Sentenza 9 maggio 2002
Massime • 1
In tema di esame a distanza dei collaboratori di giustizia, mediante il sistema della "videoconferenza", l'assenza nel luogo ove si trova la persona sottoposta all'esame di un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza, designato da questi o dal presidente del collegio, non comporta la inutilizzabilità della prova ne' una nullità assoluta di cui agli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., bensì una mera irregolarità o comunque una nullità relativa non più deducibile, ai sensi dell'art. 182 cod. proc. pen., dopo il compimento dell'atto. (Fattispecie in cui un collaboratore era stato sentito a distanza mentre si trovava negli Stati Uniti, con la presenza nel sito remoto di un funzionario di polizia locale, secondo le disposizioni vigenti in quel Paese).
Commentario • 1
- 1. Art. 126 - Assistenza al giudicehttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/05/2002, n. 25053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25053 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO NN - Presidente - del 09/05/2002
1. Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 459
3. Dott. SIOTTO M. Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 046138/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO LO TO N. IL 20/07/1942;
2) EN ET N. IL 08/01/1943;
avverso SENTENZA del 30/03/2001 CORTE ASSISE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABBRI GIANVITTORE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. GALASSI che ha concluso per rigetto dei ricorsi;
udito il difensore Avv. ARICÒ NN;
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 30-3-2001 la Corte di Assise di Appello di Palermo confermava la condanna all'ergastolo inflitta in primo grado a Lo LO VA per l'omicidio premeditato di ES IU e la condanna all'ergastolo con isolamento diurno per due anni inflitta a ER IE per il medesimo delitto e per gli omicidi di NA NN nonché di TA AL e NO LE. I fatti e il procedimento, come ricostruiti dalla corte, hanno avuto il seguente svolgimento.
Le indagini per i predetti delitti, avvenuti negli anni 1974-1975, restavano senza esito positivo e si concludevano con archiviazione per essere rimasti ignoti gli autori dei fatti.
Con dichiarazioni del 14-11-1989, del 17-11-1989 e del 27-11-1991, AN AN MA indicava il movente, le modalità esecutive e i partecipanti in relazione agli omicidi ES e TA- NO, sostenendo di avere ricevuto in proposito le confidenze di suoi consociati, tutti appartenenti alla famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù. Successivamente, sentito per rogatoria negli Stati Uniti il 3-4-1993 dal Procuratore della Repubblica di Palermo mediante videoconferenza, il AN ribadiva le precedenti dichiarazioni, ammettendo, però, di avere personalmente partecipato agli omicidi predetti e a quello del NA - in relazione al quale indicava movente, modalità esecutive e partecipanti - e precisando che a tutti avevano concorso anche TO PA e RN VA.
Il TO, sentito negli anni 1992 e 1993, ammetteva la propria partecipazione a tutti i predetti delitti e indicava in maniera conforme al AN il movente, le modalità esecutive e i vari partecipanti, senza però includere tra questi ultimi il AN e il RN. Soltanto il 10-11-1994, reso edotto delle dichiarazioni rese da AN, il TO ammetteva la partecipazione dello stesso AN a tutti i predetti delitti e quella del RN agli omicidi NA e TA-NO.
Il RN, collaboratore di giustizia fin dal 1984, soltanto il 20- 1-1994, su contestazione delle dichiarazioni rese dal AN, ammetteva il proprio coinvolgimento e quello di AN e TO negli omicidi NA e TA-NO, indicando le modalità esecutive e i partecipanti, tra cui il ER, nonché il movente per il secondo delitto.
2. Condannati in primo grado, entrambi gli imputati proponevano appello, censurando la valutazione della prova;
il ER, inoltre, deduceva la nullità o inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da AN per videoconferenza, per la mancata presenza di un ausiliario del giudice nel sito remoto.
La corte territoriale rigettava, innanzi tutto, le predette eccezioni di nullità e inutilizzabilità, rilevando che la mancata presenza di un ausiliario del giudice nel sito remoto videocollegato non è causa di nullità assoluta;
che la pretesa nullità è stata dedotta intempestivamente, ex art. 182 c.p.p.; che l'atto non è inutilizzabile, essendo stato assunto negli U.S.A. secondo la legge del luogo, che non richiede la presenza di ausiliari del giudice ma ritiene sufficiente quella di funzionari di polizia giudiziaria. Nel merito, la corte rispondendo alle censure della difesa riteneva attendibili i dichiaranti.
Quanto al AN, rilevava che si era avvalso delle conoscenze acquisite nel corso del tempo nell'ambito di Cosa Nostra;
che aveva mantenuto costanti le sue accuse nei confronti degli imputati;
che non aveva inizialmente ammesso il proprio coinvolgimento per vergogna, come da lui chiarito in dibattimento, non volendo fare conoscere ai suoi familiari la sua partecipazione a gravissimi delitti;
che quando aveva confessato - sentito per videoconferenza e ribadendo poi le sue dichiarazioni all'udienza dibattimentale del 17- 11-1998 - lo aveva fatto non per rendere più credibili le sue propalazioni, ma per una piena e sincera collaborazione con l'Autorità giudiziaria italiana, avendo rinunciato alla immunità convenzionale di cui godeva quale sottoposto a programma di protezione in U.S.A. e in forza della quale le sue dichiarazioni non avrebbero potuto essere usate contro di lui in un procedimento in Italia.
Quanto al TO, la corte rilevava che si trattava di uomo di onore, braccio destro di CO SA e suo killer di fiducia, a conoscenza di informazioni provenienti direttamente dai vertici di Cosa Nostra;
che non erano emersi suoi sentimenti di astio o di rancore verso gli imputati;
che le accuse nei confronti degli imputati erano state da lui formulate fin dall'inizio della sua collaborazione, già positivamente valutata in varie sentenze definitive;
che la tardiva indicazione della partecipazione del AN era giustificata dal timore di essere da lui smentito e perdere credibilità; che non può avere conosciuto preventivamente le dichiarazioni rese dal AN, essendo il TO ristretto in carcere in Italia e il AN sottoposto a protezione negli U.S.A. Quanto al RN, infine, rilevava che si trattava di una "pietra miliare" per quanto concerne la conoscenza dell'organizzazione mafiosa;
che la tardiva collaborazione sugli omicidi oggetto del processo trovava spiegazione - come da lui stesso affermato - nella necessità di evitare di ammettere la propria responsabilità per gravi fatti di sangue, con conseguente pena dell'ergastolo, in un periodo in cui non vi era alcuna norma di protezione per i collaboranti;
che le sue dichiarazioni, sebbene rese dopo essere stato reso edotto delle propalazioni del AN, non si erano adeguate pedissequamente a queste ma si erano limitate ai fatti oggetto di percezione diretta.
Ciò premesso, la corte esaminava, relativamente a ciascuno degli omicidi, le dichiarazioni dei tre collaboranti, delle quali affermava la convergenza e giustificava le discrasie, considerando l'affievolire dei ricordi per il tempo trascorso e il fatto che una non perfetta sovrapponibilità delle propalazioni è sintomatica della loro indipendenza.
In particolare, per l'omicidio ES, affermava che il contrasto tra AN e TO circa la persona che aveva ordinato l'omicidio - indicata dal primo nel CO, mentre il secondo ha detto che costui aveva avuto a sua volta l'ordine - era superabile, avendo Di AR AN confermato la versione del TO. Quanto al contrasto tra le dichiarazioni dei collaboranti - che hanno detto di avere usato pistole - e le risultanze peritali, dalle quali è emerso che il ES è stato attinto da colpi di fucile, la corte rilevava che gli stessi pentiti avevano riferito che altri partecipanti avevano usato fucili e che i testi oculari avevano riferito di avere sentito colpi con tonalità diverse. Quanto alla partecipazione del Lo LO, che il AN colloca sulla stessa auto del ER, la corte riteneva fisiologico che il TO, a distanza di tempo, non ricordasse se il Lo LO si trovava sulla predetta auto o sull'altra, avendo comunque riferito la partecipazione del predetto al delitto, confermando la stessa, pur dopo un momentaneo vuoto di memoria, in dibattimento.
In ordine all'omicidio NA la corte sosteneva che dalle dichiarazioni di AN, TO e RN era emerso che la vittima era stata uccisa per ordine di DA AE, che temeva sue reazioni per l'uccisione del fratello;
che l'omicidio era avvenuto in aperta campagna, sparando con fucile e pistola;
che il gruppo di fuoco, del quale faceva parte il ER, si era servito di due auto, una delle quali era un'Alfetta rubata in una traversa di Via Dante, poi date entrambe alle fiamme nei pressi di un passaggio a livello;
che dopo la sparatoria i killers avevano avuto un incidente con una motoape, il cui proprietario aveva voluto essere risarcito. Le predette dichiarazioni avevano trovato riscontro, quanto alle armi, nei rilievi del perito settore - dai quali era emerso che il NA era stato attinto da colpi di fucile - e dal ritrovamento di un bossolo e di un proiettile di pistola sul luogo del delitto;
avevano inoltre trovato riscontro, quanto alle auto, nel ritrovamento presso un passaggio a livello di un'Alfa Romeo risultata rubata il giorno prima dell'omicidio.
In ordine all'omicidio TA-NO la corte osservava che dalle dichiarazioni di AN, TO e RN era emerso che il delitto era stato ordinato da TA ST perché i due giovani erano dei ladruncoli;
che l'omicidio era avvenuto in un pollaio;
che i due erano stati strangolati;
che i cadaveri erano stati trasportati nel portabagagli di un'auto, poi abbandonata nei pressi di un Motel Agip;
che all'esecuzione aveva partecipato il ER.
3. Avverso la sentenza della corte di assise di appello ricorrono entrambi gli imputati.
Lo LO deduce, con il primo motivo, il vizio motivazionale in ordine all'attendibilità dei dichiaranti e alla consistenza delle loro propalazioni, con particolare riguardo alle contraddizioni relative al movente, alle armi utilizzate e al ruolo dell'imputato. Osserva, in proposito, che secondo AN l'omicidio ES è stato deciso da CO, mentre secondo TO il CO ha ricevuto l'ordine dai vertici della famiglia mafiosa;
osserva, inoltre, che AN e TO parlano di armi corte utilizzate per il delitto, mentre la vittima è stata attinta da colpi di fucile;
osserva, infine, che AN ha parlato dell'imputato come presente in auto con ER, mentre TO non ricorda se era con ER o con D'TI.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
Il ER con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione sulla valutazione della prova, in particolare quanto all'attendibilità intrinseca dei dichiaranti, alla non contestualità delle propalazioni, alla contaminazione tra le fonti, alle contraddizioni tra le stesse e alla mancanza di riscontri individualizzanti.
Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio motivazionale in ordine all'esame del AN per videoconferenza, contestando l'esistenza di una normativa statunitense che preveda nel sito remoto la presenza di poliziotti invece dell'ausiliario del giudice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Entrambi i ricorsi sono infondati.
Le dichiarazioni rese dal AN per videoconferenza non sono mille nè inutilizzabili, sebbene rese senza l'assistenza dell'ausiliario del giudice nel sito remoto. Invero l'irregolarità dedotta non rientra in alcuna delle ipotesi di nullità assoluta di cui agli artt. 178 e 179 c.p.p., di talché, come ha già rilevato la corte territoriale, non è più deducibile, ai sensi dell'art. 182 c.p.p., perché non eccepita tempestivamente dalla parte che ha assistito al compimento dell'atto. L'inutilizzabilità, a sua volta, non consegue ad ogni disapplicazione della normativa processuale, ma soltanto alla violazione di un divieto;
pertanto anche tale sanzione non è applicabile all'atto assunto per videoconferenza, anche se irregolarmente;
comunque, le dichiarazioni rese per videoconferenza sono state confermate dal AN in dibattimento, e sulla utilizzabilità delle dichiarazioni dibattimentali nessuna questione è stata posta ne' appare rilevabile di ufficio.
Ciò premesso, si osserva che l'attendibilità intrinseca dei collaboratori è stata attentamente esaminata dai giudici di merito, sotto il profilo della caratura mafiosa dei propalanti, della conoscenza dei fatti di Cosa Nostra, dell'accertamento della credibilità in altri processi, dell'assenza di odio o risentimento, della costanza delle loro dichiarazioni relativamente alla descrizione dei fatti e alle accuse nei confronti degli imputati. Invero, le iniziali reticenze del AN sul coinvolgimento proprio e su quello di TO e RN, nonché le iniziali reticenze del TO e del RN nell'accusare gli altri e, quanto al RN, anche nell'ammettere la propria partecipazione ai fatti, sono esclusivamente limitate alla partecipazione propria e degli altri pentiti, sono state sufficientemente spiegate dalla corte territoriale, trovano giustificazione nel tentativo di evitare l'autoincriminazione e l'accusa nei confronti di altri pentiti e sono comunque tali da incrinare l'attendibilità assoluta dei propalanti, ma non da escluderla, tanto più in presenza di validi riscontri. Questi ultimi, costituiti fra l'altro dalle risultanze obiettive sulle modalità degli omicidi, sui luoghi dei delitti, sul tipo di armi usate, sulle auto di cui si sono serviti i killers, sull'incidente con la motoape, sono rappresentati principalmente dalla convergenza del molteplice, avendo tutti i collaboratori descritto in maniera uniforme il movente di ogni omicidio, le modalità esecutive, le armi e le auto usate e avendo indicato concordemente i nominativi degli imputati come partecipanti ai delitti loro rispettivamente ascritti.
Invero le doglianze dei ricorrenti attengono proprio alla convergenza del molteplice, deducendo la non spontaneità delle dichiarazioni di TO e RN. Tuttavia la sentenza impugnata ha ragionevolmente sostenuto che la spontaneità delle dichiarazioni di TO non può essere esclusa per il fatto che nell'interrogatorio del 10-11-1994 egli è stato reso edotto delle dichiarazioni rese dal AN, posto che aveva reso le sue prime dichiarazioni - coincidenti con quelle dell'altro nelle accuse a Lo LO e ER e nella descrizione dei fatti loro addebitati - fin dal 1992 e senza possibilità di conoscere quanto dichiarato dal AN, essendo all'epoca quest'ultimo sottoposto a programma di protezione negli U.S.A. mentre TO era detenuto in Italia. Altrettanto ragionevolmente la corte territoriale ha sostenuto la spontaneità delle dichiarazioni del RN, atteso che egli non si è adeguato pedissequamente a quelle del AN, di cui è stato reso edotto, ma ha autonomamente narrato i fatti soltanto per quanto a sua diretta conoscenza. In particolare, quanto all'omicidio ES, si osserva che le discrasie rilevate dal ricorrente Lo LO sono già state dedotte in appello e che su di esse vi è già stata adeguata risposta da parte della corte territoriale, di talché le doglianze del ricorrente sul punto appaiono dirette ad una rivalutazione delle risultanze processuali che non rientra nei poteri del giudice in sede di legittimità.
La doglianza del Lo LO relativa al diniego delle attenuanti dell'art. 62 bis c.p. è generica, poiché a fronte della congrua motivazione della sentenza impugnata - relativa alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere dell'imputato - non ha indicato alcuna ragione giustificativa delle attenuanti richieste.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2002