Sentenza 9 marzo 2016
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui la discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza dipenda da un errore materiale relativo all'indicazione della pena nel dispositivo, e dall'esame della motivazione sia chiaramente ricostruibile il procedimento seguito dal giudice per determinare la pena, la motivazione prevale sul dispositivo con la conseguente possibilità di rettifica dell'errore secondo la procedura prevista dall'art. 619 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la Corte territoriale, pur avendo in motivazione ridotto l'aumento per la continuazione in relazione a ciascun episodio di rapina aggravata contestato agli imputati, senza modificare gli altri parametri di calcolo, aveva indicato in dispositivo una pena più alta di quella risultante dalla corretta applicazione dei predetti criteri).
Commentari • 3
- 1. Art. 619 - Rettificazione di errori non determinanti annullamentohttps://www.filodiritto.com/
- 2. Prescrizione e recidiva: l'approdo delle Sezioni Unite Schettino (pag. 4)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2024
La massima Cassazione penale sez. un., 25/10/2018, n.20808 La valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva in assenza di aumento della pena a tale titolo o di giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee; in tal caso la recidiva non rileva ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato. SOMMARIO: 1. Il quesito sottoposto alle Sezioni unite 2. Le ragioni della questione controversa 3. L'orientamento che esclude la rilevanza della recidiva ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato 4. L'orientamento che afferma la rilevanza della recidiva ai …
Leggi di più… - 3. Quando la valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidivaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 21 giugno 2019
(Annullamento senza rinvio) (Riferimenti normativi: C.p. artt. 62 bis, 99) Il fatto F. e D. A. erano stati giudicati dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli responsabili, il primo, della detenzione di tabacco lavorato estero e, il secondo, della detenzione e del trasporto di tabacco lavorato estero, per entrambi aggravati dalla recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale ex art. 99 cod. pen. e pertanto condannati, all'esito del rito abbreviato, lo S. alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione ed euro 3.433.334,00 di multa ed il D. alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione ed euro 1.500,00 di multa. Con sentenza emessa il 9 febbraio 2017 la Corte …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/03/2016, n. 13904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13904 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2016 |
Testo completo
A 13 9 04/1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi sig.ri magistrati: Udienza pubblica: 9 marzo 2016 Presidente - dott. ON Prestipino Sentenza n.: 660 Consigliere - dott. Geppino Rago - dott. Luciano Imperiali Reg. gen. n.: Consigliere 35109/2015 dott. Lucia Aielli Consigliere Consigliere relatore - dott. Cosimo D'Arrigo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: - PA ON, nato a [...] il [...] PA NC, nato a [...] il [...] avverso la sentenza n. 1513/2015 emessa in data 8 maggio 2015 dalla Corte d'appello di Genova. Sentita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere dott. Cosimo D'Arrigo; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Delia Q Cardia, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO Con sentenza dell'8 maggio 2015 la Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza emessa, in data 28 febbraio 2014, a termine di procedimento con rito abbreviato dal G.u.p. presso il Tribunale di Imperia, riduceva la pena nei confronti del primo a undici anni, cinque mesi, venti giorni di reclusione e € 2.800,00 di multa e nei confronti del secondo a dieci anni, otto mesi ed € 2.800,00 di multa. La corte territoriale rilevava che l'appello si riferiva esclusivamente al trattamento sanzionatorio e accoglieva soltanto il motivo concernente l'aumento per la continuazione per le rapine aggravate, lasciando invariati gli altri elementi della dosimetria sanzionatoria. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati tramite il comune difensore di fiducia, sulla base di tre motivi: nullità della sentenza ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) per contraddittorietà tra dispositivo e motivazione, relativamente al ricalcolo della pena finale;
nullità della sentenza ex art. 606 comma 1 lett. e) in relazione alla mancanza di motivazione circa l'eccessività della pena sia in relazione alla pena base per la fattispecie di rapina sia agli aumenti per la continuazione;
nullità della sentenza ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) per il diniego delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. Gli imputati successivamente hanno presentato quattro nuovi motivi di ricorso, ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.: illegittimità dell'aumento della pena per effetto della recidiva qualificata ex art. 99, 4° comma, cod. pen., disposizione dichiarata incostituzionale con sentenza del Giudice delle leggi n. 185 dell'8 luglio 2015 (quindi successiva alla pronuncia della sentenza impugnata); nullità della sentenza ex art. 606 comma 1 lett. e) per contraddittorietà fra dispositivo e motivazione, avuto riguardo alla pena finale;
nullità della sentenza ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) per manifesta illogicità nella determinazione dell'aumento di pena per i reati ritenuti in continuazione;
nullità della sentenza ex art. 606 comma 1 lett. c) per omessa notifica dell'atto di impugnazione agli imputati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.1 Il primo motivo del ricorso principale può essere esaminato congiuntamente al secondo motivo aggiunto, riguardando lo stesso punto della sentenza impugnata. -Sostengono i ricorrenti che la corte di appello pur avendo ridotto l'aumento per la continuazione, in relazione a ciascun episodio di rapina aggravata, da un anno ad otto mesi di reclusione, senza modificare gli altri paramenti di calcolo è pervenuta ad un risultato non esatto, in quanto la pena finale indicata in dispositivo è superiore a quella derivante dalla corretta applicazione dei criteri indicati in motivazione. Con il motivo aggiunto denunciano il contrasto fra la pena conteggiata in motivazione e quella indicata in dispositivo.
1.2 In proposito occorre premettere che in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione non contestuali, il carattere unitario della sentenza, in conformità al quale l'uno e l'altra, quali sue parti, si integrano naturalmente a vicenda, non 2 sempre determina l'applicazione del principio generale della prevalenza del primo in funzione della sua natura di immediata espressione della volontà decisoria del giudice;
invero, laddove nel dispositivo ricorra un errore materiale obiettivamente riconoscibile, il contrasto con la motivazione è meramente apparente, con la conseguenza che è consentito fare riferimento a quest'ultima per determinare l'effettiva portata del dispositivo, individuare l'errore che lo affligge ed eliminarne gli effetti, giacché essa, permettendo di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente la volontà del giudice, conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni fondanti la decisione (Cass. sez. F. n. 47576 del 09/09/2014 - dep. 18/11/2014 - Rv. 261402).
1.3 Nella specie, il giudice di appello ha ben evidenziato in motivazione che BO ON, oltre al reato di cui all'art. 416 cod. pen. deve rispondere di nove rapine aggravate, sei contestazioni di porto di pistole e due episodi di lesioni personali aggravate, mentre BO NC risponde, oltre che del reato di associazione a delinquere, di otto rapine aggravate, cinque contestazioni di porto di pistole e due episodi di lesioni>>; che «la modifica del trattamento sanzionatorio riguarda esclusivamente l'aumento per la continuazione relativo alle rapine»; che «nei riguardi del primo imputato (ON), il più limitato aumento (di otto mesi per ciascuna delle otto residue rapine contestate, rispetto all'aumento stabilito nella sentenza di primo grado di un anno per rapina) porta ad un aumento (intermedio) di anni cinque e mesi quattro (8 x 8 = 64 mesi in luogo di anni otto di reclusione) mentre nei confronti di NC il medesimo aumento (di otto mesi per ciascuna delle 7 residue rapine contestate, rispetto al precedente aumento (stabilito in anni 7 di reclusione) porta ad un aumento (intermedio) di anni 4 e mesi 8 di reclusione (7 x 8 = 56 mesi)»; che tutti gli altri elementi di calcolo della pena devono considerarsi invariati (la pena base di sei anni di reclusione per la rapina aggravata di cui al capo 2; l'aumento di un anno per la recidiva;
l'aumento di un anno per la continuazione relativa all'art. 416 cod. pen;
l'aumento di quattro mesi per ciascuna delle violazioni della legge sulle armi;
l'aumento di tre mesi per ciascun episodio di lesioni aggravate); che la pena detentiva finale, applicata la diminuente del rito, nei confronti di BO ON scenderà da anni dodici e mesi quattro ad anni undici, mesi cinque e giorni dieci mentre per BO NC scenderà da anni undici mesi cinque e giorni dieci ad anni dieci e mesi otto di reclusione» (dato riportato anche in dispositivo). In sintesi, l'operazione matematica deliberata dalla corte d'appello consiste in ciò: mantenendo invariati tutti gli altri elementi di calcolo della pena fissati dal 3 per la giudice di primo grado, occorre "scorporare" il solo aumento più contenuta continuazione, sostituendo la misura originaria con quella - ritenuta congrua dalla corte. Orbene, tenendo conto dei suddetti criteri, il risultato cui perviene lo stesso giudice d'appello è erroneo. La pena detentiva complessiva per BO ON va infatti determinata in 15 anni e 10 mesi di reclusione (pena base di anni sei + un anno per la recidiva + un anno per il delitto di cui all'art. 416 cod. pen. + cinque anni e quattro mesi per le otto rapine in continuazione + due anni per le sei violazioni alla legge sulle armi + sei mesi per i due episodi di lesioni aggravate), ridotta di un terzo per la scelta del rito: anni dieci, mesi sei e giorni venti di reclusione. La pena detentiva complessiva per BO NC va invece determinata in 14 anni e 10 mesi di reclusione (pena base di anni sei + un anno per la recidiva + un anno per il delitto di cui all'art. 416 cod. pen. + quattro anni e otto mesi per le sette rapine in continuazione + un anno e otto mesi per le cinque violazioni alla legge sulle armi + sei mesi per i due episodi di lesioni aggravate), ridotta di un terzo per la scelta del rito: anni nove, mesi dieci e giorni venti di reclusione.
1.4 Pertanto va disposta la rettificazione dell'errore di computo della quantità della pena detentiva. Tale rettificazione, ai sensi dell'art. 619, 2° comma, cod. proc. pen., non comporta l'annullamento della sentenza impugnata.
2.1 Il secondo e il terzo motivo del ricorso principale attengono all'entità del A trattamento sanzionatorio. Ritengono i ricorrenti che la corte territoriale non avrebbe correttamente applicato i principi di graduazione e di adeguamento della pena al fatto, con riferimento sia alla pena base sia all'aumento per la recidiva. Questi vanno trattati congiuntamente al primo e al terzo dei motivi aggiunti, relativi anch'essi rispettivamente all'applicazione della recidiva e all'aumento di pena per la continuazione.
2.2 In realtà, ai fini della determinazione della pena per il reato più grave il giudice di appello ha fatto corretto riferimento all'ipotesi aggravata di cui all'art. 628, comma 3, cod. pen. e il quantum stabilito (sei anni) non risulta lontano dal minimo edittale (quattro anni e sei mesi), specie in considerazione del massimo previsto dalla norma (venti anni); ha altresì evidenziato che tutte le rapine in contestazione sono state commesse dai BO, in concorso con i coimputati giudicati separatamente (i “basisti"), con un ruolo predominante proprio perché autori materiali dei delitti, con la conseguenza che si giustifica la determinazione della pena in una fascia bassa rispetto al minimo edittale ma non con esso 4 coincidente.
2.3 Gli aumenti per la continuazione - contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti risultano congruamente motivati, specie a seguito dell'intervento del giudice di appello, che ha diversificato gli incrementi di pena in ragione della gravità del reato (un anno per il delitto ex art. 416 cod. pen, otto mesi per ciascuna rapina aggravata, quattro mesi per la violazione della legge sulle armi, tre mesi per le lesioni).
2.4 Anche la doglianza relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche si rivela infondata perché la motivazione sul punto è immune da censure. La corte territoriale ha infatti sottolineato il quadro di personalità degli imputati assai negativo, in ragione dei numerosi e specifici precedenti penali nonché della gravità dei fatti, sottolineando la mancata specifica allegazione da parte della difesa di fattori di meritevolezza idonei a determinare la riduzione del trattamento sanzionatorio. Secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, «ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo» (ex multis Cass., Sez. I, sent. n. 3772 del 11.01.1994 dep. 31.3.1994 - rv 196880).- 2.5 L'aumento per la recidiva è stato determinato correttamente, ai sensi dell'art. 63, quarto comma, cod. pen. trattandosi di concorso fra recidiva reiterata e rapina aggravata. In infatti la corte d'appello, nel denegare la concessione delle attenuanti generiche e soffermandosi sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. ai fini della quantificazione della pena, ha implicitamente ma eloquentemente evidenziato la pericolosità sociale dell'imputato. Giova ricordare, in proposito, che il rigetto della richiesta di esclusione della recidiva facoltativa, pur richiedendo l'assolvimento di un onere motivazionale, non impone al giudice un obbligo di motivazione espressa, ben potendo quest'ultima essere anche implicita (Sez. 2, n. 39743 del 17/09/2015 dep. - 01/10/2015, Del Vento e altri, Rv. 264533). Nella specie i giudici di merito rilevano l'esistenza di «un quadro di personalità degli imputati assai negativo, quale si può desumere dai fatti per cui è processo 5 e dai numerosi precedenti penali (il BO ON, dichiarato delinquente abituale, ha già subito sei condanne definitive per gravi fatti di rapina, mentre BO NC ha riportato ben tredici condanne definitive per fatti di rapina o di tentata rapina)». Tale motivazione, sebbene direttamente riferita al diniego della concessione delle attenuanti generiche, esprime in via implicita le ragioni per le quali è apparsa opportuna anche l'applicazione della recidiva. L'adozione di adeguata motivazione sul punto rende irrilevante l'impatto della sentenza della Corte costituzionale n. 185 dell'8 luglio 2015, che si è limitata ad abolire le ipotesi di recidiva obbligatoria, lasciando comunque al giudice il potere di applicare quella facoltativa.
3. Residua il quarto motivo aggiunto, relativo all'omessa notifica dell'atto di impugnazione agli imputati. Invero, il motivo è formulato in modo così generico che non si comprende neppure quale sarebbe l'atto di impugnazione non notificato, chi ne sarebbe l'autore e quale grado di giudizio intenda riferirsi la difesa. Ma, a prescindere dai superiori rilievi, il motivo è inammissibile. Infatti, i "motivi nuovi" a sostegno dell'impugnazione, previsti tanto nella disposizione di ordine generale contenuta nell'art. 585, quarto comma, cod. proc. pen., quanto nelle norme concernenti il ricorso per cassazione in materia cautelare (art. 311, quarto comma, cod. proc. pen.) ed il procedimento in camera di consiglio nel giudizio di legittimità (art. 611 cod. proc. pen.), devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998 - dep. 20/04/1998, Bono ed altri, Rv. 210259; Sez. 5, n. 4184 del 20/11/2014 - dep. 28/01/2015, Giannetti, Rv. 262180; Sez. 3, n. 18293 del 20/11/2013 - dep. 05/05/2014, G, Rv. 259740). Infatti, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti;
ne consegue che sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali, a fondamento del petitum dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione. (Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012 - dep. 11/01/2013, P.C. in proc. Platamone e altro, Rv. 254301).
P.Q.M.
6 rettifica la sentenza impugnata in ordine alla misura delle pene detentive, che indica in anni dieci, mesi sei e giorni venti di reclusione per BO ON e in anni nove, mesi otto e giorni venti di reclusione per BO NC;
dichiara nel resto inammissibili i ricorsi. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 marzo 2016. Il Presidente Il Consigliere est. (dott. ON Prestipin (dott. Cosimo D'Arrigo) A DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE - 7 APR. 2016 IO N IC E IL D A CANCELLIERE Claudia Pianelli * 7