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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/11/2025, n. 5500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5500 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sezione Sesta civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr.ssa Assunta d'AMORE - Presidente dott. Giuseppe VINCIGUERRA - Consigliere dr.ssa Ada METERANGELIS - Consigliere rel. all'udienza del 6.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al N. 4822 R.G.A.C. per l'anno
2024, vertente
TRA
(P.IVA e C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, sig. rappresentata e Parte_2 difesa in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Armando Sessa, presso il cui studio in Napoli (NA), via A. Vespucci n. 9, è elettivamente domiciliata;
Appellante
CONTRO
(C.F. e P. IVA Controparte_1 P.IVA_2
), in persona dell'institore e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_3 avv. Francesco Leggiadro, rappresentata e difesa in giudizio, per mandato in atti, dall'avv. Michele Roma, presso il cui studio in Roma (RM), Piazza
Cavour n. 19, è elettivamente domiciliata;
Appellata
OGGETTO: appello contro la sentenza del Tribunale di Napoli n.
8824/2024, pubblicata in data 16.10.2024.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 6.11.2025, da intendersi qui richiamato e trascritto.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il giudizio di primo grado Con ricorso depositato in data 13.7.2022, la Controparte_1
(d'ora in avanti, per brevità, ) conveniva in giudizio, innanzi al CP_2
Tribunale di Napoli, la per sentir accogliere le seguenti Parte_1 conclusioni: “in via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto n. FS01/1000000046320 sin dal 30.10.2019, per
i motivi in fatto e in diritto dedotti in narrativa;
in via subordinata, accertare e dichiarare la imputabilità, la gravità e la rilevanza degli inadempimenti di
[...]
per i motivi in fatto e in diritto dedotti in narrativa e, Parte_1
1 conseguentemente, pronunciare la risoluzione giudiziale del contratto n.
FS01/1000000046320 sin dal verificarsi delle condotte (ott. 2019); in ogni caso, condannare la in persona del l.r.p.t. e/o chiunque si trovi nella Parte_1 materiale detenzione del cespite a rilasciare in favore della ricorrente il locale sito in Napoli (NA), P.zza Amedeo n. 9, all'interno della fermata “Piazza Amedeo” della Metropolitana Linea 2, contraddistinto in NCEU del suddetto Comune al fg.
15, p.lla 385, sub. 2, cat. C1 di 13 mq;
condannare la in Parte_1 persona del l.r.p.t. al ripristino EL status quo ante con abbattimento e rimozione di tutte le opere e/o costruzioni che dovessero risultare nel locale, a sua cura e spese;
con condanna della resistente al pagamento delle spese, compensi e spese generali, oltre Iva e Cpa come per legge”.
A sostegno delle domande spiegate, la società ricorrente assumeva di essere proprietaria del locale sito in Napoli (NA), P.zza Amedeo n. 9, posto all'interno della fermata metro “Piazza Amedeo” della metropolitana cittadina Linea 2, contraddistinto nel NCEU del comune di Napoli al fg. 15,
p.lla 385, sub. 2, cat. C1, di 13 mq, concesso in locazione - con contratto n.
FS01/1000000046320 del 10.12.1988 - alla affinché la Parte_1 stessa potesse destinarlo a laboratorio fotografico.
Deduceva, inoltre, che, all'esito di sopralluogo eseguito dai tecnici dell'unità di Napoli erano state riscontrate Parte_3 violazioni degli accordi contrattuali, in particolare il mutamento della pattuita destinazione d'uso del bene locato e la cessione a terzi, nonostante l'espresso divieto;
che tali violazioni giustificavano lo scioglimento definitivo del rapporto contrattuale in essere, data la sussistenza di una clausola risolutiva espressa;
che, con missiva del 30.10.2019, aveva intimato alla conduttrice formale disdetta del contratto di locazione per inadempimento, avvertendo che il giorno 8.11.2019 i funzionari preposti si sarebbero recati sul luogo al fine di recuperare la detenzione del bene, nel quale, tuttavia, non era riuscita a reimmettersi per atto e colpa imputabile alla conduttrice, che alla data indicata non si era presentata sul posto.
Evidenziava, infine, che, esperito inutilmente il tentativo di mediazione obbligatoria, si era vista costretta ad agire in giudizio per l'accertamento dell'intervenuta risoluzione contrattuale o, in subordine, per la pronuncia giudiziale di risoluzione per grave inadempimento della conduttrice ai sensi dell'art. 80 L. 392/1978 o dell'art. 1453 cc., per avere la Parte_1 destinato l'immobile ad un uso diverso da quello espressamente pattuito e per aver ceduto l'attività a terzi, in violazione del divieto di cessione previsto in contratto.
Radicata la lite, si costituiva in giudizio, con comparsa del 28.2.2023, la concludendo per il rigetto dell'avversa pretesa, con Parte_1 condanna della alle spese, nonchè ai danni per lite temeraria ex art. CP_2
96 cpc, da liquidarsi equitativamente, per aver agito in giudizio con mala fede e colpa grave, eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda di risoluzione per violazione del divieto di cessione del contratto,
a dire della resistente non preceduta da valido esperimento del tentativo di
2 mediazione obbligatoria, essendo stato indicato, nell'istanza di mediazione, quale motivo di risoluzione, esclusivamente il mutamento della destinazione d'uso del locale e non anche la violazione del divieto di cessione. Deduceva, altresì: 1) l'inammissibilità della domanda di risoluzione per intervenuta sostituzione del contratto di locazione stipulato nel 1988 con un nuovo contratto, stipulato tra le stesse parti in data 1/7/2000, avente ad oggetto lo stesso locale sito all'interno della fermata metro di Piazza Amedeo;
2) l'inammissibilità ex art. 80 L. 392/78 della domanda di risoluzione contrattuale per uso diverso da quello pattuito, posto che la risoluzione del contratto era stata richiesta da oltre il termine di CP_2 tre mesi dal momento in cui ne aveva avuto conoscenza, come previsto dall'art. 80 L. 392/1978; 3) l'inammissibilità della domanda di risoluzione contrattuale per violazione del divieto di cessione del contratto a terzi, non essendosi opposta a detta cessione nel termine di trenta giorni CP_2 previsto dall'art. 36 L. 392/1978, a norma del quale il conduttore può cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga contestualmente ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
4)
l'infondatezza della domanda di risoluzione contrattuale per violazione del divieto di uso dell'immobile diverso da quello pattuito, in ragione del fatto che la stessa locatrice-ricorrente aveva derogato al suddetto divieto, autorizzando la conduttrice, mediante la stipula di successivi contratti, a svolgere attività diverse da quella originariamente stabilita.
Acquisita documentazione, il tribunale di Napoli definiva la lite con sentenza n. 8824/2024, pubblicata in data 16/10/2024, così statuendo:
“dichiara risolto per inadempimento grave del conduttore – compiutamente identificato in atti – il contratto di locazione avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Napoli, (NA), alla Piazza Amedeo n. 9 posto all'interno della fermata metro
“Piazza Amedeo” della metropolitana cittadina di Napoli cd. “Linea 2”, contraddistinto in NCEU del Comune di Napoli al fg. 15, p.lla 385, sub. 2, cat. C1 di 13 mq, ancora in misura più compiuta individuato in atti e per l'effetto condanna il conduttore – compiutamente identificato in atti – a rilasciare in favore della parte ricorrente il suddetto immobile, libero e vuoto da persone e cose anche interposte, e fissa per l'esecuzione, in mancanza di rilascio spontaneo, la data del 29.11.2024; condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente che si liquidano in € 125,00 per spese e in € 2552,000 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori se dovuti come per legge”.
Il giudizio di secondo grado Contro tale sentenza, notificata in data 4.11.2024, con ricorso depositato il
7.11.2024, proponeva appello la lamentando: 1) Parte_1 violazione dell'art. 112 c.p.c. (corrispondenza tra chiesto e pronunciato), per non essersi il tribunale pronunciato sull'eccezione di improcedibilità della domanda di risoluzione contrattuale per violazione del divieto di
3 cessione del contratto a terzi, ma solo su quella concernente la violazione del divieto di mutamento della destinazione d'uso dell'immobile, che non era stata formulata da parte resistente;
2) violazione dell'art. 116 c.p.c. e falsa applicazione dell'art. 80 L. 392/1978, per aver il tribunale erroneamente ritenuto tempestiva la comunicazione del 30.10.2019 di risoluzione del contratto per mutamento della destinazione d'uso, inviata da a nonostante fossero già decorsi tre mesi dal CP_2 Parte_1 momento in cui la locatrice aveva acquisito conoscenza effettiva dell'anzidetto mutamento, comunicato dalla conduttrice con racc. A/R del 5-
6.6.2017; 3) violazione dell'art. 116 c.p.c., per non aver il primo giudice tenuto conto del contratto stipulato in data 22.12.1992, tra l'Ente FE EL AT – oggi – e la con cui il primo CP_2 Parte_1 aveva autorizzato l'attività di rivendita di beni diversi da quelli previsti nel contratto di locazione stipulato in data 10.12.1988.
Concludeva, pertanto, chiedendo alla Corte adita, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia gravata ed in riforma della stessa, di dichiarare l'avversa domanda di risoluzione contrattuale inammissibile e infondata, e conseguentemente rigettarla;
in conseguenza della richiesta modifica della decisione impugnata, di condannare la società appellata alla restituzione alla società conduttrice dell'immobile de quo, se nelle more consegnato alla locatrice, e delle somme corrisposte a titolo di spese di causa, se nelle more versate alla locatrice in esecuzione della sentenza di primo grado. Vinte le spese del doppio grado, con attribuzione al procuratore antistatario.
Con comparsa del 3.1.2025, si costituiva in giudizio CP_2 concludendo per l'integrale rigetto del gravame, con conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante alle spese del grado.
Disattesa l'istanza di inibitoria, all'udienza del 6.11.2025, all'esito della discussione, la corte decideva la causa con lettura del dispositivo.
******
L'appello è infondato e va rigettato per le considerazioni che ci si accinge a precisare.
I. Con il primo motivo di doglianza, l'appellante assume che il tribunale avrebbe violato l'art. 112 c.p.c., in quanto, anziché pronunciarsi sull'eccezione di improcedibilità della domanda di risoluzione contrattuale per violazione del divieto di cessione del contratto, si è pronunciato su una eccezione, quella di improcedibilità della domanda di risoluzione contrattuale per violazione del divieto di mutamento della destinazione
d'uso dell'immobile, che non è mai stata formulata dalla società conduttrice.
Deduce, dunque, che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare
l'improcedibilità della sola domanda di risoluzione contrattuale per presunta violazione da parte della conduttrice del divieto di cessione del
4 contratto, giacché oggettivamente tale motivo non era in alcun modo richiamato nell'istanza di mediazione.
La doglianza, ancora prima che infondata, è inammissibile, non avendo l'appellante alcun interesse giuridicamente rilevante ad ottenere la pronuncia (in rito) richiesta.
Com'è noto, in conformità a quanto previsto dall'art. 100 c.p.c., l'interesse ad agire è caratterizzato non solo dalla prospettazione di una lesione della propria sfera giuridica, ma anche dall'interesse – personale, concreto ed attuale – ad ottenere un'utilità o un vantaggio dall'accertamento della pretesa fatta valere in giudizio.
In altri termini, l'interesse ad agire presuppone non solo la necessità di accertare una determinata situazione giuridica, ma anche che la parte deduca l'esigenza di conseguire un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, che non potrebbe essere ottenuto senza l'intervento del giudice.
Interesse, nella specie, non meglio esplicitato dalla che Parte_1 lamenta l'omessa pronuncia del primo giudice sull'eccezione di improcedibilità della domanda di risoluzione contrattuale per violazione del divieto di cessione del contratto, senza però chiarire quale risultato utile avrebbe potuto (e potrebbe) conseguire dall'anzidetta pronuncia, avendo il tribunale rilevato, in omaggio al principio della ragione più liquida, che l'improcedibilità in ogni caso non poteva riguardare la domanda di risoluzione giudiziale per “mutamento di destinazione”, di poi vagliata in via prodromica ed accolta nel merito.
Così, infatti, argomentava il tribunale sull'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla resistente: <l'eccezione è del tutto infondata e deve essere rigettata. ad avviso tribunale alcun ragionevole dubbio sussiste circa la procedibilità della domanda stessa. […omissis]. parte ricorrente ha prodotto (cfr. allegato agli atti) verbale di mediazione stessa resistente non contesta
(fermo il citato deposito documentale) l'effettività della stessa ma, in estrema sostanza, ne ritiene la non specificità che avrebbe, secondo la sua prospettazione, oggetto distinto ed eterogeneo. La riflessione, anche se suggestiva, non coglie affatto nel segno. In proposito va osservato che la mediazione ha avuto ad oggetto la domanda di risoluzione del contratto di locazione e la richiesta di rilascio del bene (cfr. domanda di mediazione depositata dalla stessa parte resistente). Nella domanda di risoluzione con precisazione del “mutamento della destinazione di uso” e nella contestuale richiesta di rilascio appare evidente che le parti siano state messe effettivamente in grado di discutere ed interloquire dinanzi al mediatore del nucleo centrale della pretesa (la risoluzione) del contratto coincidente con la domanda odiernamente azionata. La mediazione tra le parti non solo si è svolta in rerum natura, ma ha raggiunto anche la propria finalità di consentire alle parti la valutazione effettiva dele questioni controverse. […omissis]. Diversamente opinando dovrebbe inammissibilmente affermarsi l'improcedibilità di ogni domanda ogni qualvolta si sia in presenza di una descrizione “sintetica” della controversia nella domanda di mediazione, frustrando, del tutto, non la funzione della mediazione, bensì i Principi di matrice Costituzionale della tutela sostanziale
5 dei diritti e delle posizioni soggettive. […omissis]. Fermi i principi esposti che, già da soli, in verità appaiono bastevoli a condurre al rigetto dell'eccezione, ancora, nell'odierna vicenda, occorre sottolineare che, ad avviso del Tribunale, alcuna lesione all'effettività della mediazione vi è stata attesa la sostanziale identità di questioni giuridiche (pretesa alla risoluzione e rilascio) e di fatto poste a fondamento della mediazione e della successiva domanda giudiziale attinenti, in estrema sostanza, la disposizione del bene da parte del conduttore che integrano potenziali inadempimento delle condizioni negoziali (da qui la diversità dall'ipotesi della totale genericità della domanda di mediazione ). Ancora non può seriamente dubitarsi che la domanda di mediazione diretta alla “discussione” della risoluzione per inadempimento con specifica del mutamento d'uso comporti l'assorbimento di tutte le questioni di merito connesse al detto specifico inadempimento secondo l'adagio mai tramontato, concreto ma al contempo quanto mai efficace, secondo cui “il più contiene il meno”.
Ad ogni buon conto e fermo quanto tutto detto, in omaggio al principio della ragione più liquida, va osservato che l'eventuale declaratoria di improcedibilità, pur invocata dalla parte resistente, non potrebbe, in ogni caso, riguardare la domanda di risoluzione giudiziale per “mutamento di destinazione ( sulla quale il
Tribunale diffusamente si soffermerà infra ) attesa la inequivoca specificità della
“mediazione” in relazione a tale aspetto che, dunque, deve necessariamente ed, in via prodromica, essere analizzato nel merito avendo superato il vaglio di procedibilità. Per tali ragioni la domanda deve dichiararsi procedibile>>.
A fronte di tale diffusa e condivisa motivazione, con cui il primo giudice esaminava l'eccezione di improcedibilità della domanda in tutti i suoi risvolti, la doglianza dell'appellante va sicuramente disattesa.
II. Con il secondo motivo di gravame, la assume che il Parte_1 tribunale avrebbe falsamente applicato l'art. 80 L. 392/78, avendo errato nel ritenere tempestiva la comunicazione di risoluzione del contratto di locazione per mutamento d'uso dell'immobile, in quanto inviata dalla locatrice solo in data 30.10.2019, ben oltre la scadenza del termine perentorio di tre mesi previsto nell'anzidetta disposizione normativa.
Termine che, a dire dell'appellante, doveva farsi decorrere dalla raccomandata A.R. del 5/6/17, pervenuta il 6/6/17, con cui Parte_1 comunicava alla - che era sempre stata la gestrice Parte_3 dell'immobile oggetto della locazione - di aver adibito l'immobile ad uso diverso da quello pattuito (e precisamente a rivendita di bibite e pastigliaggi in luogo della rivendita di materiale fotografico).
La censura è infondata.
Come già correttamente rilevato dal tribunale, l'appellante non ha fornito alcuna prova circa l'effettiva conoscenza, in capo alla Controparte_1
locatrice dell'immobile, della comunicazione del mutamento
[...]
d'uso, inviata da (solo) a Parte_1 Parte_3
Invero, l'art. 80 della L. 392/1978 dispone che: “Se il conduttore adibisce
l'immobile ad un uso diverso da quello pattuito, il locatore può chiedere la risoluzione del contratto entro tre mesi dal momento in cui ne ha avuto conoscenza”. Il dies a quo per domandare la risoluzione del contratto è,
6 quindi, rappresentato dal momento in cui il locatore viene a conoscenza del mutamento di destinazione attuato da parte del conduttore. Conoscenza che deve essere effettiva (cfr., in argomento, Corte Cost. 185/1988) e che va provata dal conduttore.
Al riguardo, si è precisato che: “La diversa destinazione dell'immobile - cui fa riferimento l'art. 80 della legge n. 392 del 1978, dalla quale discende il fenomeno della potenziale mobilità del rapporto nell'inerzia del locatore e dalla cui conoscenza decorre per il locatore il termine di tre mesi per far valere la risoluzione del contratto - è quella che si realizza in concreto con
l'effettivo diverso uso della cosa locata, sicché è solo da tale momento che inizia a decorrere il suddetto termine perentorio per chiedere la risoluzione del contratto, non potendo venire in rilievo, a tal fine, una situazione di semplice conoscenza della sola intenzione del conduttore. Tale interpretazione è conforme all'impianto complessivo della suddetta norma che, come è argomentabile anche sulla scorta della sentenza n. 228 del
1990 della Corte costituzionale, in difetto di strumenti di conoscenza legale EL stato di fatto integrante il mutamento, di questo esige l'effettiva conoscenza da parte del locatore, conoscenza che si configura necessariamente in rapporto ad una situazione concreta ed attuale di uso diverso, e non ad un progetto di mutamento di destinazione, che il conduttore potrebbe anche non attuare” (Cass. 3683/2006).
Ebbene, nella specie, come si è detto, non ha assolto Parte_1 all'onere probatorio su di essa incombente, non risultando al fine decisiva la comunicazione del 5/6/2017, che, benché inviata alla in Parte_3 qualità di gestore dell'immobile locato, non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 80 della legge 392/1978, non potendo da essa desumersi la conoscenza effettiva, in capo alla locatrice (che fermamente la CP_2 contestava), dell'avvenuto mutamento d'uso del bene, tanto più ove si consideri il tenore generico della predetta missiva, nella quale si legge testualmente: “Il sottoscritto amministratore unico della Parte_2 [...]
concessionaria dell'immobile in oggetto, comunica a codesta Società Parte_1 che in data 26/10/2016 a mezzo rogito per notaio registrato al Persona_1
n. 20580 Ag. Entrate ha concesso in affitto con tutti gli arredi ed attrezzature il
Ramo di Azienda di cui alla Starticket di Silvana Marchese, Cod. Fisc. …, esercente attività di rivendita di titoli e abbonamenti di viaggio e bottigliette
d'acqua e pastigliaggi”.
Correttamente, pertanto, la assumeva in prime cure, ribadendolo in CP_2 sede di gravame (pagg.
5-6 della comparsa di costituzione), che la comunicazione del 5.6.2017, peraltro indirizzata solo a era in Parte_3 ogni caso inidonea a far decorrere il termine trimestrale, in quanto “non Cont rendeva edotta del cambio d'uso impresso dalla conduttrice. Essa non rappresentava nulla circa lo stato di fatto del bene alla data indicata, circa la cessazione dell'attività di studio fotografico e vendita di materiale fotografico,
7 circa il momento in cui la destinazione originaria era cessata e, infine, circa
l'esclusività della nuova destinazione impressa”.
Né, di conseguenza, rilevano in senso favorevole all'assunto dell'appellante gli ulteriori documenti da essa richiamati, atteso che sia la missiva del
30.10.2019 (con cui quale mandataria della
Parte_3 CP_2 comunicava alla la risoluzione del contratto di locazione, Parte_1 chiedendo l'immediata consegna del bene), sia la successiva corrispondenza intercorsa durante il covid (con cui nell'indicata qualità,
Parte_3 comunicava alla la disponibilità a concederle una Parte_1 dilazione per il pagamento dei canoni di locazione a causa della pandemia), comprovano esclusivamente l'esistenza, a quella data, di un rapporto di mandato tra e e non già la conoscenza
Parte_3 CP_2 effettiva, da parte della locatrice, del mutamento d'uso dell'immobile locato, neanche espressamente e univocamente rappresentato, come si è detto, nella missiva comunicata a in data 5.6.2017.
Parte_3
Restano così definitivamente superate le contrarie obiezioni dell'appellante.
III. Con il terzo motivo di gravame, lamenta che il primo Parte_1 giudice ha ritenuto che il mutamento d'uso dell'immobile, da rivendita di materiale fotografico a rivendita di titoli di viaggio, sia stato oggetto di contratti conclusi esclusivamente con soggetti giuridici estranei al rapporto locativo e che, pertanto, non possa ritenersi l'acquiescenza della locatrice al mutamento della destinazione d'uso dell'immobile. CP_2
Evidenzia, in contrario, che, come già tempestivamente dedotto in prime cure, con contratto del 22/12/92 l'Ente FE EL AT ha autorizzato la alla rivendita di titoli di viaggio e di abbonamenti a fasce Parte_1 chilometriche, e che l'Ente FE EL AT non è altro che l'attuale locatrice RFI Rete Ferroviaria Italiana. CP_2 Cont Di talché, a dire di proprio la locatrice (già Ente Parte_1 CP_2
FE EL AT) sin dall'inizio del rapporto locativo ha derogato all'art. 2 del contratto di locazione - secondo il quale l'immobile avrebbe dovuto essere utilizzato esclusivamente per l'attività di laboratorio fotografico e di rivendita di materiale fotografico - in quanto essa stessa in data 22/12/1992 ha stipulato con la conduttrice un Parte_1 contratto per la rivendita, nell'immobile di Piazza Amedeo concessole in locazione, di beni (titoli di viaggio e di abbonamenti a fasce chilometriche) diversi dal materiale fotografico.
La censura va disattesa, per l'assorbente considerazione che non v'è prova, che spettava alla resistente/odierna appellante fornire, che il contratto (di prestazione di servizi) da quest'ultima richiamato, concluso il 22/12/1992 tra l'Ente FE EL AT SP (oggi e Controparte_1
- con cui il primo autorizzava la seconda alla vendita al Parte_1 pubblico di biglietti ed abbonamenti ferroviari a fasce chilometriche, e quindi allo svolgimento di attività diversa da quella (di studio fotografico artigianale e vendita di materiale fotografico) prevista nel contratto di
8 locazione per cui è causa, stipulato in data 10/12/1988 -, si riferisca all'immobile indicato in tale ultimo contratto, ovvero quello sito in Napoli alla Piazza Amedeo 9, all'interno della fermata metro ”Piazza Amedeo” (in catasto al fg. 15, p.,lla 385, sub 2), nulla emergendo al riguardo dall'accordo del 22/12/1992, che non contiene alcuna indicazione (tanto meno catastale) del locale nel quale doveva svolgersi l'attività di vendita (cfr. doc. 7 della produzione di primo grado della resistente), che risultava piuttosto autorizzata in favore della “Ditta” Photo Smart srl, con sede “interno Stazione Napoli Centrale” notoriamente ubicata in Napoli alla Piazza
Garibaldi, e non già a Piazza Amedeo. Di talché, l'autorizzazione in discorso sembra riferirsi a locale diverso da quello per cui è causa, come peraltro dedotto dall'appellata , che espressamente contestava (cfr. CP_2 pag. 7 della relativa comparsa di costituzione) che l'immobile locato con il contratto del 1988 coincidesse con quello nel quale (nel 1992) era stata autorizzata la vendita al pubblico di biglietti ed abbonamenti ferroviari a fasce chilometriche.
Ogni ulteriore considerazione al riguardo appare davvero superflua.
Sulla scorta di quanto precede, dunque, l'appello va rigettato con conseguente conferma della sentenza gravata.
IV. Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 e successive modifiche, riconoscendo i valori medi EL scaglione di riferimento (da € 1.100,00 ad € 5.200,00), tenuto conto della natura della lite, delle questioni trattate e dell'attività concretamente espletata.
Ricorrono i presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater T.U. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli, VI sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con ricorso depositato in data
7.11.2024, da in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, nei confronti della in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, contro la sentenza del Tribunale di
Napoli n. 8824/2024, pubblicata in data 16.10.2024, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la pronuncia impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del grado, che si liquidano in € 2.915,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
9 Così deciso in Napoli, in data 6.11.2025
L'ESTENSORE La PRESIDENTE
dr.ssa Ada Meterangelis dr.ssa Assunta d'Amore
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