Sentenza 10 ottobre 2008
Massime • 4
Poiché l'ambiente naturale costituisce un bene pubblico di rango costituzionale, la lesione di esso fa sorgere in capo alle pubbliche amministrazioni preposte alla sua tutela il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale derivatone. Tale diritto scaturisce dal combinato disposto dell'art. 9, secondo comma, della Costituzione, e dell'art. 2059 cod. civ., e preesisteva pertanto all'introduzione della legge 8 luglio 1986 n. 349, il cui art. 18 non ha affatto introdotto nel nostro ordinamento una nozione di "danno ambientale", ma si è limitato a ripartire tra Stato, enti locali ed associazioni di protezione ambientale la legittimazione ad agire od intervenire nel relativo giudizio di risarcimento. Da ciò consegue che non è viziata da ultrapetizione la sentenza di merito di condanna al risarcimento del danno ambientale per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della suddetta legge n. 349 del 1986.
Una volta accertata la compromissione dell'ambiente in conseguenza del fatto illecito altrui, la prova del danno patito dalla P.A. deve ritenersi "in re ipsa", e la relativa liquidazione - quando non sia tecnicamente possibile la riduzione in pristino - deve avvenire con criteri ampiamente equitativi, in quanto non è oggettivamente possibile tenere conto di quegli effetti che inevitabilmente si evidenzieranno solo in futuro.
Quando in giudizio non si lamenta che l'attore abbia rivolto la domanda ad un giudice diverso da quello ritenuto munito di giurisdizione a conoscere la controversia, ma si nega in radice che esista nell'ordinamento una norma che riconosca e tuteli la posizione giuridica dedotta in giudizio, e perciò che l'attore sia titolare del diritto vantato e che le istanze dal medesimo formulate possano trovare accoglimento in qualsiasi giudizio e da parte di un qualunque giudice, la questione prospettata non è di giurisdizione ma attiene al merito della causa perché relativa alla sussistenza in concreto del diritto o alla individuazione della fonte normativa della pretesa dell'attore, con la conseguenza che la relativa istanza deve essere dichiarata inammissibile in sede di legittimità, risultando irrilevante la formale proposizione della questione stessa in termini di giurisdizione.
La compromissione dell'ambiente (nella specie prodotta dall'accertata alterazione e distruzione della vegetazione e del suolo sbancato, nonché dalla provocata deviazione del corso delle acque) trascende il mero pregiudizio patrimoniale derivato ai singoli bei che ne fatto parte perché il bene pubblico (che comprende l'assetto del territorio, la ricchezza di risorse naturali, il paesaggio come valore estetico e culturale e come condizione di vita salubre in tutte le sue componenti) deve essere considerato unitariamente per il valore d'uso da parte della collettività quale elemento determinante della qualità della vita della persona, quale singolo e nella sua aggregazione sociale.
Commentario • 1
- 1. Reato ambientale: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 9 novembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/10/2008, n. 25010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25010 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2008 |
Testo completo
25010-08 ORIGINALEREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 649/198 SEZIONE TERZA CIVILE Dou حمية Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele VARRONE Presidente R.G.N. 23525/07 Consigliere Dott. Fabio MAZZA Cron. 25010 Dott. Camillo FILADORO Consigliere 6618 Rep. Dott. Giovanni FEDERICO Consigliere Ud.10/06/08 Dott. Maria Margherita CHIARINI Rel. Consigliere contributo ha pronunciato la seguente unificato SE NTENZA sul ricorso proposto da: GA OS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIANNA DIONIGI 57, presso lo studio dell'avvocato DE CURTIS CLAUDIA, difeso dall'avvocato SATTA FLORES RICCARDO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
COMune di PIANO DI SORRENTO, in persona del Sindaco pro tempore, prof. Giovanni Ruggiero, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUDOVISI 35 presso lo studio dell'Avvocato LAURO MASSIMO, difeso dall'avvocato 2008 ESPOSITO FRANCESCO SAVERIO, giusta delega in atti;
1193 controricorrente - 1 avverso la sentenza n. 2009/06 della Corte d'Appello di NAPOLI, sezione prima civile emessa il 7/4/2006, depositata il 15/06/06; RG.4140/2003; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/08 dal Consigliere Dott. Maria Margherita CHIARINI;
udito l'Avvocato SATTA FLORES RICCARDO;
udito l'Avvocato ESPOSITO FRANCESCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Eduardo Vittorio SCARDACCIONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con citazione del 2 gennaio 1989 il Comune di Piano di Sorrento conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli UL ON deducendo: a) gli aveva ordinato, il 24 marzo 1984, di sospendere lo scarico dei materiali di risulta in un fondo, percorso da una strada lunga 350 mt. e larga 3,5 mt., tracciata mediante sbancamenti e riempimenti di terreno, realizzazione di piazzole di disvellimento di numerosi alberi e taglio dimanov ra, un rivolo vernotico che convogliava a valle acqua pio- vana;
b) il fondo, di proprietà di TT LE, ricadeva in zona F, qualificata dal PRG come verde pri- vato vincolato, con divieto di abbattimento alberi e di riempimento di valloni;
B c) il Pretore di Sorrento, con 2 sentenza passata in giudicato, aveva condannato il Gar- giulo, per il reato di cui all' art. 17 lett. b) legge 10/1977, alla pena di tre mesi di arresto e £.
2.000.000 di ammenda e al risarcimento del danno in favore del Comune, da liquidare in separata sede. Pertanto detto Comune concludeva per la condanna del UL al ri- pristino dei luoghi e, ove non fosse possibile, al ri- sarcimento dei danni per equivalente. Il convenuto chiedeva il rigetto della domanda. Il Tribunale di Torre Annunziata - divenuto nel frattempo territorialmente competente con sentenza del 2002, rigettava la domanda di risarcimento del dan- no ambientale perché proposta in corso di causa e non autorizzata dalla delibera della Giunta Municipale, mentre accoglieva la domanda di condanna del UL al ripristino dello stato dei luoghi e lo condannava ad eseguire le opere indicate dal C.T.U.; in subordine au- torizzava il Comune ad eseguire dette opere in danno del UL. Con sentenza del 15 giugno 2006 la Corte di Appello di Napoli accoglieva 1' appello principale del Comune ed incidentale del UL sulle seguenti considera- zioni: 1) 1' accertamento di un reato ambientale, con- templato dall' art. 734 cod. pen., contestato al Gar- giulo, ma estinto per aministia, non costituiva il ne- 3 cessario presupposto del danno ambientale, cagionato dalle opere illegittime eseguite dal predetto in zona protetta dalla legislazione vincolistica, con conse- guente alterazione, deterioramento e distruzione del beni del Comune, il cui risarcimento era stato chiesto da detto ente fin dall' atto introduttivo del giudizio ed era da ritenere risarcito dalla condanna alla ridu- zione in pristino dei luoghi ed eliminazione delle ope- re illegittime, salvo il danno prodottosi medio tempo- re;
2) tuttavia, quanto all' esecuzione dei lavori di ripristino ad oltre 22 anni dai fatti e quindi allor- ché i luoghi hanno assunto un nuovo assestamento, essi determinerebbero soltanto un nuovo stravolgimento dell' area, che ha ormai assunto una nuova configurazione, avendo la natura, come osservato dal C.T.U., coperto in parte i tagli, lo spianamento, gli sbancamenti, i ri- porti di terreno, ancorché con meno alberi e con la presenza del manufatto stradale, che inferisce una fe- ب و د ه rita al paesaggio, stravolto dall' originaria morfolo- gia, cagionando un danno che però deve essere risarcito al Comune non in forma specifica, ma per equivalente, per tutelare l'interesse pubblico ad evitare nuovi stravolgimenti;
3) tale danno può esser equitativamente valutato, tenendo conto anche del tempo in cui le opere eseguite hanno danneggiato l' amenità del sito, nel 60% 4 del costo dei lavori di ripristino accertati dal C.T.U. nel 1993, e quindi la somma da risarcire era pari ad E 374.431,25 rivalutate all' attualità, oltre interessi legali su E 160.618,00 importo devalutato al 1984, con decorrenza da tale data. Ricorre per cassazione ST UL cui resi- ste il Comune di Piano di Sorrento. Le parti hanno de- positato memoria. Motivi della decisione 1.- Con il primo motivo il ricorrente deduce: 11 Violazione e falsa applicazione dell' art. 18 legge 349/1986, in relazione all' art. 360 n. 1 c.p.c. Di- giurisdizione Violazione dell' art. 112 fetto di c.p.c." Il c.d. danno ambientale è stato creato dalla legge 349/1986 che ha attribuito allo Stato e agli Enti Ter- ritoriali un diritto soggettivo prima non sussistente e quindi prima di tale data detti soggetti erano caren- ti di legittimazione ad agire perché l' ambiente appar- tiene alla collettività, sì che manca il collegamento tra risarcimento del danno e titolarità della situazio- ne giuridica soggettiva che si afferma lesa. La confer- ma dell' esattezza di tale tesi è costituita dall' art. 311 DLGS 152/2006 che ha privato gli Enti locali del- la legittimazione ad agire per il risarcimento del 5 danno. Nella fattispecie è pacifico che il fatto pro- duttivo di danno ambientale è stato posto in essere prima del 24 marzo 1986 e prima quindi dell' entrata in vigore dell' art. 18 della legge 349/1986. Perciò il giudice ordinario era carente di giurisdizione all' epoca in cui si è verificato il fatto dannoso perché mancava una norma idonea a tutelare l' interesse dedot- to in giudizio dall' Ente. La sentenza impugnata non ha rilevato tale difetto di giurisdizione, né si è pronun- ciata in relazione a tali eccezioni sollevate dal ri- corrente. Pertanto il ricorrente pone a questa Corte il que- sito se, per fatti verificatisi prima dell' entrata in vigore della legge 349/1986, sussisteva la giurisdizio- ne del giudice ordinario per le domande risarcitorie Б proposte da Enti Locali e se la sentenza di appello ha omesso di pronunciarsi sulla relativa questione, rile- vabile di ufficio.
1.1 La questione non è di giurisdizione, ma di merito. Infatti è ormai fermo il principio secondo il qua- le, quando non si lamenta che l' attore abbia rivolto la domanda ad un giudice diverso da quello ritenuto giurisdizionalmente competente a conoscere delle con- troversia, ma si nega in radice che esista nell'ordina- 6 mento una norma che riconosca e tuteli la posizione giuridica dedotta in giudizio, e perciò che l' attore sia titolare del diritto vantato e che le istanze dal medesimo proposte possano trovare accoglimento in qual- siasi giudizio e da parte di qualsiasi giudice, la que- stione non è di giurisdizione (ex multis S.U. 66/1993, 10376/1997), attenendo invece al merito della
contro
- versia, perché relativa alla sussistenza in concreto del diritto o alla individuazione della fonte normativa della pretesa dell'attore, sicché deve essere dichiara- ta inammissibile, non essendo rilevante la formale pro- posizione della questione stessa in termini di giuri- sdizione.
2. Con il secondo motivo di ricorso deduce: " Vio- lazione e falsa applicazione degli artt. 112, 182, 183 分 e 184 c.p.c. nonché dell' art. 18 della legge 349/1986, in relazione all' art. 360 n. 3 c.p.c.". Erroneamente la Corte ha ritenuto che il Comune avesse chiesto anche il risarcimento del danno ambien- tale fin dal primo grado di giudizio, mentre aveva chiesto la condanna del UL: " a) al ripristino dello stato dei luoghi a proprie e spese;
b) ove non sia possibile la reintegra in forma specifica, la con- danna al risarcimento del danno per equivalente, da de- terminarsi nel corso del giudizio, previa C.T.U.; c) il 7 risarcimento del danno non patrimoniale da liquidarsi equitativamente". Pertanto non vi è petitum di danno ambientale. Né tale può esser inteso il danno non pa- trimoniale perché quello ambientale è invece patrimo- niale poiché si concreta nella rilevanza economica che la distruzione, il deterioramento e l' alterazione in genere del bene riflettono sulla collettività che è perciò gravata da oneri economici. Nella citazione non è neppure indicata la compromissione dell' ambiente come effetto del reato e causa petendi di esso e quindi non poteva ritenersi che il Comune intendesse esercita- re l' azione di cui all' art. 18, sesto comma legge ' 349/1986. Invece la domanda di risarcimento del danno ambientale proposta nel corso dell' istruttoria era tardiva ed inammissibile ai sensi degli artt. 183 e 184 cod. proc. civ. Inoltre nella delibera della Giunta che Б aveva autorizzato il Comune ad agire in giudizio non vi era alcuna volontà di chiedere il risarcimento del dan- no ambientale e perciò mancava anche l' autorizzazione al riguardo e su tale punto la Corte di merito ha omes- so qualsiasi pronuncia. Pertanto il UL chiede a questa Corte se la domanda di risarcimento di danno ambientale è nuova ri- spetto a quelle contenute nell' atto di citazione e se pertanto inammissibile;
inoltre se è inammissibile 8 per difetto di autorizzazione e comunque se sul punto vi è vizio di omessa pronuncia dei giudici di appello. Il motivo è infondato. I giudici di appello hanno correttamente applicato il principio secondo il quale la compromissione dell' nella fattispecie provocata dall' accertataambiente alterazione e distruzione della vegetazione e del suo- x lo, sbancato, e dalla deviazione del corso delle acque, come emerge dalla decisione - trascende il mero pregiu- dizio patrimoniale derivato ai singoli beni che ne fan- no parte perché il bene pubblico - che comprende 1' as- setto del territorio, la ricchezza di risorse naturali, il paesaggio come valore estetico e culturale (art. 7 legge 1497/1939) e come condizione di vita salubre in می vatutte le sue componenti (Cass. Pen. 3852/1990) considerato unitariamente per il valore d' uso da par- te della collettività quale elemento determinante della qualità della vita della persona (Corte Costit. 641/1987), quale singolo e nella sua aggregazione SO- ciale. Perciò l' art. 18 della legge 349/1986, d'imme- diata applicazione nei procedimenti in corso (S.U. 1491/1988, 440/1989 e art. 5 cod proc.civ., nel testo novellato dall'art. 2 della legge 26 novembre 1990, n. 353) rileva piuttosto come ripartizione procedurale delle competenze tra Stato, enti territoriali preposti 9 al controllo e alla gestione del settore ecologico, ed associazioni protezionistiche (S.U. 10098/1996) pertanto il risarcimento per la lesione dell' ambiente in sé, quale valore pubblico immateriale primario ed assoluto (Cass. 10118/2008), che trova la sua fonte ge- netica non già nella legge 349/1986, bensì nella Costi- tuzione, attraverso il coordinamento tra le disposizio- ni primarie (artt. 2, 3, 9, 32 e 41 e 42) che tutelano 1' individuo e la collettività, [la cui violazione de- termina quindi un danno ingiusto non patrimoniale (Cass. 1087/1998), categoria in cui rientra infatti ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona ( Cass.8827/2003), da risarcire secondo il principio generale e primario del neminem laedere (Cass. 5650/1996)] è autonomo dal risarcimento delle conseguenze patrimoniali derivatene. Pertanto, nell' interpretare la domanda del Comune originariamente proposta, così come riassunta nel moti- vo in esame, la Corte di merito non ha violato nessun canone logico o ermeneutico, né giuridico, oltre a do- versi ribadire che 1' ampliamento dell' ambito della legittimazione ad agire può intervenire, con efficacia convalidante dell' attività processuale svolta, anche in corso di giudizio (Cass. 5353/2007). Dunque nessuna delle censure è fondata e pertanto 10 il motivo va respinto.
3. Con il terzo motivo di ricorso deduce: 11 Viola- zione e falsa applicazione dell' art. 18 della legge 349/1986, degli artt. 1226 e 2043 C.C. e degli artt. 112 e 115 c.p.c. in relazione all' art. 360 n. 3 c.p.c.". Erroneamente la Corte di merito ha affermato che l' accertamento di un reato ambientale non è il presuppo- sto di un danno ambientale risarcibile, in quanto qual- siasi danno all' ambiente obbliga 1' autore del fatto al risarcimento indipendentemente dall' accertamento del reato in sede penale. Ma la questione non è se da un reato urbanistico possa conseguire un danno ambien- よ tale, bensì se, non essendo stato accertato un reato ambientale, è necessario accertare la concreta ed ef- fettiva sussistenza del pregiudizio consistente nell' alterazione, deterioramento, distruzione del bene (art. 18 legge 349/1986) e del nesso causale tra tale pregiu- dizio e la condotta dell' agente. Nella fattispecie il UL non è stato condannato penalmente per reato ambientale e tuttavia, in assenza di prova circa gli elementi per ritenere la sua responsabilità, è stato condannato al risarcimento del danno ambientale;
né il criterio equitativo può sopperire alla mancanza di pro- va sulla sua esistenza. 11 Pertanto chiede a questa Corte di affermare se in assenza di condanna per reato ambientale il soggetto che agisce per il risarcimento ai sensi dell' art. 18 legge 349/1986 debba provare la compromissione dell' ambiente quale conseguenza della condotta dell' agente. Il motivo, per la parte in cui non è assorbito dal- le considerazioni innanzi. espresse, è infondato, sia perché 1' estinzione del reato di cui all' art. 734 concorrente con quello di cui all' art. 17,cod. pen. lett. b) legge 10/1977, per cui invece il UL è stato condannato - per amnistia, non estingue il fatto storico ad esso sotteso che il giudice civile ha il po- tere - dovere di valutare autonomamente, come nella fattispecie avvenuto secondo quanto innanzi evidenzia- to sia perché (Cass. 729/2005) il risarcimento del danno non patrimoniale non richiede che la responsabi- lità dell'autore del fatto illecito sia stata accertata in un procedimento penale, in quanto l'interpretazione conforme a Costituzione dell'art. 2059 cod.civ. (Corte cost., sentenza n. 233 del 2003) comporta che il rife- rimento al reato contenuto nell'art. 185, cod.pen., comprende non solo tutte le fattispecie corrispondenti nella loro oggettività all'astratta previsione di esso eventualmente in concorso formale fra loro, se diver- so è il bene protetto (art. 1 sexies del D.L 27 giugno 12 1985 n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985 n. 431, nel caso di sbancamento, senza autorizzazione, di un'area sottoposta a vincolo paesaggistico: Cass. Pen. 1172/2002) dalla quale conseguano pregiudizi non su- scettibili di valutazione economica, ma anche la le- sione di valori della persona umana costituzionalmente protetti (Cass. 23918/2006, 9510/2007). Perciò il motivo va respinto. 4.- Con il quarto motivo deduce: Violazione e falsa applicazione dell' art. 18, sesto comma, legge 349/1986 e dell' art. 1226 c.c. in relazione all' art. 360 n. 3 c.p.c.". La norma prevede la facoltà per il giudice che non possa quantificare il danno ambientale di determinarlo equitativamente, ma nella sentenza impugnata non vi è motivazione su tale impossibilità. Inoltre per tale quantificazione la norma dispone i parametri della gra- vità della colpa individuale, del costo necessario per il ripristino e del profitto conseguito dal trasgresso- re in conseguenza del danno ambientale, ma di tali ele- menti, che devono ricorrere congiuntamente, La Corte di merito si è limitata considerare il costo necessario per il ripristino nonché elementi in_conferenti, quali 1' amenità del sito e l' entità dell' intervento ese- guito. 13 Pertanto chiede a questa Corte di stabilire se pri- ma di procedere alla liquidazione in via equitativa del danno ambientale il giudice dovesse dar conto dell' im- possibilità di quantificarlo e se nel liquidarlo equi- tativamente abbia rispettato i parametri indicati nell' art. 18, sesto comma, legge 349/1986. Il motivo è infondato. Ed infatti, rilevato che la prova completa e minu- ziosa del danno conseguente alla lesione dell'interes- se della collettivita' alla difesa del diritto all'am- biente, inteso come diritto fondamentale dell'uomo, puo' anche essere obiettivamente impossibile, perche' alcuni effetti si evidenziano solo col trascorrere del tempo, i giudici di merito hanno congruamente motivato ودی perché la riduzione in pristino non era tecnicamente possibile, mentre, d' altro canto, la lesione degli in- teressi pubblici tutelati dal vincolo paesaggistico e' "in re ipsa", stante la valutazione del danno percetti- vo-visivo, storico-culturale e di impatto negativo sul- l'ecosistema effettuata ex ante dal legislatore (legge 1497/1939 cit.). Quanto infine ai parametri indicati nell' art. 18 legge 349/1986, la censura della violazione degli stes- si è inammissibile, essendo estranea al devolutum in appello, secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata 14 e dallo stesso ricorso. Concludendo il ricorso va respinto. Si compensano le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 10 giugno 2008. Il Presidente Il Relatore пас Scheron 11 Cancelliere DEPOSITATO IN CANCELLERIA Innocenzo Battista 10.01.2008 Oggl IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 15