Cass. civ., sez. III, sentenza 10/10/2008, n. 25010
CASS
Sentenza 10 ottobre 2008

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Poiché l'ambiente naturale costituisce un bene pubblico di rango costituzionale, la lesione di esso fa sorgere in capo alle pubbliche amministrazioni preposte alla sua tutela il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale derivatone. Tale diritto scaturisce dal combinato disposto dell'art. 9, secondo comma, della Costituzione, e dell'art. 2059 cod. civ., e preesisteva pertanto all'introduzione della legge 8 luglio 1986 n. 349, il cui art. 18 non ha affatto introdotto nel nostro ordinamento una nozione di "danno ambientale", ma si è limitato a ripartire tra Stato, enti locali ed associazioni di protezione ambientale la legittimazione ad agire od intervenire nel relativo giudizio di risarcimento. Da ciò consegue che non è viziata da ultrapetizione la sentenza di merito di condanna al risarcimento del danno ambientale per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della suddetta legge n. 349 del 1986.

Una volta accertata la compromissione dell'ambiente in conseguenza del fatto illecito altrui, la prova del danno patito dalla P.A. deve ritenersi "in re ipsa", e la relativa liquidazione - quando non sia tecnicamente possibile la riduzione in pristino - deve avvenire con criteri ampiamente equitativi, in quanto non è oggettivamente possibile tenere conto di quegli effetti che inevitabilmente si evidenzieranno solo in futuro.

Quando in giudizio non si lamenta che l'attore abbia rivolto la domanda ad un giudice diverso da quello ritenuto munito di giurisdizione a conoscere la controversia, ma si nega in radice che esista nell'ordinamento una norma che riconosca e tuteli la posizione giuridica dedotta in giudizio, e perciò che l'attore sia titolare del diritto vantato e che le istanze dal medesimo formulate possano trovare accoglimento in qualsiasi giudizio e da parte di un qualunque giudice, la questione prospettata non è di giurisdizione ma attiene al merito della causa perché relativa alla sussistenza in concreto del diritto o alla individuazione della fonte normativa della pretesa dell'attore, con la conseguenza che la relativa istanza deve essere dichiarata inammissibile in sede di legittimità, risultando irrilevante la formale proposizione della questione stessa in termini di giurisdizione.

La compromissione dell'ambiente (nella specie prodotta dall'accertata alterazione e distruzione della vegetazione e del suolo sbancato, nonché dalla provocata deviazione del corso delle acque) trascende il mero pregiudizio patrimoniale derivato ai singoli bei che ne fatto parte perché il bene pubblico (che comprende l'assetto del territorio, la ricchezza di risorse naturali, il paesaggio come valore estetico e culturale e come condizione di vita salubre in tutte le sue componenti) deve essere considerato unitariamente per il valore d'uso da parte della collettività quale elemento determinante della qualità della vita della persona, quale singolo e nella sua aggregazione sociale.

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    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 9 novembre 2022
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 10/10/2008, n. 25010
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25010
Data del deposito : 10 ottobre 2008

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