Sentenza 8 maggio 2013
Massime • 1
La ricognizione di voce costituisce un valido indizio quando è ritenuta attendibile la deposizione di colui che, avendo ascoltato la voce dell'imputato, afferma di identificarlo con sicurezza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/05/2013, n. 35011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35011 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 08/05/2013
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - N. 621
Dott. BONITO FR M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera M. S. - Consigliere - N. 29021/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IC NI N. IL 27/12/1964;
avverso la sentenza n. 794/2011 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, del 26/04/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/05/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO Vito che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di MA IN ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta in data 26 aprile 2012 che ha confermato la declaratoria di penale responsabilità del prevenuto, intervenuta all'esito di giudizio abbreviato, in ordine al delitto di estorsione continuata pluriaggravata in danno di PR FR, posto in essere attraverso minacce consistite nel prospettare, avvalendosi della forza intimidatrice derivante dalla sua nota appartenenza all'organizzazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", alla persona offesa, titolare in Catenanuova di una officina di lavorazione di manufatti in ferro ed alluminio, la necessità, per proseguire la sua attività senza subire gravi nocumenti ai mezzi ed ai beni aziendali ed alla sua incolumità personale, di "mettersi a posto" con l'organizzazione mafiosa sopraindicata attraverso pagamenti periodici di somme di denaro da consegnare allo stesso MA, così costringendo la parte offesa a corrispondere la somma di Euro 200,00 per il mese di dicembre 2009 e ad impegnarsi a versare ulteriori Euro 100,00 per lo stesso mese nonché a versare ulteriori somme mensili per l'anno 2010. 1.1 Il ricorrente deduce, in primo luogo, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della decisione impugnata, fondandosi l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato esclusivamente sul contenuto di una conversazione avuta dalla persona offesa con il preteso estorsore in data 17 dicembre 2009 ed oggetto di intercettazione (la n. 641) e sull'identificazione del ricorrente operata dagli inquirenti, a distanza di circa un mese dal colloquio (il 18 gennaio 2010), in occasione dell'escussione dello stesso a sommarie informazioni relativamente ad altri accadimenti. Tale identificazione, però, in quanto basata soltanto su di un riconoscimento vocale operato dagli inquirenti e sul caratteristico modo di camminare, dinoccolato, del soggetto che ebbe a contattare la vittima dell'estorsione, sarebbe insufficiente, ad avviso del ricorrente a sostenere una pronuncia di condanna.
Da parte del ricorrente si fa inoltre rilevare che le dichiarazioni rese al PM dal PR il 19 febbraio 2010, divergono da quelle pregresse rese il 18 settembre 2009, nelle quali la persona offesa non faceva assolutamente il nome del MA e ricollegava le minacce ricevute da personaggi malavitosi, alla interruzione del rapporto sentimentale con la propria ex convivente.
1.2 Con altro motivo d'impugnazione il ricorrente deduce analogo vizio motivazionale con riferimento alla ravvisata sussistenza delle aggravanti contestate (commissione del fatto da persona che fa parte dell'associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen.; commissione del fatto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività di una siffatta associazione;
commissione del fatto entro tre anni dal momento in cui era cessata l'esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale) ed alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, esclusa con motivazione definita "apodittica" ed illogica, in quanto i giudici di appello hanno ritenuto che la richiesta estorsiva non andava rapportata ad un solo mese e che si doveva tener conto anche della proiezione espansiva della stessa, omettendo di valutare l'entità del danno al momento della consumazione del reato, ovvero l'entità esigua della somma estorta.
1.3 Quanto poi alle aggravanti contestate, premesso che la Corte territoriale ha ritenuto sussistente quella di cui all'art. 628 c.p.c., comma 2, n. 3 in quanto il MA è stato condannato in via definitiva per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. e non risulta alcuna prova circa un suo recesso dalla medesima organizzazione, da parte del ricorrente si fa rilevare al riguardo:
(a) che la sentenza di condanna emessa nei confronti dell'imputato nel giugno 2003, si riferiva ad una partecipazione ad associazione per delinquere da epoca imprecisata fino al 15 febbraio 2002, mentre non vi è prova della permanenza del reato associativo dal 15 febbraio 2002 ad oggi, così come correttamente ritenuto anche in sede di riesame;
(b) che anche gli ulteriori elementi indiziari valorizzati per sostenere la configurabilità dell'aggravante (dichiarazioni di collaboratori di giustizia;
sentenze di condanna acquisite), si riferiscono tutti ad un periodo storico coperto da giudicato;
(c) che anche l'ulteriore argomento addotto in sentenza - secondo cui la richiesta di "messa in regola" di un'attività economica, in quanto correlata alla evocazione di gravi conseguenze in caso di rifiuto, deve ritenersi tipica di un'organizzazione criminale di tipo mafioso, anche in considerazione del particolare locus commissi delicti - si sostanzia in una formula di stile, posto che la minaccia di un danno ingiusto rappresenta un elemento costitutivo del delitto di estorsione e la commissione del fatto in un territorio aduso alla perpetrazione di episodi delittuosi perpetrati da organizzazioni criminali, non significa che tutte le estorsioni commesse in Sicilia, per ciò solo devono ritenersi necessariamente di natura mafiosa;
(d) che i giudici di appello non hanno tenuto conto dell'indirizzo giurisprudenziale (il riferimento è a Sez. 6, n. 2724 del 23/01/1997 - dep. 21/03/1997, Falcone ed altri, Rv. 207531) secondo cui l'aggravante di cui trattasi, risulta incompatibile con quella di cui L. n. 203 del 1991, art. 7 pure contestata al MA.
Per quanto concerne poi tale ultima aggravante, in ricorso si contesta l'utilizzazione di un metodo mafioso, e cioè che sia stata posta in essere un'attività di intimidazione caratterizzata da mafiosità, sostenendo la difesa dell'imputato l'assenza di significativi elementi di prova in tal senso, in quanto dal contenuto dell'unica conversazione valorizzata dai giudici di appello, non si evince alcuna utilizzazione di metodo mafioso, la spendita del nome di un associato, emergendo piuttosto dalla stessa come l'imputato si fosse posto nei confronti della vittima in maniera pacata e accondiscendente, avuto riguardo alle difficoltà economiche addotte dal PR, e che lo stesso non aveva millantato alcuna appartenenza ad associazioni mafiose, ne' aveva inteso favorire o rafforzare alcuna consorteria di tal fatta.
1.3 Ultima censura mossa alla sentenza impugnata riguarda la mancata concessione delle attenuanti generiche, negate in base ad argomentazioni di stile (precedenti penali dell'imputato; particolare gravità della condotta) sostenendosi in ricorso, che i giudici di appello se pure avevano ritenuto insussistenti i presupposti per la concessione dell'attenuante ex art. 62 c.p., n. 4, tenuto conto della modesta ed episodica richiesta di denaro e delle modalità con cui la stessa era avvenuta, che non denotavano una elevata pericolosità sociale del ricorrente, avrebbero dovuto concedere le invocate attenuanti e mitigare la pena inflitta (anni sette e mesi otto di reclusione ed Euro 1600,00 di multa), adeguandola al caso concreto. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'impugnazione proposta nell'interesse di MA IN è basata su motivi privi di fondamento, risultando la struttura logica e giuridica della motivazione della sentenza impugnata immune dai vizi prospettati dal ricorrente.
1.1 Quanto al primo motivo di ricorso, diretto a censurare l'apparato motivazionale della decisione con riferimento all'effettiva riferibilità all'imputato della condotta estorsiva descritta nel capo d'imputazione, esso è manifestamente infondato, proponendo una non consentita diversa valutazione degli elementi processuali. Ai sensi del disposto di cui all'art. 606 c.p.c., comma 1, lett. e), la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità comporta dimostrare che il provvedimento è manifestamente carente di motivazione o di logica e non già opporre alla logica valutazione degli atti operata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, degli atti processuali (Cass. S.U. 19.6.96, De FR). Esula infatti dai poteri della Corte di Cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguata (Cass. S.U.
2.7.97 n. 6402, ud. 30.4.97, rv. 207944, Dessimone). Nella concreta fattispecie il giudice ha accertato la materialità del fatto e la responsabilità della imputato non soltanto in base alle dichiarazioni della persona offesa, ma considerando anche gli esiti dell'attività di captazione, osservazione e controllo svolte dalla polizia giudiziaria.
I giudici di merito, nelle loro sintoniche decisioni, hanno anche non illogicamente valutato l'ulteriore circostanza che nelle conversazioni intercettate ricorreva più volte il diminutivo "Nino" con il quale, nella zona, vengono comunemente appellati coloro che si chiamano "IN".
A fronte di tale logico apparato motivazionale, le censure mosse alla decisione della Corte territoriale al riguardo, esprimono solo un dissenso rispetto alla ricostruzione del fatto ed invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, del contenuto delle intercettazioni e dell'attendibilità del riconoscimento vocale operato dalla polizia giudiziaria, senza considerare, tuttavia, che secondo una condivisibile lezione interpretativa di questa Corte, la "ricognizione di voce "costituisce un valido indizio che può essere utilizzato quando sia accordata attendibilità alla deposizione di colui che, avendo ascoltato la voce dell'imputato, afferma di identificarlo con sicurezza. (Sez. 5, n. 11921 del 27/10/2004 - dep. 25/03/2005, Arcolite ed altri, Rv. 231872).
1.2 Infondate si rivelano anche tutte le censure mosse alla sentenza impugnata relativamente al giudizio di sussistenza delle contestate aggravanti, riproponendo il ricorrente le stesse argomentazioni già disattese dalla Corte territoriale con adeguata motivazione, immune da vizi logici o giuridici, ove si consideri:
- quanto all'aggravante ex art. 628 c.p.c., comma 3, n. 3, che il MA è stato condannato in via definitiva per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. e che l'appartenenza ad un'associazione per delinquere di tipo mafioso implica di per sè stessa una latente e permanente pericolosità del soggetto, che rappresenta la ragion d'essere dell'aggravante, e che per ritenere cessata la stessa, occorre acquisire prova certa e rigorosa del recesso del prevenuto dal sodalizio criminoso che nel presente giudizio non è stata però fornita dal ricorrente;
- quanto all'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7 che la richiesta rivolta dall'imputato alla persona offesa, come correttamente argomentato dai giudici di appello, risulta effettivamente collocarsi al di fuori degli schemi di una comune estorsione, atteggiandosi come richiesta estorsiva promanante da una organizzazione criminale di tipo mafioso, considerando in particolare, il suo carattere non isolato e la sua proiezione temporale, nonché le causali della stessa (la tipica messa in regola) rapportate alla posizione della vittima (di operatore economico destinato ad essere sfruttato).
Nè hanno pregio le deduzioni difensive volte a sostenere l'incompatibilità delle due aggravanti contestate, fondandosi le stesse, sostanzialmente, su di una risalente pronuncia di questa Corte (Sez. 6, n. 2724 del 23/01/1997 - dep. 21/03/1997, Falcone ed altri, Rv. 207531), ormai superata dopo l'intervento delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 10 del 28/03/2001 - dep. 27/04/2001, Cinalli e altri, Rv. 218378 ed in senso conforme, ex multis, Sez. 1, n. 43663 del 18/10/2007 - dep. 23/11/2007, Colletti, Rv. 238419), secondo cui in tema di rapina ed estorsione, la circostanza aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7 convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203 (impiego del metodo mafioso nella commissione dei singoli reati o finalità di agevolare, con il delitto posto in essere, l'attività dell'associazione per delinquere di stampo mafioso) può concorrere con quella di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 3 e art. 629 c.p., comma 2, (violenza o minaccia poste in essere dall'appartenente a un'associazione di stampo mafioso).
1.3 Quanto poi al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, nessun profilo di illegittimità è ravvisabile nella decisione impugnata, che ne ha escluso l'applicabilità in forza di argomentazioni immuni da vizi logici o giuridici, che hanno tenuto conto, tra l'altro, che versando il PR, per sua stessa dichiarazione, in difficoltà economiche, la somma di duecento euro richiesta non poteva ritenersi di speciale tenuità, soprattutto se rapportata ad un singolo mese.
1.4 Manifestamente infondata si rivela, infine, anche l'ultima censura prospettata in ricorso, relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche. La sentenza impugnata ha infatti specificamente indicato i motivi per cui doveva negarsi la concessione delle attenuanti generiche, facendo riferimento ai precedenti penali del prevenuto ed alla particolare gravità della condotta. Non è quindi vero che il provvedimento impugnato sia privo di motivazione su tali punti, laddove è il ricorso a rivelarsi manifestamente infondato poiché si limita ad assumere la insufficienza di una motivazione che invece è conforme al parametro normativo, ove si consideri il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (così ex multis, Cass., sez. 2, sentenza n. 2285 dell'11/10/2004 - 25/1/2005, Alba, riv. 230691).
2. In conclusione, poiché risulta quanto meno infondato in tutte le sue articolazioni, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 14 agosto 2013