Art. 3-ter. ((Principio dell'azione ambientale)) (( 1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonche' al principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunita' in materia ambientale. ))
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13 febbraio 2008
13 febbraio 2008
Commentari • 118
- 1. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/
Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Lecce, sez. I, sentenza 19/11/2009, n. 2794Provvedimento: […] In altre parole, in presenza di siti di sì ritenuta e generalizzata importanza non ci si potrebbe arrestare dinanzi alle sole valutazioni offerte sul punto dalla soprintendenza archeologica, dovendosi ricorrere anche all'apporto collaborativo di altri enti pubblici (ed eventualmente pure di quelli privati, in applicazione dell'art. 3-ter del codice ambientale), onde garantire una analisi più approfondita e soprattutto condivisa, in ottemperanza al principio di doverosa e leale collaborazione interistituzionale, circa lo stato effettivo dei luoghi, […]Leggi di più...
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