Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2002, n. 25053
CASS
Sentenza 9 maggio 2002

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Massime1

In tema di esame a distanza dei collaboratori di giustizia, mediante il sistema della "videoconferenza", l'assenza nel luogo ove si trova la persona sottoposta all'esame di un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza, designato da questi o dal presidente del collegio, non comporta la inutilizzabilità della prova ne' una nullità assoluta di cui agli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., bensì una mera irregolarità o comunque una nullità relativa non più deducibile, ai sensi dell'art. 182 cod. proc. pen., dopo il compimento dell'atto. (Fattispecie in cui un collaboratore era stato sentito a distanza mentre si trovava negli Stati Uniti, con la presenza nel sito remoto di un funzionario di polizia locale, secondo le disposizioni vigenti in quel Paese).

Commentario1

  • 1Art. 126 - Assistenza al giudice
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2002, n. 25053
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25053
Data del deposito : 9 maggio 2002

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