Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 4 settembre 2013 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 17 dicembre 2023 |
| Direttiva UE recepita : |
Commentari • 212
- 1. Lettere Di Compliance Per Omessa Compilazione Rw: Come DifendersiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 29 luglio 2025 · 1
Hai ricevuto una lettera di compliance dall'Agenzia delle Entrate per omessa compilazione del quadro RW? Ti segnalano che non hai dichiarato attività finanziarie o patrimoniali detenute all'estero, come conti correnti, investimenti, criptovalute, immobili? Ti stai chiedendo se devi rispondere, cosa rischi e come difenderti? Il quadro RW serve per monitorare le attività estere detenute da persone fisiche, enti e società semplici residenti in Italia. L'omessa compilazione non comporta solo sanzioni, ma può dare origine a presunzioni di evasione fiscale, soprattutto se i redditi prodotti non sono stati dichiarati. Cos'è una lettera di compliance per quadro RW? – È una comunicazione che ti …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/04/2016, n. 7951Provvedimento: E İ. 79 5 1/16 T N Oggetto E REPUBBLICA ITALIANA S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E Servizio civile LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE nazionale - stranieri SEZIONI UNITE CIVILI Cron. 7951 R. G. N. 22220/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RENATO RORDORF Primo Pres.te f.f. Rep. Presidente Sezione Dott. GIOVANNI AMOROSO Ud. 05/04/2016 Dott. VITTORIO RAGONESI Consigliere PU Dott. LINA MATERA Consigliere Dott. PIETRO CURZIO Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI Consigliere Dott. ANTONIO GRECO Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 22220-2013 proposto da: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI …Leggi di più...
- carattere discriminatorio·
- esclusione dello straniero regolarmente residente·
- tutela·
- fondamento·
- servizio civile nazionale·
- fonti del diritto·
- trattamento dello straniero
Versioni del testo
- Capo I : Disposizioni in materia di libera circolazione delle persone e dei servizi e in materia di diritto di stabilimento
- Art. 1. Disposizioni volte a porre rimedio al non corretto recepimento della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari. Procedura di infrazione 2011/2053. 1. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 2, lettera b), le parole: «dallo Stato del cittadino dell'Unione» sono sostituite dalle seguenti: «con documentazione ufficiale»;
b) all'articolo 5, comma 5, le parole: «, secondo la legge nazionale,» sono soppresse;
c) all'articolo 9:
1) al comma 3-bis, le parole: «, con particolare riguardo alle spese afferenti all'alloggio, sia esso in locazione, in comodato, di proprieta' o detenuto in base a un altro diritto soggettivo» sono soppresse;
2) al comma 5, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione»;
d) all'articolo 10, comma 3, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), di documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione».
2. All'articolo 183-ter, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale , di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 , le parole: «lettera a),» sono soppresse.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note all'art. 1:
- Il testo dell' art. 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 , come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
"Art. 3 (Aventi diritto). - 1. Il presente decreto legislativo si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonche' ai suoi familiari ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.
2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:
a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'art. 2, comma 1, lettera b), se e' a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;
b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale.
3. Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.".
- Il testo degli articoli 9 e 10 del citato decreto legislativo n. 30 del 2007 , come modificati dalla presente legge, cosi' recita:
"Art. 9 (Formalita' amministrative per i cittadini dell'Unione ed i loro familiari). - 1. Al cittadino dell'Unione che intende soggiornare in Italia, ai sensi dell'art. 7 per un periodo superiore a tre mesi, si applica la legge 24 dicembre 1954, n. 1228 , ed il nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 .
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'iscrizione e' comunque richiesta trascorsi tre mesi dall'ingresso ed e' rilasciata immediatamente una attestazione contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonche' la data della richiesta.
3. Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1, per l'iscrizione anagrafica di cui al comma 2, il cittadino dell'Unione deve produrre la documentazione attestante:
a) l'attivita' lavorativa, subordinata o autonoma, esercitata se l'iscrizione e' richiesta ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a);
b) la disponibilita' di risorse economiche sufficienti per se' e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'art. 29, comma 3, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , nonche' la titolarita' di una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale, se l'iscrizione e' richiesta ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b);
c) l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto dalla vigente normativa e la titolarita' di un'assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi, nonche' la disponibilita' di risorse economiche sufficienti per se' e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'art. 29, comma 3, lettera b), del citato decreto legislativo n. 286 del 1998 , se l'iscrizione e' richiesta ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c).
3-bis. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito della disponibilita' delle risorse economiche sufficienti al soggiorno, di cui al comma 3, lettere b) e c), deve, in ogni caso, essere valutata la situazione complessiva personale dell'interessato.
4. Il cittadino dell'Unione puo' dimostrare di disporre, per se' e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, anche attraverso la dichiarazione di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 .
5. Ai fini dell'iscrizione anagrafica, oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1, i familiari del cittadino dell'Unione europea che non hanno un autonomo diritto di soggiorno devono presentare, in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 :
a) un documento di identita' o il passaporto in corso di validita' ;
b) un documento rilasciato dall'autorita' competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualita' di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;
c) l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione.
c-bis) nei casi di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione.
6. Salvo quanto previsto dal presente decreto, per l'iscrizione anagrafica ed il rilascio della ricevuta di iscrizione e del relativo documento di identita' si applicano le medesime disposizioni previste per il cittadino italiano.
7. Le richieste di iscrizioni anagrafiche dei familiari del cittadino dell'Unione che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro sono trasmesse, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998 , a cura delle amministrazioni comunali alla Questura competente per territorio."
"Art. 10 (Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea). - 1. I familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'art. 2, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la «Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione», redatta su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, e' rilasciato il titolo di soggiorno previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Al momento della richiesta di rilascio della carta di soggiorno, al familiare del cittadino dell'Unione e' rilasciata una ricevuta secondo il modello definito con decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1.
3. Per il rilascio della Carta di soggiorno, e' richiesta la presentazione:
a) del passaporto o documento equivalente, in corso di validita' ;
b) di un documento rilasciato dall'autorita' competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualita' di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero del familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno ;
c) dell'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione;
d) della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari.
d-bis) nei casi di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), di documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione.
4. La carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione ha una validita' di cinque anni dalla data del rilascio.
5. La carta di soggiorno mantiene la propria validita' anche in caso di assenze temporanee del titolare non superiori a sei mesi l'anno, nonche' di assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero di assenze fino a dodici mesi consecutivi per rilevanti motivi, quali la gravidanza e la maternita', malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato; e' onere dell'interessato esibire la documentazione atta a dimostrare i fatti che consentono la perduranza di validita'.
6. Il rilascio della carta di soggiorno di cui al comma 1 e' gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati e del materiale usato per il documento.".
- Il testo dell' art. 183-ter del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1989, n. 182, S.O., come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
"Art. 183-ter (Esecuzione della misura di sicurezza dell'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea e di un suo familiare). - 1.
L'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di un suo familiare, di cui agli articoli 2, comma 1, lettera b) , e 3, comma 2, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 , e' disposto in conformita' ai criteri ed alle modalita' fissati dall'art. 20 del medesimo decreto legislativo". - Art. 2.
Disposizioni in materia di prestazione transfrontaliera di servizi dei consulenti di proprieta' industriale. Caso EU Pilot 2066/11/MARK.
1. All'articolo 203 del codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 4 e' abrogato.
Note all'art. 2:
- Il testo dell' art. 203 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale, a norma dell' art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 ) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2005, n. 52, S.O., come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
"Art. 203 (Requisiti per l'iscrizione). - 1. Puo' essere iscritta all'Albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati qualsiasi persona fisica che:
a) abbia il godimento dei diritti civili nell'ordinamento nazionale e sia persona di buona condotta civile e morale;
b) sia cittadino italiano ovvero cittadino degli Stati membri dell'Unione europea ovvero cittadino di Stati esteri nei cui confronti vige un regime di reciprocita';
c) abbia un domicilio professionale in Italia o nell'Unione europea se si tratta di cittadino di uno Stato membro di essa, il requisito del domicilio professionale in Italia non e' richiesto se si tratti di un cittadino di Stati extra comunitari che consentano ai cittadini italiani l'iscrizione a corrispondenti albi senza tale requisito;
d) abbia superato l'esame di abilitazione, di cui all'art. 207 o abbia superato la prova attitudinale prevista per i consulenti in proprieta' industriale al comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 .
2. L'iscrizione e' effettuata dal Consiglio dell'ordine su presentazione di una istanza accompagnata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui al comma 1 ovvero includente le autocertificazioni previste per legge.
L'avvenuta iscrizione e' prontamente comunicata dal Consiglio all'Ufficio italiano brevetti e marchi.
3. I soggetti di cui all'art. 201, comma 4-bis, che intendono esercitare l'attivita' di rappresentanza in Italia a titolo occasionale e temporaneo si considerano automaticamente iscritti all'albo dei consulenti in proprieta' industriale, previa trasmissione da parte dell'autorita' competente della dichiarazione preventiva di cui all' art. 10, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 . L'iscrizione rileva ai soli fini dell'applicazione delle norme professionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alla qualifica professionale.
4. (abrogato).".