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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/10/2025, n. 2680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2680 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3524/2024 C.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUINTA CIVILE
Composta dai magistrati:
Dott. BI LA Presidente
Dott. Nunzio Daniele Buzzanca Consigliere
Dott. RI BO Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa in camera di consiglio all'udienza dell'11.09.2025, promossa con ricorso del 18.12.2024 da:
(C.F. ), nato MB (Camerun), il Parte_1 C.F._1 giorno 10.05.1974, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Calcaterra del Foro di LA e dall'avv.
IN OZ del Foro di LA, presso lo studio delle quali in Cuggiono, via B. Gualdoni n.15 è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
Contro
, (C.F. ) nata a Controparte_1 CodiceFiscale_2
AL (Camerun) il 16.9.1984 il 03.11.1973 rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Cannatà presso il cui studio sito in Pavia, Via G. Belli n. 7 è elettivamente domiciliata
APPELLATA
Con l'intervento del Curatore Speciale dei minori (C.F. Parte_2
), nata in [...] in data [...], C.F._3 Parte_3
(C.F. , nato in [...] in data [...], e C.F._4 Parte_4
pagina 1 di 15 (C.F ), nata a [...], in data [...], Avv. Roberta Pt_5 C.F._5
TI
Con l'intervento del Procuratore Generale Dott.ssa Luisa Russo
Oggetto: ricorso in appello avverso la sentenza n.1498/2024 del Tribunale di Pavia R.G. 3791/2021 pubblicata il pubblicata il 15 novembre 2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per parte appellante in via preliminare: sospendere l'esecutorietà della sentenza impugnata, anche inaudita altera parte, ricorrendone tutti i presupposti previsti dalla legge, come sopra argomentato.
Nel merito: respinta ogni avversa domanda ed eccezione, riformare integralmente la sentenza impugnata in accoglimento dei motivi in fatto ed in diritto indicati in narrativa e, per l'effetto:
- in via principale: confermato l'affidamento condiviso dei figli minori, assegnare la casa coniugale all'odierno appellante e disporre la revoca della relativa assegnazione in favore della sig.ra ; CP_1 disporre la collocazione paritetica dei figli minori presso ciascun genitore con alternanza settimanale, disponendo che ciascun genitore percepisca nella misura del 50% l'assegno unico ed universale per i figli, con suddivisione al 50% delle spese extra assegno;
- in subordine ed in caso di mantenimento della assegnazione della casa coniugale in capoalla sig.ra
porre a carico del sig. un assegno si mantenimento in misura non superiore ad €.100,00 CP_1 Pt_6 per ciascun figlio e per complessivi €.300,00, con suddivisione al 50% sia dell'assegno unico ed universale per i figli che delle spese extra assegno.
In ulteriore subordine ed in caso di mantenimento dell'assegno unico ed universale in favore unicamente della madre revocare ogni contributo paterno al mantenimento dei minori, diverso ed ulteriore rispetto all'assegnazione dell'abitazione coniugale;
- in ogni caso: revocare la pronuncia di condanna del sig. alla rifusione delle spese legali del Pt_7 primo grado.
- Spese anche generali e compenso professionale dei due gradi di giudizio rifuse.
In via istruttoria: si chiede ammettersi la prova così come già dedotta in primo grado, per interrogatorio formale della ricorrente e per testi sulle circostanze capitolate nella memoria ex art.183 comma VI n.2 c.p.c. depositata nel fascicolo di primo grado, con i testi indicati.
Si allegano la procura alle liti, la sentenza notificata ed il fascicolo di primo grado.
Conclusioni per parte appellata
IN VIA PRELIMINARE pagina 2 di 15 1) accertata l'omessa notifica del ricorso in appello al litisconsorte necessario dei figli Parte_8 minori delle parti, Avv.ta Roberta TI, accogliere l'eccezione di violazione del contraddittorio e conseguentemente dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta o in subordine ordinare
l'integrazione del contraddittorio nei confronti della C.S.;
NEL MERITO
2) rigettare il gravame proposto dal IG. in quanto totalmente infondato Parte_9 in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare in toto la sentenza n.1498/2024 del Tribunale di Pavia;
3) con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali e CPA come per legge, anche per il secondo grado di giudizio.
Conclusione per il Pt_8 Pt_8 chiede che codesta Ecc.ma Corte voglia, contrariis rejectis, così giudicare:
1) Rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia provvisoria della sentenza e rigettare nel merito integralmente l'avverso ricorso in appello e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n.
1498/2024 emessa dal Tribunale di Pavia, nel procedimento rg n. 3791/2021.
2) Con vittoria di compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15% ed accessorie di legge (IVA
e CPA), da porsi a carico dell'Erario stante le ammissioni al patrocinio a spese dello stato dei tre minori.
Conclusioni per il P.G.
Visti gli atti del procedimento di cui in epigrafe,
Considerato che si ritiene condivisibile la motivazione del giudice di primo grado assunta sulla base di una corretta valutazione del materiale prodotto ed altresì esente da vizi di forma o di logica che ne possano imporre la riforma.
In particolare, valutata la situazione complessiva, si condivide la decisione del Tribunale che ha escluso la pronuncia di addebito in capo alla moglie per mancanza di presupposti.
Si condivide altresì l'assegnazione alla madre, quale genitore collocatario, della casa familiare perché orientata alla tutela dei minori per tutelarne l'equilibrio e la stabilità delle abitudini di vita.
Analoga valutazione di correttezza nella determinazione del contributo per il mantenimento dei figli minori tenuto conto della disparità reddituale tra i coniugi con conseguente maggiore onere contributivo per il padre.
pagina 3 di 15 Dalla relazione di aggiornamento dei servizi emerge una positiva relazione del rapporto padre e figli, nonostante il sig. stia attraversando un momento di stanchezza e fatica per cui si condivide Pt_6
l'opportunità di proseguire nel supporto alla genitorialità.
CHIEDE la conferma del provvedimento impugnato con rigetto del ricorso in appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il procedimento di primo grado.
1.1. Con ricorso depositato in data 16.07.2021 adiva il Controparte_1
Tribunale di Pavia per la separazione personale dal coniuge, chiedendo:
“ 1) autorizzare i coniugi a vivere separati;
2) disporre l'affidamento dei tre figli minori in via condivisa ai genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
3) disporre che il padre si occupi dei tre figli tenendoli con sé - personalmente o tramite persona di fiducia negli orari lavorativi – ogni settimana il pomeriggio del martedì con pernottamento (dall'uscita da scuola del martedì sino al riaccompagnamento a scuola la mattina del mercoledì mattina) e a settimane alterne dall'uscita da scuola del venerdì sino al riaccompognamento a scuola la mattina del lunedì.
4) porre a carico del sig. a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli la somma Pt_7 mensile di € 900,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) prevedere che le spese extra mantenimento ordinario saranno suddivise tra i genitori nella misura del
60% il padre e del 40% la madre, secondo quanto previsto e regolamentato dal Protocollo 2323/2016 in uso al Tribunale di Pavia;
6) disporre che l'Assegno Unico per i figli venga incassato interamente dalla IGnora in CP_1 quanto genitore convivente con gli stessi”.
Si costituiva regolarmente in giudizio chiedendo di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi con addebito a carico della signora Controparte_2
, domandando:
[...]
“nel merito, in principalità: disporre l'affidamento dei figli minori Parte_2 Persona_1 entrambi nati in Camerun in data 21.1.2012 e nata in [...] il [...] al Comune di Persona_2
pagina 4 di 15 e GE (PV) con collocamento degli stessi presso la casa coniugale e con il genitore Parte_10 individuato dal CTU e/o dai Servizi Sociali, disponendo l'assegno di mantenimento in capo al genitore non collocatario assegnando la casa coniugale di conseguenza;
solo all'esito del percorso intrapreso dai coniugi e dai minori con gli assistenti sociali disporre
l'affidamento dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento degli stessi presso la casa coniugale e con il genitore individuato dal CTU e/o dai Servizi Sociali, disponendo l'assegno di mantenimento in capo al genitore non collocatario assegnando la casa coniugale di conseguenza;
in punto mantenimento dei minori disporre che saranno suddivise al 50% le spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Pavia, mentre per il mantenimento ordinario disporre che il sig. Pt_6 attualmente genitore non collocatario della prole, corrisponda quale contributo per il mantenimento complessivo dei figli €.300,00 mensili (€.100,00 a figlio), fatto salvo il maggiore importo che verrà ritenuto di giustizia, tenuto conto delle spese legate alla locazione mensile che grava sul sig. e Pt_7 dell'esternata volontà di controparte di non lasciare più la casa coniugale per reperirne un'altra.
Gli assegni familiari verranno percepiti al 50%.
In subordine disporre l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali di e GE (PV) con Parte_10 collocamento alternato dei minori presso ambedue i genitori, assegnazione della ex casa coniugale al padre, mantenimento diretto della prole e spese straordinarie ripartite al 50% secondo il Protocollo del
Tribunale di Pavia. in via istruttoria: disporre CTU sul nucleo familiare al fine di Parte_11 accertarne le capacità genitoriali, affettive e relazionali con i figli minori Parte_2 Persona_1 entrambi nati in Camerun in data 21.1.2012 e nata in [...] il [...]; Persona_2 si chiede ammettersi la prova per interrogatorio formale della ricorrente e per testi sulle circostanze capitolate nella memoria ex art.183 comma VI n.2 c.p.c. con i testi indicati.
1.2. In data 15.11.2024 il Tribunale di Pavia pronunciava la sentenza in questa sede impugnata, così statuendo:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e CP_1 Parte_9
che hanno contratto matrimonio, non trascritto in Italia, in Bonabéri –
[...] Persona_3 il 20.04.2011;
- rigetta la domanda di addebito della separazione alla ricorrente formulata da parte resistente;
- assegna la casa coniugale sita in Santa IN e Bissone (PV), Via Pavia n. 14, alla ricorrente, che la continuerà ad abitare con i tre figli minori Parte_2 Parte_3
e ; Persona_4
pagina 5 di 15 - conferma l'affido dei figli minori e in via Parte_2 Parte_3 Persona_4 condivisa fra i genitori, con collocamento e residenza presso la madre in Santa IN e
Bissone (PV), Via Pavia n. 14;
- dispone che le visite padre-figli avvengano secondo quanto stabilito in parte motiva;
- conferma l'incarico ai Servizi Sociali presso i Comuni di LA (residenza paterna) e ZI (Ente capofila competente per residenza materna) di monitorare il nucleo famigliare, per la durata di almeno un anno, demandando agli stessi il compito di attuare gli interventi indicati in motivazione – fra cui supporto alla genitorialità mediante percorso Co.Ge o mediazione genitoriale e supporto individuale alla genitorialità del resistente
- provvedendo a segnalare eventuali situazioni di Parte_1 pregiudizio alla competente Procura presso il Tribunale per i Minorenni;
- dispone che versi a Controparte_3 Controparte_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo indiretto
[...] al mantenimento dei figli, l'importo mensile di € 600,00 (seicento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con riparto 60-40% delle spese straordinarie rispettivamente a carico del padre e madre, secondo il protocollo in uso presso il
Tribunale di Pavia;
- dispone che la ricorrente percepisca in via esclusiva l'assegno unico e universale per i figli;
- condanna a rifondere le spese del procedimento a Controparte_3
, che liquida in € 7.500,00 per compensi, Controparte_1 oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi.
2. Il procedimento di secondo grado.
2.1. Avverso la sentenza del Tribunale di Pavia, in data 18.12.2024 ha Parte_9 interposto ricorso in appello con contestuale istanza di sospensione cautelare, fondato su cinque motivi.
Con il primo motivo di ricorso, in via preliminare, l'appellante ha censurato la decisione del giudice di prime cure in quanto, con riferimento alla casa coniugale, con il ricorso introduttivo
[...]
aveva riferito di voler reperire una nuova abitazione per sé e per i figli Controparte_1 rinunciando alla richiesta di assegnazione della casa coniugale. Solo in sede di udienza ex art.708
c.p.c. ,a distanza di un anno dall'avvio del procedimento, Controparte_1 chiedeva in via temporanea l'assegnazione a sé della casa familiare “in attesa di formalizzare la pagina 6 di 15 separazione”. Assume parte appellante che, a fronte della rinuncia contenuta nel ricorso introduttivo, la successiva domanda di assegnazione dovrebbe ritenersi inammissibile e comunque nuova e dunque tardiva. L'errata ricostruzione della vicenda processuale da parte del Tribunale avrebbe viziato la decisione sia nel merito che in punto di pronuncia sulle spese legali, che sono state interamente poste a carico dell'appellante.
Con il secondo motivo ha contestato il ragionamento sotteso alla Parte_9 decisione del Tribunale di Pavia, con particolare riferimento al rigetto della richiesta di pronuncia di addebito della separazione a carico della moglie. Assume l'appellante che era venuto a Pt_6 conoscenza, dopo l'avvio del procedimento per separazione ad impulso della moglie, che quest'ultima in costanza di matrimonio intratteneva una relazione extraconiugale. Nonostante al fine di dimostrare la suddetta circostanza con memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., Pt_6 avesse richiesto che fosse ammesso l'interrogatorio formale dei e Controparte_1 la prova testimoniale sulle circostanze ivi articolate, il Tribunale nulla aveva disposto in ordine alle prove richieste e così aveva motivato il rigetto della domanda: “Nel caso di specie la domanda del resistente nei confronti della moglie va rigettata, non essendo stata dimostrata la dedotta relazione extraconiugale, asseritamente intrattenuta dalla ricorrente, tanto anche alla luce della mancata ammissione dei capitoli di prova per interrogatorio formale della resistente e dei testi formulati dal resistente, generici, suggestivi, irrilevanti”.
Parte appellante chiede quindi in questa sede la riforma della sentenza impugnata sul punto, previo accoglimento delle istanze istruttorie già formulate con la memoria ex art.183 comma VI c.p.c. e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni.
Con il terzo motivo d'appello l'appellante, richiamate le argomentazioni di cui al primo motivo d'appello, ha censurato la statuizione relativa all'assegnazione della casa coniugale a
[...]
ribadendo come l'appellata in sede di ricorso introduttivo avesse Controparte_1 rinunciato alla domanda di assegnazione della stessa, salvo successivamente richiederla nel corso del procedimento. Aggiunge l'appellante che: “A fronte della formalizzazione della separazione il
Tribunale avrebbe dovuto revocare l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra ed assegnarla al CP_1 qui esponente il quale aveva valutato la possibilità di far ritorno nella casa coniugale, di chiedere che i figli venissero affidati ad entrambi i genitori e con collocazione paritetica e che l'assegno unico venisse suddiviso al 50% fra i genitori, che avrebbero provveduto a mantenere i figli quando li avevano con sé”.
Con il quarto motivo d'appello, ha censurato la decisione del Parte_9
Tribunale di Pavia in ordine alle determinazioni relative al contributo per il mantenimento dei tre pagina 7 di 15 figli minori a suo carico, quantificato in € 600,00 sulla base di una valutazione delle capacità economico-reddituali dei genitori e sul tempo di permanenza dei figli presso ciascun genitore a suo dire non corretta. Assume l'appellante che: “Come risulta dal Mod. 730/2024 redditi 2023, il sig. ha avuto un reddito lordo annuo di €.43.663.00 che, al netto delle ritenute IRPEF e Pt_6 addizionale regionale all'IRPEF pari ad €.12,689,00, ammonta ad €.30.974,00. Detto importo va suddiviso per 13 mensilità, determinando una retribuzione mensile pari ad €.2.382,61. Con la predetta entrata mensile il sig. deve mensilmente pagare: €.634,20 per il contributo a mantenimento dei Pt_6 figli, €.579,18 per la rata del mutuo acceso per l'acquisto della casa poi divenuta coniugale (doc.25),
€.48,69 per la polizza assicurativa sul mutuo (doc. 26), €.199,99 (v. doc.13) per rimborsare il prestito contratto per l'acquisto dell'automobile, €.26,00 per il rimborso di un prestito contratto contestualmente al mutuo (v. doc.6), €.184,94 ed €.243,04 per due cartelle esattoriali per aver percepito detrazioni fiscali al
100% non dovute per non essere stato informato dalla moglie che la stessa aveva iniziato a percepirle da quando aveva iniziato a lavorare (v. docc. nn.8-9). Il tutto per complessivi €.1.916,04. A ciò si aggiunga che il sig. paga semestralmente €.584,00, quindi €.97,33 mensili (v. doc.14) per Pt_6
l'assicurazione della propria autovettura che gli è indispensabile per recarsi al lavoro oltre ad €.285,56 per il bollo, quindi €.23.79 mensili (v. doc.15) e la spesa per la benzina ed il parcheggio per andare al lavoro e dai figli, per circa €.300,00 mensili. Il tutto pertanto per complessivi €.2.337,16”.
Con il quinto motivo d'appello contesta la statuizione in ordine alla Parte_9 regolamentazione delle spese processuali.
La parte appellante ha proposto, infine, istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata assumendo un possibile danno che deriverebbe dall'esecutività della sentenza impugnata.
2.2. Con decreto del 14.01.2025 il Presidente di sezione, di fatto rimettendo al merito l'esame della sospensiva, ha fissato udienza, in assenza delle parti, in data 16.06.2025.
2.3. Con comparsa del 13.03.2025 si è costituita in giudizio Controparte_1 contestando tutto quanto ex adverso dedotto e richiesto e chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
In via preliminare eccepisce l'appellata l'inammissibilità dell'impugnazione per omessa notifica del ricorso in appello al litisconsorte necessario Curatore Speciale dei figli minori delle parti.
Nel merito, in particolare l'appellata ha contestato la ricostruzione della situazione economico- patrimoniale fornita dall'appellante, deducendo che essa non è corretta sia con riguardo all'importo dell'entrata mensile netta sia con riguarda alle voci di spesa in uscita: pagina 8 di 15 - dalle dichiarazioni fiscali di cui ai modelli 730/2024, 730/2023 e 730/2022 risulterebbe che l'entrata mensile netta per dodici mensilità dell'appellante è stata nell'anno 2023 pari ad € 2.670,00; nell'anno 2022 pari ad € 2.674,00; nell'anno 2021 pari ad € 2.672,00 e non di € 2.382,61 come dedotto dall'appellante;
- le attuali uscite mensili non corrisponderebbero alla quantificazione fornita dall'appellante, poiché sarebbero venute meno dal 31 gennaio 2023 le rate dedotte di € 184,94 e di 243,04 per le due cartelle esattoriali. Allega inoltre l'appellata la imminente estinzione del finanziamento per l'acquisto dell'automobile. Non risulterebbero nella contabilità delle spese le uscite per l'abitazione in LA
Via Forze Armate, di proprietà del coniuge convivente della sorella, di cui al contratto di locazione ad uso transitorio prodotto agli atti del primo grado, avendo lo stesso odierno appellante dichiarato in precedenza di non pagare canone locativo. “diversamente da quanto riaffermato dal sig. in Pt_7 sede di appello, considerata l'entrata mensile netta di € 2.670,00 e dedotte le attuali uscite per complessivi
€ 1.430,00 mensili (mutuo € 600, assegno mantenimento € 634, finanziamento auto € 199), residua in favore dell'odierno appellante la disponibilità mensile di € 1.240,00 con cui provvedere al proprio mantenimento personale. Da giugno 2025 inoltre tale disponibilità aumenterà arrivando ad € 1.450,00 mensili, poiché il finanziamento per l'auto sarà estinto”.
Diversamente, deduce l'appellata di beneficiare di un'entrata mensile complessiva di € 2.400-
2.500,00 (comprensivi di stipendio, contributo paterno al mantenimento dei tre figli e AU Inps), con cui deve sostenere l'intero ménage familiare per quattro persone (buoni pasto e scuola bus €
150, baby-sitter € 500, utenze domestiche di luce-acqua-internet-gas in inverno anche di € 500 mensili solo per il gas da riscaldamento e per l'elettricità di circa € 150 mensili, oneri auto per oltre
€ 300, tutte le esigenze ordinarie e straordinarie dei tre figli con la madre almeno 25 giorni al mese, spesa settimanale alimentare e per l'igiene personale e della casa, salute, abbigliamento, ricariche dei tre cellulari)
2.4. All'udienza del 16.04.2025 la Corte, rilevato che non era stato instaurato il contraddittorio con il Curatore Speciale dei minori, ha assegnato termine all'appellante per le notifiche e al Curatore per la costituzione, rinviando il procedimento all'udienza dell'01.07.2025, di seguito rinviata all'11.09.2025.
2.5. Con comparsa di costituzione del 28.05.2025 si è costituito il Curatore Speciale dei minori, il quale ha chiesto il rigetto dell'appello.
2.6. All'udienza dell'11.09.2025, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha trattenuto la causa in decisione. pagina 9 di 15
3. Motivi della decisione.
Preliminarmente deve ritenersi assorbita nella decisione del merito ogni valutazione in ordine all'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza formulata da parte appellante.
Nel merito l'appello è solo in minima parte fondato, con riguardo alla determinazione del contributo al mantenimento dei figli;
nel resto esso non può essere accolto e va rigettato.
Il primo motivo di censura è infondato.
Risulta dagli atti la causa di separazione su ricorso dell'odierna appellata veniva iscritta a ruolo in data 16.07.2021, veniva fissata l'udienza presidenziale al giorno 01.03.2022, di seguito rinviata e tenutasi in data 13.04.2022. In quella sede i coniugi venivano sentiti dal Presidente e il difensore della ricorrente dava atto che non era “stata chiesta l'assegnazione della casa famigliare perché la ricorrente ha intenzione di lasciare la casa di proprietà del marito e trovare un'altra abitazione in affitto.
I precedenti tentativi di separazione sono naufragati perché il padre non è mai andato via di casa.
Pertanto per procedere alla separazione è necessario lasciare la casa per evitare che si ripresenti la stessa situazione. Ad oggi la casa no né ancora stata reperita. Pertanto viene chiesta come provvedimento temporaneo l'assegnazione della casa famigliare in attesa di poter formalizzare la separazione. Fa presente di essersi attivata per cercare una casa”.
Veniva quindi concordemente disposto un breve rinvio per verificare la concreta possibilità di reperire una locazione abitativa idonea con assegnazione di un termine per deposito di note.
Con la nota del 04.07.2022 la ricorrente dava atto della impossibilità di reperire una abitazione in locazione e quindi domandava l'assegnazione temporanea della casa familiare.
Ritiene la Corte che, diversamente da quanto prospettato da parte appellante, la domanda sia tempestiva in quanto formalizzata nella prima memoria concessa con l'ordinanza presidenziale di cui all'art. 709 comma III c.p.c.: considerate la struttura bifasica presidenziale-merito del procedimento contenzioso di separazione di cui al cd “rito pre-Cartabia” e le conseguenti regole applicabili alla fattispecie processuale in esame, -secondo le quali il momento di formazione del thema decidendum e probandum è differito all'avvio della fase di merito-, la domanda di assegnazione della casa familiare avanzata dalla ricorrente, odierna appellata, risulta essere stata tempestiva e dunque ammissibile.
Il secondo motivo d'appello, con il quale parte appellante chiede l'addebito della separazione alla moglie per violazione dell'obbligo di fedeltà, assumendo che ella abbia intrapreso una convivenza more uxorio, è infondato e va rigettato. La Corte richiama sul punto i principi della giurisprudenza in relazione alla ripartizione dell'onere della prova: la parte che chieda l'addebito della separazione pagina 10 di 15 all'altro coniuge, in ipotesi per inosservanza dell'obbligo di fedeltà, ha l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
invece,
l'altro coniuge, che eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, deve provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, ossia l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'accertata infedeltà.
Nella fattispecie in esame è risultata carente la prova, il cui onere ricade sulla parte appellante che chiede l'addebito della separazione, della condotta inosservante gli obblighi di fedeltà da parte della moglie: le allegazioni, peraltro vaghe e generiche, sarebbero dimostrabili - secondo l'appellante - sulla base di prove orali formulate tutte in modo generico, valutativo e suggestivo (si riportano i capitoli di prova che la Corte ritiene tutti formulati in modo generico, valutativo e suggestivo: “vero che- La IG.ra nel 2021 intratteneva una relazione extraconiugale con il IG. CP_1 CP_4 presentatole dal IG. suo collega di lavoro, ed alla scoperta dell'adulterio da parte del Persona_5 marito, reagiva ingiuriandolo e minacciandolo;
Si indicano a testi le IGg.re Testimone_1 residente a [...] e , residente a [...]
316. LO IG.ra . - La IG.ra nel mentre intratteneva la relazione CP_1 CP_1 coniugale con il IG. rimaneva incinta e decideva di interrompere volontariamente la CP_4 gravidanza;
Si indicano a testi le IGg.re residente a [...] e Testimone_1
, residente a [...]. - Dal 2021 la IG.ra Testimone_2 CP_1 rifiutava di avere rapporti sessuali con il marito, vivendo di fatto da separata in casa;
LO IG.ra
- La IG.ra in particolare nell'ultimo anno di matrimonio ha tenuto CP_1 CP_1 atteggiamenti possessivi ed aggressivi/ossessivi verso il marito tanto da trasformarsi in aggressioni fisiche
e verbali anche davanti a terzi;
Si indicano a testi le IGg.re residente a [...] e , residente a [...], ed i IGg. Testimone_2 Pt_12
e via Saragat n. 4/C Lodi. - Delle attività sportive ed extra scolastiche
[...] Parte_13 della prole se ne è sempre occupato in via esclusiva il IG. Si indicano a testi i IGg. Pt_6 Pt_12
e via Saragat n. 4/C Lodi e le IGg.re residente a
[...] Parte_13 Testimone_1
Magenta, via G. Casati n. 86 e e quindi non ammissibili;
del pari le prove documentali prodotte da parte appellanteDaniela residente a [...]. - Nel corso di uno degli Tes_2 ultimi litigi tra il IG. e la moglie quest'ultima afferrava un coltello puntandolo verso il marito, Pt_6 alla presenza dei figli;
Si indicano a testi le IGg.re residente a [...]
Casati n. 86 e , residente a [...]. LO IG.ra Testimone_2 CP_1
- Da quando la IG.ra reperiva attività lavorativa, apriva un conto corrente personale ove
[...] CP_1 pagina 11 di 15 versava per intero il suo stipendio, limitandosi saltuariamente a pagare con il proprio stipendio la baby- sitter ed a fare qualche volta la spesa;
LO IG.ra . Si indica a teste la IG.ra CP_1 [...] residente a [...] - Da quando la IG.ra reperiva attività Tes_1 CP_1 lavorativa decideva di accendere un finanziamento per Euro 18.000,00 (diciottomila) per fini del tutto personali e indipendenti dalle esigenze familiari;
LO IG.ra . Si indica a teste la CP_1
IG.ra residente a [...] - La IG.ra inviava Testimone_1 CP_1 mensilmente, in costanza di matrimonio, importi rilevanti in dove ha investito i suoi denari Per_3 per l'acquisto di terreni volti alla coltivazione di cacao. LO IG.ra . Si indica a teste CP_1 la IG.ra residente a [...]). Testimone_1
Il terzo motivo d'appello è infondato e va rigettato: l'appellante assume in primo luogo l'inammissibilità della domanda di assegnazione della casa richiamando gli argomenti relativi alla tardività della domanda, già affrontati con il primo rilievo di censura. Ciò posto, l'appellante pare chiedere al contempo il collocamento paritetico/alternato della prole al fine di ottenere l'assegnazione della casa. Il motivo d'appello, per come articolato è vago e generico;
tuttavia va integralmente confermata la statuizione del Tribunale in punto di collocamento dei minori: si ritiene che il Tribunale abbia correttamente confermato il collocamento dei minori presso la madre
(già in precedenza pattuito tra i genitori) in considerazione della loro età e della necessità di garantire loro una stabilità, così facendo corretta applicazione dei principi di diritto vigenti in materia . Non può essere disposto un collocamento paritario alternato presso ciascuno dei genitori, dal momento che i minori devono risiedere prevalentemente presso la madre, con cui sinora hanno sempre convissuto. Al fine di tutelare il preminente interesse morale e materiale dei minori la censura va pertanto disattesa.
Il quarto motivo, relativo alle statuizioni di carattere economico, è in parte fondato, dovendosi in questa sede provvedere ad una riduzione del contributo del mantenimento per i figli da porsi a carico dell'appellante.
Risulta dagli atti che lavora quale ingegnere chimico presso la S.A.P.I.C.I. SPA di San Pt_6
IA Po (PV).
Come risulta dalle dichiarazioni dei redditi egli ha avuto negli ultimi anni una retribuzione mensile media pari a circa 2.600,00 euro. L'appellante deve sostenere diverse spese, in particolare la rata del mutuo per l'acquisto della casa familiare (579,00 euro), il finanziamento dell'auto (circa 200,00 euro), l'assicurazione auto, il bollo auto, le spese per recarsi al lavoro, il canone di locazione essendo pagina 12 di 15 stato costretto a reperire una soluzione abitativa alternativa (non essendo provata la circostanza dedotta dal difensore di parte appellata in base alla quale egli non pagherebbe alcun canone perché ospitato da parenti). Dalla relazione aggiornata trasmessa dai servizi sociali si evince peraltro che ha avuto problemi di salute (salute psichica in primis) e personali, con difficoltà di reperire Pt_6 ad oggi una soluzione abitativa dignitosa, essendosi visto costretto a lasciare l'abitazione del cognato in quanto venduta a terzi. è dovuto rientrare in per assistere il padre Pt_6 Per_3 gravemente malato per poi rientrare in Italia. Risulta che egli si è “sistemato in un posto letto in monolocale, condiviso con due giovani ragazzi nordafricani, nella zona di Voghera;
il sig. ha Pt_6 ribadito di riscontrare ancora delle difficoltà nel reperire una soluzione abitativa regolare e autonoma”.
Dalla documentazione prodotta in corso di causa dalla difesa dell'appellante risulta che egli, nei mesi di aprile, maggio e giugno 2025, ha preso una aspettativa lavorativa non retribuita sia per la sua personale situazione psicofisica sia perché si è recato in dalla sua famiglia di origine. Per_3
Nel corso di detto periodo non ha percepito retribuzione, ma il datore di lavoro, a seguito Pt_6 dell'ordine diretto di pagamento ex art.473bis.37 c.p.c., ha continuato a versare l'assegno di mantenimento in favore di Controparte_1
Per tale motivo ha maturato in favore del datore di lavoro un debito di €.1.802,74, come Pt_6 risulta dalle buste paga prodotte dal difensore sub all. 1 alla nota del 09.09.2025.
La relazione dei servizi sociali dà atto di una situazione di seria difficoltà personale in cui versa ad oggi l'appellante.
L'appellata ha invece l'assegnazione della casa familiare e percepisce in via esclusiva l'assegno unico e universale per i figli. Lo stipendio netto della parte appellata, occupata con contratto a tempo indeterminati presso si attesta intorno agli € 1.350,00 mensili. Controparte_5
I primi due figli, e , hanno compiuto 13 anni e frequentano la terza classe della scuola Per_6 Pt_3 secondaria di primo grado nel Comune di residenza;
la figlia minore ha 10 anni di età e Per_2 frequenta la quinta classe della scuola primaria.
Osserva la Corte che la situazione economico-reddituale complessiva delle parti, ferma restando la ripartizione delle spese straordinarie come stabilite dal Giudice di prime cure che appare congrua e adeguata, impone di rimodulare la somma stabilita a titolo di contributo al mantenimento dei figli, specie alla luce del criterio di proporzionalità. In generale, l'art. 316 bis, comma 1, c.c. prevede che i genitori (anche quelli non sposati) devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Lo stesso criterio di proporzionalità deve essere seguito dal giudice, quando, finita la comunione di pagina 13 di 15 vita tra i genitori (siano essi sposati oppure no), è chiamato a determinare la misura del contributo al mantenimento da porre a carico di uno di essi, dovendo considerare le risorse economiche di ciascuno (art. 337 ter, comma 4, n. 4, c.c.), valutando anche i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno
(art. 337 ter, comma 4, nn. 3 e 5, c.c.), quali modalità di adempimento in via diretta dell'obbligo di mantenimento che, pertanto, incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al mantenimento in termini monetari.
Orbene, le risultanze probatorie sopra riassunte e le sopravvenienze fattuali che si sono venute a creare nella situazione personale – di salute e lavorativa- di impongono di ridurre la Pt_6 somma da versarsi ad euro 450,00 (euro 150,00 per figlio), somma che appare congrua tenuto conto della totalità dei fattori emersi, ed in particolare delle accresciute esigenze di vita e di formazione di figli minori (la somma di euro 150,00 rappresenta la soglia minima per soddisfare in ragione dell'età le esigenze nel frattempo accresciute rispetto all'epoca della separazione, trovandosi i minori nella fase adolescenziale/pre-adolescenziale), ma al contempo anche della evoluzione in senso peggiorativo delle condizioni personali e patrimoniali del genitore tenuto alla contribuzione a fronte di una invariata e pressochè stabilizzata situazione economico-reddituale della madre collocataria.
Pertanto, assorbita ritenuta ogni ulteriore questione, si provvede in parte qua come in dispositivo.
Venendo all'ultimo motivo di appello, relativo alla regolamentazione delle spese processuali del primo grado di giudizio, la Corte ritiene che assorbenti sono le considerazioni di seguito esposte.
Ritiene la Corte che occorre fare applicazione del principio per cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. Sez. 6259/2014).
In primo grado è stato onerato del pagamento delle spese di Controparte_3 controparte con la motivazione della soccombenza.
In considerazione delle ragioni della presente decisione, che ha comportato la riforma parziale della sentenza impugnata pur non accogliendo integralmente la domanda dell'appellante, ritiene la Corte di dover compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, in ragione della parziale reciproca soccombenza.
pagina 14 di 15 Le spese processuali del curatore speciale dei minori devono essere poste a carico di
[...]
e di in solido tra loro. Data Controparte_3 Controparte_1
l'ammissione al gratuito patrocinio del curatore speciale le spese vengono liquidate con separato decreto.
P.Q.M
.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto in data 18.12.2024 da in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pavia n. Controparte_3
1498/2024 del 13.11.2024 (pubblicata il 15.11.2024):
1. ridetermina nella somma mensile di € 450,00, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, il contributo al mantenimento dei tre figli minori posto a carico dell'appellante;
2. compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
3. conferma nel resto la sentenza appellata;
4. pone a carico delle parte e di Controparte_3 Controparte_1 in solido tra loro le spese processuali del curatore speciale dei minori, che vengono
[...] liquidate in separato provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
LA, 11.09.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
RI BO BI LA
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUINTA CIVILE
Composta dai magistrati:
Dott. BI LA Presidente
Dott. Nunzio Daniele Buzzanca Consigliere
Dott. RI BO Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, discussa in camera di consiglio all'udienza dell'11.09.2025, promossa con ricorso del 18.12.2024 da:
(C.F. ), nato MB (Camerun), il Parte_1 C.F._1 giorno 10.05.1974, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Calcaterra del Foro di LA e dall'avv.
IN OZ del Foro di LA, presso lo studio delle quali in Cuggiono, via B. Gualdoni n.15 è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
Contro
, (C.F. ) nata a Controparte_1 CodiceFiscale_2
AL (Camerun) il 16.9.1984 il 03.11.1973 rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Cannatà presso il cui studio sito in Pavia, Via G. Belli n. 7 è elettivamente domiciliata
APPELLATA
Con l'intervento del Curatore Speciale dei minori (C.F. Parte_2
), nata in [...] in data [...], C.F._3 Parte_3
(C.F. , nato in [...] in data [...], e C.F._4 Parte_4
pagina 1 di 15 (C.F ), nata a [...], in data [...], Avv. Roberta Pt_5 C.F._5
TI
Con l'intervento del Procuratore Generale Dott.ssa Luisa Russo
Oggetto: ricorso in appello avverso la sentenza n.1498/2024 del Tribunale di Pavia R.G. 3791/2021 pubblicata il pubblicata il 15 novembre 2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per parte appellante in via preliminare: sospendere l'esecutorietà della sentenza impugnata, anche inaudita altera parte, ricorrendone tutti i presupposti previsti dalla legge, come sopra argomentato.
Nel merito: respinta ogni avversa domanda ed eccezione, riformare integralmente la sentenza impugnata in accoglimento dei motivi in fatto ed in diritto indicati in narrativa e, per l'effetto:
- in via principale: confermato l'affidamento condiviso dei figli minori, assegnare la casa coniugale all'odierno appellante e disporre la revoca della relativa assegnazione in favore della sig.ra ; CP_1 disporre la collocazione paritetica dei figli minori presso ciascun genitore con alternanza settimanale, disponendo che ciascun genitore percepisca nella misura del 50% l'assegno unico ed universale per i figli, con suddivisione al 50% delle spese extra assegno;
- in subordine ed in caso di mantenimento della assegnazione della casa coniugale in capoalla sig.ra
porre a carico del sig. un assegno si mantenimento in misura non superiore ad €.100,00 CP_1 Pt_6 per ciascun figlio e per complessivi €.300,00, con suddivisione al 50% sia dell'assegno unico ed universale per i figli che delle spese extra assegno.
In ulteriore subordine ed in caso di mantenimento dell'assegno unico ed universale in favore unicamente della madre revocare ogni contributo paterno al mantenimento dei minori, diverso ed ulteriore rispetto all'assegnazione dell'abitazione coniugale;
- in ogni caso: revocare la pronuncia di condanna del sig. alla rifusione delle spese legali del Pt_7 primo grado.
- Spese anche generali e compenso professionale dei due gradi di giudizio rifuse.
In via istruttoria: si chiede ammettersi la prova così come già dedotta in primo grado, per interrogatorio formale della ricorrente e per testi sulle circostanze capitolate nella memoria ex art.183 comma VI n.2 c.p.c. depositata nel fascicolo di primo grado, con i testi indicati.
Si allegano la procura alle liti, la sentenza notificata ed il fascicolo di primo grado.
Conclusioni per parte appellata
IN VIA PRELIMINARE pagina 2 di 15 1) accertata l'omessa notifica del ricorso in appello al litisconsorte necessario dei figli Parte_8 minori delle parti, Avv.ta Roberta TI, accogliere l'eccezione di violazione del contraddittorio e conseguentemente dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta o in subordine ordinare
l'integrazione del contraddittorio nei confronti della C.S.;
NEL MERITO
2) rigettare il gravame proposto dal IG. in quanto totalmente infondato Parte_9 in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare in toto la sentenza n.1498/2024 del Tribunale di Pavia;
3) con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali e CPA come per legge, anche per il secondo grado di giudizio.
Conclusione per il Pt_8 Pt_8 chiede che codesta Ecc.ma Corte voglia, contrariis rejectis, così giudicare:
1) Rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia provvisoria della sentenza e rigettare nel merito integralmente l'avverso ricorso in appello e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n.
1498/2024 emessa dal Tribunale di Pavia, nel procedimento rg n. 3791/2021.
2) Con vittoria di compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15% ed accessorie di legge (IVA
e CPA), da porsi a carico dell'Erario stante le ammissioni al patrocinio a spese dello stato dei tre minori.
Conclusioni per il P.G.
Visti gli atti del procedimento di cui in epigrafe,
Considerato che si ritiene condivisibile la motivazione del giudice di primo grado assunta sulla base di una corretta valutazione del materiale prodotto ed altresì esente da vizi di forma o di logica che ne possano imporre la riforma.
In particolare, valutata la situazione complessiva, si condivide la decisione del Tribunale che ha escluso la pronuncia di addebito in capo alla moglie per mancanza di presupposti.
Si condivide altresì l'assegnazione alla madre, quale genitore collocatario, della casa familiare perché orientata alla tutela dei minori per tutelarne l'equilibrio e la stabilità delle abitudini di vita.
Analoga valutazione di correttezza nella determinazione del contributo per il mantenimento dei figli minori tenuto conto della disparità reddituale tra i coniugi con conseguente maggiore onere contributivo per il padre.
pagina 3 di 15 Dalla relazione di aggiornamento dei servizi emerge una positiva relazione del rapporto padre e figli, nonostante il sig. stia attraversando un momento di stanchezza e fatica per cui si condivide Pt_6
l'opportunità di proseguire nel supporto alla genitorialità.
CHIEDE la conferma del provvedimento impugnato con rigetto del ricorso in appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il procedimento di primo grado.
1.1. Con ricorso depositato in data 16.07.2021 adiva il Controparte_1
Tribunale di Pavia per la separazione personale dal coniuge, chiedendo:
“ 1) autorizzare i coniugi a vivere separati;
2) disporre l'affidamento dei tre figli minori in via condivisa ai genitori, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
3) disporre che il padre si occupi dei tre figli tenendoli con sé - personalmente o tramite persona di fiducia negli orari lavorativi – ogni settimana il pomeriggio del martedì con pernottamento (dall'uscita da scuola del martedì sino al riaccompagnamento a scuola la mattina del mercoledì mattina) e a settimane alterne dall'uscita da scuola del venerdì sino al riaccompognamento a scuola la mattina del lunedì.
4) porre a carico del sig. a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli la somma Pt_7 mensile di € 900,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) prevedere che le spese extra mantenimento ordinario saranno suddivise tra i genitori nella misura del
60% il padre e del 40% la madre, secondo quanto previsto e regolamentato dal Protocollo 2323/2016 in uso al Tribunale di Pavia;
6) disporre che l'Assegno Unico per i figli venga incassato interamente dalla IGnora in CP_1 quanto genitore convivente con gli stessi”.
Si costituiva regolarmente in giudizio chiedendo di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi con addebito a carico della signora Controparte_2
, domandando:
[...]
“nel merito, in principalità: disporre l'affidamento dei figli minori Parte_2 Persona_1 entrambi nati in Camerun in data 21.1.2012 e nata in [...] il [...] al Comune di Persona_2
pagina 4 di 15 e GE (PV) con collocamento degli stessi presso la casa coniugale e con il genitore Parte_10 individuato dal CTU e/o dai Servizi Sociali, disponendo l'assegno di mantenimento in capo al genitore non collocatario assegnando la casa coniugale di conseguenza;
solo all'esito del percorso intrapreso dai coniugi e dai minori con gli assistenti sociali disporre
l'affidamento dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento degli stessi presso la casa coniugale e con il genitore individuato dal CTU e/o dai Servizi Sociali, disponendo l'assegno di mantenimento in capo al genitore non collocatario assegnando la casa coniugale di conseguenza;
in punto mantenimento dei minori disporre che saranno suddivise al 50% le spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Pavia, mentre per il mantenimento ordinario disporre che il sig. Pt_6 attualmente genitore non collocatario della prole, corrisponda quale contributo per il mantenimento complessivo dei figli €.300,00 mensili (€.100,00 a figlio), fatto salvo il maggiore importo che verrà ritenuto di giustizia, tenuto conto delle spese legate alla locazione mensile che grava sul sig. e Pt_7 dell'esternata volontà di controparte di non lasciare più la casa coniugale per reperirne un'altra.
Gli assegni familiari verranno percepiti al 50%.
In subordine disporre l'affidamento dei minori ai Servizi Sociali di e GE (PV) con Parte_10 collocamento alternato dei minori presso ambedue i genitori, assegnazione della ex casa coniugale al padre, mantenimento diretto della prole e spese straordinarie ripartite al 50% secondo il Protocollo del
Tribunale di Pavia. in via istruttoria: disporre CTU sul nucleo familiare al fine di Parte_11 accertarne le capacità genitoriali, affettive e relazionali con i figli minori Parte_2 Persona_1 entrambi nati in Camerun in data 21.1.2012 e nata in [...] il [...]; Persona_2 si chiede ammettersi la prova per interrogatorio formale della ricorrente e per testi sulle circostanze capitolate nella memoria ex art.183 comma VI n.2 c.p.c. con i testi indicati.
1.2. In data 15.11.2024 il Tribunale di Pavia pronunciava la sentenza in questa sede impugnata, così statuendo:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e CP_1 Parte_9
che hanno contratto matrimonio, non trascritto in Italia, in Bonabéri –
[...] Persona_3 il 20.04.2011;
- rigetta la domanda di addebito della separazione alla ricorrente formulata da parte resistente;
- assegna la casa coniugale sita in Santa IN e Bissone (PV), Via Pavia n. 14, alla ricorrente, che la continuerà ad abitare con i tre figli minori Parte_2 Parte_3
e ; Persona_4
pagina 5 di 15 - conferma l'affido dei figli minori e in via Parte_2 Parte_3 Persona_4 condivisa fra i genitori, con collocamento e residenza presso la madre in Santa IN e
Bissone (PV), Via Pavia n. 14;
- dispone che le visite padre-figli avvengano secondo quanto stabilito in parte motiva;
- conferma l'incarico ai Servizi Sociali presso i Comuni di LA (residenza paterna) e ZI (Ente capofila competente per residenza materna) di monitorare il nucleo famigliare, per la durata di almeno un anno, demandando agli stessi il compito di attuare gli interventi indicati in motivazione – fra cui supporto alla genitorialità mediante percorso Co.Ge o mediazione genitoriale e supporto individuale alla genitorialità del resistente
- provvedendo a segnalare eventuali situazioni di Parte_1 pregiudizio alla competente Procura presso il Tribunale per i Minorenni;
- dispone che versi a Controparte_3 Controparte_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo indiretto
[...] al mantenimento dei figli, l'importo mensile di € 600,00 (seicento/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, con riparto 60-40% delle spese straordinarie rispettivamente a carico del padre e madre, secondo il protocollo in uso presso il
Tribunale di Pavia;
- dispone che la ricorrente percepisca in via esclusiva l'assegno unico e universale per i figli;
- condanna a rifondere le spese del procedimento a Controparte_3
, che liquida in € 7.500,00 per compensi, Controparte_1 oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi.
2. Il procedimento di secondo grado.
2.1. Avverso la sentenza del Tribunale di Pavia, in data 18.12.2024 ha Parte_9 interposto ricorso in appello con contestuale istanza di sospensione cautelare, fondato su cinque motivi.
Con il primo motivo di ricorso, in via preliminare, l'appellante ha censurato la decisione del giudice di prime cure in quanto, con riferimento alla casa coniugale, con il ricorso introduttivo
[...]
aveva riferito di voler reperire una nuova abitazione per sé e per i figli Controparte_1 rinunciando alla richiesta di assegnazione della casa coniugale. Solo in sede di udienza ex art.708
c.p.c. ,a distanza di un anno dall'avvio del procedimento, Controparte_1 chiedeva in via temporanea l'assegnazione a sé della casa familiare “in attesa di formalizzare la pagina 6 di 15 separazione”. Assume parte appellante che, a fronte della rinuncia contenuta nel ricorso introduttivo, la successiva domanda di assegnazione dovrebbe ritenersi inammissibile e comunque nuova e dunque tardiva. L'errata ricostruzione della vicenda processuale da parte del Tribunale avrebbe viziato la decisione sia nel merito che in punto di pronuncia sulle spese legali, che sono state interamente poste a carico dell'appellante.
Con il secondo motivo ha contestato il ragionamento sotteso alla Parte_9 decisione del Tribunale di Pavia, con particolare riferimento al rigetto della richiesta di pronuncia di addebito della separazione a carico della moglie. Assume l'appellante che era venuto a Pt_6 conoscenza, dopo l'avvio del procedimento per separazione ad impulso della moglie, che quest'ultima in costanza di matrimonio intratteneva una relazione extraconiugale. Nonostante al fine di dimostrare la suddetta circostanza con memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c., Pt_6 avesse richiesto che fosse ammesso l'interrogatorio formale dei e Controparte_1 la prova testimoniale sulle circostanze ivi articolate, il Tribunale nulla aveva disposto in ordine alle prove richieste e così aveva motivato il rigetto della domanda: “Nel caso di specie la domanda del resistente nei confronti della moglie va rigettata, non essendo stata dimostrata la dedotta relazione extraconiugale, asseritamente intrattenuta dalla ricorrente, tanto anche alla luce della mancata ammissione dei capitoli di prova per interrogatorio formale della resistente e dei testi formulati dal resistente, generici, suggestivi, irrilevanti”.
Parte appellante chiede quindi in questa sede la riforma della sentenza impugnata sul punto, previo accoglimento delle istanze istruttorie già formulate con la memoria ex art.183 comma VI c.p.c. e reiterate in sede di precisazione delle conclusioni.
Con il terzo motivo d'appello l'appellante, richiamate le argomentazioni di cui al primo motivo d'appello, ha censurato la statuizione relativa all'assegnazione della casa coniugale a
[...]
ribadendo come l'appellata in sede di ricorso introduttivo avesse Controparte_1 rinunciato alla domanda di assegnazione della stessa, salvo successivamente richiederla nel corso del procedimento. Aggiunge l'appellante che: “A fronte della formalizzazione della separazione il
Tribunale avrebbe dovuto revocare l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra ed assegnarla al CP_1 qui esponente il quale aveva valutato la possibilità di far ritorno nella casa coniugale, di chiedere che i figli venissero affidati ad entrambi i genitori e con collocazione paritetica e che l'assegno unico venisse suddiviso al 50% fra i genitori, che avrebbero provveduto a mantenere i figli quando li avevano con sé”.
Con il quarto motivo d'appello, ha censurato la decisione del Parte_9
Tribunale di Pavia in ordine alle determinazioni relative al contributo per il mantenimento dei tre pagina 7 di 15 figli minori a suo carico, quantificato in € 600,00 sulla base di una valutazione delle capacità economico-reddituali dei genitori e sul tempo di permanenza dei figli presso ciascun genitore a suo dire non corretta. Assume l'appellante che: “Come risulta dal Mod. 730/2024 redditi 2023, il sig. ha avuto un reddito lordo annuo di €.43.663.00 che, al netto delle ritenute IRPEF e Pt_6 addizionale regionale all'IRPEF pari ad €.12,689,00, ammonta ad €.30.974,00. Detto importo va suddiviso per 13 mensilità, determinando una retribuzione mensile pari ad €.2.382,61. Con la predetta entrata mensile il sig. deve mensilmente pagare: €.634,20 per il contributo a mantenimento dei Pt_6 figli, €.579,18 per la rata del mutuo acceso per l'acquisto della casa poi divenuta coniugale (doc.25),
€.48,69 per la polizza assicurativa sul mutuo (doc. 26), €.199,99 (v. doc.13) per rimborsare il prestito contratto per l'acquisto dell'automobile, €.26,00 per il rimborso di un prestito contratto contestualmente al mutuo (v. doc.6), €.184,94 ed €.243,04 per due cartelle esattoriali per aver percepito detrazioni fiscali al
100% non dovute per non essere stato informato dalla moglie che la stessa aveva iniziato a percepirle da quando aveva iniziato a lavorare (v. docc. nn.8-9). Il tutto per complessivi €.1.916,04. A ciò si aggiunga che il sig. paga semestralmente €.584,00, quindi €.97,33 mensili (v. doc.14) per Pt_6
l'assicurazione della propria autovettura che gli è indispensabile per recarsi al lavoro oltre ad €.285,56 per il bollo, quindi €.23.79 mensili (v. doc.15) e la spesa per la benzina ed il parcheggio per andare al lavoro e dai figli, per circa €.300,00 mensili. Il tutto pertanto per complessivi €.2.337,16”.
Con il quinto motivo d'appello contesta la statuizione in ordine alla Parte_9 regolamentazione delle spese processuali.
La parte appellante ha proposto, infine, istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata assumendo un possibile danno che deriverebbe dall'esecutività della sentenza impugnata.
2.2. Con decreto del 14.01.2025 il Presidente di sezione, di fatto rimettendo al merito l'esame della sospensiva, ha fissato udienza, in assenza delle parti, in data 16.06.2025.
2.3. Con comparsa del 13.03.2025 si è costituita in giudizio Controparte_1 contestando tutto quanto ex adverso dedotto e richiesto e chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
In via preliminare eccepisce l'appellata l'inammissibilità dell'impugnazione per omessa notifica del ricorso in appello al litisconsorte necessario Curatore Speciale dei figli minori delle parti.
Nel merito, in particolare l'appellata ha contestato la ricostruzione della situazione economico- patrimoniale fornita dall'appellante, deducendo che essa non è corretta sia con riguardo all'importo dell'entrata mensile netta sia con riguarda alle voci di spesa in uscita: pagina 8 di 15 - dalle dichiarazioni fiscali di cui ai modelli 730/2024, 730/2023 e 730/2022 risulterebbe che l'entrata mensile netta per dodici mensilità dell'appellante è stata nell'anno 2023 pari ad € 2.670,00; nell'anno 2022 pari ad € 2.674,00; nell'anno 2021 pari ad € 2.672,00 e non di € 2.382,61 come dedotto dall'appellante;
- le attuali uscite mensili non corrisponderebbero alla quantificazione fornita dall'appellante, poiché sarebbero venute meno dal 31 gennaio 2023 le rate dedotte di € 184,94 e di 243,04 per le due cartelle esattoriali. Allega inoltre l'appellata la imminente estinzione del finanziamento per l'acquisto dell'automobile. Non risulterebbero nella contabilità delle spese le uscite per l'abitazione in LA
Via Forze Armate, di proprietà del coniuge convivente della sorella, di cui al contratto di locazione ad uso transitorio prodotto agli atti del primo grado, avendo lo stesso odierno appellante dichiarato in precedenza di non pagare canone locativo. “diversamente da quanto riaffermato dal sig. in Pt_7 sede di appello, considerata l'entrata mensile netta di € 2.670,00 e dedotte le attuali uscite per complessivi
€ 1.430,00 mensili (mutuo € 600, assegno mantenimento € 634, finanziamento auto € 199), residua in favore dell'odierno appellante la disponibilità mensile di € 1.240,00 con cui provvedere al proprio mantenimento personale. Da giugno 2025 inoltre tale disponibilità aumenterà arrivando ad € 1.450,00 mensili, poiché il finanziamento per l'auto sarà estinto”.
Diversamente, deduce l'appellata di beneficiare di un'entrata mensile complessiva di € 2.400-
2.500,00 (comprensivi di stipendio, contributo paterno al mantenimento dei tre figli e AU Inps), con cui deve sostenere l'intero ménage familiare per quattro persone (buoni pasto e scuola bus €
150, baby-sitter € 500, utenze domestiche di luce-acqua-internet-gas in inverno anche di € 500 mensili solo per il gas da riscaldamento e per l'elettricità di circa € 150 mensili, oneri auto per oltre
€ 300, tutte le esigenze ordinarie e straordinarie dei tre figli con la madre almeno 25 giorni al mese, spesa settimanale alimentare e per l'igiene personale e della casa, salute, abbigliamento, ricariche dei tre cellulari)
2.4. All'udienza del 16.04.2025 la Corte, rilevato che non era stato instaurato il contraddittorio con il Curatore Speciale dei minori, ha assegnato termine all'appellante per le notifiche e al Curatore per la costituzione, rinviando il procedimento all'udienza dell'01.07.2025, di seguito rinviata all'11.09.2025.
2.5. Con comparsa di costituzione del 28.05.2025 si è costituito il Curatore Speciale dei minori, il quale ha chiesto il rigetto dell'appello.
2.6. All'udienza dell'11.09.2025, sulle conclusioni delle parti, la Corte ha trattenuto la causa in decisione. pagina 9 di 15
3. Motivi della decisione.
Preliminarmente deve ritenersi assorbita nella decisione del merito ogni valutazione in ordine all'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza formulata da parte appellante.
Nel merito l'appello è solo in minima parte fondato, con riguardo alla determinazione del contributo al mantenimento dei figli;
nel resto esso non può essere accolto e va rigettato.
Il primo motivo di censura è infondato.
Risulta dagli atti la causa di separazione su ricorso dell'odierna appellata veniva iscritta a ruolo in data 16.07.2021, veniva fissata l'udienza presidenziale al giorno 01.03.2022, di seguito rinviata e tenutasi in data 13.04.2022. In quella sede i coniugi venivano sentiti dal Presidente e il difensore della ricorrente dava atto che non era “stata chiesta l'assegnazione della casa famigliare perché la ricorrente ha intenzione di lasciare la casa di proprietà del marito e trovare un'altra abitazione in affitto.
I precedenti tentativi di separazione sono naufragati perché il padre non è mai andato via di casa.
Pertanto per procedere alla separazione è necessario lasciare la casa per evitare che si ripresenti la stessa situazione. Ad oggi la casa no né ancora stata reperita. Pertanto viene chiesta come provvedimento temporaneo l'assegnazione della casa famigliare in attesa di poter formalizzare la separazione. Fa presente di essersi attivata per cercare una casa”.
Veniva quindi concordemente disposto un breve rinvio per verificare la concreta possibilità di reperire una locazione abitativa idonea con assegnazione di un termine per deposito di note.
Con la nota del 04.07.2022 la ricorrente dava atto della impossibilità di reperire una abitazione in locazione e quindi domandava l'assegnazione temporanea della casa familiare.
Ritiene la Corte che, diversamente da quanto prospettato da parte appellante, la domanda sia tempestiva in quanto formalizzata nella prima memoria concessa con l'ordinanza presidenziale di cui all'art. 709 comma III c.p.c.: considerate la struttura bifasica presidenziale-merito del procedimento contenzioso di separazione di cui al cd “rito pre-Cartabia” e le conseguenti regole applicabili alla fattispecie processuale in esame, -secondo le quali il momento di formazione del thema decidendum e probandum è differito all'avvio della fase di merito-, la domanda di assegnazione della casa familiare avanzata dalla ricorrente, odierna appellata, risulta essere stata tempestiva e dunque ammissibile.
Il secondo motivo d'appello, con il quale parte appellante chiede l'addebito della separazione alla moglie per violazione dell'obbligo di fedeltà, assumendo che ella abbia intrapreso una convivenza more uxorio, è infondato e va rigettato. La Corte richiama sul punto i principi della giurisprudenza in relazione alla ripartizione dell'onere della prova: la parte che chieda l'addebito della separazione pagina 10 di 15 all'altro coniuge, in ipotesi per inosservanza dell'obbligo di fedeltà, ha l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
invece,
l'altro coniuge, che eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, deve provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, ossia l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'accertata infedeltà.
Nella fattispecie in esame è risultata carente la prova, il cui onere ricade sulla parte appellante che chiede l'addebito della separazione, della condotta inosservante gli obblighi di fedeltà da parte della moglie: le allegazioni, peraltro vaghe e generiche, sarebbero dimostrabili - secondo l'appellante - sulla base di prove orali formulate tutte in modo generico, valutativo e suggestivo (si riportano i capitoli di prova che la Corte ritiene tutti formulati in modo generico, valutativo e suggestivo: “vero che- La IG.ra nel 2021 intratteneva una relazione extraconiugale con il IG. CP_1 CP_4 presentatole dal IG. suo collega di lavoro, ed alla scoperta dell'adulterio da parte del Persona_5 marito, reagiva ingiuriandolo e minacciandolo;
Si indicano a testi le IGg.re Testimone_1 residente a [...] e , residente a [...]
316. LO IG.ra . - La IG.ra nel mentre intratteneva la relazione CP_1 CP_1 coniugale con il IG. rimaneva incinta e decideva di interrompere volontariamente la CP_4 gravidanza;
Si indicano a testi le IGg.re residente a [...] e Testimone_1
, residente a [...]. - Dal 2021 la IG.ra Testimone_2 CP_1 rifiutava di avere rapporti sessuali con il marito, vivendo di fatto da separata in casa;
LO IG.ra
- La IG.ra in particolare nell'ultimo anno di matrimonio ha tenuto CP_1 CP_1 atteggiamenti possessivi ed aggressivi/ossessivi verso il marito tanto da trasformarsi in aggressioni fisiche
e verbali anche davanti a terzi;
Si indicano a testi le IGg.re residente a [...] e , residente a [...], ed i IGg. Testimone_2 Pt_12
e via Saragat n. 4/C Lodi. - Delle attività sportive ed extra scolastiche
[...] Parte_13 della prole se ne è sempre occupato in via esclusiva il IG. Si indicano a testi i IGg. Pt_6 Pt_12
e via Saragat n. 4/C Lodi e le IGg.re residente a
[...] Parte_13 Testimone_1
Magenta, via G. Casati n. 86 e e quindi non ammissibili;
del pari le prove documentali prodotte da parte appellanteDaniela residente a [...]. - Nel corso di uno degli Tes_2 ultimi litigi tra il IG. e la moglie quest'ultima afferrava un coltello puntandolo verso il marito, Pt_6 alla presenza dei figli;
Si indicano a testi le IGg.re residente a [...]
Casati n. 86 e , residente a [...]. LO IG.ra Testimone_2 CP_1
- Da quando la IG.ra reperiva attività lavorativa, apriva un conto corrente personale ove
[...] CP_1 pagina 11 di 15 versava per intero il suo stipendio, limitandosi saltuariamente a pagare con il proprio stipendio la baby- sitter ed a fare qualche volta la spesa;
LO IG.ra . Si indica a teste la IG.ra CP_1 [...] residente a [...] - Da quando la IG.ra reperiva attività Tes_1 CP_1 lavorativa decideva di accendere un finanziamento per Euro 18.000,00 (diciottomila) per fini del tutto personali e indipendenti dalle esigenze familiari;
LO IG.ra . Si indica a teste la CP_1
IG.ra residente a [...] - La IG.ra inviava Testimone_1 CP_1 mensilmente, in costanza di matrimonio, importi rilevanti in dove ha investito i suoi denari Per_3 per l'acquisto di terreni volti alla coltivazione di cacao. LO IG.ra . Si indica a teste CP_1 la IG.ra residente a [...]). Testimone_1
Il terzo motivo d'appello è infondato e va rigettato: l'appellante assume in primo luogo l'inammissibilità della domanda di assegnazione della casa richiamando gli argomenti relativi alla tardività della domanda, già affrontati con il primo rilievo di censura. Ciò posto, l'appellante pare chiedere al contempo il collocamento paritetico/alternato della prole al fine di ottenere l'assegnazione della casa. Il motivo d'appello, per come articolato è vago e generico;
tuttavia va integralmente confermata la statuizione del Tribunale in punto di collocamento dei minori: si ritiene che il Tribunale abbia correttamente confermato il collocamento dei minori presso la madre
(già in precedenza pattuito tra i genitori) in considerazione della loro età e della necessità di garantire loro una stabilità, così facendo corretta applicazione dei principi di diritto vigenti in materia . Non può essere disposto un collocamento paritario alternato presso ciascuno dei genitori, dal momento che i minori devono risiedere prevalentemente presso la madre, con cui sinora hanno sempre convissuto. Al fine di tutelare il preminente interesse morale e materiale dei minori la censura va pertanto disattesa.
Il quarto motivo, relativo alle statuizioni di carattere economico, è in parte fondato, dovendosi in questa sede provvedere ad una riduzione del contributo del mantenimento per i figli da porsi a carico dell'appellante.
Risulta dagli atti che lavora quale ingegnere chimico presso la S.A.P.I.C.I. SPA di San Pt_6
IA Po (PV).
Come risulta dalle dichiarazioni dei redditi egli ha avuto negli ultimi anni una retribuzione mensile media pari a circa 2.600,00 euro. L'appellante deve sostenere diverse spese, in particolare la rata del mutuo per l'acquisto della casa familiare (579,00 euro), il finanziamento dell'auto (circa 200,00 euro), l'assicurazione auto, il bollo auto, le spese per recarsi al lavoro, il canone di locazione essendo pagina 12 di 15 stato costretto a reperire una soluzione abitativa alternativa (non essendo provata la circostanza dedotta dal difensore di parte appellata in base alla quale egli non pagherebbe alcun canone perché ospitato da parenti). Dalla relazione aggiornata trasmessa dai servizi sociali si evince peraltro che ha avuto problemi di salute (salute psichica in primis) e personali, con difficoltà di reperire Pt_6 ad oggi una soluzione abitativa dignitosa, essendosi visto costretto a lasciare l'abitazione del cognato in quanto venduta a terzi. è dovuto rientrare in per assistere il padre Pt_6 Per_3 gravemente malato per poi rientrare in Italia. Risulta che egli si è “sistemato in un posto letto in monolocale, condiviso con due giovani ragazzi nordafricani, nella zona di Voghera;
il sig. ha Pt_6 ribadito di riscontrare ancora delle difficoltà nel reperire una soluzione abitativa regolare e autonoma”.
Dalla documentazione prodotta in corso di causa dalla difesa dell'appellante risulta che egli, nei mesi di aprile, maggio e giugno 2025, ha preso una aspettativa lavorativa non retribuita sia per la sua personale situazione psicofisica sia perché si è recato in dalla sua famiglia di origine. Per_3
Nel corso di detto periodo non ha percepito retribuzione, ma il datore di lavoro, a seguito Pt_6 dell'ordine diretto di pagamento ex art.473bis.37 c.p.c., ha continuato a versare l'assegno di mantenimento in favore di Controparte_1
Per tale motivo ha maturato in favore del datore di lavoro un debito di €.1.802,74, come Pt_6 risulta dalle buste paga prodotte dal difensore sub all. 1 alla nota del 09.09.2025.
La relazione dei servizi sociali dà atto di una situazione di seria difficoltà personale in cui versa ad oggi l'appellante.
L'appellata ha invece l'assegnazione della casa familiare e percepisce in via esclusiva l'assegno unico e universale per i figli. Lo stipendio netto della parte appellata, occupata con contratto a tempo indeterminati presso si attesta intorno agli € 1.350,00 mensili. Controparte_5
I primi due figli, e , hanno compiuto 13 anni e frequentano la terza classe della scuola Per_6 Pt_3 secondaria di primo grado nel Comune di residenza;
la figlia minore ha 10 anni di età e Per_2 frequenta la quinta classe della scuola primaria.
Osserva la Corte che la situazione economico-reddituale complessiva delle parti, ferma restando la ripartizione delle spese straordinarie come stabilite dal Giudice di prime cure che appare congrua e adeguata, impone di rimodulare la somma stabilita a titolo di contributo al mantenimento dei figli, specie alla luce del criterio di proporzionalità. In generale, l'art. 316 bis, comma 1, c.c. prevede che i genitori (anche quelli non sposati) devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Lo stesso criterio di proporzionalità deve essere seguito dal giudice, quando, finita la comunione di pagina 13 di 15 vita tra i genitori (siano essi sposati oppure no), è chiamato a determinare la misura del contributo al mantenimento da porre a carico di uno di essi, dovendo considerare le risorse economiche di ciascuno (art. 337 ter, comma 4, n. 4, c.c.), valutando anche i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno
(art. 337 ter, comma 4, nn. 3 e 5, c.c.), quali modalità di adempimento in via diretta dell'obbligo di mantenimento che, pertanto, incidono sulla necessità e sull'entità del contributo al mantenimento in termini monetari.
Orbene, le risultanze probatorie sopra riassunte e le sopravvenienze fattuali che si sono venute a creare nella situazione personale – di salute e lavorativa- di impongono di ridurre la Pt_6 somma da versarsi ad euro 450,00 (euro 150,00 per figlio), somma che appare congrua tenuto conto della totalità dei fattori emersi, ed in particolare delle accresciute esigenze di vita e di formazione di figli minori (la somma di euro 150,00 rappresenta la soglia minima per soddisfare in ragione dell'età le esigenze nel frattempo accresciute rispetto all'epoca della separazione, trovandosi i minori nella fase adolescenziale/pre-adolescenziale), ma al contempo anche della evoluzione in senso peggiorativo delle condizioni personali e patrimoniali del genitore tenuto alla contribuzione a fronte di una invariata e pressochè stabilizzata situazione economico-reddituale della madre collocataria.
Pertanto, assorbita ritenuta ogni ulteriore questione, si provvede in parte qua come in dispositivo.
Venendo all'ultimo motivo di appello, relativo alla regolamentazione delle spese processuali del primo grado di giudizio, la Corte ritiene che assorbenti sono le considerazioni di seguito esposte.
Ritiene la Corte che occorre fare applicazione del principio per cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. Sez. 6259/2014).
In primo grado è stato onerato del pagamento delle spese di Controparte_3 controparte con la motivazione della soccombenza.
In considerazione delle ragioni della presente decisione, che ha comportato la riforma parziale della sentenza impugnata pur non accogliendo integralmente la domanda dell'appellante, ritiene la Corte di dover compensare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, in ragione della parziale reciproca soccombenza.
pagina 14 di 15 Le spese processuali del curatore speciale dei minori devono essere poste a carico di
[...]
e di in solido tra loro. Data Controparte_3 Controparte_1
l'ammissione al gratuito patrocinio del curatore speciale le spese vengono liquidate con separato decreto.
P.Q.M
.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto in data 18.12.2024 da in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pavia n. Controparte_3
1498/2024 del 13.11.2024 (pubblicata il 15.11.2024):
1. ridetermina nella somma mensile di € 450,00, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, il contributo al mantenimento dei tre figli minori posto a carico dell'appellante;
2. compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
3. conferma nel resto la sentenza appellata;
4. pone a carico delle parte e di Controparte_3 Controparte_1 in solido tra loro le spese processuali del curatore speciale dei minori, che vengono
[...] liquidate in separato provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
LA, 11.09.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
RI BO BI LA
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