Sentenza 4 maggio 2005
Massime • 1
In tema partecipazione a distanza nel procedimento di riesame delle misure cautelari nei confronti di un imputato, detenuto in luogo posto al di fuori della circoscrizione del giudice, l'omessa notifica al difensore dell'avviso circa le speciali modalità di svolgimento dell'udienza in videoconferenza, secondo quanto previsto dall'art. 45 bis disp. att. cod. proc. pen., integra una nullità di ordine generale e di tipo intermedio che, se tempestivamente eccepita con il primo atto successivo alla deliberazione, rende nulla l'udienza e tutti gli atti successivi compresa l'ordinanza "de libertate", in quanto al difensore dell'indagato deve essere garantita la facoltà di essere presente, in alternativa, nel luogo in cui ha sede il tribunale, o in quello dove si trova l'indagato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/05/2005, n. 19872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19872 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 04/05/2005
Dott. FABBRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 1881
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 005982/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZA AL N. IL 24/09/1960;
avverso ORDINANZA del 10/12/2004 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. GALASSO Aurelio, che ha chiesto il rigetto dal ricorso.
osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Ricorre per cassazione, tramite il suo difensore, ZA AL avverso l'ordinanza in data 10.12.2004 del Tribunale del Riesame di Napoli, che ha rigettato l'appello proposto dal predetto avverso l'analogo provvedimento emesso il 18.10.2004 dal GIP del Tribunale della stessa città, reiettiva della domanda di revoca della misura della custodia cautelate in carcere a suo tempo applicata allo Zara, indagato di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo camorristico.
Il Tribunale, nel respingere l'impugnazione, ha osservato che il quadro gravemente indiziario in base al quale era stata applicata la misura restrittiva, costituito dalla chiamata di due collaboratori di giustizia, dei quali era stata ampiamente valutata l'attendibilità, era rimasto immutato e non si era verificato alcun evento tale da privare di gravita e concludenza gli indizi già evidenziati. Lamenta il ricorrente:
1) nullità dell'ordinanza impugnata, per essere stato omesso l'avviso al difensore, previsto dall'ari. 45-bis Disp. Att. c.p.p., relativo alla partecipazione a distanza dell'indagato all'udienza presso il tribunale del riesame, che si era svolta in videoconferenza;
2) carenza e manifesta illogicità della motivazione, sotto il profilo che il tribunale aveva ritenuto integrato un quadro indiziario di sufficiente gravita, affermando in maniera apodittica l'attendibilità dei chiamanti, pur dopo che la misura cautelare era stata revocata in favore del coindagato Papa EP, per essere stata riconosciuta l'inattendibilità dei medesimi collaboranti, che avevano riferito sugli stessi fatti.
Ciò posto, rileva la Corte che il primo motivo di doglianza, concernente una violazione comportante la nullità dell'ordinanza impugnata, è fondato.
Ed invero, una volta che l'udienza tenutasi avanti al Tribunale del riesame si è svolta con collegamento a distanza (cosiddetta videoconferenza), occorreva previamente notificare, almeno dieci giorni prima, al difensore dell'indagato l'avviso circa le speciali modalità con cui si sarebbe svolta la suddetta udienza, secondo quanto previsto dall'art. 45-bis, commi 2 e 3, Disp. Att. c.p.p.. Nella specie tale adempimento, seppur tentato, non è stato portato a termine, in quanto l'avviso, anche se predisposto,, non è stato notificato all'avv. Baldascino.
L'omissione di cui sopra, poiché il difensore dell'indagato, o un suo sostituto, ai sensi del quarto comma dell'ari 146-bis Disp. Att. c.p.p., richiamato dall'art. 45-bis, ha la facoltà di essere presente, in alternativa al luogo in cui ha sede il tribunale, nel luogo in cui si trova l'imputato (o l'indagato), devesi necessariamente ritenere come riguardante l'intervento e l'assistenza dell'imputato a norma della lett. c) dell'art. 178 c.p.p.. Essa da luogo, quindi, ad una nullità di ordine generale, anche se non assoluta - come preteso dal ricorrente - bensì intermedia ai sensi dell'art. 180 c.p.p.. E, poiché nella specie il difensore, che non era presente nella sede dell'udienza tenuta dal tribunale, non ha in alcun modo potuto esercitare neanche la facoltà di assistere l'indagato nel luogo in cui egli si trovava, e la relativa eccezione è stata tempestivamente formulata con il primo atto successivo alla deliberazione, ne deriva la nullità dell'udienza, tenuta con le modalità di cui sopra, e di tutti gli atti successivi, fra cui l'ordinanza emessa a conclusione di tale udienza.
Va pertanto pronunciato l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con conseguente rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Napoli, rimanendo assorbite le altre doglianze avanzate dal ricorrente. Poiché dalla presente sentenza non consegue la liberazione dell'indagato, ai sensi del comma 1-ter dell'art. 94 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., va dato mandato alla cancelleria di trasmetterne copia al direttore dell'istituto penitenziario in cui lo Zara trovasi detenuto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, Disp. Att. C.P.P..
Così deciso in Roma, il 4 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2005