proprietà della sig.ra ed il sig. Parte_1
, che di fatto e di comune accordo con la sig.ra ha Pt_2 Parte_1
lasciato la casa coniugale, si impegna a trasferire la propria residenza entro il mese di gennaio 2025.
6) A partire dal mese di novembre 2024, il sig. Parte_2
corrisponderà alla sig.ra quale contributo al Parte_1
mantenimento per ciascun figlio la somma di euro 250,00
(duecentocinquanta/00) mensili e così complessivamente € 500,00
(cinquecento/00) mensili, da versare entro il giorno 15 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra - con adeguamenti ISTAT Parte_1
annuali.
7) Il Sig. rimborserà, infine, alla Sig.ra il 50% Pt_2 Parte_1
(cinquanta per cento), e viceversa, di tutte le spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse dei figli e Per_1 Per_2
pag. 3 di 6 In particolare, i ricorrenti recepiscono al riguardo le linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli sottoscritto dal
CNF in data 29/11/2017:
Spese extra assegno obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privata;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.
Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
Spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
• Scolastiche: iscrizioni e rette di scuola private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove furi sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post-universitari; frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, dopo-scuola; servizio di baby-sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
pag. 4 di 6 viaggi di studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
• Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura) corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza genitori, spese d'acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private.
• Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
• Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
• Organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.
Rimborso al genitore anticipatario in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di un formale richiesta scritta avanza dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla data del ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese delle stesse,
è dovuto entro il mese successivo a decorrete dalla richiesta.
pag. 5 di 6 8) Assegni familiari: l'assegno per il nucleo familiare statale verrà percepito da entrambi i genitori al 50% ciascuno mentre quello provinciale sarà attribuito, in aggiunta all'assegno di mantenimento, alla madre. Resta inteso che i rimborsi/detrazioni relativi alle spese straordinarie sostenute per i figli saranno invece utilizzati dalle parti al 50% ciascuno.
9) I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio sia propri che dei figli.
10) Le spese del presente giudizio devono intendersi integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto di provvedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Rovereto in Camera di Consiglio il 6 marzo 2025.
Il Presidente
Dott. Giulio Adilardi
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