Sentenza 20 maggio 2004
Massime • 1
È valido l'interrogatorio reso a distanza dall'imputato detenuto, mediante il sistema della videoconferenza, alla presenza di un agente di custodia e non di un ausiliario del giudice, in quanto la norma che prevede la possibilità della partecipazione al dibattimento a distanza dell'imputato detenuto ha lo scopo di garantire che egli possa assistere all'udienza in stato di libertà e senza condizionamenti e, in ogni caso, non è assistita da espressa sanzione in caso di inosservanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/2004, n. 25662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25662 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 20/05/2004
Dott. DE NARDO PP - Consigliere - SENTENZA
Dott. DIOTTO M. Cristina - Consigliere - N. 662
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 1382/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BR IN nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa dalla Corte d'assise d'appello di Palermo In data 17/5/2003, con la quale, in parziale riforma della sentenza emessa dalla Corte d'assise di Trapani in data 11/7/2002, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/91, veniva confermata la condanna alla pena dell'ergastolo per il delitto di concorso nell'omicidio di RA PA e di detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Piraccini;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Gianfranco Viglietta ha chiesto il rigetto del ricorso;
Rilevato che i difensori delle parti civili, Avv. Costa e Avv. Milio, hanno chiesto il rigetto e il difensore dell'imputato, Avv. Gervasi, ha chiesto l'annullamento della sentenza.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'appello di Calatanissetta ricostruiva le vicende che avevano portato alla uccisione di RA PA in piena sintonia con la sentenza di primo grado.
Preliminarmente si occupava di alcune eccezioni processuali sollevate dall'imputato e relative alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da BR e dai collaboranti in quanto rese senza l'ammonimento previsto dall'art. 64 comma 3 c.p.p., introdotto dalla L. 63/2001 e le rigettava rilevando che il regime transitorio previsto dall'art. 26 L. 63/2001 aveva previsto che l'obbligo di reiterazione delle dichiarazioni, previo avviso di cui all'art. 64 comma 3 c.p.p., era necessario, a pena di inutilizzabilità, solo qualora il procedimento si trovasse ancora nella fase delle indagini preliminari e non invece qualora fosse già in dibattimento e pertanto rigettava la conseguente richiesta di rinnovazione del dibattimento. Rigettava poi l'eccezione di nullità dell'interrogatorio reso da BR, sottoposto al regime dell'art. 41 bis O.P., in videoconferenza perché nella sala video si trovava solo un ufficiale di p.g. e non un ausiliario del giudice, così come previsto dall'art. 146 bis disp. att. c.p.p., perché tale presenza non costituiva alcun motivo di nullità previsto da norme di legge, nè era stato rilevato dal difensore nell'immediatezza. In relazione al merito rilevava la Corte territoriale che l'omicidio era maturato all'interno delle dinamiche interne all'organizzazione mafiosa operante nella provincia di Trapani, dopo che i "corleonesi" facenti capo a AL IN avevano preso il potere ed avevano indotto alla fuga i perdenti, tra i quali figuravano gli "scappati" AL ON e TA RA. Tra i principali collaboratori di IN, vi era certamente BR IO che faceva parte del gruppo di fuoco dei corleonesi, tra i quali doveva individuarsi anche BR IN;
tali ruoli risultavano ormai accertati alla luce di sentenze definitive, quali ad esempio quella relativa alla strage di via dei Georgofili a Firenze, in conseguenza della quale il BR era stato veniva condannato all'ergastolo. Tra le principali fonti di prova a carico di BR, venivano individuate le dichiarazioni di BR IO, che dopo il suo arresto, avvenuto il 20/5/96, aveva iniziato a collaborare. In relazione all'episodio oggetto del presente processo, BR riferiva che l'uccisione di RA era stata deliberata nel 1989, ma non era stata subito eseguita perché di minore importanza rispetto alla necessità di eliminare uomini d'onore nella lotta di mafia che si era sviluppata con l'uccisione di persone importanti legate ai corleonesi e conseguenti alla ricomparsa dei cosiddetti "scappati" AL ON e TA RA. Il motivo per cui avevano deliberato quella morte era infatti proprio legata alla ricomparsa sul territorio dei due fuggiaschi, che erano stati avvistati in un villino di proprietà di RA PA. Da accertamenti da loro svolti era emerso che il RA aveva affittato il villino a tale D'GA ST, anche lui trovato ucciso nel 91, e che costui a sua volta lo aveva dato in uso a ON e RA. BR aveva riferito di avere effettuato degli appostamenti presso un'abitazione, messa a disposizione da CA NI, posta in una vallata dove scorreva acqua e da dove poteva vedere il villino per verificare la veridicità di tale voce, anche se senza esito, e di aver saputo da un uomo d'onore, NA AR, che la circostanza era vera, tanto che lo stesso RA gli aveva comunicato di aver riconosciuto ON, come una delle persone che frequentavano il suo villino. Subito dopo, peraltro ON, RA e D'GA erano stati arrestati. RA a dire del BR doveva comunque essere ucciso, anche se l'azione non era urgente, perché si era dimostrato disponibile a venire incontro ad una richiesta di aiuto dei nemici dei corleonesi, anche se contemporaneamente aveva voluto avvertire questi ultimi, tramite il AR, della presenza di ON. Una volta finite le emergenze, era stato lui stesso a sollecitare il BR ad eseguire l'ordine di morte e si era messo a disposizione per ogni necessità, ma BR aveva detto che non aveva bisogno di aiuto e dopo poco lo aveva avvertito di aver eseguito insieme ad ST LE. La Corte territoriale rilevava la attendibilità intrinseca ed estrinseca del BR in relazione a tale episodio e la presenza di numerosi riscontri. La moglie di RA, D'AN IT, presente all'agguato, aveva confermato che il villino era stato affittato a D'GA, e tale circostanza era stata confermata da tre testimoni, tra i quali RA che aveva ammesso di essersi recato più volte nel villino e di aver conosciuto il RA. La circostanza che ON aveva negato l'episodio e la richiesta avanzata dalla difesa di acquisire la denuncia al Commissariato, vengono considerate dalla Corte ininfluenti, tenuto conto del fatto che ON non aveva reso dichiarazioni sempre attendibili e che l'eventuale omessa dichiarazione al Commissariato, non escludeva che la cessione in uso vi fosse stata.
La D'AN inoltre aveva riferito di aver visto nel villino due persone presentatesi come TA e AL e di aver appreso solo dopo il loro arresto chi veramente erano, e subito dopo l'omicidio del marito aveva riferito ai carabinieri tali fatti perché li riteneva il movente. La teste aveva poi riferito che il vicino AR aveva assunto atteggiamenti molto invasivi della loro vita privata, comparendo all'improvviso nella loro proprietà, e accompagnandosi con persone dal fare minaccioso, circostanze che confermavano il ruolo, a lui attribuito da BR, di informatore. Un altro collaborante, SI ZO, vicino ai corleonesi e riconosciuto autore dell'omicidio ai danni di D'GA, aveva a sua volta riferito di aver saputo da BR il movente dell'omicidio e di aver saputo della presenza di ON in loco proprio in un incontro presso l'abitazione di AR. Infine il collaborante NT CA aveva riferito di aver partecipato ad un colloquio in cui BR aveva riferito che gli " scappati" erano tornati e che dai mafiosi locali erano riusciti a sapere dove si trovavano e cioè nel villino del RA.
La Corte rilevava poi che sulla presunta contraddizione risultante dagli atti in merito alla effettiva conoscenza da parte del RA della identità di coloro che ospitava, in realtà era possibile dare una spiegazione ragionevole. BR aveva riferito che AR gli aveva detto che era stato lo stesso RA ad informarlo della presenza di ON e RA a casa sua per mettersi a posto con la mafia locale. Riteneva la Corte che fosse anche possibile che AR avesse riferito ciò, ma solo per cercare di salvare RA, per evitare che venisse ucciso, tenuto conto che era persona molto stimata e non era ritenuto pericoloso. Sulla sua inconsapevolezza deponevano invece numerosi elementi di fatto, quali la circostanza che li incontrava senza alcuna precauzione, alla luce del sole, la circostanza che il d'GA gli era stato presentato da amici e non da persone legate alla mafia. Un ulteriore e decisivo riscontro alla versione fornita da BR era poi costituito dall'arma usata per l'omicidio, una pistola cal. 38, facente parte dell'arsenale a disposizione degli uomini d'onore del mandamento di Alcamo, arma con la quale erano stati commessi numerosi altri omicidi da parte degli stessi.
Si occupava poi la Corte di giustificare la diversa versione fornita sugli esecutori materiali dell'omicidio dal collaborante CA, il quale aveva individuato altri esecutori, e rilevava che CA, quando era stato commesso l'omicidio, non era più inserito in posizione apicale nel gruppo e quindi non poteva essere informato;
inoltre la sua fonte sarebbe stata proprio LE, ritenuto uno degli esecutori da BR, il quale non avrebbe avuto proprio alcun interesse a dire a persona non più fidata di essere stato lui l'autore dell'omicidio.
Riteneva poi inutile accedere alla richiesta della difesa di accertare se all'epoca dell'appostamento di BR nel vallone scorreva acqua, in quanto tale accertamento era stato oggetto di perizia e la risposta era stata positiva.
Rilevava la Corte che vi era poi una seconda autonoma chiamata in correità, relativa alle dichiarazioni di PP FE, che aveva assistito personalmente al conferimento dell'incarico a BR di uccidere RA da parte di BR, di aver offerto il suo aiuto per l'esecuzione ottenendone un rifiuto e di aver saputo che il fatto era avvenuto dallo stesso BR.
La RA IN aveva a sua volta riferito di aver sentito il BR ammettere di essere stato lui l'esecutore materiale, ed identica versione era stata fornita anche da IO ZO, BR EN, e OL PP, tutte persone legate alla famiglia mafiosa da rapporti di amicizia e fiducia.
La Corte infine esaminava anche la possibile esistenza di un movente alternativo offerto dalle dichiarazioni di tale FI ED, il quale avrebbe riferito di un traffico di armi gestito da RA con le navi, e rilevava l'assoluta infondatezza della versione in quanto il collaborante chiamato a descrivere la persona da lui ritenuta il RA, ne aveva dato una descrizione totalmente incompatibile, riferendo tra l'altro che era claudicante, circostanza non vera. Contro la decisione presentava ricorso BR deducendo:
- violazione di norme processuali in relazione agli artt. 197, 210 e 64 3 comma c.p.p. per aver ascoltato i collaboranti senza l'ammonimento introdotto dalla L. 63/2001;
- violazione delle norme previste dagli artt. 126 e 141 bis c.p.p. in quanto il BR era stato ascoltato in dibattimento senza l'ausiliario del giudice;
- violazione degli artt. 507 e 603 c.p.p. in relazione alla non ammissione delle prove richieste;
- manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti, mancanza di riscontro in relazione al movente, contraddittorietà delle versioni fornite.
Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile.
Le due eccezioni processuali proposte sono mera reiterazione di quelle già sollevate nel giudizio di appello e fondate su argomentazioni contrarie al tenore letterale delle norme ed alla giurisprudenza di legittimità formatasi in merito. L'art. 26 della l. 1/3/2001 n. 63 nel disciplinare il regime transitorio della normativa sul giusto processo ha chiaramente previsto che l'obbligo di reiterazione delle dichiarazioni rese dai soggetti individuati ai sensi degli artt. 197, 197 bis e 210 c.p.p. dovesse avvenire solo se il procedimento si trovava ancora nella fase delle indagini preliminari (per tutte vedasi Sez. 1^ 26/3/2001 n. 17902, ric. Presta, rv. 221707). Quanto alla posizione specifica di BR IO, la tesi sostenuta dal ricorrente, secondo cui, poiché egli era già stato condannato con sentenza definitiva, necessariamente doveva ricevere l'avviso previsto dall'art. 64 comma 3 c.p.p., è infondata e la sua infondatezza deriva dalla circostanza che pacificamente quando BR venne sentito dai giudici di primo grado la sentenza nei suoi confronti non era passata in giudicata così come emerge dell'ordinanza letta in udienza e pertanto l'assunto contrario sostenuto dal difensore nei suoi motivi di ricorso appare generico perché privo di riscontro e mera ripetizione di quella avanzata nelle altre fasi del giudizio senza tenere in alcun conto la motivazione ampia e congrua espressa dai giudici. BR quindi era stato sentito ai sensi dell'art. 210 c.p.p., aveva confermato le sue dichiarazioni e l'avviso di cui all'art. 64 comma 3 c.p.p. non doveva essere dato perché il processo era già nella fase del dibattimento. Analoga considerazione vale per gli altri collaboranti, emergendo dalla semplice lettura dell'art. 26 L. 63/2001 l'ambito di applicazione della norma transitoria. Parimenti infondata è l'eccepita nullità dell'interrogatorio reso in videoconferenza da BR, fondata sull'assunto che nella saletta del carcere era presente un agente di custodia e non un ausiliario del giudice, in quanto la norma, art. 146 bis disp. att. c.p.p., ha lo scopo di garantire che il detenuto possa assistere all'udienza in stato di libertà e senza condizionamenti e non altro e rientra nella prassi che l'ausiliario del giudice venga sostituito dalla P..G.; inoltre nessuna nullità o inutilizzabilità è prevista dalle norme ne' è stata rilevata dal difensore nell'immediatezza dell'atto. Ritiene la Corte che nessuna violazione della disciplina della rinnovazione del dibattimento si sia verificata in quanto la Corte territoriale ha motivato con ampiezza sul perché aveva ritenuto ininfluenti le richieste volte a riascoltare i fratelli BR e ad esperire un'ispezione sui luoghi in cui si era verificato il sopralluogo di BR IO;
trattasi in verità di richieste inidonee a modificare le acquisizioni probatorie in quanto i fratelli BR nell'altro procedimento avevano reso dichiarazioni su fatti del tutto diversi e lo stato dei luoghi era stato verificato nel giudizio di merito con una perizia a cui aveva partecipato la difesa. I restanti motivi di ricorso costituiscono un tentativo di rivalutazione dei fatti così come operata dai giudici di merito e fondata sulle poche contraddizioni emergenti dagli atti in relazione al movente, privilegiando le versioni fornite da CA e FI, prive di ogni tipo di riscontro, rispetto alle univoche versioni fornite da numerosi collaboranti della cui credibilità intrinseca ed estrinseca sono state fornite solide prove. Deve poi ribadirsi che la sentenza dei giudici di appello da preciso conto di tutte le contraddizioni rilevate e contiene una spiegazione logica e coerente del perché viene data credibilità alla versione che si privilegia, mentre nei motivi di ricorso si ribadisce una versione superficiale che non tiene conto della motivazione della sentenza di appello. L'imputato deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, tenuto conto della pretestuosità del ricorso, della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende. Deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese di costituzione e difesa delle parti civili coma da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il riarso e condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle Ammende, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel presente giudizio che liquida quanto a RA AN e RA ER in complessivi euro 3500 di cui euro 3000 per onorari e a D'AN IT in complessivi euro 2500 di cui euro 2000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 20 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2004