Cass. pen., sez. V, sentenza 22/07/2016, n. 50394
CASS
Sentenza 22 luglio 2016

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L'omessa comunicazione al difensore del trasferimento del proprio assistito detenuto, del quale sia stata disposta la partecipazione al dibattimento a distanza, non determina di per sé alcuna nullità, in quanto tale omissione non concerne l'assistenza del difensore, bensì la mera presenza dello stesso nel luogo in cui si trova l'imputato, la cui necessità nel caso concreto - presupposto perchè possa ipotizzarsi una effettiva lesione dei diritti della difesa - deve essere rappresentata nel formulare la relativa eccezione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 22/07/2016, n. 50394
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 50394
    Data del deposito : 22 luglio 2016

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