Articolo 311 del Codice civile
Articolo 310Articolo 299
Versione
19 aprile 1942
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Versione
7 luglio 1967
Art. 311.

(Manifestazione del consenso).

Il consenso dell'adottante e dell'adottando o del legale rappresentante di questo deve essere manifestato personalmente al presidente della corte di appello nel cui distretto l'adottante ha residenza.

((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 5 GIUGNO 1967, N. 431))

L'assenso delle persone indicate negli articoli 296 e 297 puo' essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.
((14)) --------------- AGGIORNAMENTO (14)
La L. 5 giugno 1967, n. 431 , ha disposto(con l'art. 3, comma 1)che "Nelle ipotesi di cui al capo II del titolo VIII del libro I del Codice civile , alla competenza della Corte d'appello e' sostituita quella del tribunale nel cui circondario l'adottante ha la residenza.
Per l'adozione di minorenni e' competente il tribunale per i minorenni".
Entrata in vigore il 7 luglio 1967
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