Sentenza 22 luglio 2016
Massime • 1
L'omessa comunicazione al difensore del trasferimento del proprio assistito detenuto, del quale sia stata disposta la partecipazione al dibattimento a distanza, non determina di per sé alcuna nullità, in quanto tale omissione non concerne l'assistenza del difensore, bensì la mera presenza dello stesso nel luogo in cui si trova l'imputato, la cui necessità nel caso concreto - presupposto perchè possa ipotizzarsi una effettiva lesione dei diritti della difesa - deve essere rappresentata nel formulare la relativa eccezione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/07/2016, n. 50394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50394 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2016 |
Testo completo
50 39 4 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da 2221 Sent. n. MARIA VESSICHELLI - Presidente - - Consigliere rel. CARLO ZAZA UP 22/07/2016 - - R.G.N. 22857/2016 SERGIO GORJAN - Consigliere - - Consigliere - ANDREA FIDANZIA ROBERTO AMATORE - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. EV PE NT, nato a [...] il [...] 2. BR PA, nato a [...] il [...] 3. TA IA, nata a [...] il [...] 4. AL CO, nato a [...] il [...] 5. IU EF, nato a [...] il [...] 6. LE PE, nato a [...] il [...] 7. D'AG OM, nato a [...] il [...] 8. De UC RO, nato a [...] il [...] 9. LC GI, nato a [...] il [...] 10. EL NA, nato a [...] il [...] 11. EL EF, nato a [...] il [...] 12. FU DR, nato a [...] il [...] 13. DI OL, nato a [...] il [...] 14. OS CA, nato a [...] il [...] 15. AN SA, nato a [...] il [...] 16. ME ME, nata a [...] il [...] 17. NA MA, nato a [...] il [...] 1 18. MI NZ, nato a [...] il [...] 19. NI PE, nato a [...] il [...] 20. NE MO, nato a [...] il [...] 21. NÈ AU, nato a [...] il [...] 22. PO DR, nato a [...] il [...] 23. TO RP, nato a [...] il [...] 24. ZZ VE, nato a [...] [...] 25. SA OM, nato a [...] il [...] 26. SO GI, nato a [...] il [...] 27. UT LA, nata a [...] il [...] 28. TA TI, nato a [...] il [...] 29. TR AN, nato a [...] il [...] 30. RS LE NT, nato a [...] il [...] 31. ZO NZ, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/07/2014 della Corte d'Appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi e i motivi aggiunti presentati dai ricorrenti NI e OS;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GI Orsi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti del De UC limitatamente alla qualificazione giuridica del reato nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la correzione della sentenza impugnata nei confronti del IU, con indicazione della pena inflitta in nove anni e quattro mesi di reclusione invece che in nove anni e otto mesi di reclusione, e per l'inammissibilità dei ricorsi nel resto;
uditi i difensori avv. Sonia Mascia Cavalera, anche in sostituzione dell'avv. Rosario Cristini, per PE NT EV e SA AN, avv. NT Savoia per PA BR e GI LC e, in sostituzione dell'avv. Vito Giulitto, per NZ ZO, avv. Donata NN NE per IA TA e NZ MI, avv. David Maria Alemanno per EF IU e RO De UC, avv. Giancarlo Dei Lazzaretti per GI LC e GI SO e, in sostituzione dell'avv. GI Rella, per PE LE, avv. PE De Luca per NA EL, avv. Ladislao Massari per EF EL, OL DI, ME ME, MA NA, PE NI, MO NE, TI TA e, in sostituzione dell'avv. Mario Coppola, per AN TR, avv. AN Tobia Caputo per CA OS, avv. AN OL Maggiore 2 per AU NÈ, avv. Gianvito Lillo per RP TO e avv. Gabriele Valentini per LA UT, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce del 12/12/2012, veniva confermata l'affermazione di responsabilità di PE NT EV, PA BR, IA TA, CO AL, EF IU, PE LE, OM D'AG, RO De UC, GI LC, NA EL, EF EL, DR FU, OL DI, CA OS, SA AN, ME ME, MA NA, NZ MI, PE NI, MO NE, AU NÈ, DR PO, RP TO, VE ZZ, OM SA, GI SO, LA UT, TI TA, AN TR, LE NT RS e NZ ZO per reati di associazione di tipo mafioso, associazione diretta al traffico di stupefacenti, detenzione e cessione di stupefacenti e tentata estorsione agli stessi specificamente ascritti come in seguito precisato. La sentenza di primo grado era riformata con l'assoluzione del EV, del D'AG, di EF EL, del NI, del NÈ, del PO e della UT da ulteriori imputazioni agli stessi contestate, con il riconoscimento delle attenuanti generiche al IU e all'RS e con la rideterminazione della pena nei confronti dei predetti, del AN, del SA e del SO. Gli imputati ricorrono sui punti e per i motivi di seguito indicati.
1. ME ME e PE NI, con motivo comune, deducono violazione di legge e vizio motivazionale sulla sussistenza del reato di associazione di tipo mafioso, contestato con riguardo all'operatività nel territorio di Lecce di un'articolazione dell'organizzazione Sacra Corona Unita;
la stessa sarebbe stata ritenuta unicamente in quanto il gruppo capeggiato da BE NI, del quale avrebbero fatto parte PE NI e la ME, condividerebbe, quale emanazione della Sacra Corona Unita, i connotati mafiosi della stessa, omettendo di verificare specificamente l'esistenza di tali connotati con riguardo al gruppo in esame;
non vi sarebbe in particolare prova dell'attuale esistenza di una capacità intimidatoria del gruppo verso l'esterno, non essendo in tal senso significative le dichiarazioni dei collaboratori, risalenti all'inizio degli anni duemila. 3 し 2. ME ME, ritenuta responsabile del reato di partecipazione all'associazione di tipo mafioso, con due atti di impugnazione presentati dal'imputata personalmente e dal difensore deduce:
2.1. violazione di legge e vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità; i contenuti delle intercettazioni, posti a fondamento della decisione, non evidenzierebbero un contributo associativo con le necessarie caratteristiche di stabilità e continuità, ma solo un ruolo di tramite dell'imputata fra il marito BE NI, detenuto, e il cognato PE NI;
non sarebbe stato valutato, ai fini del giudizio di attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore RE PA, quanto rilevato con i motivi di appello in ordine all'archiviazione del procedimento a carico della ME, di BE NI e di altri per il reato di associazione di tipo mafioso, aperto sulla base di quanto riferito dal predetto collaboratore, per il risultato negativo di indagini effettuate sulle circostanze esposte dal dichiarante;
neppure sarebbero state esaminate le censure della difesa sulla credibilità delle dichiarazioni del coimputato IU, già ritenuto megalomane e millantatore;
2.2. violazione di legge e vizio motivazionale sul diniego delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. e sulla determinazione della pena;
la decisione sarebbe fondata su un generico richiamo alla gravità del fatto e ai precedenti penali dell'imputata, omettendo di valutare quanto osservato dalla difesa sull'asservimento della ME al marito, sul carattere risalente della precedente condanna e sulla condotta tenuta successivamente al reato con l'ammissione delle proprie responsabilità.
3. PE NI, ritenuto responsabile dei reati di direzione ed organizzazione dell'associazione di tipo mafioso e di un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, e di detenzione e cessione di un quantitativo di kg. 2 di hashish e di più quantitativi di cocaina, con due atti di impugnazione presentati dai difensori deduce:
3.1. violazione di legge sul rigetto dell'eccezione di nullità del giudizio di appello per omessa notifica all'imputato e al difensore del provvedimento con il quale, posto che nel corso del dibattimento il NI veniva trasferito presso la Casa Circondariale di Teramo, per l'udienza del 06/06/2014 era disposta la partecipazione dell'imputato in videoconferenza;
tanto integrerebbe insanabile nullità per violazione degli artt. 45-bis e 146-bis disp. att. cod. proc. pen., che prevedono la notifica del provvedimento almeno dieci giorni prima dell'udienza;
3.2. vizio motivazionale in ordine alle proposte eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni;
su tali questioni, dedotte con riguardo all'autorizzazione all'intercettazione ambientale presso la Casa circondariale di Lecce in assenza di fondato motivo sullo svolgimento della condotta in quel luogo, alla disposizione 4 dell'intercettazione nei confronti di PE NI in base a meri sospetti a carico del fratello BE, all'emissione di nuova autorizzazione, alla scadenza dei primi quaranta giorni di intercettazione, per ulteriori quaranta giorni in luogo di una proroga di venti giorni, all'esecuzione di intercettazioni ambientali mediante videoriprese in assenza di specifica autorizzazione, alla carenza di motivazione dei singoli decreti autorizzativi ed alla mancanza della traduzione delle conversazioni intercettate svoltesi in dialetto, la sentenza impugnata non recherebbe alcuna risposta;
3.3. violazione di legge sul rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine in quanto effettuati oltre il termine di legge dalla data di iscrizione del nominativo dell'imputato nel registro delle notizie di reato per il delitto di associazione di tipo mafioso;
il ricorrente lamenta, anche con motivi aggiunti, che la richiesta di acquisizione dei registri al fine di verificare la data di iscrizione e la pronuncia di eventuali provvedimenti di archiviazione e riapertura delle indagini, a fronte del riferimento della sentenza impugnata a dichiarazioni accusatorie nei confronti del NI rese da TO LI nel 1997, da NC EN nel 2002, da RI TO, FI ER, SI ER e RP De SI nel 2003 e da RE PA nel 2004 ed alla presenza in altro procedimento di conversazioni ambientali intercettate nel 2003, sia stata illogicamente rigettata ritenendo l'iscrizione, all'esito delle dichiarazioni dei predetti collaboratori, oggetto di meri dati congetturali, e omettendo l'acquisizione degli elementi documentali indicati;
3.4. violazione di legge e vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità per il reato di associazione mafiosa;
richiamate le censure proposte per la posizione della ME, il ricorrente lamenta altresì che le dichiarazioni dei collaboratori dimostrerebbero al più l'adesione, peraltro in tempi remoti, ad un'associazione diversa da quella diretta da BE NI;
non sarebbe stata inoltre valutata la circostanza per la quale, su quattordici collaboratori, undici non menzionavano il NI;
motivazione sull'affermazione di3.5. violazione di legge e vizio responsabilità per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti;
la partecipazione a detta associazione sarebbe stata desunta unicamente dai reati specifici, nei quali concorreva un numero esiguo di soggetti, mancando ulteriori elementi indicativi del vincolo associativo;
difetterebbe la motivazione sull'elemento psicologico e sul ruolo direttivo, quest'ultimo ritenuto in base ad elementi confusi e contrastanti con le risultanze processuali, in una situazione nella quale la funzione svolta dall'imputato apparirebbe al più quella di portavoce del fratello BE;
C 5 motivazionale sull'affermazione di3.6. violazione di legge e vizio responsabilità per i singoli reati in materia di stupefacenti;
quest'ultima sarebbe stata ritenuta, nella maggior parte dei casi, in presenza di contatti verbali non riscontrati da effettive cessioni;
non vi sarebbe motivazione sul mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; 3.7. violazione di legge e vizio motivazionale sul diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena;
le attenuanti sarebbero state escluse con espressioni di stile riferibili alla generalità degli imputati;
l'aumento di pena nella misura del terzo per la recidiva, contestata ai sensi dell'art. 99, comma quinto, cod. pen., sarebbe stato illegittimamente ritenuto obbligatorio in contrasto con l'intervenuta decisione di illegittimità costituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n. 185 del 23/07/2015; la recidiva sarebbe stata altresì erroneamente ritenuta specifica, non risultando dal certificato penale condanne per reati associativi;
non sarebbero state valutate le circostanze costituite dal carattere risalente dei precedenti penali dell'imputato, dalla spontanea costituzione dello stesso in carcere e dalla sudditanza verso il fratello;
3.8. violazione di legge e vizio motivazionale sul diniego della continuazione con i fatti di cui alla sentenza pronunciata nel procedimento cosiddetto «Due Mari»; posto che con detta sentenza il NI era ritenuto responsabile di reati di traffico di stupefacenti derivanti dall'appartenenza alla Sacra Corona Unita, i fatti sarebbero riconducibili ad uno scopo unitario, riferibile ad una scelta di vita preordinata nel traffico di stupefacenti per conto della predetta organizzazione;
sarebbe irrilevante in proposito il mero dato temporale richiamato nella sentenza impugnata;
la decisione sarebbe altresì contraddittoria rispetto alla continuazione ritenuta nei confronti del BR, condannato per associazione mafiosa nel citato procedimento Due Mari;
3.9. con motivi aggiunti il ricorrente rileva che il computo della pena riportato nella motivazione della sentenza impugnata, per il quale la pena-base di anni dodici di reclusione per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti era aumentata per la recidiva ad anni sedici e per la continuazione ad anni sedici e otto mesi, e ridotta di un terzo per il rito abbreviato, avrebbe dovuto portare ad un risultato finale di anni dieci, mesi sette e giorni dieci di reclusione, e non a quello di anni dodici, mesi cinque e giorni dieci indicato nella sentenza.
4. MO NE, ritenuto responsabile dei reati di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e detenzione e cessione di più quantitativi di cocaina, deduce: 6 4.1. violazione di legge e vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità per il reato associativo;
la partecipazione all'associazione sarebbe stata ritenuta solo in base a sporadici contatti con il coimputato NA;
non vi sarebbe motivazione sull'elemento psicologico del reato;
4.2. violazione di legge e vizio motivazionale sul diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena;
le attenuanti sarebbero state escluse con espressioni di stile riferibili alla generalità degli imputati;
l'aumento di pena nella misura del terzo per la recidiva, contestata ai sensi dell'art. 99, comma quinto, cod. pen., sarebbe stato illegittimamente ritenuto obbligatorio in contrasto con l'intervenuta decisione di illegittimità costituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n. 185 del 23/07/2015; l'aumento per la continuazione sarebbe stato determinato in misura superiore rispetto a quello stabilito per il NI nonostante a quest'ultimo sia contestato un maggior numero di episodi criminosi.
5. EF EL, ritenuto responsabile dei reati di detenzione e cessione di un quantitativo di kg 2 di hashish e di più quantitativi di cocaina, e TI TA, ritenuto responsabile dei reati di detenzione e cessione di più quantitativi di cocaina, il secondo con distinti atti di impugnazione presentati dai difensori, deducono:
5.1. violazione di legge e vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità; la sentenza impugnata si sarebbe limitata a riportare brani di intercettazioni, riferiti ad aspetti di vita quotidiana e privi di riferimenti espliciti ad attività illecite, senza indicarne la portata indiziante in assenza di sequestri di sostanza stupefacente;
il disconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 sarebbe ingiustificato, considerato che i quantitativi di cocaina erano imprecisati e che l'episodio più grave contestato all'EL aveva ad oggetto sostanza stupefacente di tipo leggero;
5.2. violazione di legge e vizio motivazionale sul diniego delle attenuanti generiche;
non sarebbero state valutate l'incensuratezza dell'EL e la giovane età del TA.
6. PE NT EV e SA AN, ritenuti responsabili del reato continuato di detenzione e cessione a terzi di quantitativi di cocaina, deducono:
6.1. violazione di legge e vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità; la stessa sarebbe stata ritenuta unicamente in base ai contenuti di intercettazioni di contenuto criptico e prive di riscontri significativi;
il riferimento della sentenza impugnata ad un debito di € 30.000 nei confronti del LC traviserebbe le conversazioni intercettate, aventi in realtà ad oggetto un debito di soli € 2.000 nei confronti del LC e del AL;
6.2. violazione di legge sul diniego dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma quinto, T.U. Stup.; il richiamo in proposito al debito nei confronti del LC, oltre a quanto dedotto al punto precedente, sarebbe comunque irrilevante in quanto riferibile a un importo complessivo, possibile risultato di reiterati acquisti di piccole quantità di stupefacente, e comunque da dividersi fra i ricorrenti;
6.3. violazione di legge e vizio motivazionale sul diniego della continuazione con i fatti di cui alle sentenze del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce del 07/03/2011 per il EV e del 21/12/2011 per il AN;
la decisione, fondata sulla distanza temporale fra le condotte, sulla differente natura delle sostanze stupefacenti e sulle diverse modalità di approvviggionamento delle stesse, avrebbe omesso di considerare lo stato di tossicodipendenza degli imputati, la commissione dei fatti nel ridotto periodo corrente da maggio ad agosto del 2010 e l'unica finalità della violazione della stessa norma incriminatrice nell'intento di acquisire disponibilità di stupefacente per uso personale mediante la rivendita di diverse sostanze e la produzione in proprio di cannabis.
6.4. violazione di legge sul trattamento sanzionatorio;
la pena detentiva sarebbe diversamente indicata nella motivazione della sentenza impugnata in anni cinque di reclusione per il EV e in anni cinque e mesi quattro di reclusione per il AN, e nel dispositivo della stessa in anni cinque e mesi quattro di reclusione per il EV e in anni cinque e mesi dieci di reclusione per il AN;
la ritenuta recidiva non sarebbe in realtà contestata agli imputati, e la motivazione sul relativo aumento di pena e sul diniego delle attenuanti generiche si risolverebbe in mere clausole di stile riferibili alla generalità degli imputati.
7. PA BR, ritenuto responsabile del reato di direzione dell'associazione di tipo mafioso, deduce violazione di legge e vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità; l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni dei collaboratori SA ON e PE NA non sarebbe stata sostanzialmente valutata nel mero richiamo al loro riscontro reciproco, essendo stato omesso l'esame dei rilievi difensivi sulla genericità di tali dichiarazioni, meramente assertive di appartenenza dell'imputato all'associazione, e sulla recente datazione di quelle del NA, riferite a fatti risalenti ad epoca diversa da quelli riferiti dal ON.
8. IA TA, ritenuta responsabile dei reati di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e detenzione e cessione di più quantitativi di cocaina, deduce:
8.1. violazione di legge e vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità per il reato associativo;
la partecipazione all'associazione sarebbe stata ritenuta in base alla presenza della TA su un'autovettura con il IU 8 ed il SO, nonostante dalle intercettazioni risultasse che tale presenza era dovuta a rapporti personali con il SO e non era prevista e gradita dal IU;
i reati specifici non sarebbero significativi in quanto circoscritti ad un periodo di pochi giorni ed espressivi della tossicodipendenza della TA e del rapporto esclusivo della stessa con il SO;
8.2. violazione di legge e vizio motivazionale sulla sussistenza dell'aggravante del numero di dieci partecipi all'associazione; la ricorrenza dell'elemento psicologico della fattispecie non sarebbe stata valutata nel generico riferimento all'impossibilità per il gruppo di ignorare la circostanza per la continuità e la dimensione del traffico;
8.3. violazione di legge e vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità per i reati in materia di stupefacenti;
la decisione sarebbe fondata unicamente sulle intercettazioni, valutate in assenza di riscontri significativi;
8.4. violazione di legge e vizio motivazionale sul diniego dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma quinto, T.U. Stup.; la motivazione sul punto sarebbe apparente nel richiamo al reato associativo, che trascurava l'occasionalità della condotta, la limitata dimensione delle cessioni e l'assenza di rapporti con la maggior parte dei coimputati;
8.5. violazione di legge e vizio motivazionale sulla determinazione della pena;
gli aumenti per la continuazione sarebbero stati giustificati con una mera affermazione di congruità degli stessi;
8.6. violazione di legge e vizio motivazionale sull'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata e delle pene accessorie del divieto di espatrio e del ritiro della patente di guida;
difetterebbe la motivazione nella generica asserzione per la quale le condotte erano espressive di pericolosità sociale.
9. CO AL, ritenuto responsabile dei reati di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di detenzione e cessione di più quantitativi di cocaina, deduce violazione di legge e vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità per il reato associativo;
la partecipazione all'associazione sarebbe stata ritenuta in presenza di tre soli episodi di detenzione di stupefacente e in base alla consapevolezza dell'esistenza del sodalizio, circostanze non dimostrative di adesione a quest'ultimo con il consenso degli altri associati;
la sentenza impugnata richiamerebbe un'isolata conversazione intercettata, dalla quale emergevano unicamente la vicinanza del AL alle attività del suocero LC e del cognato AN De NG e l'aiuto dato dall'imputato al LC nella commercializzazione della cocaina, elementi non indicativi di stabile inserimento nell'associazione; mancherebbe comunque la motivazione sulla sussistenza della volontà di cooperare nell'associazione piuttosto che di quella di favorire i congiunti. ت 10. EF IU, ritenuto responsabile dei reati di partecipazione all'associazione di tipo mafioso ed all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione e cessione di più quantitativi di cocaina e tentata estorsione in danno di MO AN DENN e tali EL, GI e MA per costringerli a versare i corrispettivi di cessioni di cocaina, deduce: 10.1. vizio motivazionale sul diniego della prevalenza delle attenuanti generiche;
non sarebbe giustificato il riferimento della sentenza impugnata alla parzialità della confessione dell'imputato, non essendo chiarito quali ulteriori informazioni quest'ultimo lo stesso avrebbe potuto fornire nel momento in cui lo stesso aveva illustrato i rapporti con i coimputati, quantificato i suoi illeciti guadagni ed esposto in conclusione tutto quanto era a sua conoscenza, tenuto conto che il IU non aveva avuto rapporti con soggetti di vertice delle associazioni;
i giudici di merito non avrebbero comunque valutato l'incensuratezza dell'imputato e lo scarso spessore delinquenziale dello stesso, come tale descritto dal coimputato BE NI;
10.2. violazione di legge e vizio motivazionale sulla determinazione della pena;
la stessa sarebbe stata erroneamente quantificata in anni nove e mesi otto di reclusione, laddove il relativo computo, esposto nella motivazione della sentenza impugnata, conduceva invece ad un risultato finale di anni nove e mesi quattro di reclusione. 11. PE LE, ritenuto responsabile del reato di detenzione e cessione di un quantitativo di cocaina, deduce: 11.1. violazione di legge e vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità; premesso che sarebbe consentito valutare in sede di legittimità la corrispondenza della motivazione impugnata con le risultanze processuali, il ricorrente lamenta che tale corrispondenza non sussista nella specie fra la conferma dell'imputazione di aver trasportato un quantitativo di cocaina fornito dal IU e conversazioni intercettate dalle quali emergevano una richiesta di sostanza stupefacente formulata dal LE per uso personale o al più condotte riconducibili all'ipotesi di cui all'art. 73, comma quinto, T.U. Stup., la sussistenza della quale non sarebbe stata valutata dai giudici di merito;
11.2. violazione di legge sul diniego delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena;
non sarebbero state considerate la necessità di adeguare la pena al caso concreto per l'occasionalità dei fatti e la mancanza di altri procedimenti pendenti a carico dell'imputato. 12. OM D'AG, ritenuto responsabile del reato di detenzione e cessione di un quantitativo di cocaina, deduce violazione di legge e vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità; la decisione sarebbe fondata su intercettazioni di contenuto criptico, riferite ad aspetti di vita quotidiana e prive 10 di riscontri, dalle quali non era neppure possibile individuare i quantitativi di stupefacente;
i fatti sarebbero comunque riconducibili all'ipotesi di cui all'art. 73, comma quinto, T.U. Stup.. 13. RO De UC, ritenuto responsabile dei reati di detenzione e cessione di più quantitativi di cocaina, deduce: 13.1. violazione di legge e vizio motivazionale sul mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma quinto, T.U. Stup.; la decisione sarebbe contraddittoria rispetto alla sovrapponibilità della posizione del De UC a quella dei coimputati PE TU, RE AM e IA LI TI, nei confronti dei quali, con sentenza di applicazione di pena, la fattispecie meno grave era ritenuta per la detenzione dello stesso quantitativo di dieci grammi di cocaina sequestrato in particolare al TU;
sarebbe irrilevante in contrario la circostanza della pluralità delle condotte contestate all'imputato; 13.2. vizio motivazionale sul diniego delle attenuanti generiche;
il riferimento della sentenza impugnata alla mancanza di dichiarazioni confessorie avrebbe trascurato deposito da parte dell'imputato, presso l'ufficio matricola del luogo di reclusione, di uno scritto in cui lo stesso ammetteva i fatti ascrittigli;
13.3. violazione di legge e vizio motivazionale sul diniego della continuazione con i fatti di cui alla sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce del 20/06/2005; nel riferimento alla differente collocazione temporale e al diverso contesto dei fatti non sarebbe stato valutato il collegamento fra questi ultimi costituito dalla circostanza per la quale, l'imputato, detenuto per i fatti già giudicati e commessi nel 2002, veniva scarcerato nel 2009 in quanto ammesso alla detenzione domiciliare, e poco dopo l'espiazione della pena commetteva i fatti di cui al presente procedimento;
non sarebbero stati altresì considerati gli elementi derivanti dai risalenti rapporti fra il De UC e BE NI e dall'omogeneità dei fatti. 14. GI LC, ritenuto responsabile dei reati di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di detenzione e cessione di più quantitativi di cocaina, con due atti di impugnazione presentati dai difensori, deduce: 14.1. violazione di legge e vizio motivazionale sul rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni;
queste ultime sarebbero state autorizzate in assenza di indizi, mancando agli atti i tabulati e i verbali dei controlli indicati nelle richieste e, quanto ai decreti autorizzativi delle intercettazioni ambientali, riguardando gli stessi un'autovettura priva di elementi identificativi e il cui contratto di noleggio, asseritamente intestato al LC, non sarebbe stato acquisito;
11 14.2. violazione di legge e vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità per il reato associativo;
la presenza dell'imputato nella vicenda sarebbe ristretta al periodo di un mese;
il riferimento della sentenza impugnata ad una costante azione di approvviggionamento di stupefacente, svolta dal LC in favore del gruppo, confonderebbe il rapporto di reciproco affidamento fra soggetti interessati a transazioni con un legame associativo;
14.3. violazione di legge e vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità per i reati in materia di stupefacenti;
la motivazione si ridurrebbe sul punto ad un mero rinvio a quanto argomentato sulle posizioni dei coimputati;
14.4. violazione di legge e vizio motivazionale sulla sussistenza dell'aggravante del numero di dieci partecipi all'associazione; la ricorrenza dell'elemento psicologico della fattispecie non sarebbe stata valutata nel generico riferimento all'impossibilità per il gruppo di ignorare la circostanza per la continuità e la dimensione del traffico;
14.5. violazione di legge e vizio motivazionale sul diniego delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena;
la decisione sarebbe fondata su un astratto riferimento ai precedenti penali dell'imputato e su una ritenuta professionalità della condotta, contrastante con il periodo limitato della stessa;
gli aumenti per la continuazione sarebbero stati giustificati con una mera affermazione di congruità degli stessi;
14.6. violazione di legge e vizio motivazionale sull'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata e delle pene accessorie del divieto di espatrio e del ritiro della patente di guida;
difetterebbe la motivazione nella generica asserzione per la quale le condotte erano espressive di pericolosità sociale. 15. NA EL, ritenuto responsabile dei reati di detenzione e cessione di più quantitativi di cocaina e offerta in vendita di un quantitativo di hashish, deduce: 15.1. violazione di legge e vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità; la sentenza impugnata si sarebbe limitata a riprendere acriticamente le argomentazioni della decisione di primo grado omettendo di esaminare i rilievi difensivi;
dalle intercettazioni non emergerebbero elementi significativi;
il coimputato avrebbe escluso la ricezione di stupefacente dall'imputato, che all'epoca invece ne faceva uso;
l'impossibilità di determinare i quantitativi di stupefacente trattati avrebbe imposto il riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma quinto, T.U. Stup.; 15.2. vizio motivazionale sul trattamento sanzionatorio;
non vi sarebbe motivazione sulla determinazione della pena e le attenuanti generiche sarebbero state negate unicamente in base ai precedenti penali dell'imputato. 12 16. DR FU, ritenuto responsabile dei reati di detenzione e cessione di due quantitativi di cocaina, deduce: 16.1. vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità per il reato di acquisto dal IU e cessione a terzi di un quantitativo di cocaina commesso nel settembre del 2009; la sentenza impugnata non avrebbe distinto i fatti contestati all'imputato, limitandosi a trasferire sul reato di cui sopra la prova per la diversa condotta commessa nel novembre del 2009 con riguardo ad un quantitativo di gr. 50 di cocaina;
16.2. violazione di legge e vizio motivazionale sul diniego delle attenuanti generiche;
la decisione sarebbe fondata su precedenti penali già valutati ai fini dell'applicazione dell'aumento per la recidiva;
l'affermazione di pericolosità dell'imputato contrasterebbe con l'assoluzione dello stesso in primo grado per il reato associativo. 17. OL DI, ritenuto responsabile dei reati di detenzione e cessione di più quantitativi di cocaina, deduce: 17.1. violazione di legge e vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità; la motivazione sarebbe carente, in assenza di sequestri di sostanze stupefacenti, nel riferimento alle sole intercettazioni, dalle quali non emergevano cessioni nei confronti di terzi;
17.2. vizio motivazionale sul mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma quinto, T.U. Stup.; la decisione contrasterebbe con l'impossibilità di determinare i quantitativi di stupefacente trattati, il carattere sporadico dei rapporti con il coimputato il TA e la mancanza di prova di cessioni fra quest'ultimo e l'imputato; 17.3. vizio motivazionale sul diniego delle attenuanti generiche;
sul punto non vi sarebbe motivazione. 18. CA OS, ritenuto responsabile del reato di detenzione e cessione di più quantitativi di cocaina, deduce, anche con motivi aggiunti: 18.1. violazione di legge e vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità; la stessa sarebbe stata ritenuta, in assenza di sequestri di sostanze stupefacenti, in base a conversazioni intercettate dalle quali risultava unicamente un debito del OS verso i coimputati e crediti verso terzi, peraltro inesistenti per il secondo dei due fatti contestati, e non emergeva il coinvolgimento del OS nell'attività dei coimputati, ma al più l'esecuzione di acquisti di imprecisati quantitativi di stupefacente per i quali non era provata la destinazione a terzi;
18.2. violazione di legge e vizio motivazionale sul mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma quinto, T.U. Stup.; alla condotta sarebbe stata illogicamente attribuita dimensione non ridotta, pur avendo la stessa 13 'interessato un contenuto periodo di tempo e quantitativi di stupefacente non identificati;
18.3. violazione di legge e vizio motivazionale sul diniego delle attenuanti generiche;
la decisione sarebbe fondata su apodittiche affermazioni in ordine al carattere non episodico della condotta. 19. MA NA, ritenuto responsabile dei reati di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione e cessione di più quantitativi di cocaina e tentata estorsione di corrispettivi di cessione di stupefacente in danno di tali AN e TH, deduce: 19.1. violazione di legge e vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità per il reato associativo;
la stessa sarebbe stata ritenuta solo in base ai reati specifici, peraltro contenuti in un periodo di quattro mesi;
all'imputato sarebbe stato attribuito un incarico di approvviggionamento, trasporto e spaccio della droga senza spiegarne le ragioni, e una funzione di recupero di crediti in assenza di precisi riscontri e con riferimento ad un solo episodio violento;
i singoli passaggi motivazionali della sentenza impugnata, commentati nel ricorso, sarebbero caratterizzati da illogicità e non darebbero conto dell'esistenza di un'associazione tale, per stabilità e indeterminatezza del programma, da ledere l'ordine pubblico;
19.2. violazione di legge e vizio motivazionale sul mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 74, comma sesto, T.U. Stup.; la decisione sarebbe fondata solo sulla pluralità degli episodi e sulla destinazione della droga agli spacciatori finali, e non sarebbe motivata la ritenuta ricezione, da parte dell'imputato, di un assegno dell'importo di € 13.000; 19.3. violazione di legge e vizio motivazionale sul diniego delle attenuanti generiche;
non sarebbero state valutate le ammissioni dell'imputato sulle cessioni di stupefacente;
19.4. violazione di legge e vizio motivazionale sul mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma quinto, T.U. Stup.; la fattispecie sussisterebbe nel momento in cui i quantitativi di stupefacente non venivano accertati. 20. NZ MI, ritenuto responsabile dei reati di detenzione e cessione di più quantitativi di cocaina, deduce: 20.1. violazione di legge e vizio motivazionale sul rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni;
queste ultime sarebbero state autorizzate in assenza di indizi, mancando agli atti i tabulati e i verbali dei controlli indicati nelle richieste e, quanto ai decreti autorizzativi delle intercettazioni ambientali, riguardando gli stessi un'autovettura priva di elementi identificativi e il cui 14 contratto di noleggio, asseritamente intestato al LC, non sarebbe stato acquisito;
20.2. violazione di legge e vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità; la motivazione della sentenza impugnata si limiterebbe a riportare contenuti delle intercettazioni, che non giustificherebbero la decisione, senza fornire ulteriori precisazioni;
20.3. violazione di legge e vizio motivazionale sul mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma quinto, T.U. Stup.; la decisione sarebbe stata motivata con una mera affermazione in ordine al carattere non minimale delle condotte, omettendo di valutare l'occasionalità delle stesse, la ridotta dimensione delle cessioni e l'assenza di rapporti con la maggior parte dei coimputati;
20.4. violazione di legge e vizio motivazionale sul diniego delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena;
il riferimento ai precedenti penali dell'imputato sarebbe astratto, a fronte di una condotta limitata nel tempo e di una scarsa intensità del dolo. 21. AU ER, ritenuto responsabile dei reati di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e detenzione e cessione di più quantitativi di cocaina, deduce vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità; l'imputato sarebbe comparso nella vicenda in due sole occasioni e per un ristretto periodo di dieci giorni, e non avrebbe rapporti di conoscenza con i coimputati;
in queste condizioni il contributo associativo non sarebbe apprezzabile anche sotto il profilo psicologico;
dalle conversazioni intercettate non emergerebbe neppure la responsabilità per i reati specifici, esclusa anche dal coimputato IU. 22. DR PO, ritenuto responsabile del reato di detenzione e cessione di più quantitativi di cocaina, deduce: 22.1. vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità; non sarebbero state assunte prove decisive costituite dall'acquisizione dei tabulati telefonici e dalla nuova escussione dei coimputati e dei verbalizzanti, che avrebbero potuto modificare la decisione;
la motivazione sarebbe fondata su semplici ipotesi;
22.2. violazione di legge e vizio motivazionale sulla recidiva;
l'applicazione della stessa sarebbe stata ritenuta obbligatoria in contrasto con la sentenza della Corte Costituzionale n. 185 del 2015. 23. RP TO, ritenuto responsabile dei reati di detenzione e cessione di più quantitativi di cocaina, deduce: 23.1. violazione di legge e vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità; dalle conversazioni intercettate risulterebbe solo la conoscenza dell'imputato, tossicodipendente, con altri soggetti nella stessa condizione, e non 15 emergerebbe alcun elemento in ordine all'effettiva conclusione degli accordi per la cessione dello stupefacente;
23.2. vizio motivazionale sul mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma quinto, T.U. Stup.; non risulterebbero la quantità ed il principio attivo dello stupefacente;
il riferimento della sentenza impugnata ad un successivo arresto del TO in flagrante detenzione di gr. 400 di cocaina ignorerebbe l'assoluzione dell'imputato dalla relativa imputazione, per non aver commesso il fatto, con l'allegata sentenza pronunciata dalla stessa Corte territoriale il 16/03/2015; i menzionati precedenti penali dell'imputato non sarebbero specifici e riguarderebbero reati puniti con l'ammenda. 24. VE ZZ, ritenuto responsabile dei reati di detenzione e cessione di più quantitativi di cocaina, deduce violazione di legge e vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità, in quanto motivata con la mera formulazione di ipotesi, e sulla recidiva, ritenuta obbligatoria in contrasto con la sentenza della Corte Costituzionale n. 185 del 2015. 25. OM SA, ritenuto responsabile dei reati di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e detenzione e cessione di un quantitativo di cocaina, deduce violazione di legge e vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità per il reato associativo;
il riferimento della sentenza impugnata all'utilizzazione dell'opera dell'imputato da parte del coimputato IU per la cessione di alcuni quantitativi di droga sarebbe insufficiente, in mancanza di prova della consapevolezza del SA di agire per conto dell'associazione e della conoscenza di altri soggetti da parte dell'imputato; la decisione sarebbe altresì contraddittoria rispetto all'assoluzione per gli stessi fatti del coimputato AN De AS, la cui posizione era analoga a quella del SA. 26. GI SO, ritenuto responsabile dei reati di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e detenzione e cessione di più quantitativi di cocaina, deduce: 26.1. violazione di legge e vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità per il reato associativo;
non sarebbe stata motivata la ravvisabilità di uno stabile rapporto dell'imputato con l'associazione, che superasse quanto dichiarato dall'imputato in ordine all'autonomia del suo coinvolgimento nel commercio dello stupefacente e all'episodicità dei suoi rapporti con il gruppo;
il riferimento a quanto detto dal NI in una conversazione ambientale su tale GI avrebbe ad oggetto asserzioni generiche;
la sentenza impugnata sarebbe altresì contraddittoria laddove dava atto che l'imputato disponeva di diversi canali di rifornimento;
16 26.2. vizio motivazionale sul diniego delle attenuanti generiche;
non sarebbero state valutate le circostanze costituite dall'unicità del precedente penale dell'imputato, dalle ammissioni dello stesso in ordine alle cessioni di stupefacente e dal disagio economico che spingeva il SO a delinquere. 27. LA UT, ritenuta responsabile del reato di detenzione e cessione di un quantitativo di cocaina, deduce vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità; posto che l'imputazione è riferita a due episodi di cessione di stupefacente nei confronti di tale AN commessi il 7 e il 13 febbraio del 2010, nella motivazione della sentenza impugnata non vi sarebbe alcun cenno al primo di detti episodi, mentre la prova ritenuta per il secondo episodio deriverebbe dal travisamento di una conversazione intercettata, nella quale sarebbe stata erroneamente letta una rassicurazione data dall'imputata al AN sulla qualità dello stupefacente fornito alle stesso da tale UC SA in luogo di EF EL. 28. AN TR, ritenuto responsabile dei reati di detenzione e cessione di più quantitativi di cocaina, deduce: 28.1. violazione di legge e vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità; la stessa sarebbe fondata su una sola conversazione intercettata con il coimputato LC, in contrasto con la circostanza per la quale quest'ultimo veniva sottoposto ad un'intensa attività investigativa di intercettazione e pedinamento senza che ne risultassero cessioni al TR;
tale conversazione darebbe comunque atto unicamente di una richiesta di stupefacente, ma non della conclusione della cessione;
non vi sarebbe prova della tipologia dello stupefacente e delle successive cessioni a terzi;
28.2. violazione di legge e vizio motivazionale sul mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma quinto, T.U. Stup.; rileverebbe anche a questi fini la mancanza di prova in ordine alla tipologia dello stupefacente trattato ed al principio attivo dello stesso, e sarebbe arbitraria l'affermazione della sentenza impugnata per la quale l'imputato effettuava cessioni avvalendosi di altre persone;
28.3. violazione di legge sul diniego della continuazione con i fatti di cui alla sentenza del Tribunale di Lecce del 22/09/2010; la richiesta sarebbe stata erroneamente rigettata per il mancato rinvenimento della sentenza in atti, laddove la stessa era stata prodotta nel giudizio di primo grado con memoria difensiva ed è comunque era allegata al ricorso;
sarebbe altresì erroneo il rinvio dell'esame della questione al giudice dell'esecuzione, essendone viceversa obbligatorio l'esame nel giudizio di merito, se non altro per ragioni di economia processuale. 17 29. LE NT RS, ritenuto responsabile dei reati di detenzione e cessione di più quantitativi di cocaina, deduce violazione di legge sull'affermazione di responsabilità; nella sentenza impugnata non sarebbero esposte le ragioni sulle quali si fondava la decisione. 30. NZ ZO, ritenuto responsabile dei reati di detenzione e cessione di più quantitativi di cocaina, deduce: 30.1. violazione di legge e vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità; le conversazioni intercettate sarebbero state illogicamente riferite in modo univoco a sostanze stupefacenti, in mancanza di sequestri di tali sostanze;
non vi sarebbe comunque prova della natura dello stupefacente;
sarebbe stata erroneamente ritenuta sussistente una pluralità di cessioni, in una situazione nella quale il quantitativo in tesi accusatoria ceduto dallo ZO al LC veniva da quest'ultimo restituito per la cattiva qualità della sostanza, sulla base di un'intenzione dell'imputato di rivendere lo stupefacente ad altri soggetti che non era desumibile dalla conversazione riportata nel ricorso;
30.2. violazione di legge e vizio motivazionale sul mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma quinto, T.U. Stup;
l'affermazione della sentenza impugnata, per la quale l'imputato era fornitore all'ingrosso dello stupefacente per il gruppo del NI, sarebbe contraddittoria rispetto all'assoluzione dello ZO per il reato associativo;
la fattispecie attenuata ricorrerebbe comunque per la mancanza di prova dei quantitativi ceduti e la ridotta offensività della condotta;
30.3. violazione di legge e vizio motivazionale sul diniego delle attenuanti generiche e sulla recidiva;
l'unicità dell'episodio di cessione escluderebbe la professionalità della condotta in base alla quale le attenuanti venivano negate;
non vi sarebbe motivazione sull'applicazione dell'aumento di pena per la recidiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi dedotti dai ricorrenti ME e NI sulla sussistenza del reato di associazione di tipo mafioso, contestato con riguardo all'operatività nel territorio di Lecce di un'articolazione dell'organizzazione Sacra Corona Unita, sono infondati. Nella sentenza impugnata, premessa l'esposizione di un quadro di sintesi sull'esistenza di un'organizzazione criminale capeggiata da BE NI e in sostituzione di questi, allorché lo stesso era detenuto fino al febbraio del 2010, dal fratello PE coadiuvato dalla moglie ME ME, organizzazione operante principalmente nel traffico di stupefacenti, ma altresì impegnata nel 18 recupero dei crediti verso gli acquirenti di tali sostanze e in accordi con altri gruppi criminali per l'acquisizione della gestione di una bisca clandestina in Lecce, si osservava innanzitutto che i fratelli NI appartenevano alla Sacra Corona Unita e agivano in collaborazione con uno storico esponente di tale sodalizio, quale era PA BR. Ciò posto, la Corte territoriale rilevava effettivamente in primo luogo, come dedotto dai ricorrenti, che il gruppo dei NI traeva capacità intimidatoria dall'essere articolazione della Sacra Corona Unita, associazione storicamente egemone nel territorio salentino e le cui connotazioni mafiose erano giudizialmente accertate. Ma tale assunto non presenta di per sé i profili di illegittimità o illogicità lamentati nei ricorsi, nel momento in cui la concreta ed attuale capacità di intimidazione di un'associazione può essere desunta dalla diffusa consapevolezza del collegamento della stessa con un'organizzazione mafiosa e dalla riproposizione dei contenuti strutturali dell'associazione principale, secondo principi affermati da questa Corte Suprema con riguardo addirittura a casi di gruppi criminosi inseriti in contesti territoriali diversi e lontani da quelli tipici delle associazioni mafiose dei quali costituiscano diramazioni (Sez. 2, n. 34147 del 30/04/2015, Agostino, Rv. 264623; Sez. 1, n. 5888 del 10/01/2012, Garcea, Rv. 252418). A parte questo, però, l'argomentazione di giudici di merito si articolava evidenziando ulteriori connotazioni mafiose, proprie del gruppo in esame, rispondenti anche al requisito della identificazione di quella capacità intimidatoria con riguardo alla quale i ricorrenti lamentano carenza motivazionale. Tale era, innanzitutto, il rapporto paritetico instaurato con altri gruppi mafiosi per l'operazione relativa alla bisca clandestina di Lecce;
in ordine al quale erano sottolineate le dichiarazioni del collaboratore PE NA, che riferiva come il diverso sodalizio di cui lo stesso faceva parte avesse rinunciato ad estendere la propria influenza sul territorio di Lecce, che lasciava al gruppo dei NI per evitare scontri con lo stesso e con il BR, personaggio del quale la sentenza impugnata, come si è detto, rimarcava la rilevanza nell'ambito mafioso ed il rapporto di collaborazione con i NI. Si faceva poi riferimento all'esistenza di regole di organizzazione gerarchica dell'associazione ed alla presenza fra le stesse del dovere di assistenza agli associati detenuti ed alla loro famiglie, la cui rilevanza indiziante ai fini della prova dell'esistenza di un vincolo di natura mafiosa è stata segnalata da questa Corte Suprema (Sez. 5, n. 35997 del 05/06/2013, Caglioti, Rv. 256947). Ma infine, e soprattutto, la Corte d'Appello poneva in risalto l'imposizione ai rivenditori delle sostanze stupefacenti del cosiddetto punto, ossia del versamento all'associazione di una quota degli introiti dell'illecito commercio, e le modalità 19 'violente e minacciose adottate per la riscossione di tali versamenti e, in generale, nei confronti degli acquirenti dello stupefacente per pagamento dei relativi debiti. Elementi, questi, coerentemente valorizzati come espressivi dell'efficacia intimidatoria dell'attività del gruppo anche nel contesto sociale esterno pur se contiguo allo stesso, e tali da integrare in concreto le condizioni di esistenza del corrispondente requisito di configurabilità della natura mafiosa dell'associazione; e sui quali nessuna specifica censura è proposta con i ricorsi.
2. Gli ulteriori motivi dedotti dalla ricorrente ME sono infondati.
2.1. Sull'affermazione di responsabilità, si osservava nella sentenza impugnata che dalle dichiarazioni del collaboratore PA e da un'intercettata conversazione del coimputato IU emergeva come il pagamento del cosiddetto punto, di cui si è detto in precedenza, venisse effettuato con vaglia intestati alla ME;
che in colloqui captati in carcere fra quest'ultima e BE NI vi erano riferimenti all'assistenza economica dei detenuti EL RR e UC EG, con il primo dei quali la ME aveva anche diretti contatti telefonici, ed alla gestione della bisca clandestina;
e che da altre intercettazioni risultava come l'imputata partecipasse a conversazioni riguardanti il traffico di stupefacenti, con particolare riferimento in un'occasione al recupero del provento di tale commercio da IO VE, e comunicasse all'esterno direttive del marito detenuto. Il rilievo della ricorrente, per il quale le conversazioni intercettate evidenzierebbero unicamente un ruolo di tramite dell'imputata fra il marito detenuto ed il cognato libero, si risolve in una valutazione di merito sull'interpretazione delle intercettazioni, non consentita in questa sede (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715), e non intacca la coerenza dell'argomentazione della Corte territoriale, per la quale dal complesso degli elementi esposti risultava come la ME avesse consapevolmente condiviso le decisioni del marito e contribuito anche con comportamenti materiali ad attività rilevanti nell'operatività dell'associazione. Le ulteriori censure di omessa valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni del PA e del IU, oltre a soffermarsi su componenti parziali del complesso probatorio, si rivelano per il narrato del PA prive di decisività in quanto fondate solo sul mancato rinvenimento di riscontri investigativi in un altro procedimento, a fronte dei plurimi elementi di riscontro viceversa emergenti in questa vicenda processuale dagli esiti delle intercettazioni;
e per il IU generiche nel richiamo ad asserite millanterie del dichiarante, non rapportato alla convergenza delle intercettate asserzioni del predetto con le altre risultanze indicate. 2 020 2.2. Sul diniego delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena, la ricorrente propone anche in questo caso una non consentita valutazione di merito sulla decisività attribuita a questi fini nella sentenza impugnata al carattere determinante del contributo dell'imputata ed al precedente penale della stessa per reati in materia di armi, rispetto agli elementi prospettati dalla difesa.
3. Il ricorso proposto da PE NI, ritenuto responsabile dei reati di direzione ed organizzazione dell'associazione di tipo mafioso e di un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, e di detenzione e cessione di un quantitativo di kg. 2 di hashish e di più quantitativi di cocaina capi, è fondato con esclusivo riguardo alla determinazione della pena in conseguenza della recidiva, ed infondato nel resto.
3.1. Sul rigetto dell'eccezione di nullità del giudizio di appello per omessa notifica all'imputato e al difensore del provvedimento dispositivo della partecipazione dell'imputato in videoconferenza all'udienza del 06/06/2014, risulta dal verbale dibattimentale che la notificazione del provvedimento, pronunciato il 28/05/2014, era effettivamente omessa, ma che l'eccezione era respinta osservandosi che detta omissione dava luogo ad una mera irregolarità. Tale decisione, peraltro non specificamente confutata e neppure esposta nel ricorso, è conforme ai principi più recentemente e condivisibilmente affermati da questa Corte Suprema. Pur non ignorandosi l'esistenza di un diverso orientamento, nel senso della ravvisabilità, nella situazione esaminata, di una nullità a regime intermedio (Sez. 1, n. 19872 del 04/05/2005, Zara, Rv. 233266), deve aversi riguardo a quanto successivamente stabilito nel senso dell'assenza di alcuna nullità per effetto della mera mancata comunicazione al difensore del trasferimento del proprio assistito detenuto e della conseguente partecipazione a distanza dello stesso al dibattimento (Sez. 1, n. 19511 del 15/01/2010, Basco, Rv. 247194); e ciò sulla base della considerazione per la quale l'omissione non concerne l'assistenza del difensore, ma la mera presenza dello stesso nel luogo in cui si trova l'imputato; la cui necessità nel caso concreto, presupposto perché possa ipotizzarsi un'effettiva lesione dei diritti della difesa, deve essere rappresentata nel formulare la relativa eccezione (Sez. 2, n. 46245 del 23/11/2005, FIne, Rv. 232775). Tale conclusione è a maggior ragione valida nel caso di specie, nel quale, come già rilevato con l'ordinanza reiettiva dell'eccezione, il ricorrente non deduce alcun pregiudizio conseguente alla collocazione dell'imputato, nel prosieguo del dibattimento, in luogo diverso da quello in cui si trovava il difensore, ed alla mancanza di una tempestiva comunicazione a quest'ultimo di detta situazione;
deduzione tanto più necessaria nel momento in cui le attività processuali che si 21 svolgevano nelle udienze, alle quali l'imputato partecipava in videoconferenza, non erano tali da implicare all'evidenza un siffatto pregiudizio, risultando che in dette udienze venivano assunte unicamente le conclusioni dei difensori di imputati diversi dal NI, segnatamente la TA, il D'AG, il LC e il MI.
3.2. Sulle proposte eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni, le censure di omessa motivazione sono generiche nel momento in cui su dette eccezioni la Corte territoriale richiamava in realtà quanto osservato nella stessa sentenza su analoghe questioni sollevate dalla difesa del coimputato NA, facendo riferimento al costituire le stesse mera riproposizione di quanto già lamentato in primo grado e ritenuto in quella sede infondato in considerazione della motivazione dei provvedimenti captativi da eseguirsi in carcere sulla base dei risultati delle indagini in ordine ai contatti fra i NI assicurati dalla ME, della mancanza di un divieto normativo di riattivazione di un'intercettazione interrotta per la durata di quaranta giorni, della traduzione in italiano dei dialoghi intercettati e della mancanza di contestazioni difensive in ordine all'esattezza di tale traduzione. Peraltro, anche a voler prescindere da queste già decisive conclusioni, le doglianze del ricorrente sono comunque generiche laddove non adempiono all'onere di precisare l'incidenza degli atti, dei quali si lamenta l'inutilizzabilità, sul complesso probatorio, condizione questa necessaria per consentire il controllo in sede di legittimità sulla decisività del vizio censurato rispetto all'apparato motivazionale del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416; Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012, Muià, Rv. 254108).
3.3. Sul rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine, in quanto effettuati oltre il termine dalla data di iscrizione del nominativo dell'imputato nel registro delle notizie di reato per il reato di associazione di tipo mafioso, deve preliminarmente osservarsi che la relativa questione è preclusa dalla scelta difensiva del rito abbreviato, nell'ambito del quale anche gli atti di indagine compiuti successivamente alla scadenza del relativo termine sono utilizzabili (Sez. 6, n. 12085 del 19/12/2011, dep. 2012, Inzitari, Rv. 252580; Sez. 5, n. 38420 del 12/07/2010, La Rosa, Rv. 248506). Le censure del ricorrente, anche sotto il profilo dell'omessa acquisizione di elementi documentali, sono d'altra parte superate dal contenuto della motivazione della sentenza impugnata;
motivazione fondata sulla decisiva considerazione, non oggetto di specifici rilievi nel ricorso, per la quale l'iscrizione del presente procedimento prescindeva dalle dichiarazioni dei collaboratori, indicate dal ricorrente come precedente notizia di reato costituente termine iniziale di decorrenza del tempo consentito per lo svolgimento delle indagini, ma avveniva 22 と 'a seguito dell'omicidio di NT IA e di un attentato alla videoteca Cinemastore costituente ritorsione per lo stesso, e dei risultati delle prime intercettazioni che indicavano PE NI come mandante dell'attentato.
3.4. Sull'affermazione di responsabilità per il reato di associazione mafiosa, la sentenza impugnata era congruamente motivata in base non solo alle dichiarazioni dei collaboratori TO LI, NC EN e RE PA in ordine all'affiliazione dei fratelli NI alla Sacra Corona Unita, ma anche ad ulteriori e più attuali elementi risultanti dalle conversazioni intercettate con riguardo al coinvolgimento del NI nell'apertura della bisca clandestina, nell'imposizione del punto e nelle azioni violente per costringere gli spacciatori al versamento dello stesso, nel recupero della somma di € 30.000 da EL AR, nella prevenzione di ritorsioni in danno di GI RO per la sua delazione nei confronti di NA OC, nel mantenimento degli associati detenuti e nelle informazioni fornite al fratello sulla richiesta di affiliazione di TA NO, oltre ai dati già evidenziati a proposito della posizione della coimputata ME;
elementi, questi, complessivamente riferibili ad un'attiva collaborazione dell'imputato con il fratello nella conduzione dell'associazione. A fronte di queste argomentazioni, il ricorrente si limita a censurare il carattere remoto delle dichiarazioni dei collaboratori, per quanto detto costituenti solo una premessa su cui si radicavano i successivi risultati delle intercettazioni, ed a riproporre le doglianze già ritenute infondate nell'esame della posizione della ME. Mentre è privo di decisività l'ulteriore e generico riferimento alla mancanza di accenni al NI nelle dichiarazioni di altri collaboratori, carente di specifiche indicazioni sulle ragioni per le quali tale dato negativo, di per sé neutro, avrebbe in concreto significatività contraria rispetto agli elementi valutati dai giudici di merito.
3.5. Sull'affermazione di responsabilità per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la censura del ricorrente, per la quale la prova sarebbe stata desunta unicamente dai reati specifici, non trova riscontro nella motivazione della sentenza impugnata;
nella quale venivano viceversa evidenziati elementi direttamente riferibili all'attività associativa, desunti dalle conversazioni intercettate, quali in particolare l'incarico attribuito ai coimputati IU, SO, LC, AL e De NG nel procacciamento dello stupefacente dai fornitori operanti nei territori di Bari, Brindisi e Napoli, la supervisione della distribuzione della droga fra gli spacciatori TA, NA, NE e SA, la ricezione dei relativi proventi, la redazione dei rendiconti, l'informazione del fratello detenuto sui risultati del commercio e l'assunzione di decisioni riguardanti lo stesso. 23 Infondata è altresì la doglianza di carenza motivazionale sull'elemento psicologico del reato e sul ruolo direttivo attribuito all'imputato, viceversa oggetto di sostanziale affermazione nel richiamo agli elementi appena indicati, nei quali sono implicite la consapevolezza dell'operare in un contesto associativo e l'assunzione di una funzione direttiva;
mentre costituisce valutazione di merito, non ammissibile in sede di legittimità, la riduttiva lettura di detti elementi nel senso dell'aver l'imputato agito quale mero portavoce del fratello.
3.6. Sull'affermazione di responsabilità per i singoli reati in materia di stupefacenti, il ricorrente si limita alla generica proposizione di censure di merito già valutate nella sentenza impugnata, nella quale la colpevolezza dell'imputato era ritenuta solo per i fatti in ordine ai quali veniva individuata l'esistenza di una prova adeguata in ordine all'esistenza di effettive cessioni di stupefacente. Generica è altresì la doglianza di carenza motivazione sull'insussistenza della fattispecie meno grave del reato, viceversa argomentata dalla Corte territoriale in base alla dimensione del traffico di stupefacente.
3.7. Sul diniego delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., il ricorrente propone doglianze generiche a fronte di quanto osservato nella sentenza impugnata in ordine ai precedenti penali dell'imputato, uno dei quali specifico, alla gravità dei reati ed alla professionalità con la quale gli stessi erano stati realizzati. E' invece fondato, come si è anticipato, il motivo di ricorso sulla recidiva. L'aumento per quest'ultima veniva infatti applicato solo in quanto ritenuto obbligatorio, senza alcuna ulteriore valutazione in tema di pericolosità dell'imputato, in contrasto con la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 99, comma quinto, cod. pen., nella parte in cui prevedeva tale obbligatorietà. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata sul punto con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Lecce per nuovo esame nella diversa prospettiva motivazionale indicata, rimanendo assorbite le ulteriori censure sulla determinazione della pena.
3.8. Sul diniego della continuazione con i fatti di cui alla sentenza pronunciata nel procedimento cosiddetto «Due Mari», va osservato che nella sentenza impugnata si faceva riferimento ad una richiesta di riconoscimento della continuazione con i fatti di cui ad altre due sentenze emesse dalla Corte d'Appello di Lecce, l'una del 11/02/1999, rispetto alla quale si rilevava l'esistenza di un divario temporale incolmabile che impediva di ricondurre i reati ivi contemplati all'attuale contesto associativo, e l'altra del 06/12/2005, in ordine alla quale si evidenziava non solo la mancanza del relativo documento agli atti, ma anche l'assenza di qualsiasi menzione della stessa nel certificato penale dell'imputato. 24 Orbene, il ricorso non chiarisce a quella delle due sentenze si faccia riferimento con l'appellativo «Due Mari»; ma per entrambe le sentenze l'esclusione della continuazione era adeguatamente motivata dalla Corte territoriale, il che rende il dubbio irrilevante, oltre che tale da costituire causa di genericità del ricorso. Quest'ultimo rappresenta peraltro elementi contrastanti con la ravvisabilità della continuazione nel riferimento alla riconducibilità dei fatti ad una scelta di vita dell'imputato, in quanto tale inidonea ad integrare l'unitario disegno criminoso che costituisce il necessario presupposto dell'istituto invocato (Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896; Sez. 5, n. 5599 del 03/10/2013, dep. 2014, Hudorovich, Rv. 258862).
3.9. Il motivo aggiunto proposto dal ricorrente in ordine al computo della pena è assorbito dalla decisione di annullamento con rinvio della sentenza impugnata sulla recidiva e, conseguentemente, sulla determinazione del trattamento sanzionatorio.
4. Anche il ricorso proposto da MO NE, ritenuto responsabile dei reati di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e detenzione e cessione di più quantitativi di cocaina, è fondato con esclusivo riguardo alla determinazione della pena in conseguenza della recidiva, ed infondato nel resto.
4.1. Sull'affermazione di responsabilità per il reato associativo, l'attività di spacciatore al minuto di stupefacente fornito dal coimputato NA, svolta dal NE, era ritenuta dai giudici di merito organicamente inserita nel contesto associativo in base ad una pluralità di elementi coerentemente ritenuti significativi in tal senso;
in particolare il volume dei singoli quantitativi di droga trattati, risultante dalle intercettazioni in dieci, cinquanta e anche cento grammi, l'essere il NE informato dal NA sulle forniture prima che le stesse venissero effettuate, la convocazione da parte di PE NI del NE, oltre che del NA, per un incontro riguardante la notevole esposizione debitoria del NA verso il proprio fornitore VE ZZ e le dichiarazioni del coimputato SO per le quali il NE coadiuvava il NA nel traffico. A fronte di ciò, il ricorrente si limita riduttivamente a contestare la valenza 2550 probatoria di contatti asseritamente sporadici fra il NA ed NE, trascurando le circostanze appena indicate, e a lamentare carenza motivazionale sull'elemento psicologico del reato, viceversa implicitamente ritenuto in una condotta associativa caratterizzata dalla rilevanza quantitativa dell'illecito commercio, dalla conoscenza delle dinamiche con le quali lo stesso si svolgeva anche ai livelli superiori del procacciamento dello stupefacente e dal contatto diretto, per le relative problematiche, con i vertici del sodalizio. 25 4.2. Sul diniego delle attenuanti generiche, è infondata la censura del ricorrente per la quale la relativa decisione sarebbe stata motivata con espressioni di stile;
tali non potendo essere considerati i precisi riferimenti della sentenza impugnata alla dimensioni quantitative del traffico e ai plurimi e specifici precedenti penali dell'imputato. Analogamente a questo di è detto per la posizione di US NI, è invece fondato il motivo di ricorso sulla recidiva. L'aumento per quest'ultima veniva infatti applicato solo in quanto ritenuto obbligatorio, senza alcuna ulteriore valutazione in tema di pericolosità dell'imputato, in contrasto con la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 99, comma quinto, cod. pen., nella parte in cui prevedeva tale obbligatorietà. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata sul punto con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Lecce per nuovo esame nella diversa prospettiva motivazionale indicata, rimanendo assorbite le ulteriori censure sulla determinazione della pena.
5. I ricorsi proposti da EF EL, ritenuto responsabile dei reati di detenzione e cessione di un quantitativo di kg 2 di hashish e di più quantitativi di cocaina, e TI TA, ritenuto responsabile dei reati di detenzione e cessione di più quantitativi di cocaina, sono inammissibili.
5.1. I motivi dedotti sull'affermazione di responsabilità degli imputati sono generici, oltre che propositivi di non consentite valutazioni di merito sui contenuti delle intercettazioni, nel lamentare che la sentenza impugnata avrebbe riportato solo insignificanti brani delle conversazioni intercettate, laddove la Corte territoriale indicava dettagliatamente per l'EL le espressioni numeriche e descrittive risultanti dalle intercettazioni ed inequivocabilmente riferibili alle sostanze stupefacenti, quali la «colla che non era buona», «cento grammi>>, me ne ha portata parecchia» e il riferimento all'aver l'EL «preso due chili di fumo per seimila euro» in un colloquio intercettato in carcere fra i fratelli NI;
e per il TA le conversazioni da cui risultavano le cessioni di stupefacente poste in essere dall'imputato, in concorso con EL NA, nei confronti di esponenti del gruppo del NI, in particolare il SO e il NA, peraltro riscontrate dalle dichiarazioni del SO, il quale individuava il TA come suo abituale fornitore. Altrettanto generiche sono le censure dei ricorrenti, in ordine al disconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, nel riferimento alla mancata precisazione dei quantitativi di cocaina trattati ed alla riconducibilità dell'episodio più grave a sostanza di tipo leggero, superato dalle considerazioni della sentenza impugnata sull'aver gli imputati agito ad un 26 livello medio della distribuzione dello stupefacente, in contiguità con l'associazione e in concorso con altri.
5.2. Anche i motivi dedotti sul diniego delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. sono generici nel riproporre considerazioni, quali quelle relative all'incensuratezza dell'EL ed alla giovane età del TA, che nella sentenza impugnata erano valutate e ritenute soccombenti a fronte per l'EL della contiguità con ambienti associativi, della capacità organizzativa mostrata nell'avvalersi di collaboratori e dei quantitativi trattati, e per il TA dei precedenti penali dello stesso, oltre che di quanto osservato ai fini dell'esclusione dell'ipotesi meno grave del reato.
6. I ricorsi proposti da PE NT EV e SA AN, ritenuti responsabili del reato continuato di detenzione e cessione a terzi di quantitativi di cocaina, sono inammissibili.
6.1. I motivi dedotti sull'affermazione di responsabilità degli imputati sono generici, oltre che propositivi di non consentite valutazioni di merito sui contenuti delle intercettazioni, nel denunciare il contenuto criptico delle stesse, oltre che il travisamento sull'importo di un debito degli imputati nei confronti del LC e del AL nell'attribuzione allo stesso del valore di € 30.000 in luogo di quello di € 2.000. Su quest'ultimo profilo, la sentenza riportava l'esplicito riferimento ad un debito di € 32.000; e per il resto evidenziava specificamente i passaggi delle conversazioni che riconducevano tale debito a forniture di stupefacente, quali le richieste del LC e del AL di pagamento di dette forniture, il coinvolgimento del gruppo del NI nel recupero del credito, l'incongrua indicazione dell'oggetto del debito nelle attività di commercio di cavalli gestite dal LC e dal AN in mancanza di accenni nelle conversazioni alla razza, al prezzo ed al peso degli animali, l'altrettanto incongruo coinvolgimento del gruppo in tale commercio e la presenza di espressioni incoerenti con lo stesso, quali quella di «darla ai ragazzi di Taurisano» e l'asserzione del EV di aver dato ad altra persona parte di quanto ricevuto dal LC.
6.2. Anche i motivi dedotti sul diniego dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma quinto, T.U. Stup. sono generici nel lamentare la valorizzazione a tal fine di un importo complessivo del debito degli imputati verso i fornitori, che poteva essere il risultato di più acquisti di piccole quantità di stupefacente, trascurando i ricorrenti che l'importo era valutato come indicativo di un'attività che, in quanto reiterata ed inserita in un contesto associativo, presentava una dimensione comunque incompatibile con la fattispecie di minore gravità.
6.3. I motivi dedotti sul diniego della continuazione con i fatti di cui alle sentenze del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce del 27 07/03/2011 per il EV e del 21/12/2011 per il AN si risolvono nella mera proposizione di valutazioni alternative di merito rispetto alle considerazioni della sentenza impugnata, nella quale si ritenevano decisive in senso contrario per EV la distanza di alcuni mesi fra i fatti, il riguardare gli stessi sostanze stupefacenti diverse e l'impossibilità di ricondurre le condotte contestate nel diverso procedimento ad un contesto associativo, e per il AN il riferirsi i fatti di cui alla diversa sentenza ad una cessione di eroina, sostanza quindi anche in questo caso differente da quelle qui considerate, avvenuta un anno prima.
6.4. Sul trattamento sanzionatorio è in primo luogo manifestamente infondato il rilievo per il quale la ritenuta recidiva non sarebbe ricompresa nell'imputazione, risultando viceversa la stessa espressamente contestata ad entrambi gli imputati nella forma reiterata e specifica. Le censure dei ricorrenti, per i quali l'applicazione dell'aumento per detta recidiva e il diniego delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. sarebbero oggetto di una motivazione affidata a mere clausole di stile, sono generiche a fronte dei precisi riferimenti della sentenza impugnata al contesto organizzato in cui i reati venivano commessi ed ai plurimi e specifici precedenti penali degli imputati. Per quanto riguarda la dedotta difformità nell'indicazione della pena detentiva fra la motivazione e il dispositivo della sentenza impugnata, detta pena era effettivamente indicata per il EV nella motivazione in anni cinque di reclusione e nel dispositivo in anni cinque e mesi quattro di reclusione, e per il AN nella motivazione in anni cinque e mesi quattro di reclusione e nel dispositivo in anni cinque e mesi dieci di reclusione. La questione è tuttavia manifestamente infondata per il EV, in quanto il calcolo riportato nella motivazione, riportando quale ultimo passaggio l'applicazione della diminuzione di un terzo per il rito abbreviato su una pena di otto anni, conduce in effetti ad un risultato finale di anni cinque e mesi quattro, conforme pertanto a quello riportato nel dispositivo, da ritenersi di conseguenza prevalente. Per AN, invece, non comportando la denunciata difformità una causa di nullità della sentenza, ma solo la necessità di eliminare la divergenza mediante la correzione dell'errore materiale (Sez. 5, n. 22736 del 23/03/2011, RR, Rv. 250400; Sez. 2, n. 13904 del 09/03/2016, Palumbo, Rv. 266660), l'inammissibilità degli altri motivi di ricorso preclude l'esperibilità della relativa procedura in sede di legittimità, che non può essere introdotta da un ricorso avente quale unico motivo ammissibile la segnalazione di un errore materiale (Sez. 5, n. 16000 del 05/02/2015, Dumitrascu, Rv. 263268; Sez. 4, n. 8013 del 17/01/2014, Marfisi, Rv. 259281; Sez. 3, n. 49400 del 18/11/2009, Bitri, Rv. 245713), la quale dovrà pertanto essere rivolta al giudice a quo. 28 7. Il ricorso proposto da PA BR, ritenuto responsabile del reato di direzione dell'associazione di tipo mafioso, è inammissibile. I motivi dedotti sull'affermazione di responsabilità dell'imputato, nel soffermarsi unicamente sul tema dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni dei collaboratori SA ON e PE NA con particolare riguardo al ruolo dell'imputato, risultano generici nel trascurare i precisi riferimenti della sentenza impugnata all'attribuzione al BR di una funzione di collaborazione con i NI, di cui si è detto peraltro al punto 1, e di risoluzione dei contrasti interni all'associazione, e gli ulteriori elementi individuati dai giudici di merito nella conversazioni intercettate.
8. Il ricorso proposto da IA TA, ritenuta responsabile dei reati di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e detenzione e cessione di più quantitativi di cocaina, è inammissibile.
8.1. Sull'affermazione di responsabilità per il reato associativo, la ricorrente si limita a prospettare valutazioni alternative di merito sulla significatività dei reati specifici, dalle modalità esecutive dei quali la Corte territoriale desumeva la consapevolezza dell'imputata di operare in un contesto associativo, valorizzando particolarmente a tal fine l'estensione della collaborazione della TA con il coimputato SO al determinante momento dell'approvviggionamento dello stupefacente. Per il resto, le censure sono meramente reiterative di rilievi sulla marginalità della presenza della TA ad una trasferta in territorio napoletano con il SO ed il IU per l'acquisto di una partita di stupefacente, già rappresentati alla Corte d'Appello e dalla stessa ritenuti infondati per l'illogicità della partecipazione di una persona estranea al sodalizio ad un'operazione di tale importanza, la mancanza durante il viaggio di manifestazioni di disapprovazione del IU sulla partecipazione dell'imputata, formulate solo a distanza di alcuni giorni, e i pregressi contatti della TA con lo stesso IU.
8.2. Sulla sussistenza dell'aggravante del numero di dieci partecipi all'associazione, con particolare riguardo all'elemento psicologico della stessa, la ricorrente si limita ad una non consentita critica di merito dell'argomentazione della sentenza impugnata in ordine all'impossibilità per l'imputata di ignorare la dimensione quantitativa del sodalizio;
argomentazione peraltro svolta dalla Corte territoriale, nel richiamo a quanto osservato per la posizione del coimputato LC, in termini ben più articolati di quelli riferiti nel ricorso, imperniati sulla prevedibilità che il gruppo del NI, in considerazione della continuità delle dimensioni del traffico di stupefacente, fosse composto da almeno dieci partecipi. 29 8.3. Sull'affermazione di responsabilità per i reati in materia di stupefacenti, la censura di insufficienza dei contenuti delle intercettazioni in assenza di riscontri è generica rispetto alle argomentazioni della sentenza impugnata, con le quali l'attiva partecipazione della TA alle condotte di cessione di stupefacente era illustrata riportando le conversazioni da cui risultava che l'imputata, lungi dall'essere una passiva succube del coimputato SO, aveva contatti diretti con il TO per l'approvviggionamento della droga, preparava le confezioni della stessa con il SO e il NA e vendeva lo stupefacente in una discoteca di Gallipoli;
e, con riguardo alla dedotta necessità di riscontri, è manifestamente infondata, non essendo detti riscontri necessari ove sia argomentata la valenza indiziaria delle conversazioni intercettate (Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante, Rv. 266509; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016, Ambroggio, Rv. 265747; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260842; Sez. 4, n. 22391 del 02/04/2003, Qehalliu Luan, Rv. 224962), ed è comunque generica laddove non considera che riscontri erano comunque evidenziati dalla Corte territoriale nelle dichiarazioni del SO, il quale riferiva che la TA gli proponeva di acquistare stupefacente dal fornitore TO, e nel servizio di osservazione della polizia giudiziaria avente ad oggetto un incontro del 27/07/2009 fra il SO, la TA, RR De Mastrangelo e un acquirente che, fermato e identificato in NT Calvi, era trovato in possesso di gr. 3,6 di cocaina.
8.4. Sul diniego dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma quinto, T.U. Stup., il ricorso è generico nel limitare gli argomenti della sentenza impugnata alla dimensione associativa dei fatti, a fronte di una motivazione nella quale tale dimensione era più precisamente valutata nella gravità dell'aver l'imputata partecipato a forniture all'ingrosso di stupefacente destinate ad un'associazione criminosa, ed alla stessa si aggiungeva l'ulteriore riferimento, non considerato dalla ricorrente, al notevole grado di diffusività dell'attività di vendita di droga svolta dall'imputata nella discoteca di Gallipoli;
e si risolve per il resto in non consentite valutazioni di merito sulla contraria valenza di altri elementi ritenuti dalla Corte territoriale soccombenti rispetto a quelli appena indicati.
8.5. Sulla determinazione della pena, la censura di carenza motivazionale sulla quantificazione degli aumenti per la continuazione, in quanto asseritamente giustificati con una mera affermazione di congruità degli stessi, è generica rispetto al contenuto della motivazione della sentenza impugnata, nella quale tale congruità era riferita al contenimento in soli dieci mesi dell'aumento complessivo a fronte del numero e della gravità dei fatti;
ed è peraltro manifestamente infondata, non sussistendo viceversa obbligo di specifica motivazione per la quantificazione degli aumenti a titolo di continuazione, 30 valendo a questi fini le ragioni a sostegno della determinazione della pena-base (Sez. 5, n. 29847 del 30/04/2015, Del Gaudio, Rv. 264551; Sez. 2, n. 4707 del 21/11/2014, dep. 2015, Di Palma, Rv. 262313).
8.6. Sull'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata e delle pene accessorie del divieto di espatrio e del ritiro della patente di guida, la censura di mancanza di motivazione, in quanto riferita all'insufficienza dell'asserzione per la quale i fatti sarebbero espressivi di pericolosità sociale, è generica nel momento in cui tale affermazione era in realtà ulteriormente articolata, nella sentenza impugnata, nel richiamo alle connotazioni delle condotte precedentemente descritte ai fini dell'esclusione dell'ipotesi meno grave dei reati in materia di stupefacenti.
9. Il ricorso proposto da CO AL, ritenuto responsabile dei reati di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di detenzione e cessione di più quantitativi di cocaina, deduce violazione di legge e vizio motivazionale sull'affermazione di responsabilità per il reato associativo, è infondato. La sentenza impugnata era congruamente motivata in base alla partecipazione dell'imputato con il LC a forniture di stupefacente nei confronti del gruppo del NI, al contenuto di una conversazione ambientale del 27/05/2010, nel corso della quale il LC, il AL ed il coimputato De NG parlavano della necessità di guadagnare per poter versare il dovuto al NI, ed alla presenza del AL, con BE NI e il De NG, all'occultamento di gr. 100 di cocaina poi recuperati;
ed a quanto emergente dalla convergenza di questi elementi in ordine alla consapevolezza del AL di operare a vantaggio dell'associazione. A tale argomentazione il ricorrente oppone una valutazione parcellizzata dei singoli elementi e una lettura riduttiva della conversazione intercettata quale mera manifestazione di aiuto del AL in favore dei congiunti coimputati, che trascura la significatività coerentemente attribuita dalla Corte territoriale alla conoscenza, in capo al AL, degli obblighi di versamento di parte dei proventi illeciti in favore del NI, quali manifestazioni dell'operatività di una struttura criminosa organizzata;
e per il resto propone rilievi di merito sulla possibilità che il AL abbia inteso unicamente supportare la condotta dei congiunti, che non evidenziano alcuna illogicità nella ricostruzione della sentenza impugnata, per la quale la presenza dell'imputato in momenti significativi dell'attività dell'associazione e la conoscenza dei meccanismi operativi della stessa evidenziavano consapevolezza e volontà di agire per la funzionalità del sodalizio nella sua interezza. 31 10. Il ricorso proposto da EF IU, ritenuto responsabile dei reati di partecipazione all'associazione di tipo mafioso ed all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione e cessione di più quantitativi di cocaina e tentata estorsione in danno di MO AN DENN e tali EL, GI e MA per costringerli a versare i corrispettivi di cessioni di cocaina, è infondato, salvo quanto si dirà in ordine alla determinazione della pena. 10.1. Sul diniego della prevalenza delle attenuanti generiche, rammentato che il giudizio di comparazione fra le circostanze è censurabile in sede di legittimità solo laddove sia il risultato di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e non anche allorché la soluzione adottata sia sufficientemente motivata nell'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito in materia (Sez. 5, n. 5579 del 26/09/2013, Sulo, Rv. 258874; Sez. 6, n. 6866 del 25/11/2009, Alesci, Rv. 246134), la motivazione della sentenza impugnata era conforme a tali indicazioni, laddove vi si evidenziavano il carattere parziale della confessione dell'imputato e l'esaustiva considerazione già attribuita all'incensuratezza del IU con il riconoscimento delle attenuanti generiche. Tale ultima osservazione rende infondata la doglianza di mancata considerazione dell'assenza di precedenti penali;
mentre le ulteriori considerazioni del ricorrente si riducono ad una valutazione alternativa degli stessi elementi valutati dai giudici di merito, che non evidenzia illogicità tali da rendere reprensibile in questa sede, secondo i principi richiamanti, giudizio in discussione. 10.2. Sulla determinazione della pena, è effettivamente vero che il computo esposto nella motivazione, articolato nella quantificazione della pena-base in anni dieci di reclusione, nell'aumento della stessa ad anni quattordici per la continuazione e nella riduzione per il rito, ha come risultato matematico finale una pena di anni nove e mesi quattro di reclusione, e non di anni nove e mesi otto come indicato nella sentenza. Tanto integra tuttavia all'evidenza non un vizio motivazionale che imponga l'annullamento della sentenza impugnata, ma un mero errore materiale che può essere eliminato in questa sede con la rettifica della pena, per l'appunto, in anni nove e mesi quattro di reclusione. 11. Il ricorso proposto da PE LE, ritenuto responsabile del reato di detenzione e cessione di un quantitativo di cocaina, è inammissibile. 11.1. Sull'affermazione di responsabilità dell'imputato, è in primo luogo manifestamente infondata l'affermazione posta quale premessa del ricorso, per la quale sarebbe consentito valutare in sede di legittimità la corrispondenza della motivazione impugnata con le risultanze processuali. Anche a seguito della 32 modifica apportata all'art. 606, lett. E, cod. proc. pen. con la 1. 20 febbraio 2006, n. 46, rimane preclusa nel giudizio di legittimità la deduzione di un generale vizio di travisamento del fatto, che condurrebbe alla sovrapposizione di una diversa valutazione delle risultanze di cui sopra, formulata dalla Corte di Cassazione, a quella compiuta nei precedenti gradi di merito;
essendo consentito unicamente, per effetto della menzionata riforma, dedurre il vizio di travisamento della prova, che ricorre nel solo caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una determinata prova che si riveli insussistente o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, e che sollecita un intervento del giudice di legittimità nel senso non di una reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito, ma della verifica sulla sussistenza di detti elementi (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). Ciò posto, è di conseguenza impossibile in questa sede la valutazione sollecitata dal ricorrente, che chiama questa Corte non ad un controllo sull'esistenza di una prova, ma ad una diversa valutazione della prova, costituita da conversazioni intercettate, in ordine alla riferibilità dei relativi contenuti ad una richiesta di un modesto quantitativo di stupefacente per uso personale, da parte del LE, e non al concorso dello stesso nel trasporto del quantitativo di cocaina fornito dal IU;
contenuti valutati dalla Corte territoriale nel secondo senso in base alla ripetitività delle richieste ed ai richiami a quantitativi come cinquanta pezzi» e a consumatori finali diversi dal LE, indicati come gli amici di NT o «gli amici che erano tornati». E' poi generica la censura di carenza motivazionale sulla prospettabilità dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma quinto, T.U. Stup., viceversa espressamente esclusa dai giudici di merito in base ai riferimenti quantitativi di cui sopra ed all'utilizzazione dell'esercizio commerciale del LE per l'attività illecita. 11.2. Sul diniego delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. e sulla determinazione della pena, il ricorso è generico nel mero richiamo a circostanze indicate come favorevoli all'imputato, che trascura le considerazioni della sentenza impugnata sulla gravità e la sistematicità della condotta, incompatibile con il riconoscimento delle attenuanti generiche, e sulla quantificazione della pena già nel minimo edittale. 12. Il ricorso proposto da OM D'AG, ritenuto responsabile del reato di detenzione e cessione di un quantitativo di cocaina, è inammissibile. Le censure del ricorrente sono manifestamente infondate nella segnalazione dell'assenza di riscontri alle intercettazioni, non necessari per quanto detto al precedente punto 8.3, e comunque generiche nel trascurare l'ulteriore elemento 33 indicato dalla Corte territoriale nelle dichiarazioni del collaboratore RC PE, che descriveva il D'AG come dedito al traffico di stupefacente in San Pietro Vernotico. Il ricorso è altresì generico nella denuncia di scarsa significatività dei relativi contenuti o di riconducibilità degli stessi all'ipotesi di cui all'art. 73, comma quinto, T.U. Stup., a fronte dei precisi riferimenti della sentenza impugnata al reclamo, da parte del D'AG, del pagamento di un debito del coimputato OS, alla riferibilità di tale debito a forniture di stupefacente, evidenziata dalla manifestata necessità del OS di recuperare denaro dagli acquirenti e dall'incompatibilità dei termini utilizzati nelle conversazioni, riferiti a veicoli, con la causale indicata dalla difesa in prestazioni lavorative pagate in anticipo dal D'AG, ed all'impossibilità di ravvisare la fattispecie meno grave del reato per l'imperiosità della richiesta di pagamento del debito, la consistenza della somma che conseguentemente doveva essere procurata e l'avere il D'AG agito in concorso con il coimputato EL NA, all'epoca sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. 13. Il ricorso proposto da RO De UC, ritenuto responsabile dei reati di detenzione e cessione di più quantitativi di cocaina, è infondato. 13.1. In ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma quinto, T.U. Stup., le censure del ricorrente si imperniano sulla contraddittorietà della decisione rispetto al riconoscimento della fattispecie meno grave, nei confronti dei coimputati TU, AM e TI, con sentenza di applicazione di pena per la stessa condotta di detenzione di dieci grammi di cocaina ascritta anche al De UC. Tuttavia, nella motivazione della decisione della sentenza impugnata sull'esclusione dell'ipotesi in esame, il pur esistente riferimento al predetto episodio assumeva di per sé una rilevanza marginale;
sviluppandosi l'argomentazione nel richiamo a diversi altri elementi, segnatamente la natura non occasionale della condotta, lo svolgimento della stessa in concorso con altri soggetti, in contiguità con un'associazione criminosa e nel diretto contatto con PE NI, che ne era al vertice e dal quale era ricevuto lo stupefacente, e la disponibilità di altre fonti di approvvigionamento della droga. E, d'altra parte, la detenzione del quantitativo di dieci grammi di cocaina, sequestrato al coimputato TU, non esauriva l'oggetto delle imputazioni contestate al De UC, che comprendeva anche l'acquisto dal NI di altri quantitativi della stessa sostanza e la detenzione di un maggiore compendio di cocaina, acquistato da LE RS e CH TO, del quale i più volte menzionati dieci grammi costituivano solo una parte. La denunciata contraddittorietà è pertanto insussistente;
mentre gli ulteriori rilievi del ricorrente sull'irrilevanza della pluralità delle condotte contestate all'imputato, ai 34 fini della questione in esame, si risolve in una valutazione di merito, non consentita in questa sede, ed è comunque generica nella mancata considerazione degli altri elementi indicati nella sentenza impugnata con riguardo ai diretti rapporti con il vertice dell'associazione criminosa ed ai diversi canali di rifornimento di stupefacente dei quali l'imputato disponeva. 13.2. Sul diniego delle attenuanti generiche, la censura di omessa valutazione di un manoscritto di contenuto confessorio, depositato dall'imputato nel luogo di reclusione, non considera che il l'affermazione della sentenza impugnata sulla mancanza di ammissioni di responsabilità dell'imputata era espressamente riferita a dichiarazioni rese al pubblico ministero o al giudice per le indagini preliminari, ed implicava pertanto una valutazione di irrilevanza dello scritto in esame;
ed è peraltro generica ove non considera che la Corte territoriale escludeva la riconoscibilità delle attenuanti non solo per la ritenuta assenza di dichiarazioni confessorie rilevanti, ma anche per i plurimi, gravi e specifici precedenti penali dell'imputato. 13.3. Sul diniego della continuazione con i fatti di cui alla sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce del 20/06/2005, la sentenza impugnata era adeguatamente motivata rilevando la datazione dei fatti oggetto della sentenza di cui sopra ad otto anni prima di quelli qui considerati ed all'inerenza degli stessi alla partecipazione ad un diverso sodalizio criminoso;
considerazioni alle quali il ricorrente oppone solo una valutazione di merito sulla valenza di altri elementi, ritenuti dalla Corte territoriale soccombenti rispetto a quelli indicati. 14. Il ricorso proposto da GI LC, ritenuto responsabile dei reati di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di detenzione e cessione di più quantitativi di cocaina, è infondato. 14.1. Sul rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, premesso che la stessa concerneva la sussistenza degli indizi posti a fondamento dei provvedimenti autorizzativi e che questi ultimi devo attenere non alla colpevolezza di un determinato soggetto, ma solo all'esistenza di un reato (Sez. 2, n. 42763 del 20/10/2015, Russo, Rv. 265127), la sentenza impugnata era congruamente motivata sul punto, per un verso richiamandosi quanto già osservato dal Giudice per le indagini preliminari, su analoghe eccezioni allo stesso proposte, in ordine ai rapporti emersi dalle precedenti indagini fra PE NI e VA NI, convivente del LC, alla localizzazione delle utenze telefoniche cellulari dei NI nella zona barese ove si trovava il LC e, quanto all'intercettazione ambientale sull'autovettura di quest'ultimo, a quanto emerso in ordine all'accingersi l'imputato ad acquistare o noleggiare il veicolo;
e 35 per altro aggiungendosi come all'epoca fosse già accertata l'esistenza di un'associazione dedita al traffico di stupefacenti, l'omessa allegazione alle richieste di autorizzazione all'intercettazione dei tabulati e del verbale di controllo non escludesse la sussistenza dei dati sopra indicati, non contestati dalla difesa nella loro materialità, e la mancanza del contratto di noleggio dell'autovettura fosse giustificata dal fatto che lo stesso non era stato ancora stipulato. Ed è agevole osservare come il ricorrente si limiti a riproporre censure che trovavano già risposta in queste considerazioni, nelle quali non sono ravvisabili vizi logici rilevabili in questa sede. 14.2. Sull'affermazione di responsabilità per il reato associativo, la motivazione della sentenza impugnata si articolava nei riferimenti ai contatti diretti del LC con BE NI per gli approvvigionamenti di stupefacente in favore del gruppo facente capo allo stesso ed al versamento ai NI, da parte del LC oltre che del AL e del De NG, di parte dei proventi del traffico. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nessuna illogicità motivazionale è ravvisabile nella lettura di tali circostanze come indicative dell'inserimento del LC nel contesto associativo e non del mero rapporto di affidamento in affari relativi al commercio dello stupefacente, tento conto del rilievo attribuito dai giudici di merito in tale senso al versamento di introiti del traffico all'associazione ed alla partecipazione ad una fase cruciale dell'attività di quest'ultima quale il rifornimento della sostanza. Mentre privo di decisività, a fronte degli elementi indicati, è il richiamo alla durata temporale dei rapporti del LC con il sodalizio. 14.3. Sull'affermazione di responsabilità per i reati in materia di stupefacenti, il ricorso si limita a denunciare il rinvio della motivazione della sentenza impugnata a quanto affermato in ordine alle posizioni di coimputati. Rinvio in effetti formulato rispetto ad analoghi passaggi motivazionali riguardanti i coimputati AL, De NG, MI, PO e ZO, ma accompagnato da ulteriori considerazioni per le quali dall'integrazione dei contenuti delle intercettazioni e del dato del sequestro di un chilogrammo di hashish ceduto dal LC al TR risultava che l'imputato si riforniva di stupefacente dallo ZO e cedeva la sostanza al EV ed al AN, e che i debiti di questi ultimi nei confronti del LC non erano riconducibili, come sostenuto dalla difesa, ad affari riguardanti i maneggi e le masserie di cui il LC e lo ZO avevano la disponibilità. E su tali argomenti nessuna specifica censura è dedotta dal ricorrente. 14.4. Sulla sussistenza dell'elemento psicologico dell'aggravante del numero di dieci partecipi all'associazione, come osservato al precedente punto 8.2 su un analogo motivo dedotto dalla ricorrente TA, il ricorso qui esaminato si 36 limita ad una non consentita critica di merito dell'argomentazione della sentenza impugnata in ordine all'impossibilità per l'imputato di ignorare la dimensione quantitativa del sodalizio;
argomentazione peraltro svolta dalla Corte territoriale in termini ben più articolati di quelli oggetto delle censure del ricorrente, imperniati sulla prevedibilità che il gruppo del NI, in considerazione della continuità delle dimensioni del traffico di stupefacente, fosse composto da almeno dieci partecipi. 14.5. Sul diniego delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena, il ricorrente si limita a censurare l'asserita astrattezza delle considerazioni della sentenza impugnata, viceversa specificamente riferiti alla sistematicità ed alla diffusività delle condotte criminose, ed a contrapporre alle stesse un richiamo al limitato periodo di commissione dei fatti, non illogicamente ritenuto dai giudici di merito recessivo rispetto agli elementi indicati. Il ricorso trascura inoltre, in ordine alla quantificazione della pena inflitta, il rilievo della Corte territoriale sulla corrispondenza della stessa al minimo edittale;
mentre l'ulteriore censura di carenza motivazionale sulla determinazione degli aumenti per la continuazione in quanto asseritamente giustificati con una mera affermazione di congruità degli stessi, analogamente a quanto osservato al punto 8.5 nel trattare il ricorso della coimputata TA, è generica rispetto al contenuto della motivazione della sentenza impugnata, nella quale tale congruità era riferita al numero ed alla gravità dei fatti, ed è peraltro manifestamente infondata, non sussistendo viceversa obbligo di specifica motivazione per la quantificazione degli aumenti a titolo di continuazione, valendo a questi fini le ragioni a sostegno della determinazione della pena-base secondo i principi richiamanti nel precedente punto indicato. 14.6. Sull'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata e delle pene accessorie del divieto di espatrio e del ritiro della patente di guida, anche in questo caso conformemente a quanto osservato su analogo motivo proposto dalla ricorrente TA ed esposto al punto 8.6, la censura di mancanza di motivazione, in quanto riferita all'insufficienza dell'asserzione per la quale i fatti sarebbero espressivi di pericolosità sociale, è generica nel momento in cui tale affermazione era in realtà ulteriormente articolata, nella sentenza impugnata, nel richiamo alle connotazioni delle condotte precedentemente descritte ai fini dell'esclusione dell'ipotesi meno grave dei reati in materia di stupefacenti. 15. Il ricorso proposto da NA EL, ritenuto responsabile dei reati di detenzione e cessione di più quantitativi di cocaina e offerta in vendita di un quantitativo di hashish, è inammissibile. 37 15.1. Sull'affermazione di responsabilità dell'imputato, la censura di carenza motivazionale della sentenza impugnata, in quanto asseritamente formulata con mero rinvio alla decisione di primo grado, è manifestamente infondata laddove la Corte territoriale argomentava invece richiamando specificamente una conversazione ambientale nella quale si faceva riferimento a cessioni di stupefacente da parte dell'EL nei confronti del IU. Le doglianze del ricorrente sulla significatività di tale conversazione sono generiche, mentre inammissibilmente riferito alla valutazione di atti processuali è il richiamo a dichiarazioni di segno contrario che sarebbero state rese dal coimputato IU. Ed ancora generico è il rilievo sulla riconoscibilità dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma quinto, T.U. Stup., esclusa dai giudici di merito in base a precisi elementi non considerati dal ricorrente, quali la presenza nella conversazione citata del termine cinquanta» e la pluralità delle sostanze stupefacenti trattate. 15.2. Sul trattamento sanzionatorio, la censura del ricorrente sul richiamo ai soli precedenti penali dell'imputato per il diniego delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. è generico sia per la mancata indicazione delle ragioni per le quali tale elemento non sarebbe significativo, che per l'omessa considerazione dell'ulteriore riferimento della sentenza impugnata alla commissione dei fatti allorché l'imputato era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa. Ed altrettanto generica è la doglianza sulla determinazione della pena, a fronte dell'osservazione della Corte territoriale per la quale la stessa era già stata determinata in misura pari al minimo edittale. 16. Il ricorso proposto da DR FU, ritenuto responsabile dei reati di detenzione e cessione di due quantitativi di cocaina, è inammissibile. 16.1. Sull'affermazione di responsabilità per il reato di acquisto dal IU e cessione a terzi di un quantitativo di cocaina commesso nel settembre del 2009, il rilievo del ricorrente, per il quale difetterebbe l'indicazione di elementi di prova specificamente riferibili alla condotta di cui sopra e non ad altra commessa nel novembre dello stesso anno, generico laddove nella sentenza impugnata si faceva invece riferimento a tal fine a conversazioni intercettate temporalmente riferibili all'episodio in esame, nella quali si parlava della cessione di «150 oggi e 150 domani». 16.2. Sul diniego delle attenuanti generiche, la deduzione di illegittimità del richiamo a questo proposito ad elementi già valutati ai fini dell'applicazione della recidiva è manifestamente infondata. Nulla vieta infatti che uno stesso elemento sia valutato sotto diversi profili (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi, Rv. 264378); e tanto vale anche nel rapporto fra le diverse prospettive decisionali 38 proprie dei giudizi sull'applicabilità della recidiva e delle attenuanti generiche (Sez. 6, n. 45623 del 23/10/2013, Testa, Rv. 257425). Il ricorso è per il resto generico nel denunciare il contrasto della decisione con l'assoluzione in primo grado per il reato associativo, nel momento in cui l'articolata motivazione della sentenza impugnata valorizzava comunque la provenienza dall'associazione dello stupefacente trattato dall'imputato e gli stretti contatti dello stesso con alcuni associati, e comunque richiamava i precedenti penali e la commissione dei reati in un periodo nel quale il FU era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. 17. Il ricorso proposto da OL GU AD, ritenuto responsabile dei reati di detenzione e cessione di più quantitativi di cocaina, è inammissibile. 17.1. Sull'affermazione di responsabilità dell'imputato, manifestamente infondata, per le ragioni esposte al precedente punto 8.3, è la censura di illegittimità del riferimento alle sole intercettazioni. Mentre il rilievo per il quale da queste ultime non emergerebbero cessioni di stupefacenti si risolve in non consentite valutazioni di merito, alternative a quanto osservato nella sentenza impugnata in ordine all'incongruenza dei termini utilizzati nelle conversazioni con letture diverse da quella della cessione a terzi di cocaina che l'imputato acquistava dai coimputati TA e NA. 17.2. Sul mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma quinto, T.U. Stup., il ricorso è generico laddove, facendo mero richiamo ad elementi dedotti come favorevoli all'imputato, omette di confrontarsi con quanto osservato nella sentenza impugnata in ordine al carattere non occasionale della condotta, al collocarsi la stessa in uno stadio intermedio della catena di distribuzione ed alla cessione di stupefacente a soggetti, quale il OS, che non ne erano utilizzatori finali. 17.3. Sul diniego delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., la censura di carenza motivazionale è generica rispetto ai riferimenti della sentenza impugnata, sul punto, al precedente penale dell'imputato ed al contributo non marginale dello stesso all'attività criminosa. 18. Il ricorso proposto da CA OS, ritenuto responsabile del reato di detenzione e cessione di più quantitativi di cocaina, è inammissibile. 18.1. Sull'affermazione di responsabilità dell'imputato, il ricorso si risolve in non consentite valutazioni di merito sul contenuto delle conversazioni intercettate e sulla riconducibilità al traffico di stupefacente del debito del OS verso i coimputati NA e TA, dalle stesse emergente, affermata nella sentenza impugnata in base all'impossibilità di ipotizzare causali 39 diverse del debito alla luce della mancanza di altre attività commerciali svolte dall'imputato. Generica è l'ulteriore censura, per la quale non sarebbe provata la destinazione a terzi dello stupefacente acquistato, ove trascura quanto rilevato dalla Corte territoriale sulla significatività in tal senso dei riferimenti delle intercettazioni a somme da riscuotere presso altri soggetti. 18.2. Sul mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma quinto, T.U. Stup., il ricorso è generico nel momento in cui si limita alla mera indicazione di elementi dedotti come favorevoli all'imputato, non discutendo quanto invece osservato dai giudici di merito sul carattere non occasionale della condotta, sulla pluralità degli acquirenti dello stupefacente e sull'accenno all'uso della violenza per recupero dei crediti nei confronti degli stessi. 18.3. Sul diniego delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cond. pen., il ricorso si limita a denunciare genericamente l'apoditticità del riferimento della sentenza impugnata al carattere non episodico della condotta, trascurando l'ulteriore richiamo della Corte territoriale al precedente penale dell'imputato. 19. Il ricorso proposto da MA NA, ritenuto responsabile dei reati di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione e cessione di più quantitativi di cocaina e tentata estorsione di corrispettivi di cessione di stupefacente in danno di tali AN e TH, è infondato. 19.1. Sull'affermazione di responsabilità per il reato associativo, è in primo luogo infondata l'affermazione del ricorrente per la quale la stessa sarebbe stata ritenuta solo in base ai reati specifici. Il riferimento alla pluralità di detti reati assumeva invero, nel complesso motivazionale della sentenza impugnata, una funzione marginale;
essendo l'argomentazione della Corte territoriale incentrata essenzialmente sulle conversazioni intercettate, dettagliatamente analizzate, e sui contatti diretti dell'imputato con PE NI, dalle stesse emergenti. Il ricorso si risolve per il resto in non consentite valutazioni di merito sui contenuti delle intercettazioni e in una critica isolatamente portata ai singoli passaggi motivazionali della sentenza impugnata, che non coglie la convergenza degli elementi risultanti dalle conversazioni e la rilevanza coerentemente attribuita al rapporto diretto dell'imputato con il vertice dell'associazione. 19.2. Sul mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 74, comma sesto, T.U. Stup., la sentenza impugnata era adeguatamente motivata nel riferimento alla dimensione non minimale del traffico gestito dall'associazione, alla destinazione dello stupefacente a soggetto che non ne erano gli utilizzatori finali e al pagamento di una delle partite di droga trattate dall'imputato con un assegno dell'importo di € 13.000, indicativo di una consistenza rilevante del quantitativo. Su quest'ultimo aspetto, la censura di carenza motivazionale 40 proposta dal ricorrente in ordine all'effettiva ricezione del titolo da parte dell'imputato è infondata, a fronte del richiamo della Corte territoriale alla manifestata necessità del NA di cambiare l'assegno. E, per il resto, il ricorso si risolve nel proporre una diversa valutazione sugli elementi indicati dai giudici di merito, non deducibile in questa sede. 19.3. Sul diniego delle attenuanti generiche, la censura di omessa valutazione delle ammissioni dell'imputato sulle condotte di cessione di stupefacente è manifestamente infondata, laddove il dato era viceversa esaminato nella sentenza, per un verso riducendone l'effettiva portata nella limitazione a solo alcune delle condotte contestate e nella contestuale negazione dei rapporti con gli associati, e per altro valutando l'elemento come soccombente, in tali limiti, rispetto a quelli decisivi in senso contrario costituiti dalla pluralità dei fatti e dai precedenti penali dell'imputato, uno dei quali specifico. 19.4. Sul mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma quinto, T.U. Stup., il ricorso si riduce al generico richiamo al mancato accertamento della consistenza dei quantitativi di stupefacente trattati, che trascura il richiamo della sentenza impugnata agli elementi già indicati in proposito del disconoscimento dell'ipotesi meno grave del reato associativo. 20. Il ricorso proposto NZ MI, ritenuto responsabile dei reati di detenzione e cessione di più quantitativi di cocaina, è infondato. 20.1. Sul rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, i motivi dedotti sono analoghi a quelli proposti sulle stesse questioni dal ricorrente LC. Non possono pertanto che richiamarsi le considerazioni esposte al precedente punto 14.1 in termini di infondatezza dei motivi stessi. 20.2. Sull'affermazione di responsabilità dell'imputato, l'affermazione del ricorrente, per la quale la sentenza impugnata si limiterebbe ad una mera esposizione dei contenuti delle intercettazioni, omette di considerare le specifiche argomentazioni della Corte territoriale a commento di tali contenuti;
per le quali gli stessi non potevano che essere interpretati in senso accusatorio, osservandosi in particolare che nella conversazione del 22/05/2010 l'imputato parlava esplicitamente di grammi, polvere e somme ricavate e da versare, che non ricorrevano fra gli interlocutori rapporti economici di altra natura e che i quantitativi e i ricavi indicati, il riferimento ad un debito nei confronti del LC per l'importo di € 3.500 e la manifestata necessità di vendite sottocosto per la scadente qualità del materiale escludevano la destinazione dello stupefacente all'uso personale. 41 20.3. Sul mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma quinto, T.U. Stup., il ricorso è generico nel ridurre la motivazione della sentenza impugnata ad una mera affermazione sul carattere non minimale della condotta, laddove la Corte territoriale richiamava espressamente a questi fini le considerazioni svolte al punto precedente sui riferimenti numerici ed economici indicativi della consistenza del traffico illecito;
e si risolve per il resto in valutazioni di merito sulla rilevanza di elementi favorevoli all'imputato, superati dalle considerazioni che precedono. 20.4. Sul diniego delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. e sulla determinazione della pena, il ricorrente si limita a denunciare genericamente l'astrattezza del viceversa preciso richiamo della sentenza impugnata ai plurimi precedenti penali dell'imputato, ed a contrapporvi elementi ritenuti dai giudici di merito soccombenti rispetto al dato appena menzionato ed al carattere non occasionale della condotta, trascurando altresì, quanto alla commisurazione della pena, l'osservazione della Corte territoriale sull'irrogazione della stessa nel minimo edittale. 21. Il ricorso proposto da AU ER, ritenuto responsabile dei reati di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e detenzione e cessione di più quantitativi di cocaina, è inammissibile. Le censure del ricorrente sull'affermazione di responsabilità dell'imputato si riducono a generiche affermazioni sui limiti temporali della comparsa del'imputato nelle conversazioni intercettate, sulla mancanza di rapporti di conoscenza con i coimputati e sull'assenza di prova per i reati specifici, che non si confrontano con il complesso motivazionale della sentenza impugnata;
nella quale si evidenziava come dalle intercettazioni risultassero la collaborazione del NÈ in due cessioni di cocaina effettuate dal IU, con riferimenti numerici ed espressioni significative come «quella buona», la sussistenza di rapporti del NÈ non solo con il IU ma anche con il SA, la presenza del NÈ con il IU in occasioni nelle quali quest'ultimo prelevava lo stupefacente dall'abitazione del NI, le direttive impartite dal IU al NÈ in termini significativi dell'affidamento riposto dal primo nei confronti del secondo, l'intervento del NÈ per la predisposizione di un incontro fra il IU e NI VI sulle pretese della coimputata ST nell'attività di spaccio e l'informazione data all'imputato dal IU su un'operazione da effettuarsi secondo disposizioni trasmesse da BE NI al fratello PE, e come tali elementi fossero dimostrativi dell'intraneità del NÈ al contesto associativo a prescindere dalla delimitazione temporale dei contatti intercettati. Mentre evidentemente privo di decisività e pertanto implicitamente ritenuto irrilevante 42 dai giudici di merito, a fronte degli elementi indicati, è l'accenno del ricorrente, anch'esso peraltro generico, a dichiarazioni di segno contrario del IU. 22. Il ricorso proposto da DR PO, ritenuto responsabile del reato di detenzione e cessione di più quantitativi di cocaina, è inammissibile. 22.1. Sull'affermazione di responsabilità, le censure del ricorrente sono generiche sia nella loro intrinseca formulazione, limitata ad attribuire alla sentenza impugnata il riferimento a mere ipotesi e a lamentare la mancata assunzione di prove solo potenzialmente favorevoli all'imputato, che in quanto non attinenti alle argomentazioni della Corte territoriale;
con le quali si osservava che la versione dell'imputato, ammissiva della ricezione di stupefacente dal LC ma negativa in ordine alla destinazione dello stesso a terzi, era smentita per quest'ultimo aspetto da conversazioni intercettate nelle quali il PO riportava lamentele di altra persona sulla pessima qualità della droga dallo stesso consumata e la mancata fornitura di sostanza con la quale la stessa potesse essere mescolata, e si faceva d'altra parte riferimento ad un quantitativo di stupefacente che il LC, per soddisfare una richiesta del coimputato TR, chiedeva ed otteneva dal PO. 22.2. Sull'applicazione della recidiva, la censura di illegittimità della stessa in quanto ritenuta obbligatoria, in contrasto con la già rammentata decisione della Corte Costituzionale sul punto, è manifestamente infondata nel momento in cui la Corte territoriale non richiamava assolutamente una siffatta obbligatorietà, peraltro nella specie insussistente anche secondo l'originaria previsione normativa in assenza di contestazione del reato associativo, ma motivava invece in concreto sulla pericolosità sociale dell'imputato alla luce dei rilevanti quantitativi di stupefacente trattati, del carattere non episodico delle condotte e dei precedenti penali specifici del PO. 23. Il ricorso proposto da RP TO, ritenuto responsabile dei reati di detenzione e cessione di più quantitativi di cocaina, è infondato. 23.1. Sull'affermazione di responsabilità, la sentenza impugnata era coerentemente motivata in base per un verso alle conversazioni intercettate, dalle quali risultava che il TO cedeva al coimputato due quantitativi di sostanza che successivi commenti registrati fra il SO, la TA ed il NA sulla qualità della stessa identificavano inequivocabilmente in cocaina;
e per altro alle dichiarazioni del SO, che confermava di aver acquistato gr. 50 di cocaina tramite il TO. Le censure del ricorrente non evidenziano vizi logici in questa ricostruzione, proponendo solo una diversa lettura dei contenuti delle conversazioni, e 43 trascurano le dichiarazioni del SO che ne riscontrano la dimostratività anche in tema di conclusione positiva degli accordi per le cessioni dello stupefacente. 23.2. Sul mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma quinto, T.U. Stup., la doglianza del ricorrente sull'assoluzione dell'imputato, in un separato procedimento, dall'imputazione di detenzione di un quantitativo di gr. 400 di cocaina non incide significativamente sulla congruenza della motivazione della sentenza impugnata;
nella quale il riferimento a tale episodio rivestiva importanza marginale, incentrandosi la parte essenziale dell'argomentazione su quanto risultante dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni del SO in ordine alla consistenza dei quantitativi trattati, alla posizione di fornitore all'ingrosso di stupefacente assunta dal TO ed alla disponibilità in capo allo stesso di propri canali di approvviggionamento. Il rilievo del ricorso sulla mancata precisazione della quantità e della qualità dello stupefacente ignora il riferimento quantitativo e qualitativo contenuto nelle dichiarazioni del SO, ed è comunque ininfluente sulle considerazioni sopra riportate;
mentre è del tutto inconferente, rispetto al tema in discussione, l'ulteriore richiamo alla natura dei precedenti penali dell'imputato. 24. Il ricorso proposto da VE ZZ, ritenuto responsabile dei reati di detenzione e cessione di più quantitativi di cocaina, è inammissibile. L'esame delle censure del ricorrente, a prescindere dall'intrinseca genericità dei rilievi sull'affermazione di responsabilità e dall'inconferenza del tema dell'obbligatorietà della recidiva in assenza della contestazione del reato associativo, è precluso dalla rinuncia ai motivi di appello da parte dell'imputato, della quale si dava atto nella sentenza impugnata. 25. Il ricorso proposto da OM SA, ritenuto responsabile dei reati di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e detenzione e cessione di un quantitativo di cocaina, è inammissibile. Le censure del ricorrente sull'affermazione di responsabilità per il reato associativo, con particolare riferimento alla dedotta insufficienza dell'aver l'imputato collaborato con il IU nella cessione di alcuni quantitativi di stupefacente ai fini della consapevolezza dell'inserimento di tale condotta nel contesto associativo, sono generiche nel trascurare le più approfondite argomentazioni della sentenza impugnata sull'estensione temporale dell'attività dell'imputato, sulla funzionalità della stessa alle esigenze dell'associazione, in quanto concretizzatasi anche nel presidiare una sala giochi informando il IU della presenza di acquirenti, e sul particolare affidamento mostrato dal IU nel 44 riferire a tale NT IA che avrebbe lasciato lo stupefacente indifferentemente nella propria autovettura o in quella del SA e nel consentire a quest'ultimo di salire sull'automobile che conduceva subito dopo aver ricevuto una consistente fornitura dal NI ed alla presenza del NÈ. E' altresì generica la doglianza di contraddittorietà della motivazione con l'assoluzione del coimputato De AS, non essendo accompagnata da alcun rilievo sulla sull'argomentazione della Corte territoriale che spiegava tale diversa decisione con il carattere unidirezionale del rapporto del De AS con il IU e la restrizione dello stesso alle sole consegne di stupefacente nei confronti del LE. 26. Il ricorso proposto da GI SO, ritenuto responsabile dei reati di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e detenzione e cessione di più quantitativi di cocaina, è inammissibile. 26.1. Sull'affermazione di responsabilità per il reato associativo, l'assunto del ricorrente, per il quale la decisione sarebbe fondata solo su vaghe asserzioni di PE NI in una conversazione ambientale, propone non consentite valutazioni di merito sul contenuto di detta conversazione, esposta nella sentenza impugnata nei termini del lamentare il NI come del proprio gruppo fossero rimaste due o tre persone fra le quali tale GI identificabile nell'imputato, ed è per il resto generico nell'omettere l'esame di altre risultanze valorizzata dalla Corte territoriale, in particolare le dichiarazioni del collaboratore AV AF su confidenze ricevute in carcere per le quali il SO aveva il compito di reperire lo stupefacente, le conversazioni nelle quali il IU chiedeva al NI se oltre a lui e a GI avesse altri cooperanti e parlava con il SO nella prospettiva di una gestione comune del commercio di stupefacente, la frequenza della partecipazione del SO a tale commercio, la consumazione di condotte in concorso anche con il NA, i versamenti di denaro al NI e l'immediata informazione data a quest'ultimo ed al IU sul cambio della propria scheda telefonica. Manifestamente infondata è poi la censura di contraddittorietà rispetto alla disponibilità da parte dell'imputato di altri canali di rifornimento di stupefacente, non incompatibile con la ravvisabilità del legame associativo. 26.2. Sul diniego delle attenuanti generiche, la censura di mancata valutazione di circostanze favorevoli all'imputato è manifestamente infondata con riguardo alle ammissioni del SO sulle cessioni di stupefacente, che venivano invece esaminate nella sentenza impugnata rilevandone la scarsa significatività in quanto non estese al reato associativo e tendenti a rappresentare i coimputati come meri consumatori di droga, e generica nel fare 45 riferimento ad altri elementi, trascurando le considerazioni della Corte territoriale sulla pluralità delle condotte e sulla commissione delle stesse nel corso del servizio quale vigile del fuoco e con uso di un veicolo della pubblica amministrazione. 27. Il ricorso proposto da LA UT, ritenuta responsabile del reato di detenzione e cessione di un quantitativo di cocaina, è inammissibile. Premesso che la sentenza imputata era motivata per la posizione in esame mediante rinvio a quanto argomentato nei confronti del coimputato UC De BL, la censura di carenza motivazionale sull'affermazione di responsabilità per la cessione di stupefacente a tale AN, contestata come commessa il 07/02/2010, è manifestamente infondata nel momento in cui per tale episodio la responsabilità dell'imputata era in realtà esclusa. Manifestamente infondata è altresì la doglianza di travisamento della conversazione intercettata con riguardo ad analoga condotta commessa il successivo 13 febbraio, per il quale la responsabilità dell'imputata era invece ritenuta. La ricorrente lamenta infatti l'asserita erroneità della lettura data dalla Corte territoriale alla conversazione, nella quale la UT invitava il tale AN a recarsi da UC SA, ribadendo che «UC è amico nostro» e che non era come l'altra volta», nei termini della rassicurazione sulla qualità dello stupefacente fornito dal SA;
e in tal modo propone in realtà una diversa valutazione del significato probatorio della conversazione, in quanto tale estranea al denunciato vizio di travisamento (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087; Sez. 3, n. 46451 del 07/10/2009, Carella, Rv. 245611), concernente viceversa l'errore che cada sul dato significante costituito dalla circostanza di fatto riportata quale contenuto dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). 28. Il ricorso proposto da AN TR, ritenuto responsabile dei reati di detenzione e cessione di più quantitativi di cocaina, è infondato. 28.1. Sull'affermazione di responsabilità dell'imputato, la sentenza impugnata era motivata in base all'analisi delle conversazioni intercettate il 14/06/2010, nel corso delle quali il TR chiedeva al LC «uno scooter come quello dell'altra volta», definito altresì come «cinquantino», e anche «il prato>>, di seguito il LC domandava chiedeva al PO se avesse disponibilità dicendo di aver venduto «tutte le macchine» e che il TR aveva già venduto «tutti gli scooter>>, successivamente veniva fissato un appuntamento ed il TR diceva che «uno lo voleva», e lo stesso giorno il TR era tratto in arresto in quanto 46 trovato in possesso di un chilogrammo di hashish, per la cui detenzione era separatamente giudicato. Ciò posto, nessun vizio logico è ravvisabile nella ricostruzione dei giudici di merito, per la quale le conversazioni avevano ad oggetto la fornitura al TR di un quantitativo di cocaina, denominato convenzionalmente con termini riferiti a veicoli, e di altro di hashish, poi in effetti sequestrato, e l'esistenza di pregressi acquisti della prima sostanza, dimostrata dal riferimento all'aver il TR venduto i ciclomotori di cui disponeva. Questa lettura non contrasta, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, con il mancato rilevamento di altre condotte nell'attività investigativa;
e, quanto alle ulteriori censure sulla mancanza di prova in ordine alla conclusione delle cessioni, alla natura delle sostanze stupefacenti ed alla successiva rivendita delle stesse a terzi, il ricorrente omette di considerare la valenza coerentemente attribuita dalla sentenza impugnata a questi fini al sequestro del quantitativo di hashish in possesso del TR, ai riferimenti della conversazione a due diversi oggetti della richiesta del predetto, indicati con termini gergali di differente ambito denotativo, ed ai riferimenti della conversazione alla vendita, da parte dell'imputato, di quanto precedentemente fornitogli. 28.2. Sul mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma quinto, T.U. Stup., il ricorso è manifestamente infondato nella censura di arbitrarietà di un'affermazione, per la quale l'imputato si sarebbe avvalso di altre persone nella cessione dello stupefacente, che per il vero non compare nella motivazione della sentenza impugnata sul punto, viceversa articolata nei riferimenti alla pluralità dei fatti, alla diversità delle sostanze stupefacenti trattate ed ai non modesti quantitativi delle stesse;
circostanze, queste, la cui desumibilità dagli atti, contestata nel ricorso, è oggetto delle considerazioni riportate al punto precedente, per le quali è stata rilevanza l'assenza di vizi motivazionali. 28.3. Sul diniego della continuazione con i fatti di cui alla sentenza del Tribunale di Lecce del 22/09/2010, relativi al sequestro del quantitativo di hashish di cui si è detto in precedenza, a fronte dell'affermazione della Corte territoriale, per la quale la predetta sentenza non era allegata agli atti, la contraria deduzione del ricorrente rimane meramente assertiva, non risultando il documento presente negli atti trasmessi a questa Corte. La doglianza è pertanto infondata, tanto non precludendo peraltro la proposizione della richiesta di applicazione della continuazione in sede di esecuzione. 29. Il ricorso proposto da LE NT RS, ritenuto responsabile dei reati di detenzione e cessione di più quantitativi di cocaina, è inammissibile. 47 Le censure del ricorrente, limitate all'affermazione di responsabilità, sono infatti precluse dalla rinuncia dell'imputato ai motivi di appello diversi da quelli riguardanti il diniego delle attenuanti generiche, di cui si dava atto nella sentenza " impugnata. 30. Il ricorso proposto da NZ ZO, ritenuto responsabile dei reati di detenzione e cessione di più quantitativi di cocaina, è infondato. 30.1. Sull'affermazione di responsabilità dell'imputato, la sentenza impugnata riportava le conversazioni intercettate, dalle quali risultavano la cessione dalla ZO al LC di un «cavallo», la manifestazione della volontà del LC di restituirlo in quanto non andava bene e l'invito dello ZO a riportarlo per vedere se ci riusciamo»; e ricostruiva il reale oggetto delle conversazioni come cessione di una partita di cocaina poi restituita dal LC in quanto di inadeguata qualità, e ripresa dallo ZO nell'intento di rivenderla, così realizzando l'imputato una seconda e distinta condotta illecita di detenzione dello stupefacente a fine di cessione a terzi. Tale ricostruzione, tenuto conto delle indicazioni provenienti dal complesso della motivazione della sentenza in esame con riguardo all'attività di traffico di stupefacenti svolta dal LC ed all'uso gergale di termini inerenti ad attività lecite svolte dagli imputati per indicare i quantitativi di droga, non presenta i vizi logici denunciati dal ricorrente nell'attribuzione di tale significato meramente convenzionale al termine «cavallo», in base al quale la vicenda veniva consequenzialmente accertata alla luce dei movimenti che l'oggetto così designato subiva secondo quanto riferito dagli interlocutori. Neppure è illogica la lettura dell'espressione formulata dallo ZO, nel consentire a riprendere lo stupefacente, nel senso della volontà dello stesso di tentare un'ulteriore vendita dello stesso in ambienti disposti ad accettarlo pur con i difetti che ne avevano impedito la messa in commercio da parte del LC;
né è censurabile la qualificazione di tale passaggio fattuale come consumazione di una ulteriore e distinta condotta di detenzione illecita dello stupefacente, essendosi ormai la precedente esaurita con la cessione effettuata nei confronti del LC. 30.2. Sul mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma quinto, T.U. Stup., il riferimento della sentenza impugnata alla posizione dell'imputato di fornitore all'ingrosso di stupefacente in favore dell'associazione non presenta i profili di contraddittorietà denunciati dal ricorrente rispetto all'assoluzione dell'imputato per il reato associativo;
la fornitura di sostanza stupefacente ad un'associazione finalizzata al traffico della stessa non integra invero di per sé partecipazione al sodalizio, occorrendo a tal fine l'ulteriore 48 requisito della costante disponibilità a procurare lo stupefacente necessario per l'attività dell'associazione, tale da determinare la sussistenza di un durevole rapporto fra il fornitore e gli associati (Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Nappello, Rv. 265764). L'impossibilità di configurare l'ipotesi attenuata era peraltro motivata dalla Corte territoriale in base all'ulteriore considerazione dell'essersi il LC trasferito dal territorio salentino a quello barese per ricevere dal ZO il quantitativo di stupefacente, circostanza indicativa della dimensione non minima dello stesso;
argomentazione, questa, anch'essa immune da vizi logici e tale da superare i rilievi del ricorrente sulla mancanza di prova in ordine al dato quantitativo e sulla scarsa offensività della condotta. 30.3. Sul diniego delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. e sulla recidiva, le censure del ricorrente sono generiche nel riferire l'esclusione delle attenuanti ad una ritenuta professionalità della condotta della quale si contesta la sussistenza, laddove la sentenza impugnata faceva invece riferimento alle diverse considerazioni svolte in ordine al diniego della meno grave ipotesi del reato ed ai precedenti penali dell'imputato, e nel lamentare mancanza di motivazione sull'applicazione della recidiva, viceversa argomentata in base agli stessi elementi. 31. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi proposti da PE NT EV, PA BR, IA TA, PE LE, OM D'AG, NA EL, EF EL, DR FU, OL DI, CA OS, SA AN, AU SO, DR PO, VE ZZ, OM SA, GI SO, LA UT, TI TA e LE NT RS segue la condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, valutata l'entità della vicenda processuale, appare equo determinare in € 2.000. Al rigetto dei ricorsi proposti da CO AL, RO De UC, GI LC, ME ME, MA NA, NZ MI, RP TO, AN TR e NZ ZO segue la condanna dei predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NI PE e NE MO limitatamente alla ritenuta recidiva con rinvio per nuovo esame sul punto ad 49 altra Sezione della Corte d'Appello di Lecce. Rigetta nel resto i ricorsi dei detti imputati. Rettifica la pena inflitta a IU EF, che deve essere intesa quella di anni nove e mesi quattro di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso di detto imputato. Rigetta i ricorsi di AL CO, LC GI, NA MA, MI NZ, ME ME, TO RP, ZO NZ, TR AN e De UC RO, che condanna singolarmente al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di EV PE NT, BR PA, TA IA, LE PE, D'AG OM, EL NA, EL EF, FU DR, DI OL, OS CA, AN SA, NÈ AU, PO DR, ZZ VE, SA OM, SO GI, UT LA, TA TI e RS LE NT, che condanna, ciascuno, al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22/07/2016 Mann Vactul ☐ Presidente Il Consigliere estensore Carlo Zaza ATA IN CANCELLONA adol 28 NOV 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Camels Langu 50