((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEL LIBRO V, TITOLO V, CAPO IX, DISPOSTA DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6))
7 febbraio 1991
1 gennaio 2004
((ARTICOLO NON PIU' PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEL LIBRO V, TITOLO V, CAPO IX, DISPOSTA DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6))
Commentari • 18
- 1. Risoluzione del 01/08/2002 n. 255 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 1 agosto 2002
[…] trasferimento di un ramo d\'azienda dalla scissa (YJ S.p.A) ad una societa\' beneficiaria preesistente (WY S.p.A.). Come consentito dall\'art. 2504-decies del codice civile, l\'atto di scissione ha previsto che gli effetti contabili decorrano dall\'inizio del 2001, nonostante l\'atto medesimo sia stato iscritto nel registro delle
Leggi di più… - 2. Sentenza Cassazione Civile n. 1198 del 17https://www.laleggepertutti.it/
[…] Invero, nel caso di scissione di società, l'art. 2504-decies c.c., comma 2 (oggi art. 2506-quater c.c., comma 3, nel testo introdotto dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 6) va interpretato nel senso che la società scissa risponde in via solidale, unitamente alla società di nuova costituzione, beneficiaria di una parte del patrimonio originario, del debito a quest'ultima trasferito o mantenuto. […]
Leggi di più… - 3. Risoluzione del 15/11/1996 n. 250 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. IIIMin. Finanze · 15 novembre 1996
[…] costituita la S.p.A. "Casse del Tirreno" (iscrizione della nuova societa\' avvenuta il 3 ottobre 1995) ed inoltre che nell\'atto di scissione e\' stato precisato che, cosi\' come consentito dall\'art. 2504-decies del codice civile, la data di cui ai punti 5) e 6) dell\'art. 25O1-bis del codice civile e\' fissata al 1 ottobre 1995.
Leggi di più… - 4. Risoluzione del 18/07/1996 n. 132 - Min. Finanze - Dip. Entrate Aff. Giuridici Serv. IIIMin. Finanze · 18 luglio 1996
[…] L\'art. 123-bis, comma 11, del TUIR stabilisce che "Ai fini delle imposte sui redditi, la decorrenza degli effetti della scissione e\' regolata secondo le disposizioni del comma 1 dell\'art. 2504-decies del codice civile. ma la retrodatazione degli effetti, ai sensi dell\'articolo 2501-bis, numeri 5) e 6), dello stesso codice, opera limitatamente ai casi di scissione totale ed a
Leggi di più… - 5. Scissione societaria e abuso del dirittoAlma Chiettini · https://www.primogrado.com/copia-di-diritto-eurounitario · 13 novembre 2024
[…] Nell'occasione la Corte ha scritto un breve saggio sull'istituto della scissione quale operazione straordinaria di riorganizzazione aziendale in ambito societario: - perché nel 1991 sono stati introdotti gli artt. da 2504-septies a 2504-decies c.c. e poi gli agli artt. 2506 e ss. c.c. (in attuazione di direttive unionali); - le tipologie di scissione, totale (split up) o parziale (spin off); - la compatibilità con la messa in liquidazione della società, e anche con la sua sottoposizione a procedure concorsuali. […]
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Giurisprudenza • 88
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 17/04/2015, n. 7914Provvedimento: […] da un lato, ritenersi che la responsabilità dell'amministratore nei confronti di questi venisse meno in virtù della approvazione unanime della scissione da parte dei soci, ne' d'altro lato affermarsi che la responsabilità solidale della società beneficiaria per i debiti non soddisfatti della società scissa, prevista dall'art. 2504 decies c.c. (nel testo ratione temporis applicabile, anteriore alla riforma del 2003), potesse valere da sola ad elidere completamente l'intrinseca dannosità della operazione.Leggi di più...
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- 2. Trib. Roma, sentenza 23/12/2021, n. 19986Provvedimento: […] L'art. 2504 decies c.c. (oggi trasfuso nell'art. 2506 quater c.c.) prevedeva, infatti, che: “Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa trasferito o rimasto, […] Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che: “In caso di scissione di una società l'art. 2504 decies cod. civ. prevede la responsabilità solidale, per il debito della medesima, di tutte le società beneficiarie della scissione, sia preesistenti che di nuova costituzione, […]Leggi di più...
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- 3. Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/07/2022, n. 1321Provvedimento: […] Palermo, con sentenza del 27.1-11.2.2011, aveva dichiarato lo stato di in- solvenza. Configurava al riguardo una responsabilità per fatto proprio dell'amministrazione resistente per il non corretto esercizio dell'attività di direzione e coordinamento della controllata rilevante ex art. CP_5 2497 c.c., nonché una responsabilità solidale, ex artt. 2504 decies c.c., - 2 - Corte di Appello di Palermo societaria, cessione ed affitto di azienda, in dipendenza della creazione di una newco divenuta cessionaria del patrimonio aziendale della fallita. Il Tribunale riteneva il ricorso inammissibile in relazione alla domanda nei confronti del ai sensi dell'art. 2497 c.c., la cui delibazione è ne- CP_1Leggi di più...
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- 4. Cass. civ., sez. I, sentenza 07/03/2016, n. 4455Provvedimento: […] Con il primo motivo le ricorrenti deducono vio- lazione e falsa applicazione dell'art. 2504 decies comma 2 c.c., nella formulazione all'epoca vigente, […] Con il secondo motivo le ricorrenti deducono viola- zione degli art. 2504 decies e 2740 c.c., lamentan- do che i giudici del merito non abbiano limitato la responsabilità della G. […] la so- lidarietà non è esclusa dal fatto che i singoli de- bitori siano tenuti ciascuno con modalità diverse>>; e lo stesso art. 2504 decies c.c. prevede espressa- mente la solidarietà tra debitori che per defini- zione rispondono in misura diversa della medesima prestazione. 9 D'altro canto l'erroneità dell'interpretazione pro- posta dai giudici del merito, […]Leggi di più...
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- 5. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 10/11/2023, n. 6228Provvedimento: […] Quanto alla ipotesi di scissione di società l'art. 2504 decies c.c., comma 2 all'epoca vigente prevedeva il mantenimento delle garanzie di tutti i creditori e, quindi, la società scissa rispondeva in via solidale unitamente alla società di nuova costituzione, nei limiti della quota di patrimonio netto rimastale al momento della scissione, ma era la nuova società la vera obbligata sostanziale. In conseguenza di tutto ciò, non solo le suindicate cartelle risultavano inoppugnabili anche rispetto alla Ricorrente_1, ma era proprio quest'ultima ad essere obbligata sostanzialmente nei confronti dell'Erario.Leggi di più...
- art. 2504 decies c.c.·
- tardività impugnazione·
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