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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/01/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice, dr. ssa Antonella Paone, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G.A.C. 5605 dell'anno 2024
TRA
subentrante a titolo universale nei rapporti di Parte_1 [...]
incorporante di ed Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
ai sensi dell'art. 1, D.L. 193 del 22.10.2016, convertito in legge 225/2016 del Controparte_4
01.12.2016, in G.U. n. 282 del 02.12.2016, in persona del Procuratore sig. , in Persona_1
virtù dei poteri allo stesso conferiti giusta atto notarile del 22.06.203, rep. 180134 / racc. 12348,
C.F. e P.IVA rapp.ta e difesa dall'avv. Luigi Pane (C.F. , P.IVA_1 C.F._1
PEC , presso il quale elett.te domicilia in Napoli alla via F. Email_1
Caracciolo n.11, in virtù di procura in atti
APPELLANTE
E
C.F. , nato a [...] il [...] e residente in [...]CP_5 C.F._2
Cipriano d'Aversa alla via Togliatti n.5, elett.te dom.to presso l'avv. p. Francesco Sagliocco, con studio in Aversa (CE) alla via V. Bachelet n.19, suo procuratore costituito nel giudizio di primo grado RG 2979/2021 innanzi al Giudice di Pace di Napoli Nord, con indicazione della seguente
PEC Email_2
APPELLATO contumace
Nonché
, in persona del legale rapp.te p.t., CF , P. IVA , Controparte_6 P.IVA_2 P.IVA_3
con sede in Formia (LT) alla via Vitruvio n.190, PEC Email_3
APPELLATO contumace
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 2973/2024 del Giudice di Pace di Napoli Nord pubblicata in data 29/5/2024. L'appellante fondava la propria censura sul seguente motivo: Inammissibilità della domanda per carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 cpc essendovi regolare notifica della cartella esattoriale n.
02820120021467065000 mai impugnata;
errata declaratoria di prescrizione.
Sulla scorta di tale premessa l'appellante chiedeva l'integrale riforma della sentenza impugnata con rigetto dell'avversa pretesa e vittoria delle spese relative al doppio grado di giudizio.
Gli appellati, sebbene regolarmente citati, non si costituivano. Ne veniva pertanto dichiarata la contumacia all'udienza del 17.12.2024, nella quale il giudice, sulle conclusioni dell'unica parte costituita, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI
Si dà atto del fatto che la presente sentenza è resa sulla scorta della ricostruzione del fascicolo di prime cure offerta dall'unica parte costituita, atteso il tenore dei motivi dedotti in appello, che ne consente il vaglio anche senza materiale acquisizione del fascicolo di primo grado, disposta ma mai evasa dall'ufficio destinatario della richiesta.
L'appellato , qui contumace, aveva, con l'atto di citazione, dedotto, tra i vari motivi, CP_5
non solo che “i crediti a cui si riferiscono gli impugnati estratti di ruolo non sono mai stati accertati, mai notificati, ed, in ogni caso, abbondantemente prescritti” ma anche che “il diritto dell'amministrazione finanziaria a riscuotere le somme si è prescritto”. In questi termini la deduzione mira a sostenere che per le contestate sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, mai notificate, sia maturata la prescrizione prima ancora della notifica della cartella esattoriale e comunque successivamente ad essa.
Così chiarito il perimetro della domanda, l'appellante ha proposto, come già aveva rilevato in primo grado, le argomentazioni spese in tema di impugnazione del ruolo dalla Suprema Corte a più riprese: “l'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo esattoriale da parte del debitore che chiede procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'amministrazione in esso risultante, è inammissibile per difetto di interesse, sempre che le cartelle siano state regolarmente notificate, non prospettandosi tale accertamento come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva dell'amministrazione, alla quale, invece, il debitore può rivolgersi in via amministrativa domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio” (Cass. 20618/2016;
Cass. 22946/2016; C. Appello Napoli, sez. lavoro, 2631/2021).
Tali assunti valgono allorquando il contribuente non alleghi di non aver mai avuto conoscenza in precedenza della cartella per un vizio di notifica.
Nel caso di specie l'appellato, attore in primo grado, ha prospettato la mancanza/nullità della notifica sia dei verbali di accertamento che della cartella susseguente. A prescindere dal se sia stata in concreto accertata la regolare notifica della cartella (cfr. Cass. Civ.
3990/2020) l'interesse ad agire, da valutarsi sulla scorta della prospettazione della parte, sussiste nei termini stabiliti dalla Corte di legittimità a SSUU nella sentenza n. 19704 del 02/10/2015: "Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione;
a ciò non osta l'ultima parte del D.Lgs. n. 546 del
1992, art. 19, comma 3, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato impugnabilità prevista da tale norma non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproche limitazioni".
Questa la premessa, il giudice di prime cure ha correttamente valutato la sussistenza dell'interesse ad agire in capo all'attore in primo grado.
Passando al merito, nel motivo di appello proposto, sebbene piuttosto sintetico, si contesta la declaratoria di prescrizione pronunciata dal giudice di prime cure sulla scorta di tale semplice assunto: a fronte di una notifica della cartella esattoriale verificatasi il 17.9.2012 l'ulteriore atto interruttivo è stato notificato in data 25.10.2018, quindi in un lasso temporale ultraquinquennale.
Con argomentazione che qui si richiama e condivide il giudice di prime cure, richiamando gli orientamenti della Suprema Corte sul punto, ha ribadito che il termine di prescrizione da considerarsi, pur a fronte di cartella notificata e non impugnata nel termine decadenziale, è quinquennale, non avendo attitudine al giudicato (cfr. Cass. Civ. 12263/2007).
Nella produzione dell'appellante, qui riprodotta, non vi è prova di alcun atto interruttivo notificato sino al 17.9.2018, ovvero entro i 5 anni dalla notifica della cartella esattoriale, ragione per la quale la valutazione del giudice di prime cure è corretta.
Al rigetto dell'appello, così motivato, consegue la declaratoria di irripetibilità delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Spese irripetibili
Così deciso in Aversa il 12.1.2025
Il Giudice
Dr. ssa Antonella Paone