Cass. pen., sez. I, sentenza 26/02/2014, n. 39222
CASS
Sentenza 26 febbraio 2014

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, presieduta dal Dott. Umberto Giordano, con relatore il Dott. Angela Tardio, il 26 febbraio 2014. Il ricorrente contestava la decisione della Corte d'Appello di Torino, che aveva ridotto la pena per tentato omicidio e maltrattamenti, sostenendo l'erronea applicazione delle aggravanti e delle attenuanti. Le richieste delle parti includevano l'accoglimento del ricorso da parte del difensore, che invocava la considerazione della gelosia patologica come attenuante, e il rigetto del ricorso da parte del Procuratore Generale.

Il giudice ha ritenuto infondate le censure del ricorrente, confermando la sussistenza dell'aggravante dei futili motivi, sottolineando che la gelosia non giustificava la condotta violenta. La Corte ha argomentato che la futilità del motivo è indice di un istinto criminale più spiccato, e ha escluso la continuazione tra i reati, evidenziando l'assenza di un disegno criminoso unitario. Infine, ha ritenuto congrua la pena inflitta, considerando la gravità del fatto e la pericolosità del soggetto. La sentenza si conclude con l'inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese processuali.

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Massime1

In tema di reato continuato, la mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta ad una determinata scelta di vita, o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, non integra di per sè l'unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale, già insieme presenti alla mente del reo, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata che aveva escluso la continuazione tra i reati di tentato omicidio e di maltrattamenti commessi nei confronti di due diverse donne con le quali l'imputato intratteneva parallele relazioni sentimentali, entrambe caratterizzate da comportamenti vessatori e violenti).

Commentario1

  • 1Indebita compensazione e associazione per delinquere a scopo di frode fiscale
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

    Il reato di indebita compensazione di crediti inesistenti, previsto dall'art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000, si configura quando un soggetto utilizza crediti fittizi o inesistenti per compensare debiti fiscali, eludendo così il pagamento delle imposte dovute. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39478 del 2024, ha chiarito che per la configurazione del reato è necessario un insieme di prove concrete che dimostrino la natura fraudolenta della compensazione. La pronuncia si è soffermata anche sui requisiti necessari per configurare il reato di associazione per delinquere a scopo di frode fiscale (art. 416 c.p.), stabilendo che la mera esistenza di un'organizzazione non basta a …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 26/02/2014, n. 39222
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39222
Data del deposito : 26 febbraio 2014

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