Sentenza 5 febbraio 2015
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione volto ad ottenere unicamente la correzione dell'errore materiale della sentenza impugnata, potendo lo stesso essere fatto valere in sede di impugnazione, per ragioni di economia processuale, solo se dedotto congiuntamente ad altri, e diversi, motivi di censura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/02/2015, n. 16000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16000 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVANI Piero - Presidente - del 05/02/2015
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere - N. 173
Dott. SETTEMBRE Antonio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 44850/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TR NI N. IL 25/02/1974;
AC AN N. IL 20/02/1970;
avverso la sentenza n. 1609/2014 TRIBUNALE di MONZA, del 28/04/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Monza, con sentenza del 28/4/2014, ha applicato a CU IC e IR OC, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 150 di multa ciascuno per il furto tentato delle ruote di un'autovettura, concesse circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva.
2. Contro la sentenza suddetta hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati lamentando l'erroneità del dispositivo della sentenza. Deducono di aver concordato col Pubblico Ministero il bilanciamento di tutte le aggravanti contestate (non solo la recidiva, ma anche quelle dell'art. 625, comma 1, nn. 5 e 7) con le richieste e riconosciute circostanze attenuanti generiche e che tale accordo era stato recepito dal giudicante. Erroneamente, pertanto, è stato fatto riferimento, nel dispositivo, al bilanciamento della sola recidiva con le attenuanti generiche. Tale fatto - deducono - è idoneo procurare loro conseguenze pregiudizievoli, potendo precludere la sospensione provvisoria dell'esecuzione della pena o limitando il loro accesso alle misure alternative alla detenzione. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. Quello denunciato è un semplice errore materiale, che può essere corretto - e deve essere corretto - dallo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. È stato infatti affermato da questa Corte -in un contesto normativo diverso, ma ispirato, sul punto, agli stessi principi cui è informato il nuovo codice - che il solo errore materiale di una sentenza non costituisce oggetto di impugnazione autonoma, ma può essere fatto valere in virtù del principio di connessione e cioè per ragioni di economia processuale, congiuntamente ad altri motivi presentati che investano in linea di diritto e di fatto quanto contenuto nella sentenza (Cass., n. 11759 del 12/5/1980). Nella specie, i ricorrenti sottopongono a censura il solo errore materiale in sè e per sè considerato, che, come tale, non rientra tra i motivi per cui è consentito il ricorso in Cassazione, dovendosi attuare, per l'emenda, la procedura di cui all'art. 130 c.p.p.. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Non si fa luogo - per ragioni di equità - alla condanna di somma aggiuntiva a favore della Cassa delle ammende, stante l'origine giudiziale dell'errore.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2015