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7 febbraio 1991
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9 dicembre 2000
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1 gennaio 2004
1 gennaio 2004
Art. 2504-octies.
((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEL LIBRO V, TITOLO V, CAPO IX, DISPOSTA DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6))
((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEL LIBRO V, TITOLO V, CAPO IX, DISPOSTA DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6))
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- 1. Cassazione civile n. 15088/2001https://www.brocardi.it/ · 314.87402
[…] di tutte le società beneficiarie della scissione, sia preesistenti che di nuova costituzione, ma, mentre la società a cui secondo il progetto di scissione (art. 2504 octies c.c.) il debito fa carico risponde illimitatamente, le altre società rispondono nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto trasferito o rimasto, e solo in via sussidiaria, ove la società preventivamente escussa non abbia adempiuto; […]
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Giurisprudenza • 37
- 1. Trib. Roma, sentenza 23/12/2021, n. 19986Provvedimento: […] Nello stesso senso l'art. 2504 octies c.c. (oggi trasfuso nell'art. 2506 bis c.c.) prevedeva che degli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal progetto, rispondono in solido, nell'ipotesi di trasferimento dell'intero patrimonio della società scissa, […] di tutte le società beneficiarie della scissione, sia preesistenti che di nuova costituzione, ma, mentre la società a cui secondo il progetto di scissione (art. 2504 octies cod. civ.) il debito fa carico risponde illimitatamente, le altre società rispondono nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto trasferito o rimasto, e solo in via sussidiaria, […]Leggi di più...
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- esposizione amianto·
- art. 2506 bis c.c.·
- difetto di legittimazione passiva·
- scissione societaria·
- responsabilità solidale·
- legittimazione passiva·
- art. 2506 quater c.c.·
- trasferimento d'azienda·
- art. 2112 c.c.