Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2006, n. 16354
CASS
Sentenza 28 aprile 2006

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Massime1

La nuova formulazione dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., introdotta dall'art. 8 L. 20 febbraio 2006 n.46, non ha avuto influenza sulla nozione di decisività della prova, per cui deve continuare a ritenersi che per "prova decisiva" sia da intendere unicamente quella che, non incidendo soltanto su aspetti secondari della motivazione (quali, ad esempio, quelli attinenti alla valutazione di testimonianze non costituenti fondamento della decisione) risulti determinante per un esito diverso del processo, nel senso che essa, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove fosse stata esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia.

Commentario1

  • 1Disaccordo fra difensore d'ufficio e assistito non legittima sostituzione (Cass. 8081/16)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 novembre 2018

    La difesa tecnica postula un rapporto fiduciario con il difensore che è onere dello stesso imputato gestire attraverso la eventuale nomina di un difensore di "fiducia" (sottoposto, peraltro a possibile revoca ogni volta il rapporto fiduciario si interrompa). Non è delegabile alla autorità giudiziaria la valutazione e la gestione del rapporto tra imputato e difensore, che resta nella assoluta disponibilità dell'imputato. L'autorità giudiziaria può sostituire il difensore di ufficio solo quando si verifichi un "giustificato motivo", ascrivibile alla manifesta inerzia del difensore, con conseguente evidente lesione delle prerogative difensive dell'assistito. Le divergenze in ordine alle …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2006, n. 16354
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16354
Data del deposito : 28 aprile 2006

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