Sentenza 21 novembre 2014
Massime • 1
In tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste l'obbligo di specifica motivazione per gli aumenti di pena relativi ai reati satellite, valendo a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione impugnata che aveva applicato un aumento di pena unitario in relazione a più reati).
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- 1. Le Sezioni Unite Pizzone su continuazione, determinazione della pena e obbligo di motivazione.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 19 ottobre 2022
Nota a sentenza La massima:Il giudice, laddove riconosca il vincolo di continuazione tra reati, ex art. 81 c.p., nella determinazione della pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satelliti. Indice: 1. La vicenda 2. La questione di diritto 3. Gli orientamenti sul punto 4. La soluzione 5. La sentenza 5.1 Fatto 5.2 Diritto 5.3 PQM 1. La vicenda La Corte di appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena inflitta dal giudice di prime cure nei confronti di uno degli imputati, riconoscendo l'esistenza del …
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In tale pronuncia, dopo un lungo e ben articolato ragionamento giuridico, si afferma il principio di diritto secondo il quale, ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell'art. 81 c.p., il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Roma parzialmente riformava una pronuncia emessa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/11/2014, n. 4707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4707 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMMINO Matilde - Presidente - del 21/11/2014
Dott. GALLO DO - Consigliere - SENTENZA
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 2696
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RECCHIONE Sandra - rel. Consigliere - N. 31279/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI PA CO N. IL 23/02/1971;
EL MI N. IL 30/06/1963;
avverso la sentenza n. 18194/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 21/11/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RECCHIONE SANDRA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. BALDI Fulvio che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Uditi i difensori Avv.ti Montana Ludovica e Barbeto Lucio che insistevano per l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Napoli confermava la responsabilità degli imputati in relazione al delitto di tentata estorsione aggravato dalla L. n. 203 del 1991, art. 7, ai danni di D'VA NC. Questi aveva denunciato di avere patito una azione estorsiva da parte di esponenti del clan Di DO. Il Di AL era inoltre accusato di diversi delitti relativi al porto, alla detenzione ed alla ricettazione di armi.
La Corte territoriale rideterminava la pena nei confronti del LE nella misura di anni cinque, mesi quattro di reclusione ed Euro 2000 di multa e nei confronti del Di AL nella misura di anni otto di reclusione ed Euro 8000 di multa.
2. Avverso tale sentenza proponevano ricorso le difese degli imputati Di AL e LE.
2.1. La difesa Di AL deduceva tre motivi di ricorso:
2.1.1. erronea applicazione dell'art. 110 c.p., e art. 530 c.p.p., comma 2, in relazione al capo f) della rubrica.
Si lamentava l'erronea applicazione della disciplina sul concorso di persone. Nella prospettiva difensiva il ricorrente interveniva solo nel corso della trattativa già in atto tra estorsori e vittima e dunque non era a lui addebitabile alcuna responsabilità a titolo concorsuale. In particolare, si rimarcava che l'incontro avvenuto tra la persona offesa ed il Di AL non produceva alcun effetto sulla determinazione della volontà dell'offeso di aderire alla richiesta estorsiva ideata e trasmessa esclusivamente dai coimputati.
2.1.2. Mancanza di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 110 c.p., della L. n. 203 del 1991, art. 7, e dell'art. 530 c.p.p., in relazione alla contestazione relativa alle armi.
Si lamenta la carenza di motivazione in ordine alla dimostrazione della responsabilità del ricorrente in relazione ai delitti concernenti le armi. Si rimarcava che le armi non erano nella disponibilità del Di AL, ma del Di DO.
2.1.3. Violazione di legge in relazione all'aumento di pena inflitto in continuazione e carenza di motivazione in relazione alle ragioni che hanno condotto la Corte a ritenere congruo un aumento della pena per la continuazione della misura di anni quattro di reclusione.
2.2. La difesa LE deduceva cinque motivi di ricorso:
2.2.1. Mancanza di motivazione.
Ci si doleva della mancata considerazione da parte della Corte territoriale delle doglianze avanzate con l'atto d'appello. In particolare si censurava la mancanza di motivazione in ordine alle allegazioni difensive che consentivano di inquadrare il ruolo dell'imputato non come estorsore, ma piuttosto come colui che aveva offerto il proprio aiuto all'estorto.
2.2.2. Mancanza di motivazione illogicità della motivazione travisamento del fatto della prova.
Si censurava il fatto che la Corte territoriale non avesse preso in considerazione che il LE aveva ricevuto una minaccia da parte dei coimputati, circostanza rilevante in quanto si evidenziava come lo stesso fosse in una posizione di contrasto e non di solidarietà rispetto agli stessi. Si ribadiva che il LE era stato coinvolto dall'offeso nella vicenda al fine di prendere tempo. Nella prospettiva difensiva l'attività dell'imputato si era rivelata funzionale alla mancata adesione alle richieste estorsive: il che impediva di ritenere che il LE fosse cointeressato alle attività del clan.
2.2.3. Mancanza di motivazione. Violazione di legge. Si censurava il riconoscimento della aggravante prevista dalla L. n. 203 del 1991, art. 7, in assenza di elementi che potessero giustificarne l'applicazione.
2.2.4. Mancanza di motivazione;
violazione di legge in relazione all'art. 110 c.p.. Si evidenziava il difetto di proporzionalità nella individuazione della pena che emergeva dal confronto tra la pena inflitta al ricorrente ed il trattamento sanzionatorio riservato ai coimputati.
2.2.5. Mancanza di motivazione in relazione all'art. 132 c.p.. La Corte d'appello operava una riduzione della pena inflitta al LE portandola da sei anni a cinque anni e quattro mesi di reclusione.
La riduzione, nella prospettiva difensiva, non era l'effetto di una diversa valutazione del trattamento sanzionatorio, come annunciato in parte motiva con il riferimento alla applicazione dei parametri indicati dall'art. 133 c.p., ma solo di una legittima applicazione dell'art. 63 c.p., comma 4, in materia di applicazione di più circostanze ad effetto speciale.
Si denunciava, infine, la carenza di motivazione relativamente alla riduzione operata sulla pena base in relazione all'applicazione della disciplina del tentativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi proposti sono infondati.
2.1. Con riferimento al primo motivo di doglianza del Di AL si osserva che la Corte territoriale ha legittimamente applicato le regole sul concorso di persone in coerenza con le emergenze processuali, oltre che con le linee interpretative tracciate dalla Corte di legittimità in materia. Dalla motivazione del provvedimento impugnato si evince infatti la partecipazione dell'imputato ad un decisivo incontro con la persona offesa presso il bar la gardenia di Casamarciano nel corso del quale veniva avanzata la richiesta estorsiva. Il Di AL, peraltro, veniva riconosciuto in fotografia dall'offeso, testimone sulla cui attendibilità i giudici di merito fornivano articolata e convincente motivazione.
La Corte di cassazione, ha chiarito con orientamento che il collegio condivide che in tema di concorso di persone nel reato, anche la semplice presenza sul luogo dell'esecuzione del reato può essere sufficiente ad integrare gli estremi della partecipazione criminosa quando, palesando chiara adesione alla condotta dell'autore del fatto, sia servita a fornirgli stimolo all'azione e un maggiore senso di sicurezza (Cass. sez. 2^, n. 50323 del 22/10/2013, Rv. 257979). Nel caso di specie il LE indicava nel Di AL colui che governava l'attività estorsiva nel territorio di Tufino, sicché la partecipazione del ricorrente all'incontro nel corso del quale veniva avanzata la richiesta di denaro è una condotta che, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, si configura come idonea ad essere inquadrata nella fattispecie contestata. La ricostruzione effettuata dai giudici di merito;
con motivazione priva di fratture logiche e coerente con le emergenze processuali individua il Di AL come il promotore dell'attività estorsiva attivata nell'interesse del clan Di DO.
2.2. Il motivo di ricorso con il quale il ricorrente sostiene che le armi rinvenute nei locali in uso al Di AL fossero nella disponibilità esclusiva del Di DO si presenta generico e dunque inammissibile. Non viene proposto alcun rilievo critico specifico nei confronti delle argomentazioni offerte dalla Corte territoriale a sostegno della responsabilità dell'imputato. Si offre, invece una ricostruzione dei fatti alternativa a quella emergente dagli atti che valorizza le dichiarazioni del Di DO non proponibile in sede di legittimità senza che sia indicato alcun vizio logico del tessuto motivazionale. Esula infatti dai poteri della Cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'"iter" argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione (Cass. Sez. 6^, 14.4.1998 n. 1354).
2.3. Con riferimento alle doglianze relative alla applicazione dell'aumento per la continuazione in relazione ai reati satellite nella misura di quattro anni di reclusione il collegio condivide l'orientamento espresso dalla Corte di legittimità secondo cui in tema di determinazione della pena nel reato continuato non sussiste l'obbligo di specifica motivazione per gli aumenti di pena effettuati ai sensi dell'art. 81 c.p., valendo a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della pena - base (Cass. sez. 5^, n. 27382 del 28/04/2011, Rv. 250465; Cass. sez. 5^, n. 11945 del 22/09/1999, Rv. 214857). La corte non ignora diverso orientamento che ha indicato la necessità di offrire una motivazione specifica in relazione agli aumenti per la continuazione nel caso in cui tali aumenti si presentino differenziati in relazione a reati satelliti omogenei (Cass. sez. 6^, n. 7777 del 29/01/2013, Rv. 255052). Nel caso di specie, tuttavia, la Corte territoriale applicava un unico aumento per la continuazione che deve ritenersi giustificato, nella dimensione, dalle ragioni offerte per la quantificazione della pena base.
Il consolidamento della progressione criminosa che viene effettuato con il riconoscimento del vincolo della continuazione consente infatti di ritenere giustificati gli aumenti per i reati satellite con i parametri indicati per la determinazione del reato principale.
3.1. Con riferimento alle doglianze proposte dal LE si rileva che i primi due motivi di ricorso si fondano sulla proposizione di una lettura alternativa degli atti che tende a configurare il LE non come un attore della estorsione contestata, ma come un alleato dell'offeso nel ritardare il pagamento del prezzo del reato. Nel proporre tale lettura la difesa evidenzia un vizio di motivazione rilevando carenze nella trattazione delle doglianze proposte con l'atto d'appello. Si tratta di motivi infondati nella misura in cui non evidenziano vizi logici o carenze motivazionali patologiche del provvedimento impugnato, ma si limitano a proporre una lettura delle emergenze processuali diversa da quella offerta dai giudici di merito.
Peraltro, in presenza di una "doppia conforme" la sentenza di appello deve essere letta insieme con la pronuncia di primo grado (Cass., sez. n. 4^, n. 44765 del 22/10/2013, Rv. 256837; Cass., sez. 4^, n. 44765 del 22.10.13; Rv. 256837; Cass sez. 4^, n. 19710 del 3.2.2009 Rv. 243636, Cass. Sez. U, n. 6682 del 4.2.1992, rv 191229). La lettura combinata dei due provvedimenti evidenzia la coerenza e logicità della motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità del LE che si presenta immune da censure. In particolare: a pag. 7 ed 8 della sentenza si dimostra che il LE svolgeva la funzione di delegato del clan Di DO per attivare le trattative estorsive con il D'VA.
È proprio il LE infatti che rende noto l'interesse del clan ad ottenere dal D'VA una somma in relazione ai lavori che stava svolgendo in Tufino;
inoltre l'incontro nel corso del quale il Di AL avanzava la richiesta estorsiva si svolgeva nel bar del LE sito in Casamarciano. Alle pagg. 10, 11 e 12 il provvedimento impugnato evidenziava inoltre una serie di elementi di prova che convergevano univocamente nel definire il LE non come un alleato dell'offeso, ma come un delegato del clan Di DO. La Corte evidenziava che LE invece che tendere a ribassare il prezzo dell'estorsione lo alzava portandolo dalla somma di Euro 14.000 proposta dal D'VA alla somma di Euro 20.000; che di fronte alle resistenze dell'offeso a pagare la somma richiesta il LE minacciava di interrompere l'attività che stava svolgendo per conto dello stesso presso il cantiere di Carmosino, con conseguente ritardo nella consegna dei lavori e prevedibili ricadute negative nella sfera patrimoniale del D'VA. Dalla testimonianza del D'VA si rilevava, infine, che il LE continuava ad agire per conto del clan anche dopo l'arresto del Di AL e del Di DO LL, riferendo al D'VA che il "posto di LL era stato preso dal fratello RO (pag. 13 della sentenza impugnata).
3.2. Quanto al secondo motivo di ricorso che valorizza il fatto che il LE avrebbe patito delle minacce ad opera del clan Di DO, le quali, nella prospettiva difensiva, sarebbero indicative della distanza del LE dal clan, si osserva che la Corte territoriale ha offerto una lettura della circostanza addotta che rafforza, piuttosto che indebolire, le ragioni a sostegno dell'accertamento di responsabilità.
Nella lettura proposta dalla Corte territoriale la "minaccia" di "non scendere più a lavorare" avanzata dagli estorsori al LE deve essere inquadrata come la sollecitazione a porre in essere una condotta finalizzata ad operare ulteriori pressioni nei confronti del D'VA. A pag 12 della sentenza impugnata la Corte d'appello evidenzia infatti come LE avesse minacciato il D'VA di interrompere l'attività che stava svolgendo per conto di questi presso il cantiere di Carmosino, con conseguente danno economico per l'offeso. La richiesta di "non scendere più a lavorare" dunque, più che una minaccia rivolta al LE, nella lettura offerta dalla Corte territoriale, è l'indicazione di una ulteriore modalità di pressione da azionare nei confronti dell'offeso.
Si tratta di una lettura degli elementi processuali priva di fratture logiche e coerente con le emergenze probatorie, dunque insindacabile in sede di legittimità.
3.2. Anche le doglianze relative al trattamento sanzionatorio risultano infondate.
3.2.1. Con riguardo alle censure proposte nei confronti dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, si rileva come la motivazione offerta dalla Corte territoriale a sostegno del suo riconoscimento faccia riferimento alla descrizione degli elementi di prova descritti in sentenza, che avevano condotto all'accertamento della responsabilità per un fatto estorsivo pacificamente maturato in ambiente mafioso, interamente gestito dal clan Di DO, attento ad imporre il "pizzo" in relazione ai lavori pubblici eseguiti nel territorio dallo stesso controllato;
gli elementi analizzati ai fini dell'accertamento della responsabilità in ordine al fatto estorsivo risultano univocamente indicativi del fatto che la condotta contestata sia stata posta in essere con metodo mafioso ed al fine di agevolare il clan Di DO. Nessuna censura può muoversi alla tecnica di motivazione utilizzata che deduce l'esistenza dell'aggravante dal complesso degli elementi di prova analizzati per l'accertamento della responsabilità, in relazione alla pregnanza della loro efficacia dimostrativa anche in relazione al fatto circostanziale.
3.2.2. Con riferimento alle doglianze rivolte alla determinazione della sanzione si rileva come la rideterminazione della pena conseguente alla corretta applicazione dell'art. 63 c.p., comma 4, si presenti immune da censure, essendo stata effettuata nel pieno rispetto dei parametri di legge che governano l'esercizio della discrezionalità giudiziale. In particolare, il richiamo ai parametri indicati dell'art. 133 c.p., risulta utilizzato dalla Corte per giustificare la scelta del trattamento sanzionatorio, non rilevandosi alcuna contraddizione tra il doveroso riferimento ai parametri di legge che circoscrivono l'esercizio della discrezionalità nella individuazione del trattamento sanzionatoria e la, altrettanto doverosa, applicazione della regola indicata dall'art. 63 c.p., comma 4, in caso di riconosciuta coesistenza di due aggravanti ad effetto speciale.
3.2.3. Nessun vizio insiste, infine, sulla scelta della pena relativa al tentativo data la natura autonoma del delitto tentato rispetto alla fattispecie consumata. Tale autonomia di fattispecie non richiede alcuna specifica motivazione circa la entità della scelta della pena base, che non si configura come pena diminuita, ma come sanzione autonoma. Sul punto il collegio condivide la consolidata giurisprudenza della corte di cassazione secondo cui il delitto tentato costituisce figura autonoma di reato, qualificato da una propria oggettività giuridica e da una propria struttura, delineate dalla combinazione della norma incriminatrice specifica e dalla disposizione contenuta nell'art. 56 c.p., che rende punibili, con una pena autonoma, fatti non altrimenti sanzionabili, perché arrestatisi al di qua della consumazione. Da tale autonomia dell'illecito e della sanzione consegue che, in presenza di delitto tentato, la determinazione della pena può effettuarsi con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il calcolo "bifasico", cioè mediante scissione dei due momenti indicati, fermo restando che nessuno dei due sistemi può sottrarsi al rispetto dei vincoli normativi relativi al contenimento della riduzione da uno a due terzi, la cui inosservanza comporta violazione di legge (Cass. sez. 1^, n. 37652 del 16/05/2001, Rv. 220189; Cass. sez. 5^, n. 3526 del 15/10/2013, dep. 2014, Rv. 258461).
4. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2015