Sentenza 17 aprile 2009
Massime • 1
Ricorre la circostanza di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in L. n. 203 del 1991 nel delitto di estorsione se si riscontra che la condotta minacciosa, oltre ad essere obiettivamente idonea a coartare la volontà del soggetto passivo, sia espressione di capacità persuasiva in ragione del vincolo dell'associazione mafiosa e sia, pertanto, idonea a determinare una condizione d'assoggettamento e d'omertà.
Commentario • 1
- 1. Laconiche conferme delle SIT bastano per prova (Cass. 35428/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 17 marzo 2025
Le dichiarazioni predibattimentali utilizzate per le contestazioni al testimone, che siano state successivamente confermate - anche se in termini laconici, vanno recepite e valutate come dichiarazioni rese direttamente dal medesimo in sede dibattimentale. In particolare, si è ritenuto che, sebbene l'art. 500 c.p.p., comma 2, preveda che le contestazioni possano "essere valutate ai fini della credibilità del teste", non può certo ritenersi che il contenuto della contestazione, laddove abbia comunque, e finanche in termini laconici, trovato conferma da parte dell'esaminato, non debba poi, necessariamente e logicamente, essere apprezzato e recepito quale dichiarazione resa direttamente dal …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/04/2009, n. 28442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28442 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI CO - Presidente - del 17/04/2009
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 603
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 7603/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI il 20.2.2009;
avverso l'ordinanza emessa dallo stesso Tribunale, in funzione di giudice del riesame, il 6.12.2008;
nel procedimento penale nei confronti di:
DI NA, nata a [...], l'[...], e di RU CO, nato a [...] il [...].
Letta la memoria difensiva depositata dall'avv. SENESE Saverio in favore di AR NA.
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO. Sentite le conclusioni del P.G. in sede, in persona del Sostituto Dr. Vito Monetti, che ha chiesto l'annullamento con rinvio. Sentito, altresì, l'avv. Saverio Senese, difensore di AR NA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso del P.M..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 5.12.2008, il GIP del Tribunale di Napoli disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti di SS CO e AR NA indagati per il reato di concorso in estorsione aggravata, anche ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, commessa in danno dei dipendenti del Supermercato EC gestito, di fatto e formalmente, dai prevenuti, così come meglio precisato ai capi a) e b) della rubrica.
La fattispecie oggetto d'indagine si inquadrava nell'ambito delle vicende relative ad un sequestro preventivo disposto dall'A.G. distrettuale ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies in danno anche della SS General Food s.r.l., riferibile ai fratelli SS HE e SS MA LA nonché a SS CO, ritenuti prestanomi del latitante SS SA, padre degli stessi HE e MA LA, considerato elemento di spicco del clan camorristico operante in territorio nolano.
Dalle risultanze investigative era emerso che i dipendenti del Supermercato EC erano costretti ad accontentarsi di una paga mensile inferiore a quella loro spettante per contratto e riportata nella busta paga, dietro minaccia di licenziamento. Tale situazione illegittima, in epoca antecedente alla gestione affidata ai custodi giudiziali, si era protratta anche quando l'amministrazione della società era affidata a SS CO, dopo la sua scarcerazione in relazione ad altro procedimento, e l'arresto di SS HE, mediante l'imposizione ai dipendenti, poi pagati con assegni, della restituzione della differenza di stipendio percepita in busta paga, dietro minaccia di licenziamento. L'assunto accusatorio si sostanziava del rilievo che il nuovo amministratore SS CO, già socio di SS HE, non fosse altro che mero esecutore di ordini dello stesso detenuto, il quale continuava ad ingerirsi nella gestione del supermercato servendosi anche della madre AR NA, che agiva e si rapportava ai dipendenti come effettivo datore di lavoro degli stessi.
Pronunciando sulla richiesta di riesame proposta in favore degli indagati, il Tribunale di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe, confermava il titolo custodiale, escludendo nondimeno l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Riteneva il giudicante che il mero dato oggettivo costituito dalla personale relazione della AR con uno specifico ceppo criminale (quale moglie di SS SA e madre di SS HE) e la correlazione della medesima indagata, nonché del SS CO, con una determinata attività commerciale, pur assunta come espressione ed esplicazione di interessi di natura camorristica, non sono idonei a fondare, a giudizio del Collegio, la ritenuta aggravante;
e ciò in primo luogo, con riferimento al cd. metodo mafioso, non essendo individuabile dagli elementi probatori passati in rassegna alcun concreto e significativo "quid pluris" che possa costituire elemento qualificante di una più grave "pressione" sulle vittime, diverso e ulteriore rispetto a quello proprio della minaccia e/o della violenza integranti il delitto di estorsione... Del pari è a dirsi in rapporto all'aspetto afferente alla finalizzazione delle condotte ascritte ad agevolare le attività dell'organizzazione di stampo mafioso facente capo ai SS, la cui sussistenza non può essere ricollegata alla mera "mafiosità" della società "SS Generale Food" - intesa quale strumento per il reinvestimento di illeciti proventi - rispetto alla quale le condotte delittuose in contestazione assumono rilevanza solo indiretta e mediata, offerendo ai rapporti di lavoro con i dipendenti. Avverso la pronuncia anzidetta il PM di Napoli ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con unico articolato motivo di doglianza, parte ricorrente lamenta il vizio motivazionale del provvedimento impugnato con riferimento all'esclusione della circostanza aggravante della L. n.203 del 1991, art. 7, sul rilievo che, contraddittoriamente ed illogicamente, era stata esclusa la ricorrenza di entrambe le forme nelle quali era configurabile (cd. metodo mafioso e l'avere agito al fine di agevolare le attività dell'organizzazione di stampo mafioso capeggiata dai fratelli SQ e SA SS e diretta, tra gli altri - stante la latitanza dei predetti capi - da SS HE, nonostante il regime di detenzione a lui imposto, ai sensi dell'art. 41 bis o.p.).
2. - Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento. Il vizio di patente illogicità inficia il tessuto connettivo dell'impianto motivazionale, in punto di esclusione dell'aggravante anzidetta.
L'illogicità manifesta consiste nel rilievo che, nonostante l'esatto inquadramento della vicenda sostanziale sullo sfondo di una misura cautelare disposta, ai sensi della normativa antimafia, su un complesso aziendale, di cui faceva parte il supermercato EC - ritenuto riconducibile al clan camorristico dei SS, attraverso la partecipazione ed il diretto coinvolgimento degli odierni indagati - era stato, nondimeno, escluso il metodo mafioso nell'imposizione ai dipendenti non solo di un salario inferiore a quello dovuto e risultante in busta paga, ma persino della restituzione di una parte di quanto loro periodicamente corrisposto, sotto minaccia di licenziamento. Erronea, in proposito, è l'affermazione del giudice del riesame secondo cui l'elemento caratterizzante della L. n. 203 del 1991, art. 7 debba essere diverso e più specifico rispetto alla minaccia integrante elemento costitutivo del reato di cui all'art.629 c.p., essendo invece rilevante l'indagine volta a verificare se la condotta minacciosa, ascritta agli indagati, oltre ad essere obiettivamente idonea a coartare la volontà del soggetto passivo del reato, sia o meno espressione di capacità persuasiva promanante dalla forza del vincolo associativo e sia, dunque, idonea a determinare nel destinatario la condizione di assoggettamento e di omertà. Ad integrare tale elemento, non occorre un quid ulteriore e diverso, essendo sufficiente la verifica che la capacità persuasiva si riconnetta, eo ipso, a determinate modalità della stessa condotta ed alla qualità dell'agente. In proposito, è contraddittoria la motivazione nella parte in cui il giudice del riesame, nel riferire che nessuno dei dipendenti aveva riferito di particolari atteggiamenti o di espressioni specifiche da parte degli indagati, osserva poi che gli stessi ben conoscevano e percepivano questi ultimi come appartenenti e/o gravitanti in contesti camorristici. Ed infatti, nella percezione dei dipendenti la condotta di grave prevaricazione assumeva una connotazione prettamente mafiosa, come tale maggiormente dissuasiva, proprio perché espressione di capacità intimidatrice nascente da vincolo associativo, al punto da scoraggiare eventuali atti di resistenza o di ribellione. Non risulta, d'altronde, che a siffatta prevaricazione abbia fatto riscontro alcuna protesta od iniziativa di tutela, anche in forma sindacale, sì da neutralizzare il dato logico connesso ai superiori rilievi.
Illogicamente è stata esclusa anche la seconda forma di espressione dell'aggravante in parola, ossia l'aver agevolato gli interessi della cosca mafiosa, posto che il giudice del riesame, nell'escluderne la sussistenza, ha argomentato che le condotte delittuose in contestazione assumevano rilevanza solo indiretta e mediata, afferendo ai rapporti di lavori con i dipendenti. Così facendo, ha però trascurato di considerare che se era vero - secondo l'impostazione accusatoria - che le iniziative vessatorie erano rivolte nei confronti dei dipendenti, attenendo alla dimensione privatistica del rapporto di lavoro con ciascuno di essi, era pur vero che le stesse non avevano altra spiegazione che quella di assicurare un minor esborso di cassa e, dunque, un complessivo risparmio oggettivamente funzionale agli interessi del clan camorristico, che, secondo il dire accusatorio, avrebbe canalizzato nel complesso aziendale in questione i proventi della sua attività illecita.
2. - Per quanto precede, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, va annullato il provvedimento impugnato, nei termini di cui in dispositivo, perché il giudice del rinvio proceda a nuovo esame in ordine all'aggravante in questione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla disposta esclusione dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, con rinvio al Tribunale del riesame di Napoli per nuova deliberazione sul punto. Manda alla cancelleria di provvedere ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 aprile 2009. Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2009