Sentenza 17 gennaio 2014
Massime • 1
Non può essere rettificato dalla Corte di cassazione il vizio della decisione concernente unicamente l'errata denominazione della specie di pena inflitta, poiché l'esercizio del potere previsto dall'art. 619 cod. proc. pen. presuppone la presentazione di un ricorso potenzialmente ammissibile, quale non può ritenersi quello presentato al solo scopo di dar luogo alla correzione di un errore materiale, rimediabile con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. (Fattispecie in tema di irrogazione della pena dell'arresto per i delitti previsti dall'art. 189, commi sesto e settimo C.d.S.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/01/2014, n. 8013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8013 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 17/01/2014
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 103
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere - N. 39272/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA;
nei confronti di:
MA IO N. IL 30/04/1980;
avverso la sentenza n. 409/2012 TRIBUNALE di LANCIANO, del 16/04/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE;
lette le conclusioni del PG Dott. BALDI Fulvio che ha chiesto la rettifica della pena inflitta.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore generale presso la Corte di Appello di L'Aquila ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale AR LA è stato giudicato colpevole dei reati previsti dall'art. 189 C.d.S., commi 6 e 7 e condannato alla pena di mesi dieci di arresto. Deduce la illegalità della pena, essendo prevista, per i reati ritenuti dal giudice, la pena della reclusione.
Chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è inammissibile.
Il Tribunale di Lanciano ha giudicato AR LA colpevole dei reati previsti dall'art. 189 C.d.S., rispettivamente ai commi 6 e 7, e lo ha condannato alla pena di mesi dieci di arresto. Trattasi di pena illegale, comminando la norma la pena della reclusione. Il vizio della decisione non può essere emendato mediante l'annullamento della stessa, così come chiede il ricorrente, o mediante la rettifica senza annullamento, come richiesto dal P.G. presso questa Corte. Infatti, perché possa procedersi ad annullamento e, a fortiori, trovare applicazione la procedura di rettificazione di cui all'art. 619 c.p.p., comma 2 - norma che rende possibile la rettificazione "senza" che occorra "pronunciare annullamento" della sentenza - è necessario che il ricorso sia pertinente a vizi di legittimità diversi dalla tipologia dell'errore di "denominazione della specie della pena" inflitta. Che si tratti, quindi, di un ricorso potenzialmente ammissibile, quale non è il ricorso per cassazione proposto al solo scopo di dar luogo alla rettificazione (correzione) dell'errore, la cui emenda deve avvenire a cura del giudice che ha pronunciato il provvedimento, secondo quanto dispone l'art. 130 cod. proc. pen. In tal senso milita parte della giurisprudenza di legittimità (Sez. 7, n. 1686 del 10/12/2009, dep. 15/01/2010, P.M. in proc. Frisoli, Rv. 245421; Sez. 6, n. 30576 del 29/05/2003, Jamal, Rv. 225716). In particolare si è affermato che "il potere della Corte di cassazione di rettificazione del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. può essere esercitato solo in presenza di un ricorso ammissibile e tale non è quello proposto al solo fine di ottenere che il giudice di legittimità provveda a rettificare la specie o la quantità della pena risultante errata per denominazione o computo, in quanto il relativo motivo non è riconducibile alle previsioni dell'art. 606 cod. proc. pen." (Sez.6,n. 12597 del 20/02/2004, Fasciolo, Rv.
229216; Sez. 1, n. 1025 del 23/09/2005, D'Anna, Rv. 233276). Non ignora il Collegio le decisioni di segno diverso, che propendono per la immediata "rettificabilità" dell'erronea denominazione della pena (Sez. 3, n. 19627 del 4/03/2003, Fascetta, Rv. 224846; Sez. 1, n. 16421 del 16/03/2005, PG in proc. Lebbaraa, Rv. 231981; Sez. 1, n. 46253 del 12/11/2008, PG in proc. Cacace, Rv. 242062). Decisioni fondate su un ipotizzato carattere di specialità della disposizione di cui all'art. 619 c.p.p., comma 2 rispetto all'art. 130 cod. proc. pen. (che appunto contempla la previa "ammissibilità" dell'eventuale
"impugnazione" del provvedimento affetto da errore), piuttosto che su una analisi strutturale del vizio di violazione di legge per errore di diritto e della sua latitudine concettuale. Ma appunto a ragione del fatto che in casi come quello che qui occupa non è rinvenibile un vero e proprio errore di diritto, riconducibile - sotto la specie della violazione di legge (artt. 17 e 23 cod. pen. e art. 189 C.d.S., commi 6 e 7) - nell'alveo dei vizi di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., bensì di un mero errore materiale nella qualificazione della pena detentiva, indicata come arresto piuttosto che come reclusione, questo Collegio ritiene maggiormente persuasiva la tesi che conduce, nel presente procedimento, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso in esame.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 gennaio 2014. Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2014