Sentenza 17 settembre 2015
Massime • 1
Il rigetto della richiesta di esclusione della recidiva facoltativa, pur richiedendo l'assolvimento di un onere motivazionale, non impone al giudice un obbligo di motivazione espressa, ben potendo quest'ultima essere anche implicita. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto implicita la motivazione sul diniego della richiesta di esclusione della recidiva, desumendola dal richiamo operato nella sentenza impugnata alla negativa personalità dell'imputato emergente dalla gravità dei precedenti penali).
Commentari • 4
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(Annullamento senza rinvio) (Riferimenti normativi: C.p. artt. 62 bis, 99) Il fatto F. e D. A. erano stati giudicati dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli responsabili, il primo, della detenzione di tabacco lavorato estero e, il secondo, della detenzione e del trasporto di tabacco lavorato estero, per entrambi aggravati dalla recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale ex art. 99 cod. pen. e pertanto condannati, all'esito del rito abbreviato, lo S. alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione ed euro 3.433.334,00 di multa ed il D. alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione ed euro 1.500,00 di multa. Con sentenza emessa il 9 febbraio 2017 la Corte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/09/2015, n. 39743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39743 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2015 |
Testo completo
✓ 39 74 3/ 1 5 sentenza N. 1767 R. Gen. N. 42419/2014 Udienza pubblica del 17/09/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE POPOLO ITALIANO La Corte Suprema di Cassazione, seconda penale, composta da Presidente Dott. FRANCO FIANDANESE Consigliere Dott. DOMENICO GALLO Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI Consigliere Consigliere Dott. GEPPINO RAGO Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA su ricorso proposto da:
1. DE TO CO OL nato il [...]; T 2. IO CI NA nata il [...];
3. UL GI nato il [...]; avverso la sentenza del 01/04/2014 della Corte di Appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Eduardo Scardaccione che ha concluso per l'inammissibilità; uditi i difensori avv.ti Ilario Albertella (per EL VE), Santo Emanuele De Paola (per SA e OL) che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 01/04/2014, la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza pronunciata in data 16/04/2009 dal Tribunale 1 della medesima città nella parte in cui aveva ritenuto DE TO CO DO, IO IN e UL IO colpevoli rispettivamente dei reati di usura cui ai capi sub a) (EL VE - OL - SA) sub c) (EL VE e OL) e d) (il solo EL VE).
2. Avverso la suddetta sentenza, tutti gli imputati, a mezzo dei propri difensori, hanno proposto ricorso per cassazione.
3. DE TO CO DO, a mezzo del proprio difensore, ha dedotto:
3.1. VIOLAZIONE DEL'ART. 26 L. 69/2005: il ricorrente, dopo avere premesso che, a seguito di un mandato di arresto europeo per reati concernenti la violazione della legge sugli stupefacenti, era stato consegnato dall'autorità spagnola a quella italiana, ha dedotto che, pur non avendo rinunciato al principio di specialità, ciononostante era stato sottoposto all'odierno procedimento penale e, quindi, in violazione del predetto principio di specialità. Erroneamente era stata richiamato dalla Corte territoriale il comma secondo dell'art. 26 della cit. legge la quale prevede, fra le eccezioni alla regola che la persona consegnata non venga sottoposto ad altro procedimento penale, quella per cui per il reato contestato nell'ambito di un procedimento penale non sia possibile in astratto eseguire l'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale.
3.2. VIOLAZIONE DEL'ART. 157 COD. PEN.: sostiene il ricorrente che la Corte aveva male applicato le norme sulla recidiva in tema di prescrizione avendo considerato la misura di aumento della metà, attualmente in vigore per la recidiva specifica, così da essere calcolato anche ai fini prescrizionali ai sensi dell'art. 157/2 cod. pen. in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale. Al contrario, secondo la difesa, non opera «l'aumento per la recidiva specifica nella misura della metà della pena edittale massima in quanto, avuto riguardo all'art. 157/2 cod. pen. l'indicazione che ne viene data è quella di non tener conto delle circostanze attenuanti e aggravanti e come tale la recidiva 2 specifica, quale circostanza aggravante del fatto, che nella misura prevista al tempo in cui fu commesso il reato risulta essere di un terzo».
3.3. MANIFESTA ILLOGICITÀ: la difesa, in ordine alla motivazione con la quale la Corte territoriale ha ritenuto la colpevolezza dell'imputato in ordine ai capi sub a) c) d) sostiene che la suddetta motivazione non consente di cogliere il discrimine tra una condotta ritenuta ancorata a fatti di usura e una condotta, seppure illecita sotto un profilo civilistico, non penalmente rilevante».
4. UL IO e IO IA, con un unico ricorso redatto dal proprio difensore, hanno dedotto i seguenti motivi:
4.1. MANIFESTA ILLOGICITÀ della motivazione sia in ordine al capo sub a) (motivo sub 1) che al capo sub C) (motivo sub 2): la difesa, in ordine al capo sub a), sostiene che la conclusione della Corte in ordine alla consapevolezza degli imputati dell'accordo usurario fra il EL VE e le parti offese, sarebbe stato desunto, in modo del tutto apodittico dalla sola circostanza che i ricorrenti consegnarono del denaro a EL VE perché lo investisse: ma essi ignoravano la destinazione che costui aveva dato al denaro. Stesso argomento, mutatis mutandis, è stato dedotto in ordine al capo sub c) addebitato alla solo OL.
4.2. VIOLAZIONE DEL'ART. 99 COD. PEN.: sostiene la difesa che la Corte, erroneamente, aveva ritenuto, per la OL, la recidiva reiterata. Infatti, la Corte non aveva considerato che, ai fini della recidiva reiterata, non avrebbe potuto tenere in conto la sentenza divenuta irrevocabile 1'8/10/1980 che aveva comportato un'applicazione di pena totalmente espiata con conseguente estinzione dei reati e di ogni altro effetto penale». La Corte, quindi, avrebbe dovuto ritenere la sola recidiva semplice (per effetto della sentenza di condanna per ricettazione e contraffazione divenuta irrevocabile) 03/07/1982: il che aveva conseguenze anche sulla prescrizione del reato di cui al capo sub c);
4.3. VIOLAZIONE DEL'ART. 99/4 COD. PEN.: quanto al SA, la difesa sostiene che la normativa che avrebbe dovuto essere applicata è 3 quella antecedente alla L. 251/2005 (essendo i delitti commessi prima della suddetta data) che prevedeva la facoltatività dell'aumento di pena che, quindi, avrebbe dovuto essere motivato: il che non era stato fatto dalla Corte che, con riguardo alla OL, si era limitata a concedere le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza;
con riguardo al SA aveva applicato l'aumento massimo per la recidiva senza motivare in punto di commisurazione dell'aumento di pena. DIRITTO 1. DE TO 1.1. VIOLAZIONE DEL'ART. 26 L. 69/2005: la doglianza è manifestamente infondata. Infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (puntualmente richiamata ed applicata dalla Corte territoriale) che, in questa sede, va ribadita «In tema di mandato di arresto europeo, il principio di specialità, dettato dall'art. 32 della 1. 22 aprile 2005, n. 69, non osta a che l'autorità giudiziaria italiana proceda nei confronti della persona consegnata a seguito di mandato d'arresto europeo (sia "processuale" che "esecutivo") per reati diversi da quelli per i quali la stessa è stata consegnata e commessi anteriormente alla sua consegna. Tuttavia, in assenza del consenso dello Stato di esecuzione, deve ritenersi preclusa la possibilità di sottoporre la persona consegnata a misure restrittive della libertà personale, sia durante il procedimento che in esito allo stesso. (Fattispecie, nella quale il ricorrente, consegnato dall'autorità giudiziaria slovena in seguito a MAE per l'esecuzione in Italia della pena inflittagli per una serie di reati, veniva sottoposto a procedimento e tratto a giudizio in stato di libertà per il diverso delitto di ricettazione)»: Cass. 14880/2014 Rv. 263292; Cass. 18778/2013 Rv. 256013; Cass. 39240/2011 Rv. 251366. 1.2. VIOLAZIONE DEL'ART. 157 COD. PEN.: la censura è manifestamente infondata per le ragioni di seguito indicate. Ич Dalla sentenza impugnata (pag. 40 ss), risulta che all'imputato EL VE «è stata contestata la recidiva specifica: i reati al medesimo ascritti sono stati tutti commessi in epoca anteriore alla ricordata modifica normativa [ndr: L. 251/2005], per cui sono punibili con la sanzione massima di anni sei di reclusione. La normativa sulla prescrizione applicabile all'imputato è quella attualmente vigente (la normativa precedente è meno favorevole, comportando un termine prescrizionale di anni 10, aumentato ad anni 15 per gli atti interruttivi); pertanto, in considerazione della ricordata recidiva specifica, il termine prescrizionale in oggetto è pari ad anni 13 e mesi 6 (anni 6, aumentato ad anni 9 per la recidiva specifica, ulteriormente aumentato della metà per gli atti interruttivi); tale termine non è dunque ancora decorso, in relazione a nessuno dei reati in contestazione (anche il più risalente reato di cui al capo D sarà estinto, nell'ipotesi più favorevole al reo, nel luglio 2014). Al riguardo va precisato che ai fini del calcolo dei termini di prescrizione non può tenersi conto della recidiva in base alla previgente disciplina della stessa, in quanto pacificamente la disciplina della prescrizione va applicata in modo unitario (cfr. Cass., 5/10/2010, n. 43343, RV 248783: "In tema di prescrizione, non è consentita l'applicazione simultanea di disposizioni introdotte dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 e di quelle precedenti, secondo il criterio della maggiore convenienza per l'imputato, occorrendo applicare integralmente l'una o l'altra disciplina"; v. altresì Cass., 26/6/'13, n. 45158, RV 258327), e come si è detto la disciplina complessivamente più favorevole è quella attuale». Il ricorrente ha obiettato che «il termine prescrizionale relativo ai reati oggetto del presente processo è da individuarsi in nove anni, così calcolati: anni 6, così come correttamente individuato dapprima dal Tribunale e successivamente dalla Corte Territoriale, per le ragioni che sono state sopra esposte e sono condivise. - anni 3, con conseguente aumento ad anni 9, quale effetto dell'interruzione del corso della prescrizione in presenza di recidiva 5 specifica ai sensi dell'an. 161 c.p., così come novellato dall'art. 6 comma 5 della L. 251 del 5 dicembre 2005. Secondo l'opinione del ricorrente difensore non opererebbe dunque l'aumento per la recidiva specifica nella misura della metà della pena edittale massima in quanto, avuto riguardo all'art. 157 comma 2 c.p., l'indicazione che ne viene data è quella di non tenere conto delle circostanze attenuanti e aggravanti e come tale la recidiva specifica, quale circostanza aggravante del fatto, che nella misura prevista al tempo in cui fu commesso il reato, risultava essere di un terzo. Risulta dunque evidente che la disciplina della prescrizione è applicata in maniera unitaria, senza che sia stata operata alcuna commistione con la nuova e la più risalente disciplina». Si tratta, però, di una tesi manifestamente infondata perché contrastante con i principi di diritto puntualmente applicati dalla Corte territoriale, di recente, ribaditi anche da Cass. 26801/2014 riv 260228, secondo la quale in tema di prescrizione, non è consentita l'applicazione simultanea di disposizioni introdotte dalla legge n. 251 del 2005 e di quelle precedenti, secondo il criterio della maggior convenienza per l'imputato, occorrendo applicare integralmente l'una o l'altra disciplina». : Ed infatti, la pretesa del ricorrente di applicare in parte la previgente normativa solo relativamente all'art. 157/2 cod. pen. (non applicabilità delle circostanze attenuanti e aggravanti) non tiene conto del fatto che finirebbe per snaturare la nuova normativa che, proprio sulla recidiva, ha apportato importanti novità rispetto a quella previgente, tanto da farla diventare parte inscindibile delle regole previste per la prescrizione: di conseguenza, ove si accogliesse la tesi difensiva si perverrebbe alla inammissibile creazione di un'anomala ed ulteriore normativa (una sorta di tertium genus) in materia di prescrizione.
1.3. MANIFESTA ILLOGICITÀ: anche la suddetta doglianza è manifestamente infondata. 6 La censura, infatti, ripropone la medesima problematica dedotta nei giudizi di merito ma ampiamente confutata dalla Corte di Appello con motivazione congrua, logica ed aderente agli evidenziati elementi fattuali (si leggano, in proposito le pag. 48 ss della sentenza impugnata in cui la Corte, confuta, in modo specifico, la tesi difensiva secondo la quale fra le parti sarebbe intercorso un semplice rapporto di natura commerciale). Di conseguenza, deve replicarsi che le censure riproposte con il presente ricorso, vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. Pertanto, non essendo evidenziabile alcuna delle pretese incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali dedotte dal ricorrente), la censura, essendo incentrata tutta su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata inammissibile. In altri termini, le censure devono ritenersi manifestamente infondate in quanto la ricostruzione effettuata dalla Corte e la decisione alla quale è pervenuta deve ritenersi compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento>>: infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune Cass. n. 47891/2004 rv 230568; Cass. 1004/1999 rv 215745; Cass. 2436/1993 rv 196955. Sul punto va, infatti ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, dev'essere percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze: ex plurimis SSUU 24/1999. M 7 2. UL-IO 2.1. MANIFESTA ILLOGICITÀ della motivazione sia in ordine al capo sub a) (motivo sub 1) che al capo sub c) (motivo sub 2): la censura, nei termini in cui è stata dedotta è manifestamente infondata in quanto si limita a riproporre la medesima tesi difensiva dedotta nei giudizi di merito ma ampiamente confutata dalla Corte di Appello con motivazione congrua, logica ed aderente agli evidenziati elementi fattuali: cfr in particolare pag. 52 della sentenza impugnata: da qui, l'inammissibilità della censura per genericità ed specificità non essendo ravvisabile alcun vizio motivazionale negli argomenti addotti dalla Corte territoriale a sostegno della condanna.
2.2. VIOLAZIONE DEL'ART. 99 COD. PEN.: anche le suddette doglianze sono manifestamente infondate.
2.2.1. quanto alla OL (supra § 4.2.), la tesi difensiva è errata in fatto perché, dal certificato penale in atti pur a non voler considerare - la sentenza del 09/01/1978 (passata in giudicato 1'08/10/1980) risultano altre due sentenze di condanna: a) sentenza del 21/05/1976 (passata in giudicato il 28/03/1977); b) sentenza del 25/03/1982 (passata in giudicato il 03/07/1982). Quindi, poiché al momento della consumazione dei reati per cui è processo, la ricorrente risultava gravata da due condanne passate in giudicato, correttamente le è stata contestata la recidiva reiterata.
2.2.2. quanto all'omessa motivazione in ordine alla ritenuta recidiva (facoltativa), censura dedotta sia per il SA che per la OL (supra § 4.3.), in via di diritto, va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, che, in questa sede, va ribadita, il rigetto della richiesta di esclusione della recidiva facoltativa, pur richiedendo l'assolvimento di un onere motivazionale, non impone al giudice un obbligo di motivazione espressa, ben potendo quest'ultima essere anche implicita: ex plurimis Cass. 40218/2012 Rv. 254341. In punto di fatto, la Corte territoriale, quanto alla OL (pag. 58), ha effettuato giudizio di equivalenza, non solo perché l'imputata era recidiva ma anche e soprattutto per l'ulteriore aggravante di cui al reato 8 del capo sub a). Si tratta, quindi, di un giudizio complessivo che ha riguardato più che altro la gravità dei reati commessi. Quanto al SA (al quale era stata contestata la recidiva reiterata specifica infraquinquennale) la Corte ha richiamato la "gravità dei precedenti penali dell'imputato": tanto basta per ritenere assolto l'obbligo della motivazione avendo la Corte negato l'esclusione della recidiva basandosi sulla negativa personalità dell'imputato, tanto più ove si consideri che l'appello proposto sul punto dall'imputato va ritenuto del tutto generico essendosi l'imputato limitato a sostenere, con il quinto motivo di appello, che «la contestata recidiva è insussistente».
3. In conclusione, tutte le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma dell'art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1.000,00 ciascuno. La declaratoria di inammissibilità preclude la rilevabilità di eventuali prescrizioni maturate nelle more del presente giudizio, in applicazione del principio di diritto secondo il quale «l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto d'impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.»: ex plurimis SSUU 22/11/2000, De Luca, Riv 217266 Cass. 4/10/2007, Impero;
Sez. un., 2 marzo 2005, n. 23428, Bracale, rv. 231164, e Sez. un., 28 febbraio 2008, n. 19601, Niccoli, rv. 239400).
P.Q.M.
DICHIARA Inammissibili i ricorsi e CONDANNA 9 i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Roma 17/09/2015 IL PRESIDENTE (Dott. Franco Fiandanese) franco fandary IL CONSIGLIERE EST (Dott. G. Rago) DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 1 OTT. 2015 CANCELLIERE Claudia Pianelli T R O N C 3 10