Cass. pen., sez. II, sentenza 27/01/1995, n. 2380
CASS
Sentenza 27 gennaio 1995

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L'esperimento giudiziale di cui all'art. 218 cod. proc. pen. può essere disposto solo quando sia possibile riprodurre il fatto, oggetto della prova, nelle condizioni in cui si afferma o si ritiene essere avvenuto; l'impossibilità di una sua ricostruzione in termini di sostanziale identità rispetto ai dati di riferimento, infatti, rende del tutto inutile, se non addirittura fuorviante ai fini del giudizio, la verifica attuata mediante controllo sperimentale, con la conseguenza che non può disporsi un'operazione di cui già preventivamente si conosca l'inutilizzabilità del risultato come mezzo di prova.

Il vizio della sentenza di cui all'art. 606, lett. d) cod. proc. pen. (mancata assunzione di una prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta a norma dell'art. 495, comma secondo, dello stesso codice) consiste in una sorta di "error in procedendo", ravvisabile solamente quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le argomentazioni formulate in motivazione a sostegno ed illustrazione della decisione, risulti tale che, se esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia; perché si configuri il vizio "de quo" deve cioè necessariamente sussistere la certezza della decisività della prova ai fini del giudizio e dell'idoneità dei fatti che ne sono oggetto ad inficiare le ragioni poste a base del convincimento manifestato dal giudice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 27/01/1995, n. 2380
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2380
    Data del deposito : 27 gennaio 1995

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