Sentenza 22 settembre 2011
Massime • 1
La presentazione di una denuncia contro un magistrato non è di per sé sufficiente ad integrare l'ipotesi di ricusazione di cui all'art. 37, comma primo, lett. a), in relazione all'art. 36, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., poiché il sentimento di grave inimicizia, per risultare pregiudizievole, deve essere reciproco, deve nascere o essere ricambiato dal giudice e deve trarre origine da rapporti di carattere privato, estranei al processo, non potendosi desumere dal mero trattamento riservato in tale sede alla parte, anche se da questa ritenuto frutto di mancanza di serenità.
Commentario • 1
- 1. Inimicizia fra difensore e giudice, nessuna ricusazione (Cass. 4954/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 febbraio 2020
Le posizioni interpersonali di inimicizia grave tra difensore e giudice non sono previste nel vigente sistema normativo quali possibili cause di ricusazione,, rilevando l'inimicizia grave solo nei rapporti fra giudice ed una delle parti private, senza possibilità di estensione analogica al difensore della parte privata. La presentazione di una denuncia penale o l'instaurazione di una causa civile per il risarcimento del danno nei confronti di un magistrato non è di per sé sufficiente ad integrare l'ipotesi di ricusazione trattandosi di iniziative riferibili alla parte e non al magistrato, mentre il sentimento di grave inimicizia, per risultare pregiudizievole, deve essere reciproco e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/09/2011, n. 38176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38176 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2011 |
Testo completo
38 17 6 / 1 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 22/09/2011
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. SAVERIO FELICE MANNINO
- Presidente
1301N. Rel. Consigliere - AN SERPICODott.
REGISTRO GENERALE
- Consigliere - Dott. NICOLA MILO N. 19935/2011
- Consigliere - Dott. ARTURO CORTESE
- Consigliere - Dott. LUIGI LANZA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) RA RL N. IL 06/01/1956
1) LO AN
2) RA CI
3) DI IO DONATELLA
avverso l'ordinanza n. 12/2011 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 29/04/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AN SERPICO;
lette/ le conclusioni del PG in sede intese al rigetto del ricorso;
Udit i difensor Avv.;
O S S E R V A
Avverso l'ordinanza in data 29-4-0II della Corte di Appello di Bologna
con la quale veniva dichiarata inammissibile l'istanza di ricusazione proposta da RA RL nei confronti del Collegio della sez.3^
penale della stessa Corte di Appello composta dai magistrati F.MA,
C.Calandra e D.Di Fiore in riferimento al procedimento penale n. .I864/08 RG
pendente a carico di detto proponente, quest'ultimo ha ricorso per cassazio- ne, deducendo violazione ed erronea applicazione dell'art.37 in relazione alle cause di ricusazione di cui all'art.36 co.I^ lett.a) e d) cpp.,sul ri- lievo che, a seguito di unasua denuncia-querela tutti e tre gli anzidetti magistrati risultavano iscritti come indagati nel procedimento penale a loro carico per il reato di cui agli artt.IIO,81 e 323 cp.,pendente presso la Procura della Repubblica di Ancona, con persona offesa esso RA, onde ricorrevano-tenuto conto anche di esposti al CSM contro i medesimi magi- strati inviati dal ricorrente che avevano provocato l'apertura di proce- dimenti disciplinari ancora pendenti-elementi sintomatici del sentimento di inimicizia grave, causa di ricusazione ex art.37 co.I^ lett.d)cpp.,nonchè fondati motivi di interesse nel procedimento ex art.36 lett.a) cit.
Il PG in sede, con requisitoria scritta in atti,ha concluso per il rigetto del ricorso
•
Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei mo-
tivi addotti.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro MILLE,00-alla casa delle ammende.
Ed invero, come puntualmente dedotto dal PG in sede nella requisitoria in atti,quanto alla causa della dedotta ricusazione (presentazione di una denuncia penale e di esposti in materia disciplinare)va richiamato il costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, secondo il quale:
"La presentazione di una denuncia contro un magistrato non è da sola sufficiente ad integrare l'ipotrsi di ricusazione di cui all'art.37 co.I^ lett.a) in relazione all'art.36 cp.I^ lett.d) cpp., poichè il sentimento di
"grave inimicizia", per essere pregiudizievole, deve essere reciproco, deve na- scere О essere ricambiato dal giudice e deve trarre origine da rapporti di
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carattere privato, estranei al processo, non potendosi desumere semplicemen- te dal trattamento riservato in tale sede alla parte, anche se da questa ritenuto frutto di mancanza di serenità" (cfr. in termini Cass.pen.Sez.II,
18-6-2003 n.30443,Caiazza; idem Sez.V,28-02-07 n.8429, Querci).
Nel caso di specie,come opportunamente sottolineato dal predotto PG nella requisitoria in atti,la denuncia-querela e gli esposti proposti dal BRAC-
CINI contro i predetti magistrati sono stati originati da comportamenti endo processuali di questi ultimi, di guisa che, anche se giudicati dal ricor- rente come "anomali" e "settari", tuttavia non nossono nib quanto espressio-
ne dell'attività svolta dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, dare fondamento ad una richieste di ricusazione, non potendosi desumere il sentimento di "grave inimicizia" semplicemente dal trattamento riservato nella sede processuale alla parte, anche se da questa ritenuto frutto di mancanza i serenità (cfr.in termini, oltre che N.30443 già cit., Cass.pen. 4
Sez.VI, Iç-6-96 n.2491,Pasquali).
Manifestamente infondato è, inoltre, anche il motivo di ricusazione in tema di interesse nel procedimento ex art.36 lett. a) cpp.posto che nella nozio- ne di "interesse"-non vanno ricompresi tipi di interessi diversi da quello patrimoniale, ossia circonscritto alla mera sfera patrimoniale del magistre-
to in ra porto alla soluzione in un certo senso del processo, il che non risulta affetto nel caso di specie.
Di qui le ragioni di inammissibilità del ricorso con ogni conseguenza di legge.
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro MILLE,00= in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22-9-2011
IL PRESIDENTE
Alaminصدا IL CONSIGLIERE EST. DEPOSITATO IN CANCELLERIA
24 OTT 2011
IL FUNZIONAR ARIO Fibra Esposito
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