Sentenza 28 aprile 2006
Massime • 1
La nuova formulazione dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., introdotta dall'art. 8 L. 20 febbraio 2006 n.46, non ha avuto influenza sulla nozione di decisività della prova, per cui deve continuare a ritenersi che per "prova decisiva" sia da intendere unicamente quella che, non incidendo soltanto su aspetti secondari della motivazione (quali, ad esempio, quelli attinenti alla valutazione di testimonianze non costituenti fondamento della decisione) risulti determinante per un esito diverso del processo, nel senso che essa, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove fosse stata esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia.
Commentario • 1
- 1. Disaccordo fra difensore d'ufficio e assistito non legittima sostituzione (Cass. 8081/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 novembre 2018
La difesa tecnica postula un rapporto fiduciario con il difensore che è onere dello stesso imputato gestire attraverso la eventuale nomina di un difensore di "fiducia" (sottoposto, peraltro a possibile revoca ogni volta il rapporto fiduciario si interrompa). Non è delegabile alla autorità giudiziaria la valutazione e la gestione del rapporto tra imputato e difensore, che resta nella assoluta disponibilità dell'imputato. L'autorità giudiziaria può sostituire il difensore di ufficio solo quando si verifichi un "giustificato motivo", ascrivibile alla manifesta inerzia del difensore, con conseguente evidente lesione delle prerogative difensive dell'assistito. Le divergenze in ordine alle …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2006, n. 16354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16354 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 28/04/2006
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - N. 444
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 13321/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO DI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, Sezione 4^ penale, in data 16/10/2002;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dr. Piercamillo Davigo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Giovanni Galati, il quale ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio;
Udito il difensore dell'imputato, Avv. Nigro Arminio, in sostituzione dell'Avv. Leone Francesco, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 11/6/2001, il Tribunale di Benevento dichiarò IO DI colpevole del delitto di tentata estorsione continuata, in esso assorbite le imputazioni di cui agli artt. 513, 56 e 610 c.p., commesso tra la primavera e l'estate 1992 e lo condannò alla pena di anni 1 mesi 5 di reclusione e L. 500.000 di multa, pena sospesa, oltre al pagamento delle spese processuali. Avverso tale provvedimento propose impugnazione l'imputato, ma la Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 16/10/2002 confermò la pronunzia di primo grado.
Ricorre per Cassazione il difensore dell'imputato deducendo:
1. la violazione dell'art. 521 c.p.p., in quanto nell'originario capo di imputazione erano stati contestati due distinti fatti: una condotta intesa a costringere la parte offesa PA a rifornirsi di calcestruzzo presso un'altra impresa (e per tale fatto erano stati ipotizzati i delitti di cui agli art. 513 e 610 c.p.) ed un tentativo di estorsione finalizzato a farsi assumere quale custode presso il cantiere a cui era preposto PA (e per tale fatto si ipotizzava il delitto di cui agli artt. 56 e 629 c.p.); il Tribunale, anziché prosciogliere dal reato di cui all'art. 513 c.p., per difetto di querela e da quello di cui all'art. 610 c.p., per prescrizione, ha ravvisato anche nel primo fatto il tentativo di estorsione sul presupposto (ad avviso del ricorrente inesistente) dell'uso di violenza e minaccia;
è stato proposto specifico motivo di appello, lamentando l'imputazione del fatto, ma la Corte d'Appello di Napoli non avrebbe motivato sul punto;
l'imputato non si sarebbe quindi difeso a fronte di reati non perseguibili o estinti ed il fatto ritenuto sarebbe ontologicamente diverso da quello contestato;
2. la mancata assunzione di una prova decisiva in violazione degli artt. 195, 495, 507 e 603 c.p.p., in quanto in primo grado l'imputato aveva richiesto l'esame del teste IN AN, prova ammessa;
poiché al momento dell'esame il teste si era allontanato il Tribunale, ritenuta superflua la sua audizione, ne' revocò l'ammissione; impugnata anche tale ordinanza e chiesta l'escussione del teste ai sensi dell'art. 603 c.p.p., la Corte territoriale rigettò la richiesta sul presupposto che la testimonianza fosse irrilevante in quanto il teste avrebbe dovuto riferire dei rapporti fra IO e PA successivi al comportamento illecito;
la motivazione sarebbe illogica ed apodittica;
la testimonianza sarebbe stata invece ampia ed anche per l'arco temporale successivo alla condotta contestata sarebbe stato utile, riguardando i buoni rapporti fra i due;
3. la violazione degli artt. 190, 192 e 500 c.p.p. ed il vizio di motivazione anche in relazione all'art. 111 Cost., in quanto i giudici di merito non si sono fondati sulle dichiarazioni rese dai testi NT e PA, ma sulle precedenti dichiarazioni utilizzate per le contestazioni dopo che le persone esaminate, per le minacce di incriminazione per falsa testimonianza si sono rifugiate dietro un non ricordo o hanno confermato le iniziali dichiarazioni;
4. la violazione degli artt. 513, 513 bis e 629 c.p., in quanto il primo fatto ("con insistenti richieste accompagnate da minacce, tentava di costringere PA IO a rifornirsi di calcestruzzo presso la Calcestruzzo S.p.a., abbandonando il vecchio fornitore LAIF di Rillo Andrea") avrebbe integrato il reato (prescritto) di cui all'art. 513 bis c.p.; difetterebbero invece i presupposti dell'estorsione sia sotto il profilo del profitto ingiusto che dell'altrui danno;
5. la violazione degli artt. 56 e 629 c.p., ed il vizio di motivazione in quanto PA non aveva i poteri di mutare il fornitore e di assumere IO, ma era solo un dipendente e comunque non è stato spiegato dai giudici di merito quale sia stato il "metus" della vittima, quale l'ingiusto profitto ed il danno;
due sole visite in cantiere non sarebbero comunque atti idonei e non è stata esaminata l'ipotesi della desistenza volontaria o del recesso attivo.
Con motivi nuovi presentati ai sensi del L. n. 46 del 2006, art. 10, il difensore del ricorrente ha integrato il terzo motivo anche deducendo il vizio di motivazione indicando le deposizioni dei testi NT e PA che sarebbero state travisate dai giudici di merito. Ha integrato altresì il quinto motivo, sempre richiamando le deposizioni dei testi indicati, sia per l'assenza di minacce, sia perché i comportamenti erano volontariamente cessati. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Nel caso in esame non si verte in ipotesi di mancata correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto, ma solo di una diversa qualificazione giuridica di un fatto rimasto identico. L'uso della minaccia non è stato ipotizzato dal Tribunale e dalla Corte d'Appello, ma era già indicato nell'imputazione. Non è neppur vero che la Corte d'Appello non abbia argomentato sul relativo motivo di gravame, dal momento che a p. 3 della sentenza impugnata si legge che "Il Tribunale ha esattamente qualificato come tentativo di estorsione - comunque contestato in fatto - anche la condotta minacciosa del IO nella quale era stata originariamente ravvisata la violazione di cui all'art. 513 c.p.". La Corte territoriale ha poi richiamato una pronunzia di questa Corte ha sostegno della qualificazione del fatto quale tentata estorsione.
Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Questa Corte ha affermato (ed il Collegio condivide l'assunto) che "per prova, la cui mancata assunzione può costituire motivo di ricorso per Cassazione, deve intendersi solo quella che, confrontata con le ragioni poste a sostegno della decisione, risulti determinante per un esito diverso del processo, e non anche quella che possa incidere solamente su aspetti secondari della motivazione ovvero sulla valutazione di affermazioni testimoniali da sole non considerate fondanti della decisione prescelta". (Cass. Sez. 1^ sent. n. 4836 del 5/4/1994 dep. 28/4/1994 rv. 198620). In altri termini "Il vizio della sentenza di cui all'art. 606 c.p.p., lett. d), (mancata assunzione di una prova decisiva quando la parte ne ha fatto richiesta a norma dell'art. 495 c.p.p., comma 2) consiste in una sorta di "error in procedendo", ravvisabile solamente quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le argomentazioni formulate in motivazione a sostegno ed illustrazione della decisione, risulti tale che, se esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia;
perché si configuri il vizio "de quo" deve cioè necessariamente sussistere la certezza della decisività della prova ai fini del giudizio e dell'idoneità dei fatti che ne sono oggetto ad inficiare le ragioni poste a base del convincimento manifestato dal giudice". (Cass. Sez. 2^ sent. n. 2380 del 27/1/1995 dep. 9/3/1995 rv. 200980).
Le caratteristiche di decisività della prova non sono state modificate dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46. Inoltre "Il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), (mancata assunzione di prova decisiva) rileva solo quando la prova richiesta e non ammessa, confrontata con le argomentazioni a sostegno della decisione adottata, risulti "decisiva", cioè tale che, se esperita, avrebbe potuto determinare una diversa soluzione. La valutazione di siffatta decisività deve quindi essere compiuta accertando se i fatti indicati dal ricorrente nella relativa richiesta siano tali da potere inficiare tutte le argomentazioni poste a fondamento del convincimento del Giudice". (Cass. Sez. 1^ sent. n. 12584 del 21/10/1994 dep. 20/12/1994 rv 200073). Pertanto "il diritto della parte a vedersi ammettere prove contrastanti con l'accusa, la cui mancata assunzione è denunciabile con ricorso per Cassazione ex art. 606 c.p.p., lett. d) in relazione all'art. 495 c.p.p., comma 2, va rapportato, per verificarne il fondamento alla motivazione della sentenza impugnata. Viene, infatti, ad essere priva di fondamento la censura che denunzi il rigetto, sul punto, della istanza difensiva, se tale rigetto risulti sorretto da argomentazioni logiche, idonee a dimostrare che le cosiddette controprove, dedotte dalla parte, non possono modificare il peso delle prove di accusa". (Cass. Sez. 6^ sent. n. 11411 del 14/10/1993 dep. 14/12/1993 rv 198554).
La Corte d'Appello ha adeguatamente motivato sulla ritenuta non decisività della testimonianza di IN AN sull'assunto che, essendo stato accertato il precedente comportamento illecito posto in essere da IO, tale deposizione non avrebbe avuto alcuna influenza sulla decisione, riguardando i rapporti intercorsi successivamente fra imputato e persona offesa.
Vero è che nel capitolato di prova si faceva riferimento anche a fatti antecedenti la contestata condotta illecita, ma si tratta di fatti che non attengono al nucleo essenziale della contestazione, quali la ricerca di un accordo per eseguire lavori a cottimo ed un rapporto con l'impresa di NT.
Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché, sotto il profilo della violazione della legge processuale e del vizio di motivazione tenta di sottoporre a questa Corte un giudizio di merito, non consentito neppure alla luce dei motivi nuovi presentati ai sensi della L. n. 46 del 2006, ed inoltre è manifestamente infondato. Va premesso che la modifica normativa dell'art. 606 c.p.p., lettera e), di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 46 lascia inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di Cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Il nuovo vizio introdotto è quello che attiene alla motivazione, il cui vizio di mancanza, illoggicità o contraddittorietà può ora essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati. È perciò possibile ora valutare il cosiddetto travisamento della prova, che si realizza allorché si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia. Attraverso l'indicazione specifica di atti contenenti la prova travisata od omessa si consente nel giudizio di Cassazione di verificare la correttezza della motivazione.
Ciò peraltro vale nell'ipotesi di decisione di appello difforme da quella di primo grado, in quanto nell'ipotesi di doppia pronunzia conforme il limite del devolutum non può essere superato ipotizzando recuperi in sede di legittimità, salva l'ipotesi in cui il giudice d'appello, al fine di rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, richiami atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice.
Infine il dato probatorio che si assume travisato od omesso deve avere carattere di decisività non essendo possibile da parte della Corte di Cassazione una rivalutazione complessiva delle prove che sconfinerebbe nel merito.
Nel caso in esame i giudici di merito, a seguito delle contestazioni e delle dichiarazioni rese in sede dibattimentale dai testi PA e NT che, per ammissione dello stesso ricorrente, hanno finito per confermare le dichiarazioni rese durante le indagini preliminari, hanno ritenuto che IO abbia proferito gravi minacce quale quella di far saltare in aria tutto il cantiere ove le sue richieste non fossero state accolte.
In ciò non si ravvisa alcun travisamento della prova, vizio di motivazione o violazione di legge processuale.
Il quarto ed il quinto motivo di ricorso sono manifestamente infondati e generici.
La Corte territoriale ha chiarito, da un lato, che la minaccia era idonea ad intimorire, tanto che PA, che pure non aveva i poteri per accordare a IO quanto da lui richiesto, aveva informato il legale rappresentante della società e che nell'ipotesi in cui il soggetto passivo venga indotto con la minaccia ad assumere un rapporto negoziale di tipo patrimoniale con l'agente o con terzi si realizza l'ipotesi di estorsione contrattuale o negoziale, caratterizzata dal fatto che l'ingiusto profitto con altrui danno è in re ipsa.
La Corte d'Appello ha anche richiamato la pronunzia di questa Corte (Cass. Sez. 6^ sent. n. 10463 del 5/2/2001 dep. 14/3/2001 rv 218433), condivisa dal Collegio, secondo cui "nella estorsione patrimoniale, che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti, l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, impedendogli di perseguire i propri interessi economici nel modo da lui ritenuto più opportuno".
Nessun argomento nel ricorso è speso per confutare tali passi della motivazione del giudice d'appello.
Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il fatto che nessuna argomentazione sia svolta, in ordine alle valutazioni espresse dal giudice di appello sui vari motivi, determina l'inammissibilità del motivo.
Si richiamano in proposito le seguenti pronunzie:
- Sez. 4^, sent. n. 5191 del 29/3/2000 dep. 3/5/2000 rv 216473: "È inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità".
- Sez. 1^, sent. n. 39598 del 30/9/2004 dep. 11/10/2004 rv 230634: "E inammissibile il ricorso per Cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inammissibilità del ricorso.
- Sez. 4^, sent. n. 256 del 18/9/1997 dep. 13/1/1998 rv 210157: "È inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1. lett. c), all'inammissibilità".
Le doglianze relative alle ipotesi di desistenza volontaria e recesso attivo sono inammissibili in quanto non dedotte al giudice d'appello. Infine è manifestamente infondata la tesi secondo la quale la condotta ascritta al ricorrente integrerebbe solo il reato di cui all'art. 513 bis c.p., e non quello di estorsione. Questa Corte ha infatti affermato (ed il Collegio condivide l'assunto) che "la natura di reato complesso del delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia, previsto dall'art. 513 bis c.p., consente l'assorbimento in esso di altri reati concorrenti come la violenza o la minaccia. Tuttavia non può essere consentito l'assorbimento di tale reato in quello di tentata estorsione, in base al criterio di specialità previsto dall'art. 15 c.p.. Le due norme, oltre ad avere una collocazione sistematica diversa, sono dirette alla tutela di beni giuridici diversi. Infatti la disposizione di cui all'art. 513 bis c.p., collocata tra i reati contro l'industria ed il commercio, presupponendo una condotta dell'agente tesa a scoraggiare mediante violenza o minaccia l'altrui concorrenza, ha come scopo la tutela dell'ordine economico e, quindi, del normale svolgimento delle attività produttive ad esso inerenti, mentre la norma di cui all'art. 829 c.p., tende a salvaguardare prevalentemente il patrimonio dei singoli, trattandosi di reato contro il patrimonio. Ne consegue che, quando si realizzano contemporaneamente gli elementi costitutivi di entrambi i reati, è pienamente configurabile il concorso formale degli stessi, non ricorrendo l'ipotesi del concorso apparente delle norme previsto dall'art. 15 c.p. (Cass. Sez. 2^. Sent. n. 14467 del 28/2/2004 dep. 24/3/2004 rv. 228719).
in presenza di un motivo infondato e dell'Inammissibilità degli atri, il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2006. Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2006