Sentenza 20 febbraio 2009
Massime • 1
Una volta instaurato il giudizio abbreviato incondizionato, senza che vi sia stata alcuna modificazione dell'accusa da parte del P.M. e senza che il giudice abbia rilevato vizi nella formulazione dell'imputazione, non è consentito all'imputato eccepire in sede di discussione la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per genericità ed indeterminatezza del capo di imputazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/02/2009, n. 23771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23771 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 20/02/2009
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO NC - Consigliere - N. 347
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 18581/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DI DE, nato a [...] il [...];
2) IN GI, nato a [...] il [...];
3) D'ST AM, nato a [...] il [...];
4) TI IO, nato a [...] il [...];
5) MU CO, nato a [...] il [...];
6) MU US, nato a [...] il [...];
7) AN US, nato a [...] il [...];
8) EO NC PA AN, nato a [...] il [...];
9) GI LO, nato a [...] il [...];
10) GI CC, nato a [...] il [...];
11) AN VA, nato a [...] il [...];
12) DI RU, nato a [...] il [...];
13) VI GE, nato a [...] il [...];
contro la sentenza emessa il 23 ottobre 2006 dalla Corte d'appello di Reggio Calabria;
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
udito il Sostituto Procuratore Generale, Dott. MONETTI Vito, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso presentato da US AN e il rigetto degli altri ricorsi;
uditi gli avvocati Michele Priolo (difensore di GE LI), Mauro Anetrini (difensore di NC PA AN ME), IO Managò (difensore di DE BI), US Nardo (difensore di GI TI), NC Minasi e Francesco Lojacono (difensori di CO e US CA), che hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con la decisione in epigrafe la Corte d'appello di Reggio Calabria ha sostanzialmente confermato l'impianto della sentenza emessa il 30 maggio 2005, in sede di giudizio abbreviato, dal G.u.p. del Tribunale di Reggio Calabria, nei confronti degli imputati accusati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (capi A ed N) e di una serie di episodi di importazione e di detenzione di ingenti quantitativi di droga (capi B, C, D, O), nonché il solo GE LI del reato di ricettazione di cui al capo E), rideterminando le pene in relazione ai minimi edittali previsti dalla nuova formulazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art.73. Per quanto riguarda US AN, i giudici d'appello hanno dichiarato la nullità della sentenza emessa nei suoi confronti ed hanno trasmesso gli atti al pubblico ministero.
2. - Dalla sentenza si apprende che il processo scaturisce dalla prosecuzione di indagini relative ad altre operazioni per traffico di stupefacenti, fondate anch'esse prevalentemente sui risultati di intercettazioni telefoniche, che avevano portato alla scoperta delle attività poste in essere da organizzazioni dedite al traffico di droga, collegate con cosche mafiose, indagini che si erano concluse con l'arresto di RI NU, braccio destro di AN SA, catturato in Spagna nel 2001 e collegato con IG CO, detenuto in Spagna e ritenuto appartenente alla cosca mafiosa di San Lorenzo.
Secondo la ricostruzione offerta dal giudice di primo grado l'associazione indicata nel capo A) sarebbe stata costituita da NC PA AN ME, successore di RI NU. La Corte d'appello ha ridimensionato il ruolo di ME, che non viene più considerato l'organizzatore del sodalizio, ma un partecipe, seppure in una posizione di autorevolezza. Accanto a lui farebbero parte dell'associazione anche GI TI, adiutore del ME, DE BI, considerato un efficace esecutore delle attività del gruppo, RU DI, uomo di fiducia tuttofare, e i fratelli CA, US e CO, considerati gli stabili acquirenti dell'associazione.
Per quanto riguarda i reati-fine, contestati ai capi B), C) e D) la Corte d'appello dopo avere dato atto che, soprattutto in riferimento al capo B), la contestazione delle condotte risulta caratterizzata da "qualche genericità", ha tuttavia escluso che si sia verificato un pregiudizio agli imputati, dal momento che si sono potuti difendere compiutamente da tutte le accuse.
I capi N) e O) riguardano l'associazione per delinquere sorta nel 2003 dalla collaborazione del gruppo di ME con i narcotrafficanti sudamericani che, secondo la ricostruzione offerta dalla sentenza, viene scoperta con l'arresto del trafficante colombiano RE GR, nel cui appartamento viene rinvenuta una copia del verbale di analisi qualitativa dei 16 Kg. di droga sequestrati a Milano in occasione dell'arresto di BI. Dell'associazione fanno parte anche ME e TI, in concorso con AM NA e IE RR LK, giudicati separatamente, nonché DI, presente anche in questo nuovo sodalizio con compiti esecutive subalterni.
Che si tratti un'associazione finalizzata a trafficare in stupefacenti i giudici lo desumono dalle conversazioni intercettate tra ME, TI e IE RR, in cui si parla di disponibilità di notevoli quantitativi di cocaina. GE LI è stato ritenuto responsabile di ricettazione, per avere venduto a CU e ON schede telefoniche di provenienza furtiva (capo E).
3. - Gli imputati hanno presentato ricorso.
3.1. - NC PA AN ME e GI TI, responsabili dei reati contestati ai capi A), B), D), N) e O), sono stati condannati, il primo alla pena di dodici anni di reclusione e 44.000,00 Euro di multa, esclusa l'aggravante di essere il promotore dell'associazione, il secondo alla pena di undici anni di reclusioni e 44.000,00 Euro di multa;
Hanno presentato ricorso gli avvocati Giulia Dieni, per entrambi gli imputati, nonché Mauro Anetrini e US Nardo, il primo nell'interesse di ME, il secondo nell'interesse di TI. I motivi sono analoghi e possono essere trattati unitariamente. Viene innanzitutto eccepita nuovamente la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per assoluta genericità delle imputazioni relative ai capi B) e O) della rubrica. Si assume che i due capi di imputazione, da considerare meri contenitori in cui sono state riassunte alcune delle condotte contestate agli imputati, sono stati formulati in modo da non consentire una oggettiva comprensibilità degli addebiti, difettando di determinatezza e precisione. In questo modo, si sarebbe creata una situazione analoga a quella in cui il decreto di rinvio a giudizio si caratterizzi per una insufficienza nell'enunciazione dell'addebito, potendo applicarsi estensivamente la nullità cui si riferisce l'art. 429 c.p.p., comma 2 al provvedimento ammissivo del giudizio abbreviato. Si contesta quanto sostenuto dalla Corte d'appello, secondo cui non vi sia stata alcuna menomazione dei diritti della difesa, anche in considerazione del fatto che il rinvio agli atti del provvedimento e, soprattutto, all'ordinanza cautelare abbia consentito l'esplicarsi di una valida attività defensionale. Con un altro motivo viene ribadita la violazione dell'art. 335 c.p.p., per tardività dell'iscrizione del nominativo degli indagati nel registro modello 21. Si assume, cioè, che vi sia stata una iscrizione tardiva rispetto alla completa individuazione delle persone indagate, con l'effetto che i termini massimi per le indagini hanno avuto una decorrenza sfalsata, da cui dovrebbe derivare l'inutilizzabilità degli atti assunti successivamente alla scadenza ideale di tali termini.
Una serie di contestazioni attengono alle intercettazioni. Si rileva che dai provvedimenti autorizzatoli non emergano i gravi indizi di reato a carico di TI, che hanno giustificato il ricorso alle intercettazioni, nonché i motivi che rendevano indispensabile tale mezzo di ricerca della prova.
Inoltre, si deduce la violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3, questione anch'essa affrontata nei due giudizi di merito. Si denuncia l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni per la mancanza di motivazione dei decreti autorizzativi e di proroga in relazione ai requisiti della insufficienza ovvero della inidoneità degli impianti installati presso l'ufficio di procura, oltre quello della eccezionale urgenza. In particolare, si rileva che nella specie l'attestazione a firma dell'assistente giudiziario non valga a sanare l'originario difetto di motivazione, in quanto nulla dice circa l'inadeguatezza degli impianti situati presso la sala ascolto della procura.
Sotto un diverso profilo si rileva che nei decreti del pubblico ministero non vi sia alcuna menzione delle ragioni di eccezionale urgenza che possano aver giustificato il ricorso ad impianti esterni, evidenziando come sul punto la Corte d'appello non abbia offerto alcuna motivazione.
Infine, si contesta il valore probatorio attribuito ai risultati delle intercettazioni, ritenendo che dalle conversazioni captate non possa fondarsi la responsabilità del TI.
Viene dedotta l'erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art.74 e il connesso vizio di motivazione. Si assume che la sentenza impugnata non ha offerto prove dell'esistenza dell'associazione, non risultando ne' la presenza di un programma delittuoso, ne' la permanenza di un vincolo associativo;
inoltre, non risulta comprensibile l'esistenza della successiva associazione (capo N), autonoma rispetto alla prima;
infine, si contesta che i ricorrenti abbiano comunque partecipato a tali associazioni e, in particolare, a quella di cui al capo N).
Sul capo B) si ribadiscono le critiche relative alla formulazione del tutto generica di un capo di imputazione "contenitore" in cui vengono ricompresi una serie di episodi menzionati in sentenza e mai formalmente contestati: si tratta della cessione dei due chili di sostanza stupefacente attribuita a ME e a TI;
agli episodi che vedono i due imputati coinvolti assieme ai fratelli CA;
alla cessione di droga a tale Pino;
all'episodio in cui figura tale "occhialino"; e, infine, alla importazione, tramite il trasportatore D'AG, di 10 chili di cocaina dalla Spagna. In ogni caso viene dedotta una carenza di motivazione in ordine agli elementi di prova circa la partecipazione dell'imputato a tali episodi, ritenendo del tutto insufficienti i risultati delle intercettazioni telefoniche e, in particolar modo, dell'intercettazione della conversazione del 26.10.2002, avvenuta tra ME e TI, dalla quale i giudici traggono la convinzione del coinvolgimento dei due imputati nell'importazione dello stupefacente dalla Spagna in Italia. A questo proposito si mette in evidenza che le conclusioni cui pervengono i giudici sono fondate su semplici supposizioni e interpretazioni erronee del significato delle conversazioni intercettate, laddove l'unico dato di fatto obiettivo è rappresentato dalla perquisizione negativa dell'automezzo che avrebbe dovuto trasportare la droga. Quanto al capo C), si contesta la sentenza impugnata per avere affermato il coinvolgimento anche di ME e TI nella importazione di 150 chili di cocaina, in quanto non viene spiegato in maniera coerente in base a quali elementi di prova i giudici siano giunti a tale conclusione.
Analoga critica coinvolge l'episodio contestato al capo D): si assume che i giudici abbiano erroneamente interpretato le conversazioni intercettate, in cui si parlava effettivamente di autovetture e non di droga, come dimostrato dalla difesa attraverso la documentazione prodotta attestante l'esistenza di un rapporto di collaborazione con il concessionario Orsenigo.
Sul capo O) si assume l'esistenza di elementi insufficienti e, comunque, si contesta la ritenuta aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 non essendo stata rinvenuta la sostanza stupefacente.
Infine, si deduce la carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione al ME delle circostanze attenuanti generiche, nonostante l'imputato fosse incensurato e in giovane età. Per quanto concerne il TI si lamenta la mancata applicazione delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80. In data 19 dicembre 2008, l'avvocato Mauro Anetrini ha depositato una memoria nell'interesse del proprio assistito, segnalando un recente intervento delle Sezioni unite di questa Corte sulla questione della motivazione dei decreti con cui il pubblico ministero può autorizzare l'utilizzo di impianti esterni, che confermerebbe la dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni nel caso in esame. Per il resto ribadisce alcuni dei motivi già presentati. 3.2. - DE BI è stato condannato alla pena di otto anni di reclusione e 6.000,00 Euro di multa, per i reati di cui ai capi A), B) e C).
Anche in questo caso è stata dedotta la violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3 per essere i decreti del pubblico ministero privi di motivazione in ordine al presupposto della eccezionale urgenza e della insufficienza ovvero inidoneità degli impianti esistenti presso l'ufficio di Procura. Inoltre, sotto altro profilo, si rileva che il pubblico ministero ha provveduto ad integrare la motivazione del decreto successivamente alla effettuazione delle intercettazioni, violando la norma indicata così come interpretata dalla Sezioni unite di questa Corte di cassazione (sent. n. 2737, Campennì). Ne consegue, secondo il ricorrente, l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni disposte ed eseguite.
Nel ricorso si contesta l'interpretazione della Corte d'appello secondo cui un'eventuale pronuncia di nullità della richiesta di rinvio a giudizio avrebbe dato luogo ad un provvedimento abnorme e si rileva, sulla base di un orientamento giurisprudenziale, come sia invece riconosciuta la possibilità di dichiarare la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per genericità dell'imputazione, con conseguente trasmissione degli atti al pubblico ministero. Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata sotto il profilo del vizio di motivazione e per erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. Si assume, infatti, che l'appartenenza all'associazione di cui al capo A) è stata affermata senza considerare la natura episodica ed occasionale del contributo che il BI avrebbe offerto al sodalizio, essendo stato contestato a suo carico un unico episodio di trasporto di droga, dal quale non può desumersi la sua partecipazione all'organizzazione criminale;
inoltre, si evidenzia come dalla stessa sentenza risulta che BI abbia avuto contatti esclusivamente con il ME e che, quindi, non conoscesse gli altri associati, come risulterebbe confermato da una conversazione tra lo stesso ME e TI. Quanto al reato di cui al capo B), relativo al trasporto di dieci chili di cocaina da Milano all'abitazione di CA CO, il ricorrente rileva una vistosa contraddittorietà nella motivazione, là dove da per scontato che a bordo della Ford K assieme a ME, che si doveva incontrate con CA, vi fosse anche BI: tale circostanza deve considerarsi smentita, secondo la difesa dell'imputato, in quanto in quelle stesse ore si sono registrate telefonate da parte di BI al ME. D'altra parte, la stessa affermazione circa il trasporto dei dieci chili di droga si rivela del tutto incerta, dal momento che si basa su una semplice deduzione, cioè che ME avesse più volte contattato telefonicamente BI.
Infine, si deduce la mancanza di motivazione in ordine alla applicazione dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.80. Con riferimento all'episodio dell'importazione in Italia di 150 chili di cocaina (capo C) il ricorrente deduce, anche in questo caso, difetto di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., n. 2 e D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80. Si rileva che l'affermazione della responsabilità poggia su semplici congetture, in quanto la colpevolezza dell'imputato viene ravvisata nel fatto di essersi recato a Madrid, assieme alla sua fidanzata, per consegnare a ME parte del denaro che serviva per pagare la droga da acquistare in Spagna.
Con l'ultimo motivo si censura la sentenza in punto di commisurazione della pena. Si rileva che i giudici non hanno offerto alcuna motivazione sul trattamento sanzionatorio in relazione all'aumento per la continuazione e che non hanno applicato le circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. In data 30 gennaio 2009 l'avvocato IO Managò ha depositato nuovi motivi. I primi due motivi non fanno che ribadire e approfondire quelli già proposti nell'originario ricorso con riferimento alla partecipazione del BI all'associazione e al suo coinvolgimento nei due episodi di cui ai capi B) e C). Con il terzo motivo, invece, viene dedotta una nuova violazione di legge, consistita nell'aver considerato, ai fini della determinazione della pena per il reato continuato, come reato più grave quello previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, anziché il reato ex art. 73 D.P.R. cit. aggravato dalla circostanza di cui all'art. 80 D.P.R. cit., così come aveva già fatto il primo giudice. Si sostiene che la rideterminazione operata dalla sentenza di secondo grado avrebbe aumentato la porzione di pena ostativa alla concessione delle misure alternative in quanto rientrante nel primo periodo dell'art. 4 bis Ord. Pen., con conseguente violazione del principio del favor rei. 3.3. - CO CA, responsabile dei reati di cui ai capi A), B) e D) e ritenuto, assieme al fratello US, uno degli stabili acquirenti delle forniture dell'associazione, è stato condannato alla pena di dieci anni di reclusione e 42.000,00 Euro di multa;
US CA, responsabile dei reati di cui ai capi A) e B), è stato condannato alla pena di dieci anni di reclusione e 40.000,00 Euro di multa.
Viene censurata la sentenza, sia sotto il profilo del vizio di motivazione che della violazione di legge, per aver ritenuto i due imputati partecipi dell'associazione di cui al capo A), qualificandoli come stabili acquirenti della associazione criminale:
si rileva che una tale affermazione non sia supportata da alcun elemento e che in particolare non risulta la prova della consapevolezza di una loro appartenenza all'organizzazione. Inoltre, si evidenzia la contraddittorietà della motivazione che qualifica gli imputati come acquirenti, quindi sostanzialmente estranei all'organizzazione, e arbitrariamente li colloca fra gli affiliati senza alcun elemento di prova ad eccezione dei cd. reati-fine. Inoltre, viene eccepita l'incostituzionalità dell'art. 441 c.p.p., per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice del rito abbreviato di verificare la richiesta di rinvio a giudizio ed eventualmente di dichiarare la nullità della richiesta stessa.
Anche in questo caso viene dedotta la nullità della sentenza per la genericità dell'imputazione contestata ad entrambi gli imputati (capo B), che non avrebbe consentito un'adeguata difesa. In ordine alla posizione di US CA si rileva come gli episodi che vengono fatti rientrare nel capo B), e cioè le due importazioni dalla Spagna di 10 e 150 chili di droga sono attribuiti al solo CO CA, ma la sentenza non spiega il contributo e il coinvolgimento di US CA. Sulla posizione di CO CA si rileva, quanto al capo B), che la responsabilità si fonda su conversazioni intercettate non univoche intervenute tra terze persone;
quanto al capo D), premesso che non vi sarebbe traccia di questo reato nella determinazione della pena finale, si rileva come anche in questo caso le prove a carico siano insufficiente e contraddittorie.
Inoltre, si deduce la violazione dell'art. 521 c.p.p., in quanto US CA risulta condannato in qualità di "acquirente", sebbene la contestazione originaria facesse riferimento a lui come "corriere".
Si deduce infine l'erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 nonostante gli stessi non abbiano mai partecipato al trasporto della droga e in mancanza di elementi per sostenere che comunque fossero a conoscenza del quantitativo che sarebbe stato loro consegnato.
Anche per i due imputati si deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3. 3.4. - LO SE, responsabile del reato di cui al capo B), è stato condannato alla pena di otto anni di reclusione e 40.000,00 Euro di multa;
CC SE, responsabile del reato di cui al capo B), è stato condannato alla pena di sei anni di reclusione e 28.000,00 Euro di multa.
Nell'interesse di entrambi gli imputati viene dedotta la violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3 in ordine all'utilizzo degli impianti esterni e si chiede dichiararsi l'inutilizzabilità delle intercettazioni.
Con riferimento alla posizione di LO SE si censura anche l'indeterminatezza del capo B).
In ordine alla ritenuta responsabilità per l'importazione dalla Spagna di 10 chili di sostanza stupefacente, si deduce l'illogicità della motivazione in punto di individuazione dei criteri di identificazione dei due imputati, che nella ricostruzione della sentenza corrisponderebbero al "vecchietto" (LO SE) e al "figlio del vecchietto" (CC SE). Nella sentenza non figura alcuna giustificazione riguardante tale individuazione e i giudici non avrebbero tenuto conto dell'esistenza di un altro indagato identificato con il medesimo soprannome. L'unico contatto registrato è quello di LO SE con ME, contatto avvenuto in Spagna in relazione al quale l'imputato ha offerto credibili giustificazioni che però non sono state tenute in debito conto dai giudici. In ogni caso, gli elementi indiziari utilizzati in sentenza sono rappresentati da conversazioni tra terzi, che non hanno ricevuto alcun concreto riscontro. Nè la sentenza dice come abbia fondato la responsabilità degli imputati per la residua presunta cessione di 10 chili di droga al CA.
Analoghe critiche vengono mosse per l'episodio relativo alla trattativa per la vendita di presunta sostanza stupefacente a CO TR (25-30 chilogrammi). Si ritiene illogica la motivazione là dove equivoca il senso delle conversazioni intercettate, sostenendo, in maniera del tutto apodittica, che quando si parla di pranzi e di pietanze in realtà i conversanti si riferissero alla droga, senza considerare che i due imputati sono titolari di un ristorante in Bovalino. Peraltro, gli stessi giudici fanno riferimento a sostanza che non è mai stata nella disponibilità degli imputati, ma che dovrebbe essere procurata dai fornitori, senza chiarire i caratteri di tale disponibilità non immediata e, soprattutto, omettendo ogni motivazione al riguardo. Non vi è neppure la prova della natura della sostanza, tanto che lo stesso giudice di primo grado riferisce di una sostanza "verosimilmente cocaina".
Infine, con riferimento alla posizione di CC SE si assume che la sua responsabilità si fonda su una presunta collaborazione con il padre, mai dimostrata;
inoltre, si rileva che la Corte d'appello avrebbe erroneamente applicato una pena superiore a quella inflitta al padre.
Sia LO che CC SE hanno poi depositato memorie difensive (il 10 e l'11 febbraio 2009) con cui hanno contestato la sentenza impugnata, deducendo la nullità della decisione anche per la indeterminatezza e genericità dell'imputazione di cui al capo B). 3.5. - RU DI, ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi A) e N), è stato condannato alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione;
Nel ricorso si deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni per la mancanza di motivazione circa l'utilizzo degli impianti esterni. Viene contestata la sentenza sotto il profilo del vizio di motivazione per avere sostenuto che l'imputato fosse un sodale delle associazioni di cui ai capi A) e N) in assenza di elementi di prova univoci. Nelle conversazioni intercettate, infatti, non vi è mai l'esplicito riferimento all'imputato, ma a tale "Bru", "il grosso", "occhio azzurro", senza che si sia compiuto alcun serio accertamento sulla appartenenza di tali nomignoli che, in maniera apodittica, vengono attribuiti all'imputato. Inoltre, risulterebbe del tutto carente la dimostrazione della permanente adesione alla realizzazione del programma associativo.
Infine si lamenta l'eccessività della pena, in relazione alle ragioni che avrebbero impedito l'applicazione delle attenuanti generiche.
3.6. - AM D'AG, responsabile del reato di cui al capo B), ritenuto l'autotrasportatore di alcuni carichi di droga dalla Spagna, è stato condannato alla pena di sei anni di reclusione e 20.000,00 Euro di multa, mentre per quanto riguarda il capo C) la Corte d'appello ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
Preliminarmente si deduce la nullità della sentenza per assoluta genericità del capo B) dell'imputazione.
In secondo luogo viene censurata la decisione per erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. e sotto il profilo del vizio di motivazione. L'affermazione della responsabilità per il trasporto dei 10 chili di droga dalla Spagna all'Italia, avvenuto il 26.10.2002, si basa su elementi indiziari incerti e imprecisi, privi della univocità dimostrativa del coinvolgimento dell'imputato nella condotta illecita. In particolare si evidenzia come l'imputato non compaia mai nelle conversazioni intercettate e non risulti la sua presenza in Spagna durante gli incontri avvenuti tra altri coimputati e i fornitori. D'altra parte nessun rilievo può essere attribuito al fatto che l'imputato venne fermato al casello di Ventimiglia, dal momento che la lunga e accurata perquisizione cui venne sottoposto l'automezzo non diede alcun esito positivo. Si trattava, assume il ricorrente, di uno dei viaggi che effettuava per conto terzi e di cui ha prodotto adeguata documentazione che non è stata neppure valutata dai giudici di merito. Per quanto riguarda le telefonate intercorse tra alcuni coimputati che parlavano di una lunga perquisizione con esito negativo non sarebbe stato dimostrato che si trattasse proprio dell'autocarro condotto dal D'AG, tenuto conto che non vi sarebbe corrispondenza neppure sulla durata della perquisizione.
Si contesta, inoltre, la ritenuta aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, in assenza di qualsiasi elemento di prova circa la capacità potenziale di saturazione del mercato e in assenza di ogni motivazione al riguardo.
Infine, il ricorrente lamenta la carenza motivazionale in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche e alla determinazione della pena, che non avrebbe considerato il ruolo marginale svolto dall'imputato.
3.7. - VA ZA responsabile del reato di cui al capo C), considerato il preparatore degli automezzi utilizzati per l'importazione e il trasporto della droga dalla Spagna, è stato condannato alla pena di cinque anni di reclusione e 20.000,00 Euro di multa.
Viene dedotto il vizio di motivazione in relazione ad un travisamento della prova ai sensi del novellato art. 606 c.p.p., lett. e). In particolare, si assume che i giudici di merito hanno del tutto omesso la valutazione di un elemento di prova fondamentale, costituito da una conversazione telefonica intercettata (la n. 0176) tra BI e ME da cui emergerebbe che VA ZA non abbia avuto la minima consapevolezza del significato delle opere che stava realizzando sull'autocarro e che comunque non era minimamente coinvolto nell'azione delittuosa. Dalla conversazione risulta che l'imputato non doveva essere informato sull'uso del doppio fondo, in quanto, secondo ME, era "persona poco affidabile" e "parlava troppo". A tale importante circostanza deve aggiungersi una serie di ulteriori elementi che confermano l'estraneità del ZA V., tra cui lo stesso atteggiamento di disistima dimostrata dai coimputati nei suoi confronti e la tranquillità con cui parla con l'assistente di P.S. Saccon, elementi che depongono per una mancanza di consapevolezza circa la destinazione del lavoro affidatogli. Il ZA V. ha presentato motivi nuovi in data 8 gennaio 2009, ribadendo la assoluta mancanza dell'elemento psicologico del reato contestatogli e rilevando come difetti anche la prova circa il profitto o beneficio che avrebbe tratto dalla sua condotta adesiva al fatto delittuoso.
3.8. - Ad IO NI, ritenuto responsabile del reato di cui al capo B), è stata irrogata la pena di tre anni di reclusione e 12.000,00 Euro di multa, con trasmissione degli atti al pubblico ministero perché proceda in relazione al capo D), non contestato. Con il primo motivo deduce anch'egli la nullità della sentenza per genericità dell'imputazione di cui al capo B), sostenendo che i giudici di merito avrebbero dovuto riconoscere la nullità eccepita e rinviare gli atti al pubblico ministero.
Inoltre si deduce la violazione dell'art. 597 c.p.p. per avere la Corte d'appello disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero per quanto concerne i reati contestati al capo D), senza considerare che per quei reati è già intervenuta sentenza di assoluzione, avverso la quale non vi è stata impugnazione del pubblico ministero.
Quanto alla affermazione della sua responsabilità in ordine al reato di cui al capo B), viene dedotto il vizio di motivazione nonché la violazione di legge per avere i giudici d'appello ritenuto il concorso nel reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 sulla base di deduzioni presuntive non univoche, in particolare traendo argomenti a carico dell'imputato dalla presenza dello stesso nell'automobile di ME, scambiando una condotta meramente passiva con una compartecipazione nel delitto.
3.9. - GE LI responsabile del reato di ricettazione di cui al capo E), è stato condannato alla pena di un anno, quattro mesi di reclusione e 200,00 Euro di multa, confermando la condanna stabilita dal primo giudice.
Si deduce il vizio di motivazione della sentenza che ha ritenuto la sussistenza del reato di ricettazione esclusivamente sulla base di alcune conversazioni intercettate tra altri due coimputati (CU e ON) il cui contenuto non appare affatto univoco. Inoltre, si lamenta la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, già richiesta con i motivi di appello. 3.10. - US AN ricorre personalmente contro la sentenza d'appello, rilevando l'abnormità della decisione impugnata e, comunque, l'erronea applicazione della legge processuale. La sentenza da atto che l'imputato è stato assolto in primo grado dal reato associativo di cui al capo A), condannato per le condotte di cui al capo B) che però non gli è mai stato contestato: per questa ragione i giudici d'appello hanno dichiarato la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 521 c.p.p. e disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
Secondo il ricorrente i giudici avrebbero dovuto limitarsi a dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale ai sensi dell'art.129 c.p.p., in difetto della necessaria iniziativa dell'accusa per il reato sub B); mentre il reato associativo sub A) non poteva essere rimesso in discussione, neppure con la trasmissione degli atti al pubblico ministero, dal momento che quel capo di sentenza è ormai divenuto irrevocabile non avendo il pubblico ministero proposto impugnazione.
4. - Nel passare ad esaminare le singole posizioni con riferimento ai motivi di ricorso proposti, si rileva che comuni a quasi tutti i ricorrenti sono alcune questioni processuali, che possono essere trattate congiuntamente e in via preliminare.
4.1. - In quasi tutti i ricorsi è stata dedotta la nullità della sentenza per indeterminatezza dell'imputazione. Più precisamente, è stata eccepita la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per assoluta genericità delle imputazioni relative ai capi B) e O) della rubrica, assumendo che i due capi di imputazione, considerati meri contenitori riassuntivi delle condotte contestate agli imputati, sono stati formulati in modo da non consentire una oggettiva comprensibilità degli addebiti, difettando di determinatezza e precisione. In questo modo, secondo alcuni ricorrenti, si sarebbe verificata una situazione analoga a quella del decreto di rinvio a giudizio invalido per insufficiente enunciazione dell'addebito, dovendosi applicare estensivamente al provvedimento ammissivo del giudizio abbreviato la nullità prevista dall'art. 429 c.p.p., comma 2. Inoltre, si contesta quanto sostenuto dalla Corte d'appello, secondo cui non vi è stata alcuna menomazione dei diritti della difesa, anche in considerazione del fatto che il rinvio agli atti del provvedimento e, soprattutto, all'ordinanza cautelare avrebbe consentito l'esplicarsi di una valida attività defensionale (ricorsi ME e TI).
In alcuni ricorsi si censura la sentenza impugnata là dove sostiene che un'eventuale pronuncia di nullità della richiesta di rinvio a giudizio avrebbe dato luogo ad un provvedimento abnorme e si rileva come sia invece riconosciuta la possibilità di dichiarare la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per genericità dell'imputazione, con conseguente trasmissione degli atti al pubblico ministero (v. ricorso BI).
Infine, viene eccepita l'incostituzionalità dell'art. 441 c.p.p., per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice del rito abbreviato di verificare la richiesta di rinvio a giudizio ed eventualmente di dichiarare la nullità della richiesta stessa (ricorsi CA). I motivi proposti sono tutti infondati.
Gli imputati hanno eccepito nel giudizio abbreviato, in sede di discussione, la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per indeterminatezza assoluta dell'imputazione, eccezione che è stata respinta sia dal Giudice dell'udienza preliminare, sia dalla Corte d'appello, rilevando che per la mancata, generica o insufficiente enunciazione del fatto nella richiesta di rinvio a giudizio non è prevista alcuna nullità e che, di conseguenza, l'ordinanza dichiarativa della nullità sarebbe stata abnorme, determinando un'indebita regressione del procedimento in violazione del principio di irretrattabilità dell'azione penale.
I ricorrenti, sulla base di un diverso orientamento giurisprudenziale, hanno invece ritenuto che rientri nei poteri del g.u.p. verificare che il pubblico ministero adempia, in forma chiara e precisa, all'enunciazione del fatto nell'atto di esercizio dell'azione penale, escludendo ogni ipotesi di abnormità dell'atto che dichiari la nullità della richiesta di rinvio a giudizio. Sulla questione sono intervenute di recente le Sezioni unite di questa Corte che hanno risolto il contrasto interpretativo registratosi all'interno della giurisprudenza di legittimità: con la sentenza del 20 dicembre 2007, n. 5307, Battistella, hanno riconosciuto l'abnormità del provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero per la genericità o l'indeterminatezza dell'imputazione, ma solo nell'ipotesi in cui il giudice non abbia chiesto al pubblico ministero di precisarla. In sostanza, le Sezioni unite hanno indicato una sequenza procedimentale che il giudice dell'udienza preliminare deve seguire in tali casi, prevedendo che il medesimo giudice, nel corso dell'udienza preliminare, solleciti il pubblico ministero ad integrare l'atto imputativo carente, attraverso un'applicazione analogica dell'art. 423 c.p.p., comma 1, e che qualora questi non vi provveda il giudice possa disporre la restituzione degli atti per consentire il nuovo esercizio dell'azione penale, restituzione che in questo caso è ritenuta legittima in virtù del ricorso all'art. 521 c.p.p., comma 2. Tuttavia, nel caso in esame i giudici hanno sempre negato che si sia verificata una qualche menomazione del diritto di difesa, ritenendo che dagli atti gli imputati hanno comunque potuto apprendere con precisione le accuse a loro carico ed hanno potuto compiutamente difendersi, per cui il problema del controllo del giudice sull'imputazione neppure si pone in concreto.
Invero, alcuni ricorrenti ripropongono questo tema con riferimento al giudizio abbreviato, assumendo, come si è anticipato, che l'indeterminatezza dell'imputazione possa avere comunque rilevanza, fino a sostenere la nullità del provvedimento ammissivo del rito speciale, da considerare al pari del decreto che dispone il giudizio. Si osserva che effettivamente la questione relativa all'indeterminatezza dell'imputazione non può essere presa in esame senza considerare che nel caso in esame gli imputati avevano fatto richiesta incondizionata di giudizio abbreviato, ma non per questo la conclusione cui pervengono i ricorrenti può ritenersi corretta. Come è noto, l'eliminazione del consenso del pubblico ministero e la compressione della valutazione del giudice sulla definibilità del processo allo stato degli atti hanno provocato una vera e propria trasfigurazione del rito abbreviato, che non è più espressione di una forma di giustizia contrattata in quanto, fondandosi su una manifestazione di volontà del solo imputato, finisce per dover essere ricondotto allo schema di un negozio unilaterale. In sostanza, come rilevato puntualmente dalla dottrina, l'accesso al giudizio abbreviato è divenuto un "diritto" dell'imputato, rispetto al quale il giudice ha l'obbligo di introdurre il rito, almeno nei casi di richiesta incondizionata, cioè non subordinata all'ammissione di prove integrative.
La configurazione della richiesta incondizionata di giudizio abbreviato come un "diritto potestativo" dell'imputato ha come conseguenza che la scelta di essere giudicato allo stato degli atti, cioè in base a tutti gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, comporta altresì l'accettazione necessaria della stessa imputazione formulata dall'accusa. In sostanza, la richiesta di cui all'art. 438 c.p.p. non può che riguardare anche l'imputazione contenuta nell'atto attraverso il quale il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale. Ciò è confermato anche dalla disciplina sulle nuove contestazioni nel giudizio abbreviato, secondo cui dinanzi alle modifiche dell'imputazione ex art. 423 c.p.p., comma 1 l'imputato può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, rinunciando così al rito speciale: questa regola evidenzia come l'opzione unilaterale di essere giudicato con un rito a prova contratta comprenda anche l'accettazione della stessa imputazione dalla quale l'imputato dovrà difendersi nel giudizio speciale, tanto è vero che la sua modificazione, anche relativa all'ipotesi in cui il fatto contestato risulti diverso da come descritto nell'imputazione, giustifica il ripensamento sulla iniziale richiesta e la conseguente revoca del provvedimento con cui il giudice aveva disposto il giudizio abbreviato. In questo modo, attraverso la disposizione contenuta nell'art. 441 bis c.p.p. si è riconosciuto a favore dell'imputato una sorta di affidamento sulla stabilità dell'accusa, garantendolo dai rischi di modifiche della contestazione originaria, in relazione alla quale ha deciso di richiedere il rito speciale.
Una volta che sia stato introdotto il giudizio abbreviato sull'istanza dell'imputato, senza che vi sia stata alcuna modificazione dell'accusa da parte del pubblico ministero e senza che il giudice abbia rilevato vizi nella formulazione dell'imputazione, non residua all'imputato spazio per contestare l'imputazione stessa. D'altra parte, se ritiene l'accusa indeterminata e generica l'imputato non sceglierà il giudizio abbreviato, potendo in seguito eccepire la nullità dell'eventuale decreto di citazione a giudizio ai sensi dell'art. 429 c.p.p., comma 2. Non solo, sulla base di quanto prevede la citata sentenza Battistella delle Sezioni unite l'imputato può, già nell'udienza preliminare, prima delle sue determinazioni sull'accesso ai riti speciali, contestare l'imputazione che reputa carente nell'enunciazione del fatto e chiedere al giudice che solleciti il pubblico ministero a correggere ed integrare l'accusa.
Ciò che, invece, non appare sia consentito è proprio quanto hanno fatto gli odierni ricorrenti, i quali hanno prima richiesto, senza condizioni, il giudizio abbreviato e, solo successivamente, una volta introdotto il rito, hanno censurato l'imputazione perché indeterminata.
Per le ragioni che precedono deve ritenersi manifestamente infondata anche l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 441 c.p.p. avanzata dalla difesa dei fratelli US.
Concludendo sul punto, si ritiene che i motivi siano tutti infondati, dovendo concordarsi con i giudici di merito che hanno escluso ogni ipotesi di pregiudizio dei diritti difensivi in relazione alla supposta indeterminatezza dell'imputazione, tenuto conto che gli imputati stessi hanno chiesto il giudizio abbreviato, accettando di essere giudicati sulla base di quelle imputazioni, che peraltro hanno potuto apprezzare e comprendere dall'esame degli atti. 4.2. - È stata altresì dedotta la violazione dell'art. 335 c.p.p., per tardività dell'iscrizione del nominativo degli indagati nel registro modello 21. Si assume, cioè, che vi sia stata un'iscrizione tardiva rispetto alla completa individuazione delle persone indagate, con l'effetto che i termini massimi per le indagini hanno avuto una decorrenza sfalsata, da cui dovrebbe derivare l'inutilizzabilità degli atti.
Anche in questo caso il motivo è infondato.
Preliminarmente, deve rilevarsi che i ricorrenti non hanno indicato quali atti sarebbero affetti da eventuale inutilizzabilità, per cui sotto questo profilo il motivo appare generico.
In ogni caso, si osserva che la disposizione dell'art. 335 c.p.p., comma 1, secondo cui l'iscrizione deve essere effettuata dal pubblico ministero "immediatamente", è sprovvista di sanzione, con la conseguenza che la mancata o tardiva iscrizione della notizia di reato non produce alcun tipo di invalidità, in ossequio al principio di tassatività fissato dall'art. 177 c.p.p. (Sez. 5, 18 ottobre 1993, n. 3156, Croci), ne' determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine posti in essere fino al momento dell'effettiva iscrizione, poiché in tal caso il termine di durata massima delle indagini preliminari previsto dall'art. 407 c.p.p., al cui scadere consegue l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, decorre per l'indagato dalla data in cui il nome è effettivamente iscritto nel registro delle notizie di reato e non dalla presunta data nella quale il pubblico ministero avrebbe dovuto iscriverla (Sez. un., 21 giugno 2000, n. 16, Tammaro;
Sez. 4, 22 giugno 2004, n. 39511). In questo modo si è affermato che rientra nell'esclusiva valutazione discrezionale del pubblico ministero l'apprezzamento della tempestività dell'iscrizione, il cui obbligo sorge solo quando a carico di una persona emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti, valutazione che è sottratta al sindacato del giudice, ferma restando la configurabilità di ipotesi di responsabilità disciplinare o penale nei confronti del pubblico ministero ovvero l'avocazione delle indagini da parte del procuratore generale in caso di conclamata omissione.
4.3. - In quasi tutti i ricorsi sono state dedotte una serie di contestazioni che attengono alle intercettazioni. Così è stato rilevato che dai provvedimenti autorizzatoli non emergono i gravi indizi di reato a carico di TI, che hanno giustificato il ricorso alle intercettazioni, nonché i motivi che avrebbero reso indispensabile il mezzo di ricerca della prova. Inoltre, si è dedotta la violazione dell'art. 268 c.p.p.,. comma 3, questione anch'essa affrontata nei due giudizi di merito. L'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni deriverebbe dalla mancanza di motivazione dei decreti autorizzativi e di proroga in relazione ai requisiti della insufficienza ovvero della inidoneità degli impianti installati presso l'ufficio di procura, oltre quello della eccezionale urgenza. In particolare, si è rilevato che nella specie l'attestazione a firma dell'assistente giudiziario non valga a sanare l'originario difetto di motivazione, in quanto nulla dice circa l'inadeguatezza degli impianti situati presso la sala ascolto della procura.
Sotto un diverso profilo si è denunciato che nei decreti del pubblico ministero non vi sia alcuna menzione alle ragioni di eccezionale urgenza che possano aver giustificato il ricorso ad impianti esterni, evidenziando come sul punto la Corte d'appello non abbia offerto alcuna motivazione.
Inoltre, il pubblico ministero non avrebbe provveduto ad integrare la motivazione dei decreti ex art. 268 c.p.p., comma 3 successivamente alla effettuazione delle intercettazioni, violando la norma indicata così come interpretata dalla sezioni unite di questa Corte di cassazione (sent. n. 2737, Campennì). Ne conseguirebbe l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni disposte ed eseguite.
Infine, si è eccepita l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni eseguite con la tecnica del cd. istradamento. I motivi sono tutti infondati.
Preliminarmente occorre precisare che ai fini della valutazione dei presupposti giustificativi delle captazioni deve farsi riferimento a quanto prevede il D.L. n. 152 del 1991, art. 13 (convertite con L. n.203 del 1991), dal momento che le intercettazioni hanno avuto ad oggetto indagini relative ad un delitto di criminalità organizzata (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74). Ne consegue che i presupposti non sono quelli previsti dall'art. 267 c.p.p., in quanto la disposizione speciale richiede, come è noto, solo l'esistenza di sufficienti indizi di reato (non di gravi indizi) e la "necessità" dell'intercettazione per lo svolgimento delle indagini (anziché l'assoluta indispensabilità ai fini della prosecuzione delle indagini), presupposti tutti sussistenti nel caso in esame, tenuto conto che, secondo la giurisprudenza, nell'ipotesi di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti sono ritenute idonee a integrare il requisito della sufficienza degli indizi di reato le informazioni acquisite dagli organi di polizia giudiziaria, riferite al pubblico ministero e da questi poste a fondamento della richiesta di autorizzazione alle intercettazioni (Sez. un., 21 giugno 2000, n. 17, Primavera). Riguardo alla dedotta violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3 si rileva che in presenza di un'attestazione che certifica l'indisponibilità degli impianti interni, non vi è ragione che ci si riferisca anche alla inidoneità; peraltro, da quanto riportato in alcuni ricorsi, emerge che sia il decreto del pubblico ministero, sia le attestazioni allegate facevano chiaramente riferimento ad una mancanza di postazioni per effettuare le intercettazioni, sicché deve negarsi qualsiasi carenza di motivazione e, conseguentemente, escludere ogni ipotesi di inutilizzabilità ex art. 271 c.p.p.. Del tutto generico è il motivo con cui sia assume la tardività della motivazione ex art. 268 c.p.p., comma 3 (ricorso BI), in quanto non sono neppure indicati i decreti interessati;
peraltro, l'integrazione cui sembra riferirsi il ricorrente in termini critici riguarda esclusivamente le certificazioni dei cancellieri Caccamo e Di Giovanni che hanno attestato l'indisponibilità degli impianti presso la procura, certificazioni allegate dal pubblico ministero. In ogni caso, la sentenza del G.u.p. ha dato ampia spiegazione delle difficili condizioni logistiche che all'epoca caratterizzavano gli uffici giudiziari di Reggio Calabria, condizioni che obiettivamente non consentivano l'utilizzazione degli impianti di intercettazione presso la Procura.
In ordine al requisito dell'urgenza, si osserva che la sussistenza delle eccezionali ragioni di urgenza, richieste dall'art. 268 c.p.p., comma 3 per l'esecuzione delle operazioni mediante l'impiego di apparecchiature diverse da quelle installate presso gli uffici della procura, può desumersi anche implicitamente dallo stesso contesto del processo, nonché dalla natura delle imputazioni ed infatti la giurisprudenza ha sempre ritenuto esistente tale presupposto in relazione ad indagini riguardanti reati associativi, sostenendo che in tali ipotesi le ragioni di urgenza sono correlate ad una situazione di emergenza rappresentata dalla necessità di evitare il protrarsi di condotte criminose ancora in atto (Sez. 6^, 11 dicembre 2007, n. 15396, Sitzia ed altri). Nella specie si è trattato di indagini relative ad associazioni per delinquere finalizzate al traffico di stupefacenti, per cui le ragioni di eccezionale urgenza possono ritenersi strettamente correlate ai reati per i quali si procedeva, caratterizzati da un elevato grado di pericolosità e dalla necessità di interrompere le azioni di smercio della droga. Del tutto infondato è anche il motivo con cui si censura la tecnica del cd. istradamento. Un orientamento giurisprudenziale ormai costante afferma che, in tema di intercettazioni telefoniche, è legittimo il ricorso alla tecnica del cosiddetto istradamento, che comporta la destinazione ad uno specifico "nodo" telefonico delle telefonate estere provenienti da una determinata zona, senza che venga promossa un'apposita rogatoria internazionale, in quanto l'intera attività di captazione e registrazione si svolge sul territorio dello Stato (tra le tante v., Sez. 6, 2 dicembre 2007, n. 10051, Ortiz). 5. - In relazione all'imputazione di partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di cui al capo A), devono essere respinti, perché infondati, i ricorsi proposti nell'interesse di BI, TI, ME e DI.
La sentenza impugnata non merita le censure rivolte nei ricorsi dei summenzionati imputati. I giudici di merito hanno individuato una serie di elementi che dimostrano l'esistenza dell'associazione e i ruoli ricoperti dai diversi associati. Le prove sono rappresentate dalle numerose conversazioni oggetto di intercettazione, regolarmente acquisite agli atti, in cui gli imputati si accordano sulle varie operazioni di smercio della droga, riscontrate da alcuni sequestri di grossi quantitativi di stupefacente che comprovano come agli accordi telefonici seguisse effettivamente l'azione rivolta al trasporto e alla vendita.
In punto di valutazione dell'esistenza dell'associazione la sentenza impugnata offre una motivazione che appare del tutto logica e coerente, là dove spiega le ragioni per le quali la sussistenza dell'associazione può essere desunta, prevalentemente, dai reati fine posti in essere dagli imputati. In sostanza, secondo i giudici nel caso in esame i reati fine non devono essere considerati solo come attività di semplice cessione di sostanza stupefacente, ma poiché si sono concretati in operazioni di importazione dall'estero di ingenti quantitativi di droga possono essere ritenuti sintomatici dell'esistenza di un apparato organizzativo in grado di realizzare tali complesse operazioni di trasporto e di introduzione in Italia di grossi quantitativi di droga. In altri termini si assume che un'attività di importazione di tale livello è stata possibile solo in quanto vi era una struttura organizzativa a sostegno, come dimostra la rete di rapporti, anche internazionali, che emerge dalle intercettazioni e l'utilizzo di mezzi di trasporto, in alcuni casi modificati per occultare la droga.
D'altra parte la giurisprudenza di questa Corte ha sempre ritenuto che per la configurabilità del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti l'elemento dell'organizzazione è soprattutto funzionale alla dimostrazione che l'accordo illecito permanente teso alla realizzazione di un numero indeterminato di reati - che costituisce l'essenza della fattispecie associativa e l'elemento distintivo di questa rispetto al concorso di persone nel reato - può dirsi seriamente contratto, giacché la mancanza assoluta di un supporto strumentale priverebbe il delitto del requisito dell'offensività. Da ciò consegue che è sufficiente anche un'organizzazione minima perché il reato si perfezioni e, sotto il profilo probatorio, che la ricerca dei tratti organizzativi è essenzialmente diretta a provare, attraverso tale dato sintomatico, l'esistenza dell'accordo indeterminato a commettere più delitti che di per sè concreta il reato associativo (Sez. 4, 21 aprile 2006, n. 22824, Qose ed altri). In altri termini, non è richiesta la presenza di una complessa ed articolata organizzazione, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, anche semplici ed elementari, per il perseguimento del fine comune, in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, col contributo degli associati (Sez. 1, 21 ottobre 1999, n. 14578, Calzolaio ed altri;
Sez. 4, 7 febbraio 2007, n. 25471, Cirasole ed altri).
Sotto altro profilo deve osservarsi che la partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso può essere desunta anche dalla commissione di singoli episodi criminosi, purché siffatte condotte, per le loro connotazioni, siano in grado di attestare un ruolo specifico della persona, funzionale all'associazione e alle sue dinamiche operative e di crescita criminale, e le stesse siano espressione non occasionale della adesione al sodalizio criminoso e alle sue sorti, con l'immanente coscienza e volontà dell'autore di farne parte e di contribuire al suo illecito sviluppo (Sez. 6, 21 ottobre 2008, n. 44102, AN ed altri). Nel caso in esame i giudici hanno fatto una corretta applicazione dei principi suindicati, frutto della elaborazione della giurisprudenza di questa Corte ed hanno desunto l'esistenza dell'associazione dalle complesse operazioni di importazione eseguite, riscontrate dai sequestri operati dalla polizia giudiziaria e, inoltre, hanno ricostruito l'organizzazione interna attraverso il puntuale esame delle conversazioni intercettate.
È stata così evidenziata l'intensa e durevole frequentazione telefonica che ha visto ME e TI in contatto con NU e MA;
è stato ritenuto importante l'episodio dell'arresto del latitante TI, arresto a cui sono seguite le intercettazioni di DI, NU e ME, in cui si faceva riferimento alla cattura del NO. In particolare, è stato sottolineato quanto ME ha riferito a NU circa il mancato rinvenimento delle "zappe" - che secondo i giudici sarebbero le armi -, aggiungendo che sono stati sequestrati i documenti del "professore" - che secondo i giudici sarebbe da identificare in MA.
Attraverso la valutazione delle conversazioni intercettate sono stati ricostruiti i ruoli e i singoli apporti che gli imputati hanno dato all'associazione.
Al ME è stata attribuito uno stretto contatto con AN SA, desumendolo dai numerosi contatti telefonici con quest'ultimo, nel corso dei quali parlavano del denaro da distribuire e degli uomini su cui potevano contare;
è ME che da indicazioni a TI, a BI e a DI, risolvendo di volta in volta i problemi dell'organizzazione, soprattutto nei momenti di crisi determinati dal progredire delle indagini della polizia giudiziaria.
D'altra parte, piena è risultata la disponibilità di TI, prima del suo arresto, nonché di BI e di DI. Come si è anticipato, i giudici hanno dato un particolare rilievo alle modalità dell'arresto di TI e ai commenti che ME e NU facevano telefonicamente dell'accaduto, manifestando soddisfazione per la mancata scoperta delle armi, collegate alla persona dello stesso TI. Nei confronti del TI viene utilizzato anche l'episodio del pestaggio ai danni di tale Rappocciolo, eseguito su richiesta del ME.
La sentenza rileva la facilità con cui BI, contattato da ME, si metta a sua disposizione, prima per incarichi di minor importanza e successivamente partecipando alle importazioni di stupefacenti, svolgendo sempre ruoli di responsabilità. DI viene considerato il fiduciario tuttofare del ME e a libro paga dell'associazione. A quest'imputato non sono stati contestati reati-fine, ma risponde solo di partecipazione all'associazione, che la sentenza ritiene provata da una serie di conversazioni intercettate in cui soprattutto ME e TI parlano di lui (soprannominato "il grosso") come un uomo di assoluta fiducia, al quale vengono assegnate missioni in cui può utilizzare a sua prestanza fisica;
altre intercettazioni sorprendono DI a parlare con NU commentando l'arresto del TI. In sostanza, secondo i giudici l'imputato è soggetto intraneo all'associazione, con ruoli e compiti subalterni ed esecutivi. 5.1. - Dove la sentenza dimostra, invece, una carenza argomentativa è in relazione alla affermata appartenenza dei due CA all'associazione. Dalla stessa motivazione emerge che l'apporto dei due imputati è limitato alle singole operazione di importazione e di cessione dello stupefacente, ma non sono evidenziati elementi che giustifichino l'affermazione di responsabilità anche per il reato associativo. Sia nell'episodio di cui al capo B), che in quello di cui al capo D) i CA compaiono sempre come acquirenti di droga da parte del gruppo del ME, ma non risultano elementi per ritenere una loro affiliazione all'associazione di cui al capo A), nè per dimostrare che fossero gli acquirenti "abituali" del gruppo, dal momento che risultano contestati solo i due episodi di acquisto. D'altra parte l'arresto del TI presso l'abitazione di CO CA non può essere considerato un elemento idoneo, da solo, a sostenere l'accusa di partecipazione all'associazione, anche in considerazione del fatto che, come riferisce la stessa sentenza d'appello, in quell'occasione il CA venne arrestato per favoreggiamento personale, essendo stata esclusa l'ipotesi di un suo coinvolgimento nell'associazione. Pertanto, sul punto la sentenza deve essere annullata con rinvio. 6. - Riguardo alle contestazioni dei reati-fine, deve rilevarsi che i motivi proposti nei vari ricorsi propongono per lo più ricostruzioni alternative rispetto alla ricostruzione dei fatti contenuta in sentenza. A questo proposito si deve rimarcare, preliminarmente, che il sindacato di legittimità si limita al riscontro dell'esistenza di una motivazione che rispetti i canoni logici, verificando cioè che sussista una coordinazione logica tra le varie proposizioni della motivazione, senza alcuna possibilità di effettuare una diversa valutazione delle emergenze processuali, essendo limitati i vizi denunciabili, quanto alla motivazione, alla mancanza, alla contraddittorietà o alla manifesta illogicità risultante dal testo o da altri atti del procedimento. Ne consegue che le censure che vengono mosse nei ricorsi, nei confronti di non condivise ricostruzioni dei fatti operate dai giudici, non possono trovare spazio in questa sede, trattandosi di valutazioni di merito, fondate sull'apprezzamento di circostanze di fatto, peraltro alternative rispetto a quelle contenute nella gravata sentenza che, come si vedrà, non appaiono affette da alcuna illogicità.
6.1 - Per l'episodio dell'importazione di circa 10 chilogrammi di droga dalla Spagna (capo B), avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 ottobre 2002, sono stati ritenuti responsabili, in concorso tra loro, ME, TI, BI, LO e CC SE,
CO e US CA, nonché D'AG
quest'ultimo quale autista dell'autocarro su cui era stata occultata la droga. L'intera operazione viene ricostruita attraverso le intercettazioni e i giudici attribuiscono particolare significato alla conversazione del 26.10.2002 (delle 19,14) tra ME e TI, in cui il primo racconta, con un linguaggio criptico, del controllo subito dall'autocarro alla frontiera di Ventimiglia e dell'esito fortunatamente negativo della stessa, dicendo di avere messo la sostanza in un liquido particolare e di non aver potuto far trasportare l'intero quantitativo previsto, pari a 60 chilogrammi. I ricorrenti hanno contestato il significato che i giudici hanno dato alla telefonata, tuttavia la ricostruzione interpretativa offerta dalla sentenza impugnata appare assolutamente logica e ancorata su solide basi fattuali, riscontrate dall'avvenuto controllo di polizia cui venne sottoposto l'automezzo su cui era stata occultata la droga proveniente dalla Spagna. Che l'automezzo fermato a Ventimiglia occultasse droga la sentenza lo ricava non solo dal contenuto della telefonata tra ME e TI, ma dai servizi di osservazione eseguiti dalla polizia che riferisce di D'AG e DA, cioè i guidatori dell'automezzo, che, una volta arrivati in Italia, prelevano una cassetta di metallo sistemata all'interno di un altro contenitore di metallo sistemato sul lato sinistro dell'autocarro, nonché da altre telefonate, tra cui in particolare quella del BI indirizzata al ME, al quale comunica, in maniera concitata, del controllo alla frontiera. Altre telefonate dimostrano il coinvolgimento nell'operazione dei CA quali acquirenti della partita di droga: in particolare, risulta che CO abbia contattato ME per sapere che fine abbia fatto e questi comunica anche a lui il rischio che hanno corso durante il controllo a Ventimila, nonché di CC e LO SE (telefonate del 18, 19, 26 ottobre). In particolare, i giudici ritengono che LO e CC SE abbiano collaborato con ME per l'importazione dei 10 chili di cocaina, prendendo direttamente contatto con i fornitori in Spagna. Infatti, la sentenza da atto che la polizia aveva segnalato la presenza a Madrid di LO SE, che in quella città aveva incontrato prima ME (il 2 ottobre) e successivamente il narcotrafficante cileno RC HE VA;
quest'ultimo, intercettato, parlerà della possibilità di "consegnare direttamente in Italia".
Dal complesso probatorio messo bene in rilievo nella sentenza impugnata risulta la partecipazione all'episodio dell'importazione di tutti gli imputati ai quali il reato è stato contestato, compreso il D'AG che, in qualità di autista, si è materialmente occupato del trasporto della droga. L'operazione è stata, quindi, organizzata dal ME e dal TI, con la partecipazione dei due SE e dei CA, quali destinatari finali dello stupefacente, e con il contributo operativo di AR. US CA lamenta la violazione dell'art. 521 c.p.p., in quanto la sentenza lo ha ritenuto responsabile in qualità di acquirente della sostanza stupefacente, mentre l'imputazione lo descriveva come corriere. Il motivo è del tutto infondato, perché in tema di correlazione tra accusa e sentenza non si ha mutamento del fatto e nemmeno dell'imputazione allorché il giudice si limiti a modificarne la definizione giuridica ovvero ad aggiornarla sulla base degli elementi acquisiti al dibattimento, nel contraddittorio delle parti, così come è accaduto nel caso in esame.
I SE vengono ritenuti responsabili, sempre all'interno del capo B), di un altro episodio, relativo alle trattative per la vendita di 25-30 chili di cocaina a tale CO RI. La sentenza evidenzia come vi sia stata una video registrazione dell'incontro con TR CO il 6 giugno 2002 a Roma;
seguono le intercettazioni delle conversazioni tra CC e LO SE, in cui il primo chiede al padre quale sia il prezzo giusto da praticare per la cessione dello stupefacente. Le critiche che i ricorrenti muovono all'interpretazione che i giudici hanno dato al senso di tali conversazioni attengono al merito della vicenda, che in questa sede non può essere oggetto di contestazioni. Come è noto, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e si sottrae al giudizio di legittimità se la valutazione è il risultato dell'utilizzo di criteri logici e di massime di esperienza (Sez. 6, 8 gennaio 2008, n. 17619, Gionta ed altri;
Sez. 6, 11 dicembre 2007, n. 15396, Sitzia ed altri). Nella specie, la Corte d'appello e il giudice di primo grado hanno coerentemente e sulla base di una attenta lettura delle intercettazioni, ritenuto che le conversazioni registrate si siano svolte con un linguaggio criptico che nascondeva il reale oggetto della contrattazione, cioè la partita di 25 chili di cocaina: il riferimento al prezzo delle "pietanze" nascondeva l'importo da corrispondere per l'acquisto della cocaina.
Nell'ambito del capo B) NI è stato riconosciuto responsabile di due episodi di cessione di stupefacenti avvenuti la sera del 20.2.2001, assieme al ME e al TI. La sentenza fornisce la ricostruzione precisa di tale episodio, dall'arrivo a Milano del NI, amico del ME, fino al coinvolgimento dello stesso, ad opera dello stesso ME e in concorso con il TI, nella sua prima azione delittuosa avvenuta il 20 febbraio 2001 e consistita nei due distinti episodi di cessione di sostanza stupefacente, azione che gli frutterà L. sei milioni. Le due sentenze di merito hanno individuato gli elementi di prova circa la responsabilità degli imputati sulla base delle conversazioni intercettate tra ME, TI e NI, di cui hanno offerto una spiegazione che risulta del tutto logica e coerente e che, in quanto tale, non può essere oggetto di contestazione in questa sede. Si tratta, infatti, di conversazioni in cui gli imputati prendono accordi per le loro imprese criminali ovvero commentano - ME e TI - il coinvolgimento del NI nell'attività di spaccio.
Inoltre, è inammissibile il motivo proposto nell'interesse del NI con cui si lamenta la trasmissione degli atti al pubblico ministero perché proceda in ordine ad alcuni reati, trattandosi di provvedimento non impugnabile e non censurabile.
6.2. - Il capo C) si riferisce al trasporto del quantitativo di sostanza stupefacente residuato dopo l'importazione dell'ottobre 2002. Secondo la sentenza questa operazione, che riguarda la spedizione di complessivi 150 chilogrammi di droga, sarebbe stata organizzata da ME e da TI, materialmente realizzata da BI, che si reca in Spagna assieme alla sua fidanzata e dove incontra lo stesso ME, con il contributo di ZA, incaricato di realizzare un doppio vano segreto nell'autocarro destinato al trasporto illegale. L'importazione ha successo e la polizia nel corso della perquisizione disposta nell'abitazione milanese che ospitava AR rinviene 16 chilogrammi di cocaina. Anche in questo caso le prove sono costituite prevalentemente dalle intercettazioni eseguite, attraverso le quali i giudici hanno ricostruito i preparativi e l'intera organizzazione dell'operazione di importazione, nella quale un ruolo rilevante è svolto proprio dal BI. L'operazione è costantemente seguita dalla polizia giudiziaria, che una volta accertata che la droga è entrata in Italia esegue la perquisizione a Milano, presso l'abitazione dove il BI è ospitato e qui rinviene e sequestra 16 chilogrammi di cocaina. Il sequestro dello stupefacente costituisce, secondo i giudici, elemento di conferma del pieno coinvolgimento del BI nel reato di cui al capo C), che consente di dare una razionale spiegazione alle numerose conversazioni oggetto di intercettazione. Dello stesso episodio risponde anche il carrozziere ZA VA, a cui era stato affidato il compito di realizzare un doppio fondo nell'autocarro che sarebbe poi servito per il trasporto della droga dalla Spagna. Anche per questo imputato la sentenza evidenzia come dalle conversazioni intercettate emerga la sua partecipazione consapevole al trasporto, dal momento che ne avrebbe parlato con DI e con un suo amico poliziotto. D'altra parte, la sua responsabilità risulta anche dai servizi di osservazioni posti in essere dalla polizia, che ha potuto accertare che il ZA ha incontrato presso la sua officina ME e BI. Tenendo conto di questi elementi i giudici hanno correttamente affermato che l'imputato fosse pienamente consapevole che il suo contributo era funzionale a consentire il trasporto della sostanza stupefacente, dovendo respingersi le critiche avanzate nel ricorso proposto nel suo interesse dirette a negare la sussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Nel concorso di persona punibile nel fatto della detenzione/cessione illecita di sostanza stupefacente da parte di altri è richiesto un contributo partecipativo - morale o materiale - alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell'evento illecito. Tale contributo può essere di qualsiasi genere ed è certamente ravvisabile nella condotta di chi, come nel caso in esame, partecipa all'azione delittuosa allestendo un "nascondiglio" nel mezzo destinato al trasporto della droga.
6.3. - Per quanto riguarda le imputazioni di cui al capo D), i giudici hanno ritenuto provata la responsabilità di CA CO, nonché di ME e TI per avere questi ultimi ceduto al primo chilogrammi 4 di cocaina. Sono sempre le intercettazioni la fonte principale di prova: attraverso di esse i giudici hanno ritenuto dimostrato il concorso dei tre imputati nel reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80, ricostruendo le contrattazioni intercorse tra le parti. Si evidenzia il rilievo della telefonata effettuata dal CA al NU in cui si lamenta del ritardo dei suoi amici;
subito dopo si registra la chiamata di TI che giustifica il ritardo dicendo che hanno sbagliato strada e dandogli appuntamento presso una stazione di servizio, dove poi avviene effettivamente l'incontro; si mette in risalto una telefonata di ME con AN in cui informa l'interlocutore che la merce che sta per essere consegnata al CA non è di buona qualità; da una telefona successiva si apprendono i commenti del CA e del NU circa l'acquisto di "quattro macchine". Si tratta di conversazioni che i giudici hanno interpretato come riferite inequivocabilmente alla cessione dello stupefacente in favore del CA, rilevando che se l'oggetto dei discorsi fossero state effettivamente le automobili, non potrebbero trovare giustificazione i riferimenti fatti alla "mezza macchina" o a "tutta la macchina", espressioni che non si conciliano con vere autovetture, ma che hanno senso se riferite a quantitativi di droga. Anche in questo caso si tratta di valutazioni di merito che, in quanto logicamente argomentate, non possono essere messe in discussione in sede di legittimità. 7. - Alcuni ricorrenti hanno mosso contestazioni anche in ordine alla misura della pena, in alcuni casi lamentando la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche (ME, TI, BI, DI, D'AG): deve ritenersi che le menzionate circostanze siano state legittimamente negate dai giudici di merito in relazione alla gravità dei fatti contestati. Prive di consistenza appaiono le censure relative alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.80, correttamente contestata e applicata in relazione agli ingenti quantitativi di droga oggetto delle operazioni di trasporto e cessione messe in atto dagli imputati.
Nei motivi aggiunti presentati nell'interesse di BI il ricorrente lamenta che i giudici di appello abbiano ritenuto più grave il reato associativo di cui al capo A), anziché il reato di cui al capo B) aggravato dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, ritenendo che in questo modo sia stato attuato un trattamento sanzionatorio deteriore, in quanto la rideterminazione della pena così come effettuata in secondo grado sarebbe ostativa alla concessione delle misure alternative per effetto della previsione di cui all'art. 4 bis Ord. Pen.. A questo proposito si rileva la mancanza di interesse del ricorso sul punto, in quanto il regime penitenziario previsto dal citato art. 4 bis Ord. Pen. troverebbe comunque applicazione anche secondo il calcolo prospettato dal ricorrente, dal momento che la pena finale inflitta comprenderebbe in ogni caso anche il reato associativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. Sfornito di ogni rilievo è il motivo con cui CC SE lamenta l'eccessività della pena: correttamente i giudici d'appello hanno individuato la pena base in anni 9 di reclusione, considerando le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e riducendo la pena ad anni 6 di reclusione per il rito abbreviato prescelto.
8. - È invece fondato il ricorso presentato nell'interesse di GE LI.
La responsabilità del LI, per il reato di ricettazione di ricariche per telefoni cellulari, è stata affermata sulla base di una conversazione intercettata tra MA ON e CU TE, dai quali si apprende che gli stessi si rifornivano dal LI. Tuttavia, della provenienza furtiva di tali schede telefoniche non vi è alcuna prova agli atti. Secondo le sentenze di merito a favore della provenienza furtiva vi sarebbero alcune frasi contenute nell'intercettazione del 1.8.2001, in cui alla domanda di ON se le schede fornite dal LI fossero rubate, CU risponde "penso di sì". Nè può ritenersi che il servizio di osservazione compiuto dalla polizia giudiziaria, che ha documentato l'incontro con il LI, possa avere una valenza probatoria, dal momento che gli agenti si sono limitati ad osservare, astenendosi dall'intervenire, sicché non vi è stata alcuna verifica concreta sulla provenienza delle schede e delle ricariche che il LI avrebbe consegnato ai due amici. In mancanza della prova del reato presupposto non può ritenersi dimostrata la ricettazione, non potendosi desumersi l'esistenza del furto da una frase perplessa di un coimputato.
In conclusione, la sentenza di condanna emessa nei confronti di GE LI deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
9. - US AN contesta la trasmissione degli atti alla procura competente, ma si tratta di un provvedimento che i giudici hanno assunto del tutto legittimamente, essendo mancata la stessa contestazione all'imputato del reato sub A), e che in ogni caso non è impugnabile.
Per queste ragioni il ricorso di US AN deve essere dichiarato inammissibile.
10. - Possono essere trattati cumulativamente i ricorsi riguardanti le posizioni degli imputati ai quali è stato contestata la partecipazione all'associazione di cui al capo N) nonché il reato di cui al capo O).
Si è già detto che la sentenza impugnata ha riconosciuto la responsabilità di TI, ME e DI anche per i reati contestati ai capi N) e 0), aventi ad oggetto la partecipazione ad una nuova associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, in relazione alla quale è stata contestata la detenzione di ingenti quantitativi di stupefacente. Nella ricostruzione dei giudici di merito si tratterebbe di una associazione nata nel 2003 dalla collaborazione del gruppo del ME con narcotrafficanti sudamericani. A dimostrazione dell'esistenza dell'associazione vengono riportate alcune telefonate intercorse tra ME e TI con tale IE RR, ma non vengono evidenziati elementi da cui desumere l'esistenza di un'organizzazione, individuandone la struttura o i diversi ruoli svolti dagli associati, sicché la sussistenza della compagine associativa viene solo affermata, senza sviluppare le necessarie argomentazioni a riprova della sussistenza di un minimo di organizzazione. Tali carenze argomentative si ripercuotono necessariamente sugli elementi di prova relativi alla partecipazione dei ricorrenti all'associazione, elementi che non possono essere rappresentati solo dall'esistenza di telefonate, che potrebbero, semmai, costituire indizi a favore di un'ipotesi di concorso nel reato di detenzione di stupefacenti. Peraltro, del tutto carente è anche la motivazione in ordine al reato contestato agli imputati al capo O), di cui la Corte d'appello non dice nulla, probabilmente ritenendo che il richiamo alle telefonate in cui si sarebbe parlato di quantitativi di droga possa costituire elemento di prova del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80. Anche in questo caso risulta mancante ogni valutazione relativa al contributo che gli indagati avrebbero dato alla condotta contestata, in assenza di riscontri obiettivi sulla effettiva detenzione della droga e sul quantitativo della stessa. Le indicate carenze motivazionali impongono l'annullamento della sentenza con rinvio.
11. - In conclusione, la sentenza deve essere confermata in relazione alle posizioni di BI, D'AG, NI, ZA, CC e LO SE, i cui ricorsi devono essere respinti, con conseguente condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali.
Il ricorso di AN US deve essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00.
Deve essere accolto il ricorso di LI, con conseguente annullamento della sentenza perché il fatto non sussiste. Infine, i ricorsi di ME, TI e DI devono essere parzialmente accolti in relazione alla condanna per i reati di cui ai capi N) e O), come pure i ricorsi di CA CO e US in ordine alla loro partecipazione al reato associativo di cui al capo A), per cui la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sulle posizioni indicate ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria;
nel resto i ricorsi di ME, TI, DI, nonché di CA CO e US devono esser respinti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, nei confronti di LI GE, perché il fatto non sussiste.
Annulla la stessa sentenza, relativa al capo N) e al capo O), nei confronti di ME AN NC PA, di TI GI e di DI RU;
e, relativamente al capo A), nei confronti di CA CO e CA US. Rinvia per nuovo giudizio sui capi di cui sopra ad altra sezione della Corte d'Appello di Reggio Calabria. Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti imputati.
Dichiara inammissibile il ricorso di AN US, che condanna al pagamento della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.
Rigetta i ricorsi di BI DE, D'AG AM NI IO, SE LO, SE CC e ZA VA, che condanna, in solido tra loro e con AN US, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2009