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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 9774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9774 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
RG. 27516\2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Guardasole ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 27516\2020 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Aniello Limone (C.F. ), C.F._2 C.F._3 congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Roberto Giugliano (C.F. ), in virtù di C.F._4 procura alle liti allegata all'atto di citazione, domiciliato in Napoli, alla Via G. L. Bernini n. 28;
ATTORI contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Cirillo (C.F.
), giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, C.F._5 domiciliata in Napoli, alla Via Seggio del Popolo n. 22;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte per l'udienza del 20.06.2025 e memorie conclusionali e di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio (nel prosieguo, per brevità solo ”) Controparte_1 CP_1 al fine di sentir dichiarare la nullità del contratto di intermediazione finanziaria intercorso tra le parti e dei successivi ordini di acquisto o, subordinatamente, la risoluzione del citato contratto e degli acquisti per
1 grave inadempimento in violazione dei doveri di diligenza, di prudenza, di correttezza nonché di informazione.
In particolare, gli attori, promuovendo l'odierno giudizio, rappresentavano in fatto:
- di essere cointestatari di un c/c (n. 000066804959) e di un deposito titoli (n. 1804959) ad esso collegato presso CA Fideuram S.p.a.;
- che nell'ambito di tale rapporto, affidavano i propri risparmi all'intermediario finanziario
[...] in Napoli al fine di indirizzare le proprie risorse Controparte_2 economiche ad una rendita economica;
- che, nel corso di tali investimenti, subivano un'ingente perdita economica per aver acquistato in numero spropositato e inadeguato al loro profilo rischio i titoli cd. “Tiscali Ord”;
- che raggiungevano, particolarmente, la soglia massima di 520 mila azioni possedute per un investimento complessivo pari ad € 1.162.855, 28 e che a partire dal 16.07.2009, a crollo avvenuto delle azioni “Tiscali Ord”, vendevano progressivamente tutte le azioni possedute;
- che dalle ultime 8.800 azioni de quibus, con specifico riferimento alla compravendita intervenuta negli anni 2008/2009, si consolidava una perdita economica complessiva di € 789.162, 23.
All'esito di tale ricostruzione in fatto, parte attrice rappresentava di aver diffidato l'intermediario finanziario convenuto e che si vedeva costretta ad agire in giudizio giacché respingeva la CP_1 richiesta risarcitoria da ella avanzata.
Parte attrice lamentava, particolarmente, la nullità del contratto quadro di intermediazione finanziaria e, conseguentemente, la nullità degli ordini di sottoscrizioni, per difetto di forma scritta ad substantiam sancita dall'art. 23 T.U.F., nonché la violazione degli artt. 28 e ss. del Regolamento Consob n. 11552/1998.
In ogni caso deduceva altresì la violazione da parte della convenuta dei doveri di diligenza, di prudenza, di correttezza nonché di informazione ed esattamente la violazione dell'artt. 21 e 28, lett. a) e b) T.U.F., nonché la violazione degli artt. 20, comma 2, e 30 del Regolamento succitato.
Gli attori rappresentavano, poi, in via subordinata, la non scarsa importanza dell'inadempimento dell'intermediario finanziario ai fini dell'accertamento di cui all'art. 1455 c.c. e ne chiedevano, per l'effetto, la condanna al risarcimento dei danni quantificata in € 789.162, 23.
Concludevano, così, chiedendo in via principale: dichiarare nullo e/o annullabile il contratto d'intermediazione finanziaria intercorso con la convenuta CA nonché i successivi ordini di acquisto di titoli “Tiscali Ord” Controparte_1
, di cui ai punti (vi.) e (vii.) di parte narrativa che precede, conclusi dagli attori ed intestati alla Sig.ra Parte_2
; II. per l'effetto condannare lo stesso istituto di credito alla restituzione in favore degli attori in solido, o chi di ragione, a titolo di ripetizione dell'indebito, al pagamento della somma investita pari ad € 1.162.855,28. e/o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi legali dalla data delle singole operazioni al saldo effettivo;
III. In via subordinata: risolvere per grave inadempimento il citato contratto quadro, nonché i contratti di acquisto di cui ai punti (vi.) e (vii.) di parte narrativa, condannando la banca convenuta al ristoro , in favore degli attori in solido, o chi di ragione, della perdita
2 economica sofferta pari ad € 789.162,23 e/o di quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data delle singole operazioni al saldo effettivo;
IV. In via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare il comportamento colpevolmente negligente contrattuale e/o precontrattuale della banca convenuta nell'ambito dell'acquisto dei titoli di cui ai punti (vi.) e (vii.) di parte narrativa e la responsabilità per la perdita, parziale, dell'investimento, condannando la CA convenuta al risarcimento dei danni a favore degli attori in solido, o chi di ragione, nella misura indicata al punto III che precede e/o di quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data delle singole operazioni al saldo effettivo. Con vittoria delle spese del presente giudizio e distrazione delle stesse in favore dei procuratori anticipatari.
Si costituiva contestando le eccezioni sollevate da parte attrice, rilevandone l'infondatezza, e CP_1 spiegando domanda riconvenzionale di compensazione.
In particolare, parte convenuta, chiariva in punto di fatto:
- che gli attori non erano nuovi all'utilizzazione di strumenti finanziari, attesa la loro indubbia esperienza e competenza discendente da numerose operazioni di investimento poste in essere nel corso del rapporto intrattenuto con la convenuta;
- che gli acquisti di azioni “Tiscali Ord” oggetto di causa venivano eseguiti in virtù di un regolare e valido contratto di prestazione di servizi di investimento, collegato al deposito a custodia, debitamente redatto per iscritto e sottoscritto dagli attori;
- che gli stessi acquisti venivano realizzati direttamente dagli attori attraverso il canale di internet banking messo a disposizione della CA mediante ricorso al sistema di cd. trading online, come da stipulazione del 26.03.2002 (contratto “Servizi Online di CA Fideuram”);
- che l'istituto bancario aveva provveduto, nel corso del rapporto, ad effettuare la profilazione del cliente e aveva adempiuto agli obblighi informativi previsti dalla legge.
Così ricostruiti i fatti, parte convenuta spiegava, preliminarmente, eccezione di prescrizione di ogni diritto riferito agli investimenti eseguiti dagli attori essendo spirato il termine quinquennale (in riferimento alle pretese restituire collegate all'accoglimento della domanda di nullità o di annullamento o di risarcimento per responsabilità precontrattuale), ovvero il termine decennale (con riferimento alla domanda di risoluzione contrattuale e connesse pretesa risarcitorie); deduceva che le operazioni oggetto del giudizio odierno venivano eseguite nel rispetto della normativa di settore all'epoca vigente, sia in ordine alle norme prescrittive la forma delle pattuizioni, sia in riferimento alla disciplina di informativa finanziaria.
Spiegava, così, in via riconvenzionale domanda volta ad ottenere la restituzione, da parte degli attori, degli utili dagli stessi conseguiti per effetto di tutti investimenti computi mediante l'utilizzo del medesimo contratto di intermediazione oggetto della controversia.
Concludeva, così, chiedendo 1) in via principale, per il rigetto delle domande proposte dagli attori in quanto prescritte, infondate ed inammissibili per le ragioni illustrate nel presente atto;
2) in subordine, per l'ipotesi di accoglimento delle domande attoree di nullità, annullamento e/o risoluzione del contratto di intermediazione, affinchè l'importo riconosciuto in
3 restituzione agli attori venga determinato detraendo le somme dagli stessi realizzate dalla vendita dei titoli oggetto degli acquisti dichiarati nulli/annullati/risolti (da riconoscere in restituzione alla CA) e compensando la somma eventualmente risultante in loro favore a seguito di tale detrazione con l'importo degli utili dagli stessi conseguiti in dipendenza delle operazioni eseguite in forza del contratto e/o degli ordini dichiarati nulli, o annullati, ovvero risolti – per come risultanti dagli estratti del conto corrente e del conto di deposito amministrato e per come saranno precisati e provati nel prosieguo del giudizio - fino alla concorrenza del minore importo, in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale in tale senso proposta dalla CA;
3) perché venga rigettata la domanda di risarcimento danni proposta in via subordinata dai signori Parte_1
e , avendo essi stessi con il loro comportamento causato il danno oggi richiesto alla CA
[...] Parte_2 comparente;
4) in subordine, perché nella determinazione del danno reclamato dagli attori venga considerato il concorso di colpa dei medesimi nella causazione e/o nell'aggravamento del danno, per come illustrato in atti. Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
Assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., gli attori rinunciavano espressamente alla domanda di nullità del contratto-quadro, nonché dei singoli ordini di acquisto contestati, e disconoscevano la firma dell'attrice presente sul contratto Parte_2 disciplinante i servizi online (doc. n. 5 fascicolo parte convenuta).
Riservata in decisione, con ordinanza del 14.1.2022 la causa veniva rimessa sul ruolo al fine di raccogliere l'interrogatorio formale degli attori, come deferito da parte convenuta, e di espletare ctu contabile per verificare se gli investimenti per cui è causa siano riferibili alla documentazione contrattuale in atti;
se le informazioni assunte dall'intermediario, relativamente agli investimenti per cui è causa, siano state adeguate;
se gli investimenti siano stati adeguati al profilo di rischio degli investitori;
quali siano state le conseguenze economiche degli investimenti.
Depositata la perizia, integrata come da verbale dell'11.03.2022, la causa veniva riservata in decisione.
Ritenuto altresì rilevante l'espletamento di consulenza tecnica grafologica, con ordinanza del 7.04.2023 la causa veniva rimessa sul ruolo al fine di verificare l'autenticità della sottoscrizione riferita alla ed Pt_2 apposta sul contrato di servizi on line prodotto dalla CA sub. 5.
Successivamente al deposito dell'elaborato peritale grafologico, la causa veniva assegnata alla scrivente e, in data 20.06.2025, la stessa veniva riservata in decisione con i termini di legge ex art. 190 c.p.c.
All'esito dell'istruttoria rinnovata, le parti concludevano chiedendo, per parte attrice: I. risolvere per grave inadempimento il contratto quadro di intermediazione agli atti, nonché i contratti di acquisto di cui ai punti (vi.) e (vii.) di parte narrativa dell'atto di citazione, condannando la banca convenuta al ristoro, in favore degli attori in solido, o chi di ragione, della perdita economica sofferta come quantificata dalla CTU e/o di quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data delle singole operazioni al saldo effettivo;
II. In via subordinata: accertare
e dichiarare il comportamento colpevolmente negligente contrattuale e/o precontrattuale della banca convenuta nell'ambito dell'acquisto dei titoli di cui al punto che precede e la responsabilità per la perdita , parziale, dell'investimento, condannando la CA convenuta al risarcimento dei danni a favore degli attori in solido, o chi di ragione, nella misura quantificata dalla
CTU e/o di quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data delle singole operazioni al saldo
4 effettivo; per parte convenuta: 1) in via principale, per il rigetto delle domande proposte dagli attori in quanto prescritte, infondate ed inammissibili per le ragioni illustrate nel presente atto;
2) in subordine, per l'ipotesi di accoglimento delle domande attoree di annullamento e/o risoluzione del contratto di intermediazione, affinchè l'importo riconosciuto in restituzione agli attori venga determinato detraendo le somme dagli stessi realizzate dalla vendita dei titoli oggetto degli acquisti dichiarati annullati/risolti (da riconoscere in restituzione alla CA) e compensando la somma eventualmente risultante in loro favore a seguito di tale detrazione con l'importo degli utili dagli stessi conseguiti in dipendenza delle operazioni eseguite in forza del contratto e/o degli ordini annullati ovvero risolti – per come risultanti dagli estratti del conto corrente e del conto di deposito amministrato e per come precisati e provati in giudizio - fino alla concorrenza del minore importo, in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale in tale senso proposta dalla CA;
3) perché venga rigettata la domanda di risarcimento danni proposta in via subordinata dai signori e , avendo Parte_1 Parte_2 essi stessi con il loro comportamento causato il danno oggi richiesto alla CA comparente;
4) in subordine, perché nella determinazione del danno reclamato dagli attori venga considerato il concorso di colpa dei medesimi nella causazione e/o nell'aggravamento del danno, per come illustrato in atti.
Preliminarmente, va dichiarata la procedibilità della domanda atteso l'espletamento della procedura di mediazione obbligatoria prevista dal d. lgs. 28/2010 (v. verbale procedimento n. 089/2020 versato in atti).
Passando al merito della causa, preliminarmente va dato atto che parte attrice ha espressamente rinunciato alla domanda di nullità del contratto quadro per difetto di forma spiegata con riferimento alla violazione dell'art. 23 T.U.F., a mente del quale “i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, sono redatti per iscritto, in conformità a quanto previsto dagli atti delegati della direttiva 2014/65/UE, e un esemplare è consegnato ai clienti”.
Ne discende la sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia giudiziale in parte de qua, atteso altresì che quanto assunto da parte attrice veniva contraddetto dalla documentazione versata in atti da parte convenuta.
Residuano le domande tese all'accertamento della risoluzione del contratto quadro e dei singoli ordini per grave inadempimento e le domande risarcitorie a vario titolo (contrattuale ed extracontrattuale) formulate da parte attrice.
A tal fine stante la sollevata eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta si impone l'enunciazione di alcuni principi che disciplinano la predetta tematica con specifico riguardo ai rapporti di intermediazione bancaria.
Tra i rimedi potenzialmente esperibili dall'investitore vi è l'azione di risoluzione del contratto per inadempimento di non scarsa importanza e la conseguente domanda di restituzione dell'indebito, oltre al risarcimento del danno (artt. 1453 ss. c.c.).
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che il termine decennale di prescrizione dell'azione di risoluzione del contratto decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal momento
5 dell'inadempimento o comunque dal momento in cui si realizza l'inadempimento di non scarsa importanza.
A tale principio si è conformata quasi tutta la giurisprudenza in materia di intermediazione finanziaria che identifica il dies a quo della prescrizione con il momento in cui l'intermediario non ha fornito le dovute informazioni all'investitore e, quindi, con la data di acquisto del titolo contestato (tra le altre, Trib. Firenze
18 settembre 2019; Trib. Ancona, 21 maggio 2019 n. 986; Trib. Macerata 6 marzo 2017 n. 243; Trib.
Teramo 30 settembre 2015 n.1296; Trib. Busto Arsizio 15 marzo 2013).
Il problema dell'individuazione del momento iniziale di decorrenza della prescrizione è maggiormente discusso nell'ipotesi in cui l'investitore avanzi – come nel caso di specie - una domanda di risarcimento del danno derivante dal dedotto inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario al momento dell'investimento.
In tal caso, il dibattito sull'individuazione del dies a quo del termine decennale di prescrizione ha risentito del contrasto registratosi in seno alla giurisprudenza di legittimità in relazione alla decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno nelle ipotesi di responsabilità contrattuale.
L'impostazione tradizionale, formatasi soprattutto con riguardo a operazioni di investimento legate ai noti crack Argentina, Cirio, Parmalat e Lehman Brothers, àncora la decorrenza della prescrizione al momento della percezione del pregiudizio causato dal colpevole inadempimento del debitore, richiamando l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità aquiliana e condiviso da alcune pronunce della Suprema Corte anche con riguardo a fattispecie di responsabilità contrattuale (Cass. 18 febbraio 2016 n.3176; Cass. 5 aprile 2012 n.5504; Cass. 5 dicembre 2011 n.26020.
Sulla scorta di tale principio, il dies a quo per il computo del termine prescrizionale è stato individuato nella data del default dell'emittente, quale momento in cui l'investitore assume contezza dell'inadempimento della banca intermediaria agli obblighi informativi e del pregiudizio derivatone (vale a dire, la perdita del valore dell'investimento).
In ipotesi in cui non via il default della emittente si è invece ritenuto che il decorso del termine di prescrizione decennale dovesse computarsi dalla data in cui l'investitore aveva venduto i titoli acquistati realizzando una minusvalenza rispetto al prezzo di acquisto atteso che questo era il momento in cui il danno sia “oggettivamente percepibile all'esterno e riconoscibile da chi intenda chiederne il ristoro”.
A ben vedere tali soluzioni non consentono di individuare con esattezza un momento iniziale di decorrenza della prescrizione valido per tutte le operazioni di investimento, essendo lo stesso collegato a eventi del tutto occasionali, quali il default dell'emittente, o, addirittura, a scelte meramente discrezionali dell'investitore, quali la vendita del titolo.
A ciò poi si aggiunga che, in materia di investimenti in strumenti finanziari, naturalmente sottoposti a oscillazioni di valore e al rischio di perdite che si possono realizzare anche a distanza di molti anni, il riferimento al momento in cui l'investitore ha contezza della perdita del valore del titolo ai fini della
6 decorrenza della prescrizione rischia di dilatare i termini di prescrizione potenzialmente sine die e in modo eccessivamente arbitrario (non esistendo peraltro un concetto univoco di perdita), sacrificando così la certezza dei rapporti giuridici.
Ed è proprio anche sulla scorta di tali considerazioni che, in direzione diametralmente opposta rispetto all'impostazione tradizionale di cui si è detto, si sta consolidando sempre più il diverso e del tutto condivisibile orientamento che individua il dies a quo nella data (certa) dell'inadempimento, e cioè esattamente nel momento in cui è stata posta in essere la violazione della regola di condotta contestata all'intermediario ovvero la violazione degli obblighi di informazione attiva e passiva coincidente con la data di acquisto del titolo.
Dunque in ipotesi di azione risarcitoria per violazione dei doveri informativi dell'intermediario il dies a quo del termine di prescrizione dell'azione risarcitoria decorre dalla data di acquisto del titolo, ciò consente di individuare una data certa svincolata dalle oscillazioni di valore dei titoli e dalle scelte meramente discrezionali e arbitrarie dell'investitore.
Pertanto, l'unica data certa da cui poter ricollegare gli effetti sfavorevoli dell'investimento è quella in cui sono state ordinate le operazioni e in cui si sarebbero verificate le carenze informative di cui si dolgono gli attori (tra le altre, Trib. Arezzo 8 agosto 2012, o ancora Trib. Arezzo 24 ottobre 2018; Trib. Bolzano,
15 maggio 2018 n.608; ma anche Trib. Catania 24 giugno 2015 n.2706 e Trib. Catania 14 giugno 2019
n.2526).
D'altra parte, il pregiudizio patrimoniale nella sfera giuridica dell'investitore si produce già al momento della violazione degli obblighi di corretta informazione ed è rappresentato dalla lesione della libertà negoziale, ossia dal fatto che in conseguenza della non corretta rappresentazione delle caratteristiche dello strumento finanziario egli non si è potuto determinare in maniera del tutto consapevole nelle proprie scelte di investimento.
Orbene, alla luce dei principi suesposti, non pare possa nutrirsi dubbio alcuno in ordine alla maturata prescrizione del diritto fatto valere dal e dalla con riferimento alle domande (di Parte_1 Pt_2 risoluzione e di risarcimento dei danni) proposte relativamente ai singoli ordini di acquisto effettuati nel corso dell'anno 2008 – come analiticamente indicati in citazione-, essendo decorsi in ogni caso più di dieci anni dall'esecuzione delle singole operazioni di investimento compiute e contestate sino alla data del 28.12.2008, in cui risulta la prima contestazione avanzata dagli odierni attori con la notifica della diffida alla convenuta, senza che prima di tale data siano intervenuti o comunque siano stati segnalati atti interruttivi.
Va, dunque, dichiarata la prescrizione del diritto degli attori al risarcimento dei danni in relazione a tutti gli ordini oggetto di contestazione eseguiti sino al 28.12.2008.
7 Quanto invece alle domande di risoluzione e risarcimento formulate in relazione agli acquisti effettuati nel 2009, precisamente con l'ordine del 17.02.2009, non essendo per questo spirato il termine prescrizionale, va chiarito quanto segue.
Al fine di procedere all'esame delle doglianze formulate da parte attrice in merito alle regole in materia di adeguatezza (nonché di appropriatezza, ove ritenuta applicabile) e di corretta informazione, dalla cui violazione deriverebbero, secondo parte attrice, pretese risolutive e risarcitorie, è necessario preliminarmente individuare gli obblighi posti carico degli intermediari finanziari, previsti sia dal T.U.F. che dal regolamento attuativo adottato con delibera CONSOB n. 16190/2007 del 29 ottobre 2007.
In particolare, l'art. 21 comma 1 T.U.F. fissa alcuni criteri generali riguardanti lo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento, stabilendo che i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.
Gli obblighi in questione trovano specificazione all'interno del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, il quale modula i doveri informativi dell'intermediario finanziario, distinguendo tra i clienti professionali, i clienti al dettaglio e la controparte qualificata;
inoltre, vengono individuati vari servizi di investimento, distinguendo tra gestione di portafogli, consulenza in materia di investimenti e servizi di investimento diversi e prevedendo un più elevato livello di protezione dell'investitore con riguardo al servizio di consulenza finanziaria, per il quale sono previsti pervasivi obblighi comportamentali e informativi ed è richiesta, altresì, la valutazione di adeguatezza. In particolare, il regolamento pone a carico degli intermediari sia degli obblighi di informazione passiva che degli obblighi di informazione attiva.
I primi consistono nella acquisizione di informazioni da parte del cliente, al fine di effettuare la sua profilatura;
l'art. 39 del regolamento stabilisce, infatti, che, “al fine di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari adatti al cliente o potenziale cliente, nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafoglio, gli intermediari ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito: a) alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio;
b) alla situazione finanziaria;
c) agli obiettivi di investimento”.
L'acquisizione di tali informazioni consente all'operatore di effettuare la valutazione di adeguatezza degli investimenti, che è imposta dall'art. 40 del regolamento, il quale prevede che “gli intermediari valutano che la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli soddisfi i seguenti criteri: a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;
b) sia di natura
8 tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio. Una serie di operazioni, ciascuna delle quali è adeguata se considerata isolatamente, può non essere adeguata se avvenga con una frequenza che non è nel migliore interesse del cliente”.
Diversamente, ai fini della prestazione dei servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, gli intermediari sono tenuti ad effettuare una valutazione di appropriatezza, ai sensi dell'art 41 del regolamento, verificando che “il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta”.
L'informazione attiva, invece, consiste nel set informativo che deve essere fornito all'investitore da parte dell'intermediario finanziario.
L'art. 27 del regolamento, che specifica il contenuto dell'obbligo informativo di cui al citato art. 21 d.lgs.
58/1998 e alla successiva direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile
2004 (c.d. Direttiva MiFID), individua i principi generali riguardanti tali informazioni, affermando che esse “devono essere corrette, chiare e non fuorvianti” e che “le comunicazioni pubblicitarie e promozionali sono chiaramente identificabili come tali”; il comma 2 della medesima disposizione specifica, inoltre, che “gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole.
Tali informazioni, che possono essere fornite in formato standardizzato, si riferiscono: a) all'impresa di investimento e ai relativi servizi;
b) agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento;
c) alle sedi di esecuzione, e d) ai costi e oneri connessi”.
Le informazioni in parola devono riguardare, tra l'altro, l'intermediario finanziario e i suoi servizi (art. 29), la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela (art. 30), gli strumenti finanziari (art. 31), i costi e gli oneri (art. 32); nello specifico, l'art. 31 prevede che “gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate”.
In sintesi, l'intermediario finanziario è tenuto, tra gli altri obblighi previsti dalla disciplina di settore, a valutare l'adeguatezza o l'appropriatezza (a seconda che svolga o meno un compito di consulenza)
9 dell'investimento rispetto al profilo di rischio del proprio cliente, da un lato, e, dall'altro lato, a fornire allo stesso informazioni corrette, chiare e non fuorvianti in merito agli acquisti effettuati.
L'inosservanza degli obblighi in questione non determina l'invalidità del contratto stipulato.
Sul punto, in effetti, occorre ribadire i principi stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con le sentenze nn. 25724 e 26725 del 19 dicembre 2007, in cui si è chiarito che, in relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (c.d. ''nullità virtuale''), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto
è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità.
Ne consegue che, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (c.d.
“contratto quadro”, il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del “contratto quadro”; in ogni caso, deve escludersi che, mancando un'esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, comma 1, c.c., la nullità del cosiddetto “contratto quadro” e dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso.
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, altresì, che la risoluzione per inadempimento degli obblighi informativi citati può riguardare non soltanto il contratto quadro, ma anche i singoli ordini di investimento, da qualificarsi come autonomi negozi giuridici.
In effetti, le Sezioni Unite, all'interno delle già menzionate pronunce del 2007, nel prendere in esame il rapporto intercorrente tra il contratto quadro e le successive operazioni che l'intermediario compie per conto del cliente, hanno evidenziato che queste ultime costituiscono il momento attuativo del precedente contratto d'intermediazione, ma possono consistere in atti di natura negoziale;
la giurisprudenza successiva, ribadendo tale massima, ha precisato che non è il contratto quadro a determinare il singolo investimento o disinvestimento: è con il singolo “ordine” che l'investitore decide quale atto porre concretamente in essere avvalendosi dell'operato dell'intermediario e, pertanto, esso deve essere qualificato come autonomo atto negoziale, che, quindi, è suscettibile di risoluzione per inadempimento
(cfr. Cassazione civile sez. I, 27/04/2016, n. 8394).
10 È stato anche rilevato che, nella maggior parte dei casi, gli obblighi informativi vengono adempiuti dagli intermediari nel periodo che precede il conferimento degli ordini di investimento;
cionondimeno,
l'inadempimento dei medesimi non dà luogo, con riferimento al singolo ordine, a una responsabilità precontrattuale, bensì integra una responsabilità da inadempimento.
Tale conclusione è sorretta dalla circostanza per la quale il termine per l'assolvimento degli obblighi informativi da parte dell'intermediario finanziario non viene fissato dalla legge nel momento del conferimento dell'ordine, bensì nel momento del compimento dell'operazione.
Ciò trova conferma nella previsione generale di cui all'art. 21 comma 1 lettera b) T.U.F, secondo cui gli intermediari devono operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati: tale disposizione, dunque, sottintende che la funzione di ausilio nella scelta dell'operazione di investimento - che è assegnata all'intermediario gravato dei pertinenti obblighi informativi - deve attuarsi nel modo più completo ed efficace e, quindi, svolgersi fino a quando il servizio di investimento non sia prestato.
Per giunta, l'art. 34 comma 3 del regolamento 16190/2007 stabilisce che “gli intermediari forniscono le informazioni di cui agli articoli da 29 a 32 ai clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio in tempo utile prima della prestazione di servizi di investimento o accessori”: è evidente che la disciplina in esame valorizza la veste dell'intermediario, quale ausiliario nella scelta di investimento, pure nel periodo intercorrente tra il conferimento dell'ordine e la sua esecuzione.
Gli obblighi in questione, pertanto, trovano attuazione anche nel momento successivo alla stipula del negozio giuridico sotteso all'ordine di investimento, poiché, in tutti i casi in cui sia dato di ravvisare un deficit informativo, l'intermediario vi deve porre rimedio prima di dar corso all'operazione di cui è stato incaricato.
In questa prospettiva, una prestazione del servizio di investimento che trascuri tale obbligo non può che tradursi in un inadempimento;
è escluso, invece, che, con riguardo al singolo ordine di investimento, la responsabilità dell'intermediario possa essere relegata nell'area della responsabilità precontrattuale: una tale conclusione potrebbe sostenersi ove si reputasse che gli obblighi di informazione attiva (che attengono al singolo strumento finanziario) si delineino solo nella fase che precede la conclusione del contratto diretto alla negoziazione del titolo (l'ordine di investimento), ma, come si è anticipato, quegli obblighi sono anche successivi all'ordine a attengono alla fase di svolgimento di quel negozio (Cassazione civile sez. I, 31/03/2021, n. 8997).
Per questo motivo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che in materia di compravendita di strumenti finanziari, l'investitore, a seguito dell'inadempimento dell'intermediario ai propri obblighi di informazione, imposti dalla normativa di legge e di regolamento Consob e derivanti dalla stipula del cosiddetto contratto quadro, può domandare la risoluzione non solo di quest'ultimo ma anche dei singoli ordini di investimento - aventi natura negoziale e tra loro distinti e autonomi - quando il relativo inadempimento sia di non scarsa importanza. Inoltre, la diversa incidenza che può avere l'inadempimento
11 degli obblighi d'informazione posti a carico degli intermediari finanziari, ove sia collocabile, rispettivamente, in epoca antecedente o successiva rispetto alle operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto quadro, può condurre, a seconda dei casi, alla risoluzione dell'intero rapporto ovvero soltanto di quelli derivanti dai singoli ordini impartiti alla banca”
(cfr. Cassazione civile sez. I, 04/07/2018, n. 17497; Cassazione civile sez. 1, 20/04/2023, n. 10646).
Delineate le coordinate ermeneutiche concernenti la materia in analisi, occorre procedere all'applicazione delle medesime alla vicenda in esame.
Come rilevato dal consulente tecnico nominato nel corso del presente giudizio, tutti gli investimenti contestati sono transitati sul deposito titoli n. 1804959 e sul collegato c/c n. 66804959 e sono riferibili alla documentazione contrattuale in atti.
Orbene, è necessario verificare se l'istituto bancario ha assolto agli obblighi di informativa attiva, di informazione passiva e di adeguatezza delle operazioni di investimento compiute al profilo di rischio degli investitori, tenuto conto del recepimento della FI (circostanza altresì evidenziata dal perito contabile).
Il ctu ha osservato che l'informativa resa dalla CA convenuta veniva predisposta attraverso l'apposita
“scheda” proposta al cliente la cui consultazione andava obbligatoriamente confermata “mediante spunta” dell'apposita casella…la scheda si presenta molto dettagliata e contiene tutte le principali informazioni sulle caratteristiche dello strumento finanziario e, soprattutto, sul suo livello di rischio che viene misurato utilizzando parametro del VaR % (Value at
Risk)9……. In ogni caso va dato atto che la dicitura riportata sulla scheda “La rischiosita' dello strumento eccede la soglia di VaR attribuita al profilo piu' aggressivo” potrebbe essere ritenuta abbastanza idonea ad effettuare una efficace informativa sul grado di rischio dello strumento e sulla sua non adeguatezza rispetto a qualsiasi profilo (pag. 36 della ctu).
Stante, dunque, l'adeguatezza delle operazioni di investimento odiernamente contestate giacché precedute da appositi warning attraverso l'inserimento di opportune spunte tramite le quali viene confermato di avere preso visione dell'informativa sul titolo richiesto, di avere preso visione dell'avviso di inadeguatezza dell'operazione e di volere dare corso all'operazione nonostante l'avviso di inadeguatezza (sicché, in caso contrario, il software non consentirebbe di completare le operazioni richieste), ne consegue l'osservanza degli obblighi informativi pro tempore applicabili dalla CA convenuta.
Vi è stata una profilatura iniziale secondo le regole pro tempore vigenti, risultano trasmesse in occasione di ogni singolo acquisto le schede tecniche del prodotto che il ctu ha definito molto dettagliate è stata appositamente segnalata la non adeguatezza al profilo dei singoli acquisti non solo attraverso l'apposito warning ma anche attraverso il crescente parametro del VaR%.
In definitiva, la domanda di risoluzione formulata da parte attrice con riferimento agli ordini non prescritti non può essere accolta.
12 Da ciò discende, altresì, l'impossibilità di accogliere le pretese risarcitorie connesse alla domanda di risoluzione.
Tali conclusioni non sono inficiate dall'impossibilità di ricondurre alla le sottoscrizioni apposte Pt_2 al contratto di adesione ai servizi online di CA Fideuram, dichiarate apocrife all'esito della consulenza grafologica versata in atti.
Occorre precisare che il contratto quadro, la cui sottoscrizione non è contestata, prevede la possibilità di entrambi gli investitori di operare disgiuntamente nell'ambito del rapporto di intermediazione intrattenuto con la CA (v. art. 12 contratto di intermediazione versato in atti), rendono le operazioni odiernamente contestate riferibili ad entrambi a prescindere da chi le abbia in concreto eseguite.
Ne deriva che quantunque la non abbia sottoscritto il contratto di servizio home banking, le Pt_2 operazioni dalla stessa poste in essere (circostanza confessata in sede di interrogatorio formale) utilizzando, illegittimamente ovvero con il consenso del marito ( circostanza irrilevante nei rapporti coi terzi), le credenziali rilasciate al solo Capodanno non escludono la riferibilità degli ordini dalla stessa eseguita ad entrambi.
Da tutto quanto sin qui detto ne consegue il rigetto della domanda formulata da Parte_1
e . Parte_2
Quanto alla domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta, essa viene assorbita nel rigetto della domanda attorea.
Le spese del presente giudizio si liquidano in ossequio al valore della causa, con applicazione dei valori medi, di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022 e pertanto si pongono per intero a carico di parte attrice, ivi comprese le spese della ctu contabile e della ctu grafologica.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. rigetta le domande attoree;
2. condanna e , in solido, alla rifusione delle spese di lite Parte_1 Parte_2 in favore di parte convenuta che liquida nella misura di € 29.193,00 per compensi, il tutto oltre IVA e
CPA se dovuti e spese generali.
3. pone definitivamente le spese di entrambe le ctu come liquidate in corso di causa in capo agli attori
Napoli, 28.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Guardasole
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Guardasole ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 27516\2020 promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Aniello Limone (C.F. ), C.F._2 C.F._3 congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Roberto Giugliano (C.F. ), in virtù di C.F._4 procura alle liti allegata all'atto di citazione, domiciliato in Napoli, alla Via G. L. Bernini n. 28;
ATTORI contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Cirillo (C.F.
), giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, C.F._5 domiciliata in Napoli, alla Via Seggio del Popolo n. 22;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte per l'udienza del 20.06.2025 e memorie conclusionali e di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio (nel prosieguo, per brevità solo ”) Controparte_1 CP_1 al fine di sentir dichiarare la nullità del contratto di intermediazione finanziaria intercorso tra le parti e dei successivi ordini di acquisto o, subordinatamente, la risoluzione del citato contratto e degli acquisti per
1 grave inadempimento in violazione dei doveri di diligenza, di prudenza, di correttezza nonché di informazione.
In particolare, gli attori, promuovendo l'odierno giudizio, rappresentavano in fatto:
- di essere cointestatari di un c/c (n. 000066804959) e di un deposito titoli (n. 1804959) ad esso collegato presso CA Fideuram S.p.a.;
- che nell'ambito di tale rapporto, affidavano i propri risparmi all'intermediario finanziario
[...] in Napoli al fine di indirizzare le proprie risorse Controparte_2 economiche ad una rendita economica;
- che, nel corso di tali investimenti, subivano un'ingente perdita economica per aver acquistato in numero spropositato e inadeguato al loro profilo rischio i titoli cd. “Tiscali Ord”;
- che raggiungevano, particolarmente, la soglia massima di 520 mila azioni possedute per un investimento complessivo pari ad € 1.162.855, 28 e che a partire dal 16.07.2009, a crollo avvenuto delle azioni “Tiscali Ord”, vendevano progressivamente tutte le azioni possedute;
- che dalle ultime 8.800 azioni de quibus, con specifico riferimento alla compravendita intervenuta negli anni 2008/2009, si consolidava una perdita economica complessiva di € 789.162, 23.
All'esito di tale ricostruzione in fatto, parte attrice rappresentava di aver diffidato l'intermediario finanziario convenuto e che si vedeva costretta ad agire in giudizio giacché respingeva la CP_1 richiesta risarcitoria da ella avanzata.
Parte attrice lamentava, particolarmente, la nullità del contratto quadro di intermediazione finanziaria e, conseguentemente, la nullità degli ordini di sottoscrizioni, per difetto di forma scritta ad substantiam sancita dall'art. 23 T.U.F., nonché la violazione degli artt. 28 e ss. del Regolamento Consob n. 11552/1998.
In ogni caso deduceva altresì la violazione da parte della convenuta dei doveri di diligenza, di prudenza, di correttezza nonché di informazione ed esattamente la violazione dell'artt. 21 e 28, lett. a) e b) T.U.F., nonché la violazione degli artt. 20, comma 2, e 30 del Regolamento succitato.
Gli attori rappresentavano, poi, in via subordinata, la non scarsa importanza dell'inadempimento dell'intermediario finanziario ai fini dell'accertamento di cui all'art. 1455 c.c. e ne chiedevano, per l'effetto, la condanna al risarcimento dei danni quantificata in € 789.162, 23.
Concludevano, così, chiedendo in via principale: dichiarare nullo e/o annullabile il contratto d'intermediazione finanziaria intercorso con la convenuta CA nonché i successivi ordini di acquisto di titoli “Tiscali Ord” Controparte_1
, di cui ai punti (vi.) e (vii.) di parte narrativa che precede, conclusi dagli attori ed intestati alla Sig.ra Parte_2
; II. per l'effetto condannare lo stesso istituto di credito alla restituzione in favore degli attori in solido, o chi di ragione, a titolo di ripetizione dell'indebito, al pagamento della somma investita pari ad € 1.162.855,28. e/o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi legali dalla data delle singole operazioni al saldo effettivo;
III. In via subordinata: risolvere per grave inadempimento il citato contratto quadro, nonché i contratti di acquisto di cui ai punti (vi.) e (vii.) di parte narrativa, condannando la banca convenuta al ristoro , in favore degli attori in solido, o chi di ragione, della perdita
2 economica sofferta pari ad € 789.162,23 e/o di quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data delle singole operazioni al saldo effettivo;
IV. In via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare il comportamento colpevolmente negligente contrattuale e/o precontrattuale della banca convenuta nell'ambito dell'acquisto dei titoli di cui ai punti (vi.) e (vii.) di parte narrativa e la responsabilità per la perdita, parziale, dell'investimento, condannando la CA convenuta al risarcimento dei danni a favore degli attori in solido, o chi di ragione, nella misura indicata al punto III che precede e/o di quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data delle singole operazioni al saldo effettivo. Con vittoria delle spese del presente giudizio e distrazione delle stesse in favore dei procuratori anticipatari.
Si costituiva contestando le eccezioni sollevate da parte attrice, rilevandone l'infondatezza, e CP_1 spiegando domanda riconvenzionale di compensazione.
In particolare, parte convenuta, chiariva in punto di fatto:
- che gli attori non erano nuovi all'utilizzazione di strumenti finanziari, attesa la loro indubbia esperienza e competenza discendente da numerose operazioni di investimento poste in essere nel corso del rapporto intrattenuto con la convenuta;
- che gli acquisti di azioni “Tiscali Ord” oggetto di causa venivano eseguiti in virtù di un regolare e valido contratto di prestazione di servizi di investimento, collegato al deposito a custodia, debitamente redatto per iscritto e sottoscritto dagli attori;
- che gli stessi acquisti venivano realizzati direttamente dagli attori attraverso il canale di internet banking messo a disposizione della CA mediante ricorso al sistema di cd. trading online, come da stipulazione del 26.03.2002 (contratto “Servizi Online di CA Fideuram”);
- che l'istituto bancario aveva provveduto, nel corso del rapporto, ad effettuare la profilazione del cliente e aveva adempiuto agli obblighi informativi previsti dalla legge.
Così ricostruiti i fatti, parte convenuta spiegava, preliminarmente, eccezione di prescrizione di ogni diritto riferito agli investimenti eseguiti dagli attori essendo spirato il termine quinquennale (in riferimento alle pretese restituire collegate all'accoglimento della domanda di nullità o di annullamento o di risarcimento per responsabilità precontrattuale), ovvero il termine decennale (con riferimento alla domanda di risoluzione contrattuale e connesse pretesa risarcitorie); deduceva che le operazioni oggetto del giudizio odierno venivano eseguite nel rispetto della normativa di settore all'epoca vigente, sia in ordine alle norme prescrittive la forma delle pattuizioni, sia in riferimento alla disciplina di informativa finanziaria.
Spiegava, così, in via riconvenzionale domanda volta ad ottenere la restituzione, da parte degli attori, degli utili dagli stessi conseguiti per effetto di tutti investimenti computi mediante l'utilizzo del medesimo contratto di intermediazione oggetto della controversia.
Concludeva, così, chiedendo 1) in via principale, per il rigetto delle domande proposte dagli attori in quanto prescritte, infondate ed inammissibili per le ragioni illustrate nel presente atto;
2) in subordine, per l'ipotesi di accoglimento delle domande attoree di nullità, annullamento e/o risoluzione del contratto di intermediazione, affinchè l'importo riconosciuto in
3 restituzione agli attori venga determinato detraendo le somme dagli stessi realizzate dalla vendita dei titoli oggetto degli acquisti dichiarati nulli/annullati/risolti (da riconoscere in restituzione alla CA) e compensando la somma eventualmente risultante in loro favore a seguito di tale detrazione con l'importo degli utili dagli stessi conseguiti in dipendenza delle operazioni eseguite in forza del contratto e/o degli ordini dichiarati nulli, o annullati, ovvero risolti – per come risultanti dagli estratti del conto corrente e del conto di deposito amministrato e per come saranno precisati e provati nel prosieguo del giudizio - fino alla concorrenza del minore importo, in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale in tale senso proposta dalla CA;
3) perché venga rigettata la domanda di risarcimento danni proposta in via subordinata dai signori Parte_1
e , avendo essi stessi con il loro comportamento causato il danno oggi richiesto alla CA
[...] Parte_2 comparente;
4) in subordine, perché nella determinazione del danno reclamato dagli attori venga considerato il concorso di colpa dei medesimi nella causazione e/o nell'aggravamento del danno, per come illustrato in atti. Il tutto con vittoria di spese e compensi di lite.
Assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., gli attori rinunciavano espressamente alla domanda di nullità del contratto-quadro, nonché dei singoli ordini di acquisto contestati, e disconoscevano la firma dell'attrice presente sul contratto Parte_2 disciplinante i servizi online (doc. n. 5 fascicolo parte convenuta).
Riservata in decisione, con ordinanza del 14.1.2022 la causa veniva rimessa sul ruolo al fine di raccogliere l'interrogatorio formale degli attori, come deferito da parte convenuta, e di espletare ctu contabile per verificare se gli investimenti per cui è causa siano riferibili alla documentazione contrattuale in atti;
se le informazioni assunte dall'intermediario, relativamente agli investimenti per cui è causa, siano state adeguate;
se gli investimenti siano stati adeguati al profilo di rischio degli investitori;
quali siano state le conseguenze economiche degli investimenti.
Depositata la perizia, integrata come da verbale dell'11.03.2022, la causa veniva riservata in decisione.
Ritenuto altresì rilevante l'espletamento di consulenza tecnica grafologica, con ordinanza del 7.04.2023 la causa veniva rimessa sul ruolo al fine di verificare l'autenticità della sottoscrizione riferita alla ed Pt_2 apposta sul contrato di servizi on line prodotto dalla CA sub. 5.
Successivamente al deposito dell'elaborato peritale grafologico, la causa veniva assegnata alla scrivente e, in data 20.06.2025, la stessa veniva riservata in decisione con i termini di legge ex art. 190 c.p.c.
All'esito dell'istruttoria rinnovata, le parti concludevano chiedendo, per parte attrice: I. risolvere per grave inadempimento il contratto quadro di intermediazione agli atti, nonché i contratti di acquisto di cui ai punti (vi.) e (vii.) di parte narrativa dell'atto di citazione, condannando la banca convenuta al ristoro, in favore degli attori in solido, o chi di ragione, della perdita economica sofferta come quantificata dalla CTU e/o di quella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data delle singole operazioni al saldo effettivo;
II. In via subordinata: accertare
e dichiarare il comportamento colpevolmente negligente contrattuale e/o precontrattuale della banca convenuta nell'ambito dell'acquisto dei titoli di cui al punto che precede e la responsabilità per la perdita , parziale, dell'investimento, condannando la CA convenuta al risarcimento dei danni a favore degli attori in solido, o chi di ragione, nella misura quantificata dalla
CTU e/o di quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data delle singole operazioni al saldo
4 effettivo; per parte convenuta: 1) in via principale, per il rigetto delle domande proposte dagli attori in quanto prescritte, infondate ed inammissibili per le ragioni illustrate nel presente atto;
2) in subordine, per l'ipotesi di accoglimento delle domande attoree di annullamento e/o risoluzione del contratto di intermediazione, affinchè l'importo riconosciuto in restituzione agli attori venga determinato detraendo le somme dagli stessi realizzate dalla vendita dei titoli oggetto degli acquisti dichiarati annullati/risolti (da riconoscere in restituzione alla CA) e compensando la somma eventualmente risultante in loro favore a seguito di tale detrazione con l'importo degli utili dagli stessi conseguiti in dipendenza delle operazioni eseguite in forza del contratto e/o degli ordini annullati ovvero risolti – per come risultanti dagli estratti del conto corrente e del conto di deposito amministrato e per come precisati e provati in giudizio - fino alla concorrenza del minore importo, in accoglimento dell'eccezione riconvenzionale in tale senso proposta dalla CA;
3) perché venga rigettata la domanda di risarcimento danni proposta in via subordinata dai signori e , avendo Parte_1 Parte_2 essi stessi con il loro comportamento causato il danno oggi richiesto alla CA comparente;
4) in subordine, perché nella determinazione del danno reclamato dagli attori venga considerato il concorso di colpa dei medesimi nella causazione e/o nell'aggravamento del danno, per come illustrato in atti.
Preliminarmente, va dichiarata la procedibilità della domanda atteso l'espletamento della procedura di mediazione obbligatoria prevista dal d. lgs. 28/2010 (v. verbale procedimento n. 089/2020 versato in atti).
Passando al merito della causa, preliminarmente va dato atto che parte attrice ha espressamente rinunciato alla domanda di nullità del contratto quadro per difetto di forma spiegata con riferimento alla violazione dell'art. 23 T.U.F., a mente del quale “i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, sono redatti per iscritto, in conformità a quanto previsto dagli atti delegati della direttiva 2014/65/UE, e un esemplare è consegnato ai clienti”.
Ne discende la sopravvenuta carenza di interesse alla pronuncia giudiziale in parte de qua, atteso altresì che quanto assunto da parte attrice veniva contraddetto dalla documentazione versata in atti da parte convenuta.
Residuano le domande tese all'accertamento della risoluzione del contratto quadro e dei singoli ordini per grave inadempimento e le domande risarcitorie a vario titolo (contrattuale ed extracontrattuale) formulate da parte attrice.
A tal fine stante la sollevata eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta si impone l'enunciazione di alcuni principi che disciplinano la predetta tematica con specifico riguardo ai rapporti di intermediazione bancaria.
Tra i rimedi potenzialmente esperibili dall'investitore vi è l'azione di risoluzione del contratto per inadempimento di non scarsa importanza e la conseguente domanda di restituzione dell'indebito, oltre al risarcimento del danno (artt. 1453 ss. c.c.).
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che il termine decennale di prescrizione dell'azione di risoluzione del contratto decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dal momento
5 dell'inadempimento o comunque dal momento in cui si realizza l'inadempimento di non scarsa importanza.
A tale principio si è conformata quasi tutta la giurisprudenza in materia di intermediazione finanziaria che identifica il dies a quo della prescrizione con il momento in cui l'intermediario non ha fornito le dovute informazioni all'investitore e, quindi, con la data di acquisto del titolo contestato (tra le altre, Trib. Firenze
18 settembre 2019; Trib. Ancona, 21 maggio 2019 n. 986; Trib. Macerata 6 marzo 2017 n. 243; Trib.
Teramo 30 settembre 2015 n.1296; Trib. Busto Arsizio 15 marzo 2013).
Il problema dell'individuazione del momento iniziale di decorrenza della prescrizione è maggiormente discusso nell'ipotesi in cui l'investitore avanzi – come nel caso di specie - una domanda di risarcimento del danno derivante dal dedotto inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario al momento dell'investimento.
In tal caso, il dibattito sull'individuazione del dies a quo del termine decennale di prescrizione ha risentito del contrasto registratosi in seno alla giurisprudenza di legittimità in relazione alla decorrenza della prescrizione del diritto al risarcimento del danno nelle ipotesi di responsabilità contrattuale.
L'impostazione tradizionale, formatasi soprattutto con riguardo a operazioni di investimento legate ai noti crack Argentina, Cirio, Parmalat e Lehman Brothers, àncora la decorrenza della prescrizione al momento della percezione del pregiudizio causato dal colpevole inadempimento del debitore, richiamando l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità aquiliana e condiviso da alcune pronunce della Suprema Corte anche con riguardo a fattispecie di responsabilità contrattuale (Cass. 18 febbraio 2016 n.3176; Cass. 5 aprile 2012 n.5504; Cass. 5 dicembre 2011 n.26020.
Sulla scorta di tale principio, il dies a quo per il computo del termine prescrizionale è stato individuato nella data del default dell'emittente, quale momento in cui l'investitore assume contezza dell'inadempimento della banca intermediaria agli obblighi informativi e del pregiudizio derivatone (vale a dire, la perdita del valore dell'investimento).
In ipotesi in cui non via il default della emittente si è invece ritenuto che il decorso del termine di prescrizione decennale dovesse computarsi dalla data in cui l'investitore aveva venduto i titoli acquistati realizzando una minusvalenza rispetto al prezzo di acquisto atteso che questo era il momento in cui il danno sia “oggettivamente percepibile all'esterno e riconoscibile da chi intenda chiederne il ristoro”.
A ben vedere tali soluzioni non consentono di individuare con esattezza un momento iniziale di decorrenza della prescrizione valido per tutte le operazioni di investimento, essendo lo stesso collegato a eventi del tutto occasionali, quali il default dell'emittente, o, addirittura, a scelte meramente discrezionali dell'investitore, quali la vendita del titolo.
A ciò poi si aggiunga che, in materia di investimenti in strumenti finanziari, naturalmente sottoposti a oscillazioni di valore e al rischio di perdite che si possono realizzare anche a distanza di molti anni, il riferimento al momento in cui l'investitore ha contezza della perdita del valore del titolo ai fini della
6 decorrenza della prescrizione rischia di dilatare i termini di prescrizione potenzialmente sine die e in modo eccessivamente arbitrario (non esistendo peraltro un concetto univoco di perdita), sacrificando così la certezza dei rapporti giuridici.
Ed è proprio anche sulla scorta di tali considerazioni che, in direzione diametralmente opposta rispetto all'impostazione tradizionale di cui si è detto, si sta consolidando sempre più il diverso e del tutto condivisibile orientamento che individua il dies a quo nella data (certa) dell'inadempimento, e cioè esattamente nel momento in cui è stata posta in essere la violazione della regola di condotta contestata all'intermediario ovvero la violazione degli obblighi di informazione attiva e passiva coincidente con la data di acquisto del titolo.
Dunque in ipotesi di azione risarcitoria per violazione dei doveri informativi dell'intermediario il dies a quo del termine di prescrizione dell'azione risarcitoria decorre dalla data di acquisto del titolo, ciò consente di individuare una data certa svincolata dalle oscillazioni di valore dei titoli e dalle scelte meramente discrezionali e arbitrarie dell'investitore.
Pertanto, l'unica data certa da cui poter ricollegare gli effetti sfavorevoli dell'investimento è quella in cui sono state ordinate le operazioni e in cui si sarebbero verificate le carenze informative di cui si dolgono gli attori (tra le altre, Trib. Arezzo 8 agosto 2012, o ancora Trib. Arezzo 24 ottobre 2018; Trib. Bolzano,
15 maggio 2018 n.608; ma anche Trib. Catania 24 giugno 2015 n.2706 e Trib. Catania 14 giugno 2019
n.2526).
D'altra parte, il pregiudizio patrimoniale nella sfera giuridica dell'investitore si produce già al momento della violazione degli obblighi di corretta informazione ed è rappresentato dalla lesione della libertà negoziale, ossia dal fatto che in conseguenza della non corretta rappresentazione delle caratteristiche dello strumento finanziario egli non si è potuto determinare in maniera del tutto consapevole nelle proprie scelte di investimento.
Orbene, alla luce dei principi suesposti, non pare possa nutrirsi dubbio alcuno in ordine alla maturata prescrizione del diritto fatto valere dal e dalla con riferimento alle domande (di Parte_1 Pt_2 risoluzione e di risarcimento dei danni) proposte relativamente ai singoli ordini di acquisto effettuati nel corso dell'anno 2008 – come analiticamente indicati in citazione-, essendo decorsi in ogni caso più di dieci anni dall'esecuzione delle singole operazioni di investimento compiute e contestate sino alla data del 28.12.2008, in cui risulta la prima contestazione avanzata dagli odierni attori con la notifica della diffida alla convenuta, senza che prima di tale data siano intervenuti o comunque siano stati segnalati atti interruttivi.
Va, dunque, dichiarata la prescrizione del diritto degli attori al risarcimento dei danni in relazione a tutti gli ordini oggetto di contestazione eseguiti sino al 28.12.2008.
7 Quanto invece alle domande di risoluzione e risarcimento formulate in relazione agli acquisti effettuati nel 2009, precisamente con l'ordine del 17.02.2009, non essendo per questo spirato il termine prescrizionale, va chiarito quanto segue.
Al fine di procedere all'esame delle doglianze formulate da parte attrice in merito alle regole in materia di adeguatezza (nonché di appropriatezza, ove ritenuta applicabile) e di corretta informazione, dalla cui violazione deriverebbero, secondo parte attrice, pretese risolutive e risarcitorie, è necessario preliminarmente individuare gli obblighi posti carico degli intermediari finanziari, previsti sia dal T.U.F. che dal regolamento attuativo adottato con delibera CONSOB n. 16190/2007 del 29 ottobre 2007.
In particolare, l'art. 21 comma 1 T.U.F. fissa alcuni criteri generali riguardanti lo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento, stabilendo che i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.
Gli obblighi in questione trovano specificazione all'interno del regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, il quale modula i doveri informativi dell'intermediario finanziario, distinguendo tra i clienti professionali, i clienti al dettaglio e la controparte qualificata;
inoltre, vengono individuati vari servizi di investimento, distinguendo tra gestione di portafogli, consulenza in materia di investimenti e servizi di investimento diversi e prevedendo un più elevato livello di protezione dell'investitore con riguardo al servizio di consulenza finanziaria, per il quale sono previsti pervasivi obblighi comportamentali e informativi ed è richiesta, altresì, la valutazione di adeguatezza. In particolare, il regolamento pone a carico degli intermediari sia degli obblighi di informazione passiva che degli obblighi di informazione attiva.
I primi consistono nella acquisizione di informazioni da parte del cliente, al fine di effettuare la sua profilatura;
l'art. 39 del regolamento stabilisce, infatti, che, “al fine di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari adatti al cliente o potenziale cliente, nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafoglio, gli intermediari ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito: a) alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio;
b) alla situazione finanziaria;
c) agli obiettivi di investimento”.
L'acquisizione di tali informazioni consente all'operatore di effettuare la valutazione di adeguatezza degli investimenti, che è imposta dall'art. 40 del regolamento, il quale prevede che “gli intermediari valutano che la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli soddisfi i seguenti criteri: a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente;
b) sia di natura
8 tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio. Una serie di operazioni, ciascuna delle quali è adeguata se considerata isolatamente, può non essere adeguata se avvenga con una frequenza che non è nel migliore interesse del cliente”.
Diversamente, ai fini della prestazione dei servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, gli intermediari sono tenuti ad effettuare una valutazione di appropriatezza, ai sensi dell'art 41 del regolamento, verificando che “il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta”.
L'informazione attiva, invece, consiste nel set informativo che deve essere fornito all'investitore da parte dell'intermediario finanziario.
L'art. 27 del regolamento, che specifica il contenuto dell'obbligo informativo di cui al citato art. 21 d.lgs.
58/1998 e alla successiva direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile
2004 (c.d. Direttiva MiFID), individua i principi generali riguardanti tali informazioni, affermando che esse “devono essere corrette, chiare e non fuorvianti” e che “le comunicazioni pubblicitarie e promozionali sono chiaramente identificabili come tali”; il comma 2 della medesima disposizione specifica, inoltre, che “gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole.
Tali informazioni, che possono essere fornite in formato standardizzato, si riferiscono: a) all'impresa di investimento e ai relativi servizi;
b) agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento;
c) alle sedi di esecuzione, e d) ai costi e oneri connessi”.
Le informazioni in parola devono riguardare, tra l'altro, l'intermediario finanziario e i suoi servizi (art. 29), la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela (art. 30), gli strumenti finanziari (art. 31), i costi e gli oneri (art. 32); nello specifico, l'art. 31 prevede che “gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate”.
In sintesi, l'intermediario finanziario è tenuto, tra gli altri obblighi previsti dalla disciplina di settore, a valutare l'adeguatezza o l'appropriatezza (a seconda che svolga o meno un compito di consulenza)
9 dell'investimento rispetto al profilo di rischio del proprio cliente, da un lato, e, dall'altro lato, a fornire allo stesso informazioni corrette, chiare e non fuorvianti in merito agli acquisti effettuati.
L'inosservanza degli obblighi in questione non determina l'invalidità del contratto stipulato.
Sul punto, in effetti, occorre ribadire i principi stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con le sentenze nn. 25724 e 26725 del 19 dicembre 2007, in cui si è chiarito che, in relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (c.d. ''nullità virtuale''), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto
è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità.
Ne consegue che, in tema di intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (c.d.
“contratto quadro”, il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del “contratto quadro”; in ogni caso, deve escludersi che, mancando un'esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, comma 1, c.c., la nullità del cosiddetto “contratto quadro” e dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso.
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, altresì, che la risoluzione per inadempimento degli obblighi informativi citati può riguardare non soltanto il contratto quadro, ma anche i singoli ordini di investimento, da qualificarsi come autonomi negozi giuridici.
In effetti, le Sezioni Unite, all'interno delle già menzionate pronunce del 2007, nel prendere in esame il rapporto intercorrente tra il contratto quadro e le successive operazioni che l'intermediario compie per conto del cliente, hanno evidenziato che queste ultime costituiscono il momento attuativo del precedente contratto d'intermediazione, ma possono consistere in atti di natura negoziale;
la giurisprudenza successiva, ribadendo tale massima, ha precisato che non è il contratto quadro a determinare il singolo investimento o disinvestimento: è con il singolo “ordine” che l'investitore decide quale atto porre concretamente in essere avvalendosi dell'operato dell'intermediario e, pertanto, esso deve essere qualificato come autonomo atto negoziale, che, quindi, è suscettibile di risoluzione per inadempimento
(cfr. Cassazione civile sez. I, 27/04/2016, n. 8394).
10 È stato anche rilevato che, nella maggior parte dei casi, gli obblighi informativi vengono adempiuti dagli intermediari nel periodo che precede il conferimento degli ordini di investimento;
cionondimeno,
l'inadempimento dei medesimi non dà luogo, con riferimento al singolo ordine, a una responsabilità precontrattuale, bensì integra una responsabilità da inadempimento.
Tale conclusione è sorretta dalla circostanza per la quale il termine per l'assolvimento degli obblighi informativi da parte dell'intermediario finanziario non viene fissato dalla legge nel momento del conferimento dell'ordine, bensì nel momento del compimento dell'operazione.
Ciò trova conferma nella previsione generale di cui all'art. 21 comma 1 lettera b) T.U.F, secondo cui gli intermediari devono operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati: tale disposizione, dunque, sottintende che la funzione di ausilio nella scelta dell'operazione di investimento - che è assegnata all'intermediario gravato dei pertinenti obblighi informativi - deve attuarsi nel modo più completo ed efficace e, quindi, svolgersi fino a quando il servizio di investimento non sia prestato.
Per giunta, l'art. 34 comma 3 del regolamento 16190/2007 stabilisce che “gli intermediari forniscono le informazioni di cui agli articoli da 29 a 32 ai clienti al dettaglio o potenziali clienti al dettaglio in tempo utile prima della prestazione di servizi di investimento o accessori”: è evidente che la disciplina in esame valorizza la veste dell'intermediario, quale ausiliario nella scelta di investimento, pure nel periodo intercorrente tra il conferimento dell'ordine e la sua esecuzione.
Gli obblighi in questione, pertanto, trovano attuazione anche nel momento successivo alla stipula del negozio giuridico sotteso all'ordine di investimento, poiché, in tutti i casi in cui sia dato di ravvisare un deficit informativo, l'intermediario vi deve porre rimedio prima di dar corso all'operazione di cui è stato incaricato.
In questa prospettiva, una prestazione del servizio di investimento che trascuri tale obbligo non può che tradursi in un inadempimento;
è escluso, invece, che, con riguardo al singolo ordine di investimento, la responsabilità dell'intermediario possa essere relegata nell'area della responsabilità precontrattuale: una tale conclusione potrebbe sostenersi ove si reputasse che gli obblighi di informazione attiva (che attengono al singolo strumento finanziario) si delineino solo nella fase che precede la conclusione del contratto diretto alla negoziazione del titolo (l'ordine di investimento), ma, come si è anticipato, quegli obblighi sono anche successivi all'ordine a attengono alla fase di svolgimento di quel negozio (Cassazione civile sez. I, 31/03/2021, n. 8997).
Per questo motivo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che in materia di compravendita di strumenti finanziari, l'investitore, a seguito dell'inadempimento dell'intermediario ai propri obblighi di informazione, imposti dalla normativa di legge e di regolamento Consob e derivanti dalla stipula del cosiddetto contratto quadro, può domandare la risoluzione non solo di quest'ultimo ma anche dei singoli ordini di investimento - aventi natura negoziale e tra loro distinti e autonomi - quando il relativo inadempimento sia di non scarsa importanza. Inoltre, la diversa incidenza che può avere l'inadempimento
11 degli obblighi d'informazione posti a carico degli intermediari finanziari, ove sia collocabile, rispettivamente, in epoca antecedente o successiva rispetto alle operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto quadro, può condurre, a seconda dei casi, alla risoluzione dell'intero rapporto ovvero soltanto di quelli derivanti dai singoli ordini impartiti alla banca”
(cfr. Cassazione civile sez. I, 04/07/2018, n. 17497; Cassazione civile sez. 1, 20/04/2023, n. 10646).
Delineate le coordinate ermeneutiche concernenti la materia in analisi, occorre procedere all'applicazione delle medesime alla vicenda in esame.
Come rilevato dal consulente tecnico nominato nel corso del presente giudizio, tutti gli investimenti contestati sono transitati sul deposito titoli n. 1804959 e sul collegato c/c n. 66804959 e sono riferibili alla documentazione contrattuale in atti.
Orbene, è necessario verificare se l'istituto bancario ha assolto agli obblighi di informativa attiva, di informazione passiva e di adeguatezza delle operazioni di investimento compiute al profilo di rischio degli investitori, tenuto conto del recepimento della FI (circostanza altresì evidenziata dal perito contabile).
Il ctu ha osservato che l'informativa resa dalla CA convenuta veniva predisposta attraverso l'apposita
“scheda” proposta al cliente la cui consultazione andava obbligatoriamente confermata “mediante spunta” dell'apposita casella…la scheda si presenta molto dettagliata e contiene tutte le principali informazioni sulle caratteristiche dello strumento finanziario e, soprattutto, sul suo livello di rischio che viene misurato utilizzando parametro del VaR % (Value at
Risk)9……. In ogni caso va dato atto che la dicitura riportata sulla scheda “La rischiosita' dello strumento eccede la soglia di VaR attribuita al profilo piu' aggressivo” potrebbe essere ritenuta abbastanza idonea ad effettuare una efficace informativa sul grado di rischio dello strumento e sulla sua non adeguatezza rispetto a qualsiasi profilo (pag. 36 della ctu).
Stante, dunque, l'adeguatezza delle operazioni di investimento odiernamente contestate giacché precedute da appositi warning attraverso l'inserimento di opportune spunte tramite le quali viene confermato di avere preso visione dell'informativa sul titolo richiesto, di avere preso visione dell'avviso di inadeguatezza dell'operazione e di volere dare corso all'operazione nonostante l'avviso di inadeguatezza (sicché, in caso contrario, il software non consentirebbe di completare le operazioni richieste), ne consegue l'osservanza degli obblighi informativi pro tempore applicabili dalla CA convenuta.
Vi è stata una profilatura iniziale secondo le regole pro tempore vigenti, risultano trasmesse in occasione di ogni singolo acquisto le schede tecniche del prodotto che il ctu ha definito molto dettagliate è stata appositamente segnalata la non adeguatezza al profilo dei singoli acquisti non solo attraverso l'apposito warning ma anche attraverso il crescente parametro del VaR%.
In definitiva, la domanda di risoluzione formulata da parte attrice con riferimento agli ordini non prescritti non può essere accolta.
12 Da ciò discende, altresì, l'impossibilità di accogliere le pretese risarcitorie connesse alla domanda di risoluzione.
Tali conclusioni non sono inficiate dall'impossibilità di ricondurre alla le sottoscrizioni apposte Pt_2 al contratto di adesione ai servizi online di CA Fideuram, dichiarate apocrife all'esito della consulenza grafologica versata in atti.
Occorre precisare che il contratto quadro, la cui sottoscrizione non è contestata, prevede la possibilità di entrambi gli investitori di operare disgiuntamente nell'ambito del rapporto di intermediazione intrattenuto con la CA (v. art. 12 contratto di intermediazione versato in atti), rendono le operazioni odiernamente contestate riferibili ad entrambi a prescindere da chi le abbia in concreto eseguite.
Ne deriva che quantunque la non abbia sottoscritto il contratto di servizio home banking, le Pt_2 operazioni dalla stessa poste in essere (circostanza confessata in sede di interrogatorio formale) utilizzando, illegittimamente ovvero con il consenso del marito ( circostanza irrilevante nei rapporti coi terzi), le credenziali rilasciate al solo Capodanno non escludono la riferibilità degli ordini dalla stessa eseguita ad entrambi.
Da tutto quanto sin qui detto ne consegue il rigetto della domanda formulata da Parte_1
e . Parte_2
Quanto alla domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta, essa viene assorbita nel rigetto della domanda attorea.
Le spese del presente giudizio si liquidano in ossequio al valore della causa, con applicazione dei valori medi, di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022 e pertanto si pongono per intero a carico di parte attrice, ivi comprese le spese della ctu contabile e della ctu grafologica.
PQM
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza respinta o disattesa, così provvede:
1. rigetta le domande attoree;
2. condanna e , in solido, alla rifusione delle spese di lite Parte_1 Parte_2 in favore di parte convenuta che liquida nella misura di € 29.193,00 per compensi, il tutto oltre IVA e
CPA se dovuti e spese generali.
3. pone definitivamente le spese di entrambe le ctu come liquidate in corso di causa in capo agli attori
Napoli, 28.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Guardasole
13