Sentenza 2 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/03/2001, n. 3015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3015 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE S03015 /0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto Risarcimento danno ERZ CIVI E Eccezione litispendenza Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 12833/98 Dott. Ernesto LUPO - Presidente Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO Cron.6324 Consigliere Dott. Michele VARRONE Rep. 975 Dott. Italo PURCARO Rel. Consigliere Ud. 30/10/00 Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE O SENTENZA IL SOLE 24 Richiesta cople dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti L. 380 MAR 2001 DONI MARIANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA il E CANCELLIERE APPIA NUOVA 677, presso 10 studio dell'avvocato MOZZETTI ROBERTO, che lo difende unitamente CANCELLERIA all'avvocato SARTI GI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AG GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OTRANTO 36, presso lo studio dell'avvocato MASSANO MARIO, che lo difende unitamente all'avvocato CORNELIO ENRICO, giusta delega in atti;
2000 controricorrente 1728 avverso la sentenza n. 670/98 del Tribunale di VENEZIA, 1 emessa il 10/12/97, depositata il 10/03/98; RG.3919/97, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/00 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 13 gennaio 1997, IU GG convenne in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Mestre, MA DO, chiedendo la declaratoria di esclusiva responsabilità in capo al convenuto, relativamente al sinistro stradale, verifi- catosi in località Ponte Fratta del Comune di Pianiga (VE) il 25 dicembre 1990, che aveva visto coinvolte le autovetture condotte dal DO e dall'attore medesimo. Nella contumacia del convenuto, il Giudice di Pace adito, con sentenza n. 355/1997, dichiarò che nessuna responsabilità era ravvisabile in capo all'attore. A seguito di impugnazione del GG, il Tribunale di Venezia, con la sentenza depositata in data 10 mag- gio 1998, dichiarò, in parziale riforma della sentenza appellata, che l'incidente in questione andava ascritto ad esclusiva responsabilità dell'appellato, condannando lo stesso a rifondere all'appellante le spese di causa di entrambi i gradi di giudizio. Per la cassazione della suindicata sentenza MA DO ha proposto ricorso, sulla base di due motivi, cui resiste, con controricorso, IU GG. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente, lamentando vio- lazione e falsa applicazione delle norme sulla compe- tenza, ex artt. 38 e 39 c. p. c., eccepisce la litispen- denza, con riferimento ad altra causa relativa allo stesso fatto, iniziata dall'odierno resistente (unita- mente alla moglie) con atto di citazione 12 maggio 1991 davanti al Tribunale di Venezia, nei confronti del Do- ni, causa conclusasi in sede di merito con la sentenza 983/96 della Corte di appello di Venezia: avverso que- st'ultima sentenza il GG medesimo e la di lui mo- glie avevano proposto ricorso per cassazione, ricorso tuttora pendente. Il motivo va disatteso. Il principio, assolutamente ineccepibile, al quale si richiama il ricorrente, secondo cui la litispendenza può essere eccepita per la prima volta in sede di le- gittimità, presuppone, peraltro, che, nella fase del giudizio di merito, sia stata acquisita la documenta- zione idonea a dimostrare la relativa eccezione. Tale presupposto non ricorre nella specie, posto che 3 l'odierno ricorrente è rimasto contumace sia in prime cure, che nella fase di appello. Viceversa, non può te- nersi conto della documentazione prodotta in questa se- de dal ricorrente medesimo, in quanto, siccome è stato già affermato da questo Supremo Collegio proprio con riferimento all'eccezione di litispendenza, non è con- sentita nel giudizio di cassazione la produzione di nuovi documenti, al di fuori delle tassative ipotesi di cui all'art.372 del codice di rito (Cass.11 novembre 1996, n.9839, nonché Cass.913/1970, e 2622/1968). Con il secondo motivo si duole il ricorrente di violazione e falsa applicazione delle norme di cui al- l'art.339 c. p. C. e 33 L.374/1991, atteso che, essendo stato adito il giudice di pace secondo equità, la rela- tiva sentenza non era appellabile, ma soggetta solo a ricorso per cassazione. Il motivo è infondato. Invero, dagli atti di causa, il cui esame è consen- tito a questa Corte, dovendosi decidere su una questio- ne di carattere processuale, si evince che, in effetti, la domanda di accertamento negativo proposta dal- l'odierno resistente al Giudice di pace di Mestre supe- rava certamente il valore di lire 2.000.000, non essen- do precisato l'ammontare della richiesta. Orbene, secondo il disposto del capoverso del- 4 l'art. 113 del codice di rito, il giudice di pace decide secondo equità le vertenze il cui importo non supera i due milioni. L'art.339 dello stesso codice dispone, inoltre, che sono inappellabili le sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità, mentre, secondo il p. c., l'appello contro le sen-successivo art.341 C. tenze del giudice di pace si propone al tribunale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunzia- to la sentenza. Ne consegue che, nella specie, la sentenza del men- zionato giudice di pace correttamente fu impugnata dal resistente GG davanti al Tribunale di Venezia, essendo la domanda di accertamento proposta di valore indeterminato. In conclusione, il ricorso va respinto. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- ne, il 30 ottobre 2000. If consignere relatore ed estensore бай Il Presidente Еици про * CANCELLIERE C1 5 Giovanni Giambattistaeven Depositata in Cancellería Oggi, lì #2 MAR 2001 IL CANCELLIERE Giovanni Glambattista E N O * 109T 250.000 A hoooo TOT. 290000 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 2. MAR. 2002 Serie 4 din. 10302 versate € 175.59 (euro CENIQ SEITA MCACIN Qua)/59 p. Il Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazia DI FAPPO) Responsabile Servizio Atti Skubiziati (Dr. M. RACCICHINI 12 DELL 002 .