Sentenza 15 gennaio 2009
Massime • 1
La parte che eccepisce nel procedimento "ad quem" la mancanza o l'illegittimità dell'autorizzazione per opporsi all'utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in un procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, ha l'onere di produrre il decreto autorizzativo (se del caso, richiedendone copia ex art. 116 c.p.p.), in modo da porre il giudice in grado di verificare l'effettiva inesistenza nel procedimento "a quo" del controllo giurisdizionale prescritto dall'art. 15 Cost..
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/01/2009, n. 6875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6875 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 15/01/2009
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - N. 111
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 36832/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AG AS CA, n. a S. Cipriano d'Aversa il 25.8.1970;
avverso l'ordinanza del tribunale di Napoli, emessa in data 7.8.2008;
letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita la relazione del Cons. Dott. Ippolito F.;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. DI CASOLA Carlo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
1. Il difensore di AS CA AG ricorre per cassazione avverso la suindicata ordinanza, con cui il Tribunale di Napoli, ex art. 309 c.p.p., ha parzialmente confermato il provvedimento applicativo della misura cautelare della custodia in carcere, disposta dal giudice per le indagini preliminari il 26.5.2008, per i delitti di cui all'art. 416 bis c.p., (capo A) artt. 110, 81 cpv. c.p., L. n. 497 del 1974, artt. 9, 12, 14, art. 648 c.p., L. n. 110 del 1975, art. 23, L. n. 203 del 1991, art. 7 (capo I), art. 81 cpv.
c.p., art. 110 c.p., art. 112 c.p., n. 1, art. 61 c.p., n. 2, art.648 c.p. (capo DD). Il Tribunale ha annullato il provvedimento in relazione al capo DD, confermandolo nel resto.
2. Il ricorrente deduce:
inosservanza della legge processuale (artt. 266 e 271 c.p.p.) per essere state utilizzate le intercettazioni ambientali captate a bordo di un'autovettura, che va considerato luogo di provata dimora e, quindi, in mancanza del presupposto di cui all'art. 266 c.p.p., comma 2, (fondato motivo che si sta svolgendo l'attività criminosa);
inosservanza della legge processuale (artt. 270 e 271 c.p.p.) per essere state utilizzate le intercettazioni disposte in diverso procedimento penale, motivate dalla necessità di catturare i latitanti CH e IO, senza che il P.M. abbia provveduto al deposito dei decreti autorizzativi nel presente procedimento;
vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 e 292 c.p.p., con riferimento ai capi A) e I) dell'imputazione provvisoria ed erronea applicazione dell'art. 378 c.p.. 3. In accoglimento della richiesta del Procuratore Generale, il ricorso va dichiarato inammissibile.
3.1. Manifestamente infondati sono i primi due motivi d'impugnazione. È stato ripetutamele ribadito dalla giurisprudenza di legittimità che l'abitacolo di un'autovettura non può essere considerato luogo di privata dimora (cfr. tra le tante, Cass. n. 32851/2008, ced 241229; 4125/2007, ced 235601; 47180/ 2005, ced 233991) ed il ricorrente non ha prospettato ragione alcuna per discostarsi da tale orientamento.
3.2. È stato, inoltre, affermato dalle Sezioni unite di questa Corte che, ai fini dell'utilizzabilità degli esiti d'intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, non occorre la produzione del relativo decreto autorizzativo, essendo sufficiente il deposito, presso l'Autorità giudiziaria competente per il "diverso" procedimento, dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni medesime. In ogni caso, la parte che propone questioni di legittimità di tale decreto ha l'onere (dal AG non adempiuto) di produrre sia il decreto di autorizzazione sia il documento al quale esso rinvia, richiedendone copia a norma dell'art. 116 c.p.p., in modo da porre il giudice del procedimento "ad quem" in grado di verificare l'effettiva inesistenza, nel procedimento "a quo", del controllo giurisdizionale prescritto dall'art. 15 Cost. (Cass. ss.uu. n. 45189/2004, ced 229244).
3.3. Inammissibile è anche il terzo che - sotto la rubrica del vizio di motivazione e dell'inosservanza dell'art. 378 c.p., - censura in fatto e del tutto infondatamente, la valutazione di gravità degli indizi, puntualmente motivata dal Tribunale con riferimento alla partecipazione attiva del AG al sodalizio criminoso ed al coinvolgimento negli altri reati contestati, proponendo una non consentita alternativa lettura dei fatti.
4. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si ritiene adeguato determinare nella somma di 1.000 Euro, in relazione alla natura delle questioni dedotte.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di 1.000 (mille) Euro in favore della Cassa delle Ammende. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2009