Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/09/2011, n. 38176
CASS
Sentenza 22 settembre 2011

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Massime1

La presentazione di una denuncia contro un magistrato non è di per sé sufficiente ad integrare l'ipotesi di ricusazione di cui all'art. 37, comma primo, lett. a), in relazione all'art. 36, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., poiché il sentimento di grave inimicizia, per risultare pregiudizievole, deve essere reciproco, deve nascere o essere ricambiato dal giudice e deve trarre origine da rapporti di carattere privato, estranei al processo, non potendosi desumere dal mero trattamento riservato in tale sede alla parte, anche se da questa ritenuto frutto di mancanza di serenità.

Commentario1

  • 1Inimicizia fra difensore e giudice, nessuna ricusazione (Cass. 4954/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 febbraio 2020

    Le posizioni interpersonali di inimicizia grave tra difensore e giudice non sono previste nel vigente sistema normativo quali possibili cause di ricusazione,, rilevando l'inimicizia grave solo nei rapporti fra giudice ed una delle parti private, senza possibilità di estensione analogica al difensore della parte privata. La presentazione di una denuncia penale o l'instaurazione di una causa civile per il risarcimento del danno nei confronti di un magistrato non è di per sé sufficiente ad integrare l'ipotesi di ricusazione trattandosi di iniziative riferibili alla parte e non al magistrato, mentre il sentimento di grave inimicizia, per risultare pregiudizievole, deve essere reciproco e …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/09/2011, n. 38176
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38176
Data del deposito : 22 settembre 2011

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