Sentenza 19 dicembre 2008
Massime • 3
In tema di determinazione della misura della pena, il giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen., assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione: tale valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto.
Il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata dall'imputato all'assunzione di prove integrative, quando deliberato sull'erroneo presupposto che si tratti di prove non necessarie ai fini della decisione, inficia la legalità del procedimento di quantificazione della pena da infliggere qualora si pervenga, in esito al dibattimento, ad una sentenza di condanna. Ne consegue che nei casi in cui l'interesse dell'imputato alla riduzione della pena, essendo già intervenuta la dichiarazione di apertura del dibattimento alla data di pubblicazione della sentenza costituzionale 23 maggio 2003 n. 169, non abbia potuto trovare tutela attraverso il meccanismo di rinnovazione della richiesta avanti al giudice dibattimentale, il giudice procedente, su esplicita sollecitazione dell'interessato, quando ritiene che il giudizio abbreviato si sarebbe dovuto invece celebrare, è tenuto ad applicare la diminuente di cui all'art. 442 cod. proc. pen..
Non è configurabile il delitto di estorsione se il destinatario della pretesa vessatoria non si trovi nelle condizioni di dover adempiere a quanto richiesto come unico modo per evitare un pregiudizio diretto ed immediato. (Nella fattispecie, relativa alla richiesta di una buonuscita per il rilascio di un immobile, la Corte ha affermato che la negoziazione di una somma in cambio del vantaggio di una più rapida soluzione di una vicenda contrattuale non assume il carattere di una minaccia e, benchè soggettivamente vissuta come vessatoria, pur sempre si risolve all'interno di una libera determinazione privatistica).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/12/2008, n. 12749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12749 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 19/12/2008
Dott. DIDOMENICO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMPANILE Pietro - Consigliere - N. 1853
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 017254/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AN AN SA N. IL 23/07/1968;
avverso SENTENZA del 12/01/2004 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPANILE PIETRO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALATI Antonio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio, perché il fatto non sussiste;
Udito, per la parte civile, l'Avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) Elvira, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Inches Roberto, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 12 gennaio 2004 la Corte d'Appello di Firenze, in riforma di quella del Tribunale della stessa città in data 25 marzo 2002, che aveva assolto GR NN SA dal delitto di tentata estorsione, accogliendo le impugnazioni proposte dal Procuratore della Repubblica e dalla parte civile, dichiarava la predetta imputata colpevole del reato ascrittole, condannandola alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 500,00 di multa, oltre al risarcimento del danno e al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, NO Maria. Proponeva ricorso per cassazione la GR, la quale, con un primo motivo, deduceva erronea interpretazione della norma sui "patti in deroga", in virtù della quale è previsto un giudizio al fine di accertare la sussistenza o meno dei motivi addotti dal locatore per la disdetta. La richiesta di una somma "per il rilascio" non era illegittima, in quanto detto giudizio, non ancora concluso, avrebbe potuto comportare la facoltà di non rilasciare l'appartamento, e, quindi, di chiedere una somma per il rilascio anticipato. Con un secondo motivo, si deduceva illogicità e contraddittorietà della motivazione, con particolare riferimento all'analisi del contenuto delle telefonate intercorse fra le parti, prive, in realtà, di contenuti minatori.
La parte civile depositava memoria con cui contestava la fondatezza del ricorso.
Il ricorso è sostanzialmente fondato e va accolto, con il conseguente annullamento della sentenza impugnata. E invero, la materialità del delitto di estorsione si sostanzia, non già in una qualunque violenza o minaccia mirata al procacciamento di un ingiusto profitto con altrui danno, ma in violenze o minacce concretamente capaci di coartare la libera determinazione della volontà, costringendo un soggetto a fare o ad omettere qualcosa. Come già affermato da questa Corte (Cass., 7 novembre 2000, n. 13043), la nota giuridicamente pregnante del delitto in esame consiste nel mettere la persona violentata o minacciata in condizioni di tale soggezione e dipendenza da non consentirle, senza un apprezzabile sacrificio della sua autonomia decisionale, alternative meno drastiche di quelle alle quali la stessa si considera, costretta. Non già, pertanto, di una qualunque forma di generica pressione alla persuasione o di mere proposte esose o ingiustificate deve parlarsi, ma di modalità coercitive che abbiano forzato la persona a scelte in qualche modo obbligate.
In questo senso, anche lo strumentale uso di mezzi leciti e di azioni astrattamente consentite perché in funzione dell'esercizio di un diritto, può avere un significato ricattatorio e genericamente estorsivo, quando lo scopo mediato che si vuole raggiungere sia quello di vessare l'altrui volontà.
Il dato assolutamente fondamentale e imprescindibile è che il soggetto in relazione all'intimidazione subita, non abbia spazi di apprezzabile scelta: trovandosi nella necessità di adempiere a quanto richiesto se non vuole subire un pregiudizio diretto e immediato. Quando, invece, come nel caso di specie, dal rifiuto di una proposta astrattamente lecita, e quindi da un profitto non ingiusto, perché la relativa pretesa non può non dirsi genericamente tutelata dall'ordinamento (in quanto nessuna norma civilistica o, comunque, dell'ordinamento vieta la negoziazione di una buonuscita, la cui trattativa è, pertanto, rimessa ad una libera determinazione della volontà delle parti, effettuata in base a scelte autonome, condizionate, ma non direttamente costrittive), benché genericamente vessatoria, non consegue alcun danno giuridicamente apprezzabile, ma solo la mancanza di una qualsiasi utilità progettualmente investita nel l'accettazione delle condizioni imposte dalla controparte, al di là di anomalie negoziali eventualmente valutabili sul piano meramente civilistico, non è configurabile alcuna fattispecie estorsiva. Invero al rifiuto di quelle proposte non è correlabile alcun pregiudizio reale e diretto implicante un qualche costringimento morale.
Più precisamente, dalla pretesa dell'imputata non poteva conseguire l'effetto costrittivo di una minaccia: in quanto l'accettazione o meno di quella richiesta da parte della locatrice, che non è il contraente più debole del rapporto - non implicava alcuno stato di determinante soggezione o costrizione essendo quella parte libera di accettare o meno, senza alcun nocumento diretto. Quando, perciò, la minaccia, non è relazionabile ad un fatto obiettivamente intimidatorio, perché non collegato all'imminenza di danni o pericoli reali e diretti, la minaccia non può dirsi sussistente. La decisione impugnata muove dal presupposto che il diritto al rilascio dell'immobile per la NO fosse incontrovertibile e già maturato. In realtà, come la stessa Corte territoriale pone in evidenza, il rapporto di locazione era regolato dalla L. n. 359 del 1992, con la conseguenza che la NO non poteva esercitare la facoltà di disdetta alla prima scadenza, se non in determinate ipotesi, da verificarsi in sede giudiziale. Ove solo si consideri che la proposta ritenuta minatoria - come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata - sarebbe stata effettuata nel gennaio dell'anno 1999, vale a dire prima della proposizione del giudizio da parte della NO (l'atto di citazione venne notificato il 13 febbraio 1999), vi erano i margini per prevenire l'insorgenza di una lite, mediante reciproche rinunce, cioè a dire in via transattiva. Questa Corte, in una fattispecie sostanzialmente analoga (in merito a una richiesta del locatario di una somma per il rilascio dell'immobile, pendente la controversia), ha condivisibilmente affermato che la semplice strumentalizzazione dell'esercizio di un diritto, ove si esprima in termini contrattuali, in un rapporto paritario di libere determinazioni, pur diretta, per ipotesi, alla realizzazione di un notevole profitto, non rende questo ingiusto in senso tecnico, in quanto esso è rappresentativo di una prestazione nell'incontro sinallagmatico delle volontà (Cass., 27 ottobre 1983, n. 2476). L'insussistenza della minaccia comporta, pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza per insussistenza del fatto, ogni altro motivo in questa valutazione assorbito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2009