Cass. pen., sez. III, sentenza 18/11/2009, n. 49400
CASS
Sentenza 18 novembre 2009

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È inammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di ottenere la rettifica della specie o della quantità della pena per errore di denominazione o di computo da parte del giudice di merito, essendo unicamente esperibile in tal caso la procedura di correzione dell'errore materiale, salvo che l'errore non sia pertinente anche a vizi diversi dall'errore di fatto. (Fattispecie in tema di patteggiamento nella quale il giudice aveva erroneamente operato la conversione della pena detentiva in quella pecuniaria ex legge n. 689 del 1981).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 18/11/2009, n. 49400
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 49400
    Data del deposito : 18 novembre 2009

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