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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 15/05/2025, n. 1149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1149 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7387/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Monica Attanasio, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa n. 7387/2024 R.G., vertente tra
(C.F.: ), opponente, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Saverio Simonelli
e
(P.Iva: ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Antonio Tino Zimbone
P.Iva: ), Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Giarmoleo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 27 novembre 2024 , il quale si è reso garante delle Parte_1
obbligazioni assunte da Agroimport S.a.s. verso la con Parte_2 Controparte_3
contratto di mutuo assistito dalla garanzia del Fondo pubblico, ha proposto opposizione avverso la cartella n. 07720240014258850002, notificata il 24 novembre 2024, con la quale Controparte_1
gli ha ingiunto il pagamento della somma di € 31.505,88 a seguito di iscrizione a ruolo
[...]
effettuata da per il recupero (nei limiti della fideiussione prestata) del Controparte_4
finanziamento erogato.
pagina 1 di 4 L'opposizione così proposta era interamente incentrata sull'eccezione di inesistenza di un valido titolo esecutivo, sull'assunto che il gestore del Fondo di Garanzia, essendo subentrato in un rapporto di natura privatistica, avrebbe dovuto previamente munirsi di un titolo giudiziale avente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 46/1999. Successivamente, tuttavia, con la prima delle memorie depositate ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c. il ha ulteriormente eccepito la nullità o inesistenza Pt_1
della cartella di pagamento notificata via pec perché priva della firma digitale, nonché l'inesistenza o nullità della medesima cartella in quanto notificata a mezzo di un indirizzo di posta elettronica non presente nei pubblici registri.
Le convenute opposte si sono ritualmente costituite, affermando entrambe l'infondatezza del primo motivo di opposizione svolto dal e l'inammissibilità – o comunque l'infondatezza – di quelli Pt_1
spiegati con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.; ha inoltre Controparte_1
eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 14 maggio 2025.
Va innanzi tutto disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta da P_
. Ed invero, ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. n. 112/99 “Il concessionario, nelle liti promosse
[...]
contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”; tale norma fonda una generale legittimazione passiva dell'agente della riscossione nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, anche se riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi (cfr. fra le tante, da ultimo, Cass., 12 febbraio 2024, n. 3870), fermo peraltro restando l'onere, per l'agente della riscossione, “di estendere o meno il contraddittorio nei confronti dell'ente creditore, a seconda del contenuto delle contestazioni”, e, per l'opponente, “di valutare se limitare l'ambito della sua azione alla contestazione dell'atto esattoriale in sé considerato, ovvero se estenderlo, coinvolgendo anche l'ente creditore e rendendo solo così anche a questo opponibile l'esito del giudizio” (così Cass., 6 novembre 2023, n. 30777).
Sempre in via preliminare va ritenuta l'inammissibilità dei motivi di opposizione allegati dall'opponente con la memoria depositata il 7 marzo 2025: ciò sia perché “nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle
pagina 2 di 4 domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata” (così Cass., 22 marzo 2022, n. 9226), sia, ed in ogni caso, perché i nuovi motivi prospettano una (eventuale) nullità, per vizi di forma, della cartella di pagamento, che avrebbe dovuto esser fatta valere nel termine di venti giorni previsto dall'art. 617, comma 2, c.p.c.
Il solo motivo di opposizione ammissibile è, dunque, quello originariamente proposto, il quale è però infondato nel merito.
L'art. 8 bis, comma 3, del D.l. n. 3/2015, convertito con modificazioni con l. n. 33/2015, stabilisce che
“Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”. Analogamente dispone l'art. 9, comma 5, del D.lgs. n. 123/98: “Per le restituzioni di cui al comma 4, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”.
Si deve allora osservare che il rinvio operato dalla prima di tali disposizioni al D.lgs. n. 46/1999 è (non a caso) limitato all'art. 17 e non esteso ai successivi articoli.
Al riguardo la Suprema Corte ha, infatti, affermato che “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche
pagina 3 di 4 alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l.
n. 33 del 2015” (così Cass., 10 aprile 2024, n. 9657; nello stesso senso Cass. 12 dicembre 2024, n.
32148 nonché, in precedenza, Cass., 16 gennaio 2023, n. 1005).
Per l'effetto, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, per ciascuna delle parti opposte, sulla base di valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, e minimi, per la mancanza di attività istruttoria – per quella di trattazione, in essa assorbita quella decisionale in quanto limitata al richiamo di quanto già dedotto ed eccepito in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella causa portante il n. 7387/2024 R.G., promossa da avverso Parte_1 [...]
definitivamente Controparte_5 Controparte_6
decidendo:
Rigetta l'opposizione proposta ex art. 615, comma 1, c.p.c. da . Parte_1
Condanna l'opponente alla rifusione delle spese processuali in favore delle controparti, che liquida, per ciascuna, in € 3.808,00, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa.
Verona, 15 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Monica Attanasio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Monica Attanasio, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa n. 7387/2024 R.G., vertente tra
(C.F.: ), opponente, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Saverio Simonelli
e
(P.Iva: ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Antonio Tino Zimbone
P.Iva: ), Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Giarmoleo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 27 novembre 2024 , il quale si è reso garante delle Parte_1
obbligazioni assunte da Agroimport S.a.s. verso la con Parte_2 Controparte_3
contratto di mutuo assistito dalla garanzia del Fondo pubblico, ha proposto opposizione avverso la cartella n. 07720240014258850002, notificata il 24 novembre 2024, con la quale Controparte_1
gli ha ingiunto il pagamento della somma di € 31.505,88 a seguito di iscrizione a ruolo
[...]
effettuata da per il recupero (nei limiti della fideiussione prestata) del Controparte_4
finanziamento erogato.
pagina 1 di 4 L'opposizione così proposta era interamente incentrata sull'eccezione di inesistenza di un valido titolo esecutivo, sull'assunto che il gestore del Fondo di Garanzia, essendo subentrato in un rapporto di natura privatistica, avrebbe dovuto previamente munirsi di un titolo giudiziale avente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 46/1999. Successivamente, tuttavia, con la prima delle memorie depositate ai sensi dell'art. 171 ter c.p.c. il ha ulteriormente eccepito la nullità o inesistenza Pt_1
della cartella di pagamento notificata via pec perché priva della firma digitale, nonché l'inesistenza o nullità della medesima cartella in quanto notificata a mezzo di un indirizzo di posta elettronica non presente nei pubblici registri.
Le convenute opposte si sono ritualmente costituite, affermando entrambe l'infondatezza del primo motivo di opposizione svolto dal e l'inammissibilità – o comunque l'infondatezza – di quelli Pt_1
spiegati con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.; ha inoltre Controparte_1
eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 14 maggio 2025.
Va innanzi tutto disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta da P_
. Ed invero, ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. n. 112/99 “Il concessionario, nelle liti promosse
[...]
contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”; tale norma fonda una generale legittimazione passiva dell'agente della riscossione nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, anche se riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi (cfr. fra le tante, da ultimo, Cass., 12 febbraio 2024, n. 3870), fermo peraltro restando l'onere, per l'agente della riscossione, “di estendere o meno il contraddittorio nei confronti dell'ente creditore, a seconda del contenuto delle contestazioni”, e, per l'opponente, “di valutare se limitare l'ambito della sua azione alla contestazione dell'atto esattoriale in sé considerato, ovvero se estenderlo, coinvolgendo anche l'ente creditore e rendendo solo così anche a questo opponibile l'esito del giudizio” (così Cass., 6 novembre 2023, n. 30777).
Sempre in via preliminare va ritenuta l'inammissibilità dei motivi di opposizione allegati dall'opponente con la memoria depositata il 7 marzo 2025: ciò sia perché “nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle
pagina 2 di 4 domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata” (così Cass., 22 marzo 2022, n. 9226), sia, ed in ogni caso, perché i nuovi motivi prospettano una (eventuale) nullità, per vizi di forma, della cartella di pagamento, che avrebbe dovuto esser fatta valere nel termine di venti giorni previsto dall'art. 617, comma 2, c.p.c.
Il solo motivo di opposizione ammissibile è, dunque, quello originariamente proposto, il quale è però infondato nel merito.
L'art. 8 bis, comma 3, del D.l. n. 3/2015, convertito con modificazioni con l. n. 33/2015, stabilisce che
“Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni”. Analogamente dispone l'art. 9, comma 5, del D.lgs. n. 123/98: “Per le restituzioni di cui al comma 4, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”.
Si deve allora osservare che il rinvio operato dalla prima di tali disposizioni al D.lgs. n. 46/1999 è (non a caso) limitato all'art. 17 e non esteso ai successivi articoli.
Al riguardo la Suprema Corte ha, infatti, affermato che “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche
pagina 3 di 4 alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l.
n. 33 del 2015” (così Cass., 10 aprile 2024, n. 9657; nello stesso senso Cass. 12 dicembre 2024, n.
32148 nonché, in precedenza, Cass., 16 gennaio 2023, n. 1005).
Per l'effetto, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, per ciascuna delle parti opposte, sulla base di valori medi per le fasi di studio ed introduttiva, e minimi, per la mancanza di attività istruttoria – per quella di trattazione, in essa assorbita quella decisionale in quanto limitata al richiamo di quanto già dedotto ed eccepito in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella causa portante il n. 7387/2024 R.G., promossa da avverso Parte_1 [...]
definitivamente Controparte_5 Controparte_6
decidendo:
Rigetta l'opposizione proposta ex art. 615, comma 1, c.p.c. da . Parte_1
Condanna l'opponente alla rifusione delle spese processuali in favore delle controparti, che liquida, per ciascuna, in € 3.808,00, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa.
Verona, 15 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Monica Attanasio
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