Cass. pen., sez. II, sentenza 27/02/2007, n. 15077
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Sentenza 27 febbraio 2007

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L'omessa trasmissione al tribunale del riesame di un atto a contenuto informativo della polizia giudiziaria, richiamato nel provvedimento che ha disposto la misura coercitiva, non ne comporta l'inefficacia, se non è specificamente indicato quali dati sostanziali decisivi siano stati sottratti, per causa dell'omesso invio, al controllo del tribunale del riesame, e se, per mezzo della "prova di resistenza", si ha modo di apprezzare l'irrilevanza, ai fini della correttezza e della legittimità della decisione cautelare, degli elementi non trasmessi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 27/02/2007, n. 15077
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15077
    Data del deposito : 27 febbraio 2007

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