Sentenza 18 novembre 2009
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di ottenere la rettifica della specie o della quantità della pena per errore di denominazione o di computo da parte del giudice di merito, essendo unicamente esperibile in tal caso la procedura di correzione dell'errore materiale, salvo che l'errore non sia pertinente anche a vizi diversi dall'errore di fatto. (Fattispecie in tema di patteggiamento nella quale il giudice aveva erroneamente operato la conversione della pena detentiva in quella pecuniaria ex legge n. 689 del 1981).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/11/2009, n. 49400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49400 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 18/11/2009
Dott. CORDOVA Agostino - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 1427
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 11617/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMA;
nei confronti di:
1) IT EO N. IL 05/11/1968;
avverso la sentenza n. 821/2008 TRIBUNALE di FROSINONE, del 01/07/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. AGOSTINO CORDOVA;
lette le conclusioni del PG: inammissibile il ricorso e dispone la trasmissione atti al Giudice a quo per la correzione dell'errore materiale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 28,9.2008 il Tribunale di Frosinone applicava ex art. 444 c.p.p. a IT DH GO la pena di giorni 44 di reclusione ed Euro 500 di multa, con conversione di quella detentiva nella corrispondente pecuniaria di Euro 1.672, per un totale di Euro 2.422, in ordine ai reati di cui al D.L. n. 463 del 1983, artt. 2 e succ. mod. e L. n. 689 del 1981, art. 37 per avere, quale legale rappresentante della SO.CO. Costruzioni s.r.l., omesso di versare le ritenute previdenziali ed assistenziali dal Luglio 2001 al Giugno 2004 per complessivi Euro 14.860, e per avere omesso di effettuare le relative denunzia obbligatoria.
Proponeva ricorso la Procura Generale di Roma, eccependo che era corretta la conversione della pena detentiva in quella pecuniaria di Euro 1.672, ma che, per evidente svista, il totale era stato determinato in Euro 2.422 anziché 2.172.
A sua volta, la Procura Generale presso questa Corte chiedeva che il ricorso fosse dichiarato inammissibile, in quanto in sede di legittimazione, ex art. 619 c.p.p., la rettifica di un errore materiale poteva effettuarsi solo in caso di ricorso ammissibile, e tale non era quello in esame, basato solo sull'anzidetto errore, correggibile con la procedura di cui all'art. 130 c.p.p., per cui gli atti dovevano essere rimessi al Tribunale di Frosinone. MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva questa Corte che la richiesta di questa Procura Generale sia meritevole d'accoglimento, atteso che, come condivisibilmente si è già pronunziata la Sez. 6^ (sent. 29 maggio 2003, n. 30576) è inammissibile il ricorso proposto al solo fine di ottenere la rettifica della specie o della quantità della pena per errore di denominazione o di computo da parte del giudice di merito, essendo applicabile il rimedio della correzione dell'errore ex art. 130 c.p.p.,: a meno che l'errore non sia pertinente anche a vizi diversi dall'errore di fatto.
Trattandosi nella specie impugnazione per la sola svista nel calcolo della pena, essa va qualificata come istanza di correzione dell'errore materiale, donde la trasmissione al Tribunale di Frosinone perché provveda ex art. 130 c.p.p..
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come istanza di correzione di errore materiale, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Frosinone per la correzione dell'errore materiale.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2009