Sentenza 21 novembre 1997
Massime • 1
Poiché gli oggetti di interesse artistico, storico o archeologico appartengono a titolo originario al patrimonio dello Stato, il loro possesso deve essere ritenuto illegittimo, sicché incombe sul possessore l'onere di provare che la loro scoperta o appropriazione si è verificata anteriormente all'entrata in vigore della legge 20 aprile 1909 n. 364.
Commentario • 1
- 1. Il reato di furto di beni culturali ex art. 518 bis del codice penale.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 24 gennaio 2023
Sommario: 1) Premessa 2. L'elemento oggettivo 3. L'elemento soggettivo 4. I beni rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini 5. L'impossessamento 6. Le forme di manifestazione del reato 1) Premessa Cominciando la disamina delle singole disposizioni introdotte dall'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 22 del 2022 all'interno dell'inedito Titolo VIII-bis, l'art. 518-bis cod. pen. punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 927 a 1.500 euro il furto di beni culturali. Finora, per punire il furto di beni culturali – criminologicamente il reato più diffuso nell'ambito del traffico di opere d'arte e di cose d'antichità115 – in assenza di una fattispecie ad hoc116 si …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/11/1997, n. 12716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12716 |
| Data del deposito : | 21 novembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Nicola ZINGALE Presidente del 21/11/97
1 Dott. Antonio ESPOSITO Consigliere SENTENZA
2. " Ernesto PERNA LA TORRE Consigliere N.1120
3. " Diana LAUDATI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Franco DE CHIARA Consigliere N.25919/97
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da RE AR TE n. a Palermo il 6/10/1925;
avverso la sentenza emessa in data 20/3/1997 dal ET di Roma con la quale l'imputata veniva assolta dalla contravvenzione di cui all'art. 712 c.p. perché il fatto non costituisce reato. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Antonio Esposito;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del P.G. Dr. F. Uccella;
che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Fini che ha chiesto l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza.
OSSERVA
OR IA ER veniva tratta a giudizio dal ET per rispondere del reato di cui all'art. 712 c.p. a seguito del sequestro dei reperti archeologici operato in data 13/10/1992 da personale appartenente al nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Roma. Invero, nel corso di una perquisizione i suddetti militari sottoponevano a sequestro reperti archeologici del II - III secolo d.C., unitamente ad una raccolta di 3.906 monete antiche, rinvenute presso l'abitazione dell'imputata.
Con sentenza del 20/3/1997, il ET di Roma assolveva l'imputata dalla contravvenzione ascrittale perché il fatto non costituiva reato.
Avverso tale decisione ricorre per Cassazione l'OR deducendo i seguenti motivi:
1. Violazione dell'art. 606, comma 1, lettere b) ed e) c.p.p. per manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione dell'art. 712 c.p.. Il ET aveva assolto l'OR per mancanza dell'elemento psicologico all'esito di una motivazione illogica e contraddittoria, mentre ove avesse fatto buon governo dei principi che devono presiedere alla redazione di una sentenza, avrebbe dovuto assolvere l'OR perché il fatto non sussiste.
Difatti la sentenza impugnata si basava sul presupposto, apodittico ed indimostrato, che "trattandosi di acquisto (mortis causa) di beni archeologici la provenienza illecita era presunta", di talché non poteva parlarsi di insussistenza della fattispecie sotto il profilo oggettivo, salvo poi aggiungere che l'imputata non aveva fornito alcuna prova circa la riconducibilità degli oggetti "a campagne di scavo anteriori all'entrata in vigore della legge 20/6/1909, n. 364". Il presupposto logico sul quale il ET fondava la motivazione per escludere la possibilità di una pronuncia di insussistenza del fatto era però contraddittorio ed illogico: non si vedeva, infatti, come si potesse dapprima affermare la presunzione di illiceità riguardo alla provenienza di beni archeologici ricevuti "iure successionis", e, successivamente, argomentare che comunque la OR non era stata in grado di fornire la prova della legittimità della provenienza dei beni stessi, salvo poi procedere all'assoluzione della stessa sotto il profilo della carenza dell'elemento psicologico.
Ma vi era di più: la sentenza si fondava sul dato della illiceità presunta circa la provenienza dei beni archeologici detenuti da un privato, richiamandosi ad una pronuncia della S.C. (Cass., Sez. II, c.c. 13/12/1983, Di Ruvo) che, oltre a riferirsi alla diversa fattispecie di ricettazione, registrava un orientamento che oggi non era più attuale. Infatti, a far data dal 1993, la S.C. aveva opportunamente iniziato a discostarsi dal predetto orientamento, per approdare ad un'interpretazione maggiormente in linea con il principio di offensività. Richiamava sul punto la decisione della Corte del 4/2/1993, Sez. III, ric. Gentili. Il Giudice di prime cure avrebbe dovuto valutare la liceità della provenienza dei beni rinvenuti in possesso della OR. Ed infatti la OR non solo aveva ricevuto tutti i reperti a seguito della morte di suo cugino LU ET, numismatico e collezionista dichiara fama, circostanza questa che già di per sè dovrebbe essere sufficiente ad elidere qualsiasi dubbio sulla liceità della provenienza degli stessi, ma ha, altresi, provveduto ad indicare, attraverso le testimonianze di IA RI e IS SI, l'origine di taluni reperti pervenuti poi al cugino.
In altri termini, il quadro probatorio che era emerso a seguito dell'istruttoria dibattimentale era privo di qualsiasi indicazione nel senso che, i reperti posseduti dal ET e pervenuti "iure successionis" alla OR avessero origine sospetta;
vi era, al contrario, la prova che la stessa OR ben conosceva anche i precedenti proprietari dei reperti, con la conseguenza che non poteva dirsi verificato neanche quello stato di sospetto sulla provenienza dei beni che è elemento costitutivo della contravvenzione di cui all'art. 712 c.p. e la cui esistenza deve essere provata dal Giudice. Per tutti i suesposti motivi, si chiede che l'impugnata sentenza sia annullata, risultando dalla stessa sentenza che il fatto non sussiste o, quanto meno, con rinvio per una nuova valutazione logica delle risultanze oggettive.
Il ricorso è infondato.
Il ET - dopo aver richiamato il principio affermato da questa Corte (con sentenza 13/12/1983, Di Ruvo) secondo il quale il possesso di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve ritenersi illegittimo, a meno che il detentore non dimostri di averlo legittimamente acquisito, essendo detti oggetti di proprietà dello Stato, sicché vi è una presunzione di provenienza delittuosa di essi - è pervenuto poi all'assoluzione dell'imputata dal reato a lei contestato ex art. 712 c.p. perché il fatto non costituisce reato con una adeguata motivazione fondata su argomentazioni logiche e convincenti.
Il ET, invero, nel richiamare ed esaminare puntualmente tutte le risultanze di causa, è pervenuto al convincimento che non sussistevano elementi univoci, idonei a fornire la prova di un atteggiamento colpevolmente incauto dell'imputata consistito nella negligente mancata rilevazione e ponderazione di "indici di sospetto" obiettivamente emergenti. Ha posto, così, in essere, il giudicante, una corretta valutazione di merito insindacabile in questa sede di legittimità.
Quello che occorre, invece, qui rimarcare è che anche il riferimento operato dal ET al principio di diritto prima menzionato è - a differenza di quanto assume il ricorrente - immune da censure, a nulla rilevando il diverso orientamento affermato da Cass. Sez. III, 4/2/1993, ric. Gentili, richiamato dalla difesa, in quanto è giurisprudenza pressoché unanime e costante di questa Suprema Corte di legittimità ritenere la presunzione di illiceità del possesso di oggetti archeologici da parte di privati, sul presupposto che, a norma dell'art. 826 c.c. e della legge n.1089/1939, appartengono allo Stato le cose di interesse storico,
artistico e archeologico da chiunque e in qualunque modo ritrovati nel sottosuolo (Cass. 17/12/1982, Welder;
Cass. Sez. II, 8/5/1984 n. 4174, Savoca;
Cass. 5/10/1984, Ponti;
Cass. Sez. II, 11/12/1995 n. 12087, Dal Lago, nonché Cass. Sez. I civ, 2/10/1995 n. 10355). Invero, i beni suddetti ritrovati o scoperti dopo l'entrata in vigore della legge n. 364/1909 appartengono allo Stato ed incombe al possessore l'onere della prova della dedotta scoperta e appropriazione anteriore all'entrata in vigore della legge suddetta, a partire dalla quale le cose scoperte nel sottosuolo appartengono allo Stato. Può, quindi, conclusivamente affermarsi che dal complesso delle disposizioni contenute nel codice civile e nella legge 1^ giugno 1939 n. 1089, regolanti i limiti all'estensione della proprietà e i ritrovamenti e le scoperte archeologiche, si ricava il principio generale della proprietà statale sulle cose di interesse archeologico e della eccezionalità delle ipotesi di dominio privato sugli stessi oggetti.
Conseguentemente il possesso di oggetti di interesse storico, artistico o archeologico - appartenenti, a titolo originario, al patrimonio dello Stato, fin dalla loro scoperta deve essere ritenuto illegittimo ed incombe, quindi, sulla persona presso la quale gli oggetti predetti sono stati rinvenuti l'onere di provare la legittimità del suo possesso.
Il ricorso deve, quindi, essere rigettato con la consequenziale condanna della ricorrente alle spese processuali.
P.Q.M.
La Suprema Corte di Cassazione, II Sezione penale, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 1998