Sentenza 23 marzo 2011
Massime • 1
Il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo, potendosi eliminare eventualmente la divergenza mediante ricorso alla semplice correzione dell'errore materiale della motivazione in base al combinato disposto degli artt. 547 e 130 cod. proc. pen..
Commentari • 2
- 1. Nascita del figlio e obbligo di assistenza ( Cass. 27194/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 luglio 2018
- 2. Non si corregge in Cassazione la difformità tra dispositivo e motivazioneRedazione · https://www.diritto.it/ · 9 novembre 2015
Nella sentenza n. 43419 emessa dalla quarta sesta della Corte di Cassazione in data 29 settembre 2015, è stato affrontato il delicato tema inerente il caso in cui vi siauna discrasia tra quanto affermato in motivazione e quanto riportato nel dispositivo[1]. Nella fattispecie in esame, la difesa ha dedotto «un evidente contrasto tra la parte motiva e la parte dispositiva del provvedimento impugnato» rilevando che nella motivazione il Tribunale riteneva che l'imputato dovesse andare assolto mentre, nel dispositivo, «al contrario di quanto motivato, lo condanna»va. Secondo la difesa, di conseguenza, era «indubbio (…) che nel contrasto debba darsi prevalenza alla parte motiva, sia per …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/2011, n. 22736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22736 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMATO Alfonso - Presidente - del 23/03/2011
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 805
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 24652/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OR SS N. IL 29/11/1982;
2) DI NA N. IL 11/02/1986;
3) CC TO N. IL 18/04/1982;
4) OR EL N. IL 09/04/1990;
avverso la sentenza n. 2649/2009 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 02/03/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/03/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
udito il P.G. in persona del Dott. SPINACI Sante che ha concluso per l'annullamento con rinvio relativamente al 1^ motivo;
rigetto nel resto;
udito il difensore avv. CONTE e avv. COSTANZO.
FATTO E DIRITTO
Propongono ricorso per cassazione AR NA, CC NI, CO LO e CO AS avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in data 2 marzo 2010 con la quale è stata confermata, salva la modifica del trattamento sanzionatorio, la sentenza di primo grado affermativa della loro responsabilità in ordine al reato di furto aggravato in concorso commesso il 21 febbraio 2009 ai danni della filiale di Poppi del Monte dei Paschi di Siena, fatto del 2009.
Mediante la forzatura dell'apparecchio bancomat gli imputati si sono impossessati della somma di Euro 19.450 Euro.
Deducono:
1-2) violazione dell'art. 545 c.p.p. e vizio di motivazione. Erano state concesse nel dispositivo letto in udienza le circostanze attenuanti generiche equivalenti, per giunta poi fondate su elementi favorevoli agli imputati, mentre nella parte motiva la pena non era stata calcolata partendo dalla pena edittale dell'art. 624 c.p. ed erroneamente si era fatto ricorso alla procedura di correzione di errore materiale per escludere le dette circostanze;
3) la insussistenza della aggravante data dall'essersi avvalsi gli imputati di circostanze di tempo (ora notturna) atta ad agevolare la commissione del reato: è notorio infatti che le banche di notte sono ampiamente illuminate per ragioni di sicurezza.
La insussistenza altresì della circostanza aggravante della esposizione del bene alla pubblica fede: era infatti in atto un sistema di sicurezza che consentiva la tutela a distanza della res;
4) la illegittimità della confisca delle autovetture, trattandosi di mezzi solo utilizzati per raggiungere il luogo di commissione del reato;
I ricorsi sono fondati nei termini che si indicheranno. Infondato è invero il motivo sub 3) col quale si contesta la esatta configurazione, nel caso di specie, delle circostanze aggravanti. Quella ex art. 61 c.p., n. 5 è stata ritenuta sulla base della scarsa frequentazione dei luoghi data l'ora notturna e quindi sulla base di una attestazione di fatto rispetto alla quale risulta del tutto eccentrica la osservazione della difesa riguardo alla illuminazione della zona.
La circostanza della esposizione del bene alla pubblica fede, d'altra parte, non appare contestata ne' ritenuta e non compare infatti neanche nella illustrazione dei motivi di appello così come effettuata in sentenza. La censura sul tema è dunque del tutto fuori luogo.
Il motivo di censura sub 4), riguardante la confisca delle vetture è manifestamente infondato.
La decisione della Corte d'appello è infatti in linea col principio, pacifico in giurisprudenza, secondo cui, in tema di confisca facoltativa l'applicazione della misura di sicurezza non è affidata alla discrezionalità del giudice dovendo invece questi dar conto con puntuale motivazione della particolare e diretta correlazione tra la cosa e il reato in base alla quale viene espresso il giudizio di pericolosità derivante dal mantenimento della cosa medesima nella disponibilità del reo: tale giudizio, peraltro, può essere formulato anche con rapporto alle caratteristiche della personalità del reo e alle modalità di commissione del crimine (Rv. 231559). Nel caso di specie la Corte ha dato atto ineccepibilmente del fatto che le vetture avevano avuto un ruolo importante ai fini della commissione del reato poiché avevano consentito ai prevenuti un rapido spostamento dai luoghi dei loro domicili in Campania con la complessa e ingombrante attrezzatura occorrente per la commissione del reato.
Risulta pertanto assolto il dovere di motivazione riguardo alla pericolosità del mantenimento del possesso delle vetture da parte degli imputati, stante la stretta correlazione tra tale possesso e la agevolazione della commissione di reati caratterizzati dalle stesse modalità.
Fondato è invece il primo e comune motivo di ricorso, conformemente alla richiesta del Procuratore generale.
La giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente affermato che il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo, potendosi, eventualmente, eliminare la divergenza mediante ricorso alla semplice correzione dell'errore materiale della motivazione in base al combinato disposto degli artt. 547 e 130 cod. proc. pen. (fra le molte, v. Rv. 238672). Nella specie prevale la determinazione della Corte d'appello, manifestata nel dispositivo letto in udienza e riportato in calce alla sentenza, di riconoscere le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, così riformando la sentenza del primo giudice che le aveva reputate solo subvalenti. La decisione appare anche supportata dal rilievo della fondatezza dei motivi di appello, sulle condizioni personali degli imputati e sulle loro antecedenti condotte di vita, reputate atte a giustificare una mitigazione del trattamento sanzionatorio. Una simile determinazione avrebbe dovuto impedire la correzione del presunto errore materiale contenuto nel dispositivo e comportare la necessità di individuare la pena in misura ovviamente non superiore al massimo edittale previsto per il reato di furto semplice: anni tre di reclusione ed Euro 516 di multa, da ridurre di un terzo per la scelta del rito abbreviato. Nella specie è stata individuata una pena superiore a tale limite e per la relativa rideterminazione, previo annullamento della sentenza sul punto, la decisione deve essere rimessa al giudice del rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte di appello di Firenze, altra sezione, per nuovo esame. Rigetta nel resto i ricorsi. Così deciso in Roma, il 23 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2011