Sentenza 25 gennaio 2016
Massime • 1
La nullità derivante dalla avvenuta notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, a norma dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., presso il difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o eletto dall'imputato, deve ritenersi sanata in tutti i casi in cui risulti provato che la notificazione non ha impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto ritualmente effettuata la notifica presso il difensore di fiducia anche in considerazione della accertata inesistenza del domicilio dichiarato dall'imputato).
Commentario • 1
- 1. La nullità per erronea notificazione al difensore non si sana inElisa Grisonich · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Con la sentenza in commento le Sezioni Unite sono tornate a pronunciarsi sull'art. 157, comma 8 bis, c.p.p. [1], il quale prevede che le notificazioni successive alla prima siano eseguite al difensore di fiducia: fin dalla sua entrata in vigore, tale disposizione è stata oggetto di numerosi contrasti interpretativi, che avevano già reso necessario l'intervento del massimo Consesso della Suprema Corte[2]. La pronuncia in esame assume quindi un'importanza particolare perché, riallacciandosi alla precedente, mira a fare chiarezza e, al contempo, ad aggiungere un tassello nell'operatività della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/01/2016, n. 7917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7917 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2016 |
Testo completo
ACR 7 9 17 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 25/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA FRANCESCO MARIA CIAMPI Presidente N.133/2016 Dott. - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. PATRIZIA PICCIALLI - Consigliere -N. 27824/2015 Dott. GABRIELLA CAPPELLO - Consigliere - Dott. VINCENZO PEZZELLA - Rel. Consigliere - Dott. GIUSEPPE PAVICH ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NC LE N. IL 30/09/1981 avverso la sentenza n. 3430/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del 25/06/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/01/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mario PINELLI che ha concluso per l'aumallamento con rinvio per thifetto the notifica, atto cheDeto alto che wemmu Rifensore à confers, Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. + RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 25 giugno 2014, la Corte di Appello di Milano, Sezione 5 penale, confermava la sentenza del Tribunale di Monza in data 14 giugno 2012 con la quale SS BI era stato condannato, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di sei mesi di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche e dei doppi benefici ed applicata la diminuente del rito. Tanto in relazione a reati p. e p. dall'art. 189, commi 6 e 7 del Codice della Strada, commessi in Cinisello Balsamo il 2 ottobre 2008. 2. Avverso la prefata sentenza ricorre il BI, deducendo tre motivi di ricorso.
2.1. Con primo motivo il ricorrente lamenta l'inosservanza di norme processuali, in relazione al fatto che, pur avendo egli dichiarato domicilio in Cinisello Balsamo, via IV Novembre 29, la notifica del decreto di citazione per l'udienza d'appello gli veniva notificata presso lo studio del difensore di fiducia ex art. 157, comma 8-bis, cod.proc.pen.: il che integra, secondo la giurisprudenza richiamata nel ricorso, un'ipotesi di nullità, eccepita dal ricorrente anche nel giudizio d'appello e respinta dalla Corte di merito.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen., pur a fronte del risarcimento del danno da parte del ricorrente.
2.3. Con il terzo motivo si denuncia la mancata sospensione del procedimento a seguito di istanza di messa alla prova, istanza rigettata dalla Corte territoriale sul rilievo della mancanza di una normativa transitoria e dell'oggettiva difficoltà di praticare rimedi restitutori in tal senso, in relazione alle valutazioni d'idoneità del programma di trattamento, nell'ambito del giudizio d'appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso é infondato. É proprio la pronunzia a Sezioni Unite richiamata nel ricorso (Sez. U., n. 19602 del 27/03/2008 Ud., Micciullo, Rv. 239396; conforme Sez. 4, Sentenza n. 18098 del 01/04/2015, Crapella, Rv. 263753) a precisare che la dedotta nullità, di ordine generale a regime intermedio, deve ritenersi sanata quando risulti provato che non ha impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa, oltre a rimanere, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente (essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 2 184, comma primo, alle sanatorie generali di cui all'art. 183, alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 cod. proc. pen.); tant'è che nella stessa sentenza le S.U. hanno fra l'altro ritenuto che il vizio di notificazione, difforme dal modello legale, non abbia provocato lesioni del diritto di conoscenza e di intervento dell'imputato, il quale, tra l'altro, aveva proposto personalmente le impugnazioni di appello (pur restando contumace in detto grado di giudizio) e di legittimità. Nel caso di specie, non risulta dagli atti che il ricorrente, pur rimasto assente nel giudizio d'appello, non abbia potuto compiutamente esercitare le proprie difese sia in tale grado di giudizio, sia proponendo (oltretutto personalmente) il ricorso in sede di legittimità. Risulta anzi (e l'impugnata sentenza ne dà conto) che l'originaria dichiarazione di domicilio del BI era risultata impossibile in occasione della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis cod.proc.pen., atteso che la relata di notifica in allora redatta precisava che l'immobile corrispondente all'indirizzo era stato abbattuto ed era in fase di ricostruzione, di tal che si rendeva necessaria la rinnovazione della notifica al difensore pro tempore dell'imputato ex art. 161, comma 4 cod. proc.pen.. Perciò la notifica oggetto di censura deve considerarsi ritualmente effettuata presso il difensore di fiducia, oltre a non essere risultata concretamente inidonea a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, in considerazione del rapporto fiduciario che lo lega al difensore e del fatto che non é stato assolto dalla parte l'onere di rappresentare al giudice di non avere avuto cognizione dell'atto e d'indicare gli specifici elementi che consentano l'esercizio dei poteri officiosi di accertamento da parte del giudice (sul punto si veda, in terminis, Sez. U, Sentenza n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229541; in senso conforme Sez. 4, n. 40066 del 17/09/2015, Bellucci, Rv. 264505; Sez. 6, Sentenza n. 29677 del 24/06/2014, Mamone e altro, Rv. 259819).
2. Il secondo motivo é invece fondato e merita accoglimento. Premesso che la giurisprudenza di legittimità si é ormai assestata nel senso di riconoscere l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen. anche nel caso di risarcimento eseguito dalla compagnia assicuratrice, purché di ciò l'imputato abbia conoscenza e mostri la volontà di farlo proprio (in tal senso, ex multis, Sez. 4, n. 13870 del 06/02/2009, Cappelletti, Rv. 243202), la produzione difensiva della nota Consap in data 12 marzo 2009 (ossia in epoca antecedente l'instaurarsi del giudizio), pur non offrendo contezza del momento esatto in cui é intervenuto il risarcimento, fornisce prova che esso era stato già eseguito a tale data, mediante pagamento, da parte della compagnia assicuratrice dell'imputato, di una somma liquidata in € 6123,00 («importo pagato»), che deve ritenersi 3 idonea a regolare integralmente le pendenze risarcitorie inter partes atteso che, nella nota suindicata (in cui si precisa che l'importo doveva essere rimborsato alla stessa Consap in stanza di compensazione), la somma de qua viene espressamente indicata come non comprensiva di eventuali risarcimenti pagati a terzi. Deve inoltre ritenersi certo che l'autore del danno, avendo necessariamente attivato l'iter per risarcimento del danno in via assicurativa, fosse non solo consapevole ma partecipe della procedura risarcitoria e intendesse avvalersene. Sul piano logico, quindi, la motivazione della Corte di merito sul punto risulta carente, sì da far ritenere sussistenti le condizioni per la concessione dell'invocata circostanza attenuante.
3. Il terzo motivo di ricorso é infondato. Sebbene nella messa alla prova per adulti sia ravvisabile una connotazione di natura sostanziale, laddove essa ha natura di causa di estinzione del reato, tuttavia tale causa di estinzione interviene solo al termine di una ben precisa procedura di ammissione e di una fase di sottoposizione dell'imputato alla messa alla prova, prodromica agli effetti sostanziali, il cui esito é non solo del tutto incerto, ma é altresì comprensivo di possibili, pregnanti interventi del giudice;
il che, unitamente alla considerazione che i termini per la richiesta si atteggiano in modo assai simile a quelli dei procedimenti speciali, sembra far prevalere i profili processuali della disciplina in esame rispetto a quelli sostanziali. Inoltre, assumono rilievo sia il fatto che la legge 67/2014, oltre a non prevedere una disciplina transitoria, ha espressamente individuato ben precisi termini di decadenza per la domanda (quelli di cui al nuovo art. 464-bis c. 2 cod. proc.pen.), sia il fatto che, a fronte di quanto accaduto per la disciplina della sospensione dei procedimenti in absentia (con la legge 118/2014), neppure in un momento successivo il legislatore é intervenuto per introdurre una disciplina di diritto intertemporale per la messa alla prova per adulti. Il che depone ulteriormente per una scelta del legislatore nel senso della regolamentazione dell'istituto senza particolari previsioni transitorie e (stante appunto l'introduzione di specifici termini di decadenza) dell'irretroattività della disciplina in esame in quanto regolata dal principio tempus regit actum vigente in materia processuale. Né offre argomenti a contrario il raffronto, pur sostenuto da una parte della dottrina, con l'istituto dei lavori di pubblica utilità previsti nell'ambito dei reati stradali ex art. 186, comma 9-bis Cod.Strada, in relazione ai quali è stata ammessa l'applicazione retroattiva dei lavori di pubblica utilità anche ai fatti antecedenti la legge 120/2010 che li ha introdotti;
ma va osservato che i lavori 4 di pubblica utilità sono espressamente qualificati come sanzioni sostitutive, che trovano applicazione in sede di definizione del processo e previa determinazione di una sanzione finale, ed é perciò del tutto naturale che essi vengano assimilati alle previsioni sanzionatorie con riferimento all'applicabilità retroattiva pro reo;
la messa alla prova, invece, pur presentando indubbie affinità sul piano esecutivo, non ha né tali caratteristiche né tali finalità e, se fallisce, il processo riprende il suo corso (mentre l'esito negativo dei lavori di pubblica utilità implica l'applicazione della pena che era stata sostituita). Del resto, non può sottacersi che la giurisprudenza di legittimità si é ormai assestata su un orientamento che qualifica l'istituto in esame come avente carattere essenzialmente processuale, con conseguente applicazione (in mancanza di disposizioni transitorie) del principio tempus regit actum (si vedano in tal senso Sez. 2, n. 26761 del 09/03/2015, Lariccia, Rv. 264221; Sez. F, Sentenza n. 42318 del 09/09/2014, Valmaggi, Rv. 261096; Sez. F, Sentenza n. 35717 del 31/07/2014, Ceccaroni, Rv. 259935); tant'è che in sede di legittimità é stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 464-bis, comma secondo, cod. proc. pen., per contrasto all'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente l'applicazione dell'istituto della sospensione con messa alla prova ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge 28 aprile 2014, n. 67, quando sia già decorso il termine finale da esso previsto per la presentazione della relativa istanza, sul rilievo che trattasi di scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore e non palesemente irragionevole, come tale insindacabile (Cass. Sez. 6, n. 47587 del 22/10/2014, Calamo, Rv. 261255).
4. Conclusivamente, in relazione all'accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla questione dell'applicabilità dell'attenuante ex art. 62 n. 6 cod.pen., con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo esame ai soli fini della rideterminazione della pena.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione dell'applicabilità محمد dell'attenuante ex art. 62 n. 6 cod.pen. e rinvial per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2016. Il Consigliere estersore il Presidente COR (Francesco Ciampi) (Giuseppe Pavich) * AZIONEརྒྱལ99ས། S 0 SVO1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 26 FEB. 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Drissa Gabriella Lamelza