Cass. pen., sez. II, sentenza 21/11/1997, n. 12716
CASS
Sentenza 21 novembre 1997

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Massime1

Poiché gli oggetti di interesse artistico, storico o archeologico appartengono a titolo originario al patrimonio dello Stato, il loro possesso deve essere ritenuto illegittimo, sicché incombe sul possessore l'onere di provare che la loro scoperta o appropriazione si è verificata anteriormente all'entrata in vigore della legge 20 aprile 1909 n. 364.

Commentario1

  • 1Il reato di furto di beni culturali ex art. 518 bis del codice penale.
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 24 gennaio 2023

    Sommario: 1) Premessa 2. L'elemento oggettivo 3. L'elemento soggettivo 4. I beni rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini 5. L'impossessamento 6. Le forme di manifestazione del reato 1) Premessa Cominciando la disamina delle singole disposizioni introdotte dall'art. 1, comma 1, lett. b), della legge n. 22 del 2022 all'interno dell'inedito Titolo VIII-bis, l'art. 518-bis cod. pen. punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 927 a 1.500 euro il furto di beni culturali. Finora, per punire il furto di beni culturali – criminologicamente il reato più diffuso nell'ambito del traffico di opere d'arte e di cose d'antichità115 – in assenza di una fattispecie ad hoc116 si …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 21/11/1997, n. 12716
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12716
Data del deposito : 21 novembre 1997

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