Sentenza 27 febbraio 2007
Massime • 1
L'omessa trasmissione al tribunale del riesame di un atto a contenuto informativo della polizia giudiziaria, richiamato nel provvedimento che ha disposto la misura coercitiva, non ne comporta l'inefficacia, se non è specificamente indicato quali dati sostanziali decisivi siano stati sottratti, per causa dell'omesso invio, al controllo del tribunale del riesame, e se, per mezzo della "prova di resistenza", si ha modo di apprezzare l'irrilevanza, ai fini della correttezza e della legittimità della decisione cautelare, degli elementi non trasmessi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/02/2007, n. 15077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15077 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 27/02/2007
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARMENINI Secondo - rel. Consigliere - N. 308
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 46518/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO FA, n. a Roma il 16/07/1965;
2) RI LO, n. a Roma il 29/06/1966;
3) EL FA, n. a Roma il 02/07/1966;
4) LV RI, n. a Roma il 24/10/1962;
avverso la ordinanza del Tribunale della Libertà di Roma del 27/10/2006;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CARMENINI;
sentite le conclusioni del P.G., Dr. Monetti Vito, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensore avv.ti GIANZI Giuseppe, D'ALOISI Sandro, avv. NASO Giosuè, GIANZI Francesco, MARRANARO AR, che concludevano per l'accoglimento dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 27.10.2006, il Tribunale della Libertà di Roma, decidendo sulle rispettive richieste di riesame, confermava il provvedimento emesso in data 10.10.2006 dal GIP dello stesso Tribunale, con cui era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di LO FA, EL FA, LV RI e RI LO relativamente al delitto di tentata estorsione (capo A).
Alla base del provvedimento custodiale erano poste le risultanze dei complessi e articolati accertamenti svolti dalla GO di Roma a seguito delle denunce-querele presentate dal presidente della società calcistica Lazio, TO Claudio, e della moglie, ZA IN, nonché da CI IO e da CO BE. I risultati dell'attività di indagine consistevano soprattutto nell'assunzione di sommarie informazioni rese da persone informate sui fatti, nell'intercettazione di conversazioni telefoniche e nell'acquisizione di varia documentazione.
All'udienza camerale del 27.10.2006 il P.M. produceva una memoria ed alcuni verbali di s.i., ad essa allegati, che il Collegio acquisiva, concedendo un termine alle difese per assicurare il contraddittorio tra le parti.
Avverso l'ordinanza, reiettiva delle richieste di riesame del provvedimento restrittivo della libertà sono stati proposti, in favore degli indagati, i ricorsi per Cassazione che è opportuno riportare di seguito nelle loro linee essenziali.
RICORSI degli Avv. Francesco Gianzi e AR Marronaro per TO FA e dell'avv. AR Marronaro per IT FA e TI RI.
PRIMO MOTIVO: Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione agli artt. 56 e 629 c.p. - mancanza di motivazione - violazione di legge.
Si afferma che l'ordinanza impugnata, attraverso il richiamo alle intercettazioni telefoniche e, marginalmente, ad altri atti raccolti nella fase delle indagini preliminari, ha ritenuto nella specie sussistente o quanto meno ipotizzabile il reato di tentata estorsione, mettendo in risalto il comportamento degli imputati che sarebbe stato caratterizzato da frasi ed atteggiamenti offensivi e minacciosi nei confronti del TO.
Si sostiene, al riguardo, che non sarebbero ravvisabili gli elementi costitutivi dell'estorsione, neppure sotto il limitato profilo della figura del tentativo, nell'assunto che le minacce, quand'anche effettivamente praticate, non erano dirette alla realizzazione di un ingiusto profitto con conseguente danno del soggetto passivo, ma sarebbero piuttosto l'estrinsecazione di comportamenti risalenti anche ad anni remoti ed assimilabili ad una protesta nei confronti della gestione TO.
Si soggiunge che, a tutto concedere, si tratterebbe di un atteggiamento minaccioso volto a costringere il soggetto passivo a tenere un certo comportamento negoziale e quindi di una situazione idonea, in ipotesi, ad integrare il reato di violenza privata tentata o consumata e non già il reato di estorsione;
che, d'altra parte non sarebbe possibile parlare di ingiusto profitto alla presenza di una legittima aspettativa che le attività commerciali, lecite e preesistenti, gestite dal gruppo avrebbero potuto avere un nuovo impulso a seguito della gestione della Lazio da parte di persone diverse dal TO, se questi si fosse convinto ad ascoltare le offerte che provenivano dal "gruppo IN".
Queste considerazioni, si sottolinea, si riverberano anche sul profilo dell'elemento soggettivo - sul quale ogni motivazione mancherebbe nell'ordinanza impugnata - non rendendosi configurabile il dolo dell'estorsione in un atteggiamento, sia pure idoneo ad integrare la minaccia, ma certamente non rivolto a procurarsi un profitto ingiusto con altrui danno.
SECONDO MOTIVO: Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) ed e), in relazione agli artt. 266 e 267 c.p.p.. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la mancanza e l'illogicità della motivazione in relazione alle questioni proposte in relazione alla nullità ed inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche effettuate, dedotte con apposita memoria al Tribunale della libertà ed alla quale si rimanda completamente. TERZO MOTIVO: Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) ed e), in relazione agli artt. 274 e 275 c.p.p.. Si sostiene che la motivazione dell'ordinanza è apparente ed illogica anche in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Si sostiene, in particolare, che non sarebbe ravvisabile il pericolo di reiterazione dei fatti criminosi, dovendosi tenere conto che: il reato di tentata estorsione o comunque comportamenti analoghi non sono più ipotizzagli anche in relazione alla circostanza che la possibilità dell'acquisto da parte del gruppo IN è venuta meno;
che comunque i fatti, come si desume dalla stessa ordinanza, sono antecedenti al 2.05.2006 e per essi sarebbe applicabile il recente provvedimento di indulto;
che i fatti per cui si procede non sono così gravi da giustificare la custodia cautelare in carcere;
che, in subordine, le esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c), potrebbero essere realizzate e soddisfatte attraverso una misura meno gravosa, così come era stato richiesto in sede di riesame.
RICORSO per ER LO, proposto dall'Avv. Pietro Federico. PRIMO MOTIVO: Violazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. c), in relazione all'art. 309 c.p.p., commi 5 e 10 - inefficacia della misura cautelare adottata - nullità dell'impugnata ordinanza ex 178 c.p.p., lett. c). La difesa di questo ricorrente, con memoria prodotta in sede di udienza di riesame, lamentava l'omesso deposito al Tribunale dell'informativa GO del 5 ottobre 2006, richiamata dal GIP a pag. 105 dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare e ritenuta determinante in chiave di attualità e concretezza del pericolo di recidivanza e, quindi, fondante l'esigenza cautelare sottesa alla misura applicata.
Secondo la difesa, detta informativa non veniva depositata al Tribunale del riesame rendendo impossibile conoscere l'atto ed argomentare sul punto. Poiché il Tribunale non ha affrontato la questione dell'omesso deposito, la difesa la ripropone, ritenendo che possa rilevare sia in termini di inefficacia della misura, sia in termini di nullità dell'ordinanza, nell'assunto che nel concetto di "atti presentati a norma dell'art. 291 c.p.p., comma 1" vadano ricompresi non solo gli atti di indagine posti in essere precedentemente alla richiesta di misura cautelare, ma anche quelli trasmessi in un secondo momento dalla Procura e comunque prima dell'emissione dell'ordinanza cautelare da parte del GIP e da questo valutati ai fini cautelari.
SECONDO MOTIVO: Violazione di legge ex art. 606 c.p.p., lett. c) in relazione all'art. 309 c.p.p., commi 5 e 9, art. 127 c.p.p. - nullità ex 178 c.p.p., lett. c), art. 180 c.p.p. dell'impugnata ordinanza.
Si premette che nel corso dell'udienza del 27 ottobre 2006, la Procura depositava una memoria con allegati numerosi atti di indagine posti in essere nel periodo compreso tra l'esecuzione della misura cautelare a carico dell'odierno ricorrente e degli altri indagati, evidenziando come dall'ulteriore e successiva attività investigativa posta in essere risultasse confermato, da un lato il "clima intimidatorio" creato dai c.d. componenti del gruppo della tifoseria laziale denominato "Irriducibili" e dall'altro un sotteso movente economico che avrebbe determinato la loro azione di contestazione nei confronti del Presidente TO.
Secondo la difesa, anche a voler ammettere la facoltà del P.M. di produrre al Tribunale del riesame anche elementi sfavorevoli all'indagato, tuttavia essi dovrebbero pur sempre essere depositati prima dell'udienza, poiché la mera concessione di ristretti termini a difesa non sarebbe sufficiente a garantire il necessario contraddittorio.
TERZO MOTIVO: Carenza di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. c), in relazione all'esatta valutazione degli indizi di colpevolezza;
violazione di legge ex art. 273 c.p.p., comma 1. Nel ricorso si procede ad una dettagliata esposizione delle asserite illogicità e contraddizioni dell'ordinanza impugnata e soprattutto dei punti evidenziati dalla difesa al Tribunale della libertà, ma sui quali non vi sarebbe stata risposta.
QUARTO MOTIVO: Carenza e/o contraddittorietà della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. c), in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari;
violazione di legge in relazione all'art. 274 c.p.p., lett. c). Si lamenta soprattutto che mancherebbe la duplice valutazione, prima sul piano della gravità della fattispecie, poi sul piano della definizione della personalità dell'indagato, sottolineandosi che l'RI ha un solo precedente penale per diserzione. MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi propongono questioni che si possono distinguere in quattro ordini di argomenti: 1) questioni di rito;
2) qualificazione giuridica dei fatti;
3) gravità del quadro indiziario;
4) esigenze cautelari. Si rende quindi opportuno procedere ad una disamina articolata delle varie tematiche.
1) QUESTIONI DI RITO:
Si deve premettere che in tema di ricorso per Cassazione, i relativi motivi non possono limitarsi al semplice richiamo per relationem ai motivi del precedente gravame, allo scopo di dedurre la mancanza di motivazione del provvedimento che si intende impugnare. Requisito, infatti, dei motivi di impugnazione è la loro specificità, consistente nella precisa e determinata indicazione dei punti di fatto e delle questioni di diritto da sottoporre al giudice del gravame. Conseguentemente, la mancanza di tali requisiti rende l'atto di impugnazione inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio (v. Cass. Sez. 5^ sent. anno/numero 1999/2896 rivista 212610 ; conf. S.U. asn 199500021 riv. 199903).
Si deve, poi, rilevare che nel corso dell'udienza dinanzi al Tribunale del riesame è stata abbandonata l'eccezione relativa alle modalità di svolgimento delle intercettazioni, a seguito dei chiarimenti forniti dal P.M.; a ciò aggiungasi che, in tema di intercettazioni telefoniche, l'omesso deposito del cosiddetto "brogliaccio" (documento consistente nella sintesi delle conversazioni intercettate eseguita dalla polizia giudiziaria che procede all'operazione) non è sanzionato da alcuna nullità, o inutilizzabilità, delle intercettazioni medesime (v. Cass. Sez. 4^ anno/numero 2004/ 16890 rivista 228040). Restano quindi da esaminare le questioni riguardanti le nuove produzioni del P.M. all'udienza camerale e la mancata produzione al Tribunale del riesame della nota della GO menzionata dal GIP. Circa il primo punto è sufficiente ribadire l'orientamento di questa Corte, secondo cui l'art. 309 c.p.p., comma 5, (nel testo novellato dalla L. n. 332 del 1995) riguarda solo la documentazione minima che il P.M. è tenuto a trasmettere al Tribunale entro un termine perentorio, e che il comma nono della stessa norma consente alle parti di addurre elementi ulteriori che il Tribunale deve prendere in esame ai fini della decisione ("decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza"); di modo che il P.M. - alla stessa stregua delle altre parti - può produrre al Tribunale del riesame anche elementi e documenti a carico dell'indagato acquisiti precedentemente alla richiesta di misura cautelare e non presentati con la stessa (v. Cass. sez. 6^, anno/numero 2004/ 15899 rivista 228875; Cass. Sez. 6^, anno/numero 1999/ 3529 rivista 212563; conf. S.U. asn 1996/ 16 riv. 205617). Nel caso di specie, per altro, anche alcuni difensori degli indagati hanno effettuato produzioni in udienza ed è stata assicurata la formazione del contraddittorio nei limiti compatibili con i tempi ristretti previsti dalla procedura di riesame nell'interesse del detenuto, al quale si deve una decisione tempestiva. Circa l'altra questione della mancata produzione dei documenti della GO, sulla quale per altro le difese non hanno insistito in sede di discussione orale, valgano le riflessioni che seguono. L'omessa o tardiva trasmissione al Tribunale del riesame di atti cogniti dal GIP non determina automaticamente la perdita di efficacia del provvedimento coercitivo a norma dell'art. 309 c.p.p., commi 5 e 10.
La giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha elaborato una visione sistematica dell'attività acquisitiva nell'ambito del procedimento incidentale de libertate ispirata al principio di effettività delle garanzie processuali.
In questo ambito le Sezioni Unite penali hanno operato una distinzione tra atti di natura processuale che, quando siano poste specifiche questioni di validità del provvedimento impugnato, possono essere prodotti o acquisiti indipendentemente dall'osservanza del termine perentorio indicato dall'art. 309 c.p.p., comma 5, e atti a contenuto sostanziale con valore probatorio, che hanno diretto rilievo ai fini del merito della questione cautelare (v. Cass. S.U. sent. anno/numero 2002/19853 rivista 221393).
L'evoluzione giurisprudenziale ha progressivamente orientato la finalità originaria del riesame da istituto volto a garantire l'accesso difensivo agli atti, ad istituto ispirato ad una logica di tipo sostanziale finalizzata ad un efficace controllo del Tribunale sulla valutazione degli indizi operata dal giudice cautelare, attraverso la trasmissione dei dati dai quali potessero desumersi gli elementi di colpevolezza, le esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura prescelta.
Questa concezione sostanzialista, se da un lato accentua il dovere del P.M. di scoprire la sua strategia accusatoria in modo da consentire all'indagato un'adeguata "controstrategia", dall'altro responsabilizza la difesa alla tempestiva conoscenza degli elementi sostanziali su cui la cautela si fonda, alla eventuale produzione vicaria di materiale utile per la decisione in sede di riesame in coincidenza di specifiche prospettazioni fino all'udienza camerale e nel corso della stessa.
Nucleo conclusivo di tale orientamento ormai consolidato è la considerazione che la caducazione della misura non è legata a un mero formalismo, non a generiche deduzioni riguardo all'omessa trasmissione di atti, ma alla denuncia di specifiche omissioni di dati sostanziali decisivi che alterino l'equilibrio tra le posizioni delle parti in danno dell'indagato: con la conseguenza che assume pregnante rilievo la "prova di resistenza" del provvedimento restrittivo in riferimento all'irrilevanza, ai fini della correttezza e della legittimità della decisione cautelare, di elementi non trasmessi ininfluenti sulla decisione ovvero di elementi già noti alla difesa (conosciuti o conoscibili).
Della rilevanza o meno dei contestati atti si parlerà nell'ambito del paragrafo 4).
2) QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEI FATTI:
La tesi accusatoria è impostata nel senso che il gruppo degli IRRIDUCIBILI non ha finalità esclusivamente riconducibili al sostegno sportivo della squadra;
che TO FA, IT FA, TI RI ed ER LO, quali rappresentanti del direttivo degli IRRIDUCIBILI, hanno interessi economici strettamente collegati al prodotto Lazio, attraverso le attività commerciali della società "ORIGINAL FANS"; che tali interressi hanno subito una consistente flessione con l'avvento del TO alla presidenza della Lazio, mentre la prospettata futura gestione del IN prometteva di ripristinare ed assicurare gli antichi privilegi. Corollario della tesi accusatoria è l'esistenza di un legame strettissimo e funzionale tra il direttivo degli IRRIDUCIBILI ed il Gruppo CHINAGLIA, sodalizi che agivano in concorso per i medesimi fini criminali;
i primi portando a termine una crescente e pilotata azione intimidatoria contro il LOTITO e contro chiunque si schierasse a fianco del presidente della società sportiva al fine di costringere il LOTITO a cedere la società al CHINAGLIA o meglio ai soggetti da costui rappresentati;
i secondi impegnati nel far figurare un acquirente presentabile e affidabile.
Ciò posto, non v'è dubbio che la qualificazione giuridica da dare ad episodi di una tale struttura debba fare riferimento al delitto di estorsione, consumato o tentato (circa il quadro indiziario al riguardo, si parlerà in seguito).
Deve, invero, affermarsi che l'estorsione, la quale è un tipico delitto contro il patrimonio, costituisce un titolo specifico di violenza privata, che è un delitto contro la libertà morale, differenziandosi da questa, di cui presenta tutti i requisiti, per l'elemento dell'ingiusto profitto con danno altrui che nell'estorsione costituisce il dato caratteristico dell'azione ed il momento consumativo del reato.
Il caso all'esame del Collegio ha, per quanto detto, i connotati tipici del delitto delineato dall'art. 629 c.p., poiché le violenze e minacce sono volte a far conseguire agli agenti l'utile (economico) della salvaguardia e dell'incremento della loro attività commerciale, nel che si sostanzia il profitto da considerarsi ingiusto in quanto la pretesa perseguita non è tutelata in modo diretto o indiretto dall'ordinamento, concentrandosi in un vantaggio che non può ritenersi giuridicamente dovuto all'agente; poiché, inoltre, il danno sarebbe consistito (ove l'azione fosse stata portata a termine) in una diminuzione patrimoniale subita dall'offeso: danno patrimoniale è anche la costrizione a vendere non in un libero equilibrio sinallagmatico, ma in una posizione debole e coartata.
3) GRAVITÀ DEL QUADRO INDIZIARIO:
I ricorrenti procedono ad articolate contestazioni dell'interpretazione data dai giudici di merito alle risultanze processuali;
contestano, in particolare, come arbitrario il collegamento di episodi sconnessi e temporalmente asimmetrici, spesso legati a vicende non riferibili all'asserito pactum sceleris tra il c.d. "gruppo IN" ed i rappresentanti della tifoseria laziale facenti capo al direttivo degli "Irriducibili"; fanno anche rilevare che talune "preoccupanti telefonate mute" provenivano da un'utenza intestata alla moglie del TO.
Al riguardo occorre subito precisare che le pur dettagliate considerazioni dei ricorrenti tendono ad offrire una propria ricostruzione dei fatti. Esse deducono, in sostanza, vizi rapportabili alla motivazione del provvedimento impugnato;
ma è noto che la mancanza o manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento stesso e l'indagine di legittimità è necessariamente circoscritta a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo svolto dal giudice di merito.
Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto già vagliati e posti a fondamento della decisione impugnata, non potendo integrare il vizio di legittimità soltanto una diversa ricostruzione delle risultanze processuali, magari prospettata in maniera più utile per il ricorrente.
Si deve ancora ricordare che in tema di misure cautelari personali la nozione di "gravi indizi di colpevolezza" (v. art. 273 c.p.p.) non si atteggia allo stesso modo del termine "indizi", quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza, che sta ad indicare la prova logica o indiretta, ossia quel fatto certo connotato da particolari caratteristiche (v. art. 192 c.p.p., comma 2), che consente di risalire ad un fatto incerto attraverso massime di comune esperienza. Per l'emissione di una misura cautelare, invece, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli. L'ordinanza, oggetto di censura, ha fatto buon uso di questo principio delineando in maniera precisa i fatti, quali emergono allo stato dal quadro probatorio, e ne ha fissato un profilo di rilevante gravità, legandoli tra loro con valutazioni logiche e giuridicamente coerenti che si sottraggono al sindacato di legittimità. Il Tribunale comincia col rilevare che l'ordinanza del GIP è del tutto condivisibile sotto il profilo del quadro indiziario e cautelare, con la conseguenza che la motivazione dell'ordinanza di riesame è fatta anche per relationem e si snoda attraverso il riepilogo della vicenda relativa alla fase genetica dell'attività illecita posta in essere ed il successivo esame delle doglianze avanzate dalle difese degli indagati;
avverte che nei confronti dei detti indagati pende anche un procedimento per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di diffamazione (mediante esposizione di striscioni, nonché a mezzo stampa), violenza privata, violenza a P.U., danneggiamento, lesioni, sequestro di persona, estorsione e lancio di oggetti pericolosi, porto di armi improprie.
Il giudice della libertà evidenzia che il TO e la moglie, ricevuti due biglietti contenenti minacce, presentarono una prima denuncia-querela il 14.9.2005, cui seguirono numerose altre denunce- querele presentate sia dal TO (5.11.2005, 7.11.2005, 22.11.2005, 26.11.2005, 20.1.2006), sia da persone a lui "vicine", quali lo CI e la CO;
che i fatti denunciati si inseriscono nel solco di una costante attività denigratoria della figura del presidente della società calcistica e delle persone che "appoggiano" o condividono il suo operato;
che il contesto minatorio si compone di missive, manifesti affissi, striscioni esposti e messaggi sulla segreteria telefonica.
Rileva che gli investigatori, sulla base della tematica delle minacce e delle contestazioni, concentrano le loro indagini soprattutto sull'ambiente dei cosiddetti "Irriducibili" e sul marchio commerciale "Original Fans", che a quelli fa capo;
che tale ditta si occupa della distribuzione di abbigliamento e gadgets con i colori della squadra e dispone di quindici punti vendita, dove si organizzano le trasferte e si distribuiscono i biglietti per le gare della società sportiva Lazio;
che il gruppo - il cui direttivo è composto da LO, EL, RI e LV Y., ossia dai quattro odierni ricorrenti - dispone anche di un formai radiofonico denominato "la Voce della Nord" e di un omonimo magazine ("fanzine"), nonché di un sito internet.
Con più specifico riferimento ai fatti di causa, il giudice del riesame ricollega un fax inviato da uno studio legale al TO, con cui si chiedeva un incontro finalizzato alla cessione delle quote azionarie, ad una conferenza stampa di IN RG, accompagnato da LO e RI, e ad una trasmissione televisiva avente per protagonista lo stesso IN, presente il LO, nel corso delle quali l'ex calciatore della Lazio dichiarava di essere portavoce di una multinazionale straniera interessata all'acquisto della società (ciò in data 8 - 9.2.2006).
Esamina, poi, dettagliatamente il contenuto delle più rilevanti intercettazioni telefoniche che fa emergere con assoluta chiarezza lo stretto legame tra il gruppo degli "Irriducibili" intenzionato ad estromettere "a qualunque costo" il TO (allo scopo di mantenere i privilegi di natura economica che aveva perso) ed il gruppo facente capo al coindagato IN RG, il quale intendeva acquisire, asseritamente per conto di investitori esteri, le quote della citata società.
Nel corso delle conversazioni intercettate, emerge che, variamente parlando tra loro o con altri, i quattro indagati dicono, di volta in volta, che TO si deve "mette le mani in tasca"; che devono portare TO a mettersi "seduto al tavolino per forza"; che essi non hanno finalità riconducibili al sostegno sportivo della squadra ma vantano cointeressenze economiche al prodotto Lazio, esplicitate attraverso le attività commerciali della società "ORIGINAL FANS", e perseguono illecitamente i loro interessi materiali ("te dico solo che ... se rimane RG IN ok, se rimane TO a settembre chiudo"); emerge che il LO parla degli striscioni da esporre
contro
TO e ZA;
che tale AR deve essere sentito dalla GO e cerca il numero di LV Y. per sapere cosa dovrà dire;
che LO e IN discutono sul ruolo dell'emittente radiofonica e il secondo dice "l'importante è che la radio e la televisione vostra deve andare su adesso .... capito .... poi ci pensiamo noi con un po' di ... se le cose vanno in porto poi, ti vorrei raggruppare un po' di cose ... capito .... vedere un po'"; che Di OS, IN e RI parlano del ruolo della Consob, quindi IN afferma "se va in porto bisogna toglierci le nostre soddisfazioni dopo" e RI ribatte "a Formello non facciamo entrare una certa stampa, certe radio, non ti preoccupare ... oppure come faceva AG una volta le facciamo pagare"; che LO e EL dicono che gli acquirenti non usciranno ancora allo scoperto e che devono fare "de tutto e de più" per far mettere "TO seduto a tavolino"; che LO e Di OS fanno riferimento al prossimo arrivo degli esponenti del gruppo estero e sottolineano che TO "ormai non ha più scampo e che lo stanno massacrando".
E ancora, il Tribunale indica gli episodi ritenuti più rilevanti a dimostrare che gli illeciti fini vengono perseguiti in comune, mettendo insieme le forze e pianificando l'illecita attività sotto svariati profili;
mediante l'accordo tra i due gruppi e il sostegno reciproco (cita gli episodi OR BE, volto a pubblicizzare il cattivo esito della fideiussione del TO alla presidentessa della Lazio Calcio femminile;
IO RO e BA, nel ritiro di Norcia, volto a contestare allenatore e calciatore, troppo vicini al TO;
CO BE, presidentessa del Coordinamento Lazio Club Onlus, ritenuta responsabile di non aver voluto aderire agli scopi della tifoseria laziale contraria al TO: v. ordinanza Tribunale, pag. 7).
Senza dovere ulteriormente dilungarsi sulla ricostruzione dei fatti, non confacente al giudizio di legittimità, vanno conclusivamente sottolineati i seguenti punti salienti: 1) i ricorrenti hanno subito un duro colpo con l'avvento del TO alla presidenza della Lazio, la cui politica societaria è caratterizzata dall'assenza di qualsivoglia rapporto personale con il gruppo degli IRRIDUCIBILI e la conseguente privazione di qualsiasi privilegio;
2) privilegi appaiono invece promessi dal CHINAGLIA;
3) è stata evidenziata - come già detto - l'esistenza di un legame strettissimo e funzionale tra il direttivo degli IRRIDUCIBILI ed il Gruppo CHINAGLIA, sodalizi che agivano in concorso per i medesimi fini illeciti: i primi portando a termine una crescente e pilotata azione intimidatoria contro il LOTITO e contro chiunque si schierasse a fianco del presidente della società sportiva al fine di costringere il LOTITO a cedere la società al CHINAGLIA, o meglio ai soggetti da costui rappresentati;
i secondi impegnati nel far figurare un acquirente "straniero" volto a coprire un personaggio non presentabile, giungendo a creare documentazione falsa e ad indicare acquirenti del tutto ignari, ma anche impegnati ad indicare all'altro sodalizio i soggetti da intimorire perché ostacolavano il buon esito di questi progetti di acquisizione;
4) l'attività profittatrice si spinge a far ritenere ai ricorrenti (v. in specie LO e RI) di individuare il loro "nemico" non più nel solo TO, ma anche nella CONSOB;
5) si è verificato un clima di intimidazione creato dai ricorrenti contro la gestione TO (le minacce non paiono neppure negate dagli interessati, che si limitano a darne una spiegazione diversa). Si tratta di una pluralità di elementi che convergono verso un quadro indiziario di rilevante spessore, utile ai fini del giudizio cautelare incidentale;
ed in un simile contesto parlare di elemento psicologico del reato appare del tutto pleonastico. 4) ESIGENZE CAUTELARI:
Da questa situazione obbiettiva, il giudice di merito risale alla situazione più strettamente attinente alla specifica misura adottata.
Riguardo alla misura della custodia cautelare in carcere, la motivazione del relativo provvedimento deve avere particolare riguardo ad un complesso organico di elementi, che possono così delinearsi, ai fini che qui rilevano:
1) sussistenza di gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.);
2) sussistenza di una delle ipotesi, tra loro alternative, previste dall'art. 274 c.p.p., consistenti nella necessità di evitare l'inquinamento delle prove (esigenze probatorie), ovvero di scongiurare il concreto pericolo che l'indagato faccia perdere le proprie tracce (pericolo di fuga), ovvero ancora di elidere la probabile reiterazione di specifici fatti criminosi (pericolosità sociale);
3) idoneità, gradualità e proporzionalità della misura, che, nella sua espansione più afflittiva, deve essere non altrimenti satisfattiva (art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c bis, in relazione agli artt. 274 e 275 c.p.p.). Anche di questi principi il Tribunale ha fatto buon uso: sotto il profilo soggettivo ha rilevato che, fatta eccezione per l'RI che ha un solo precedente penale per diserzione, il LO ha precedenti per rapina, violazione della legge sugli stupefacenti, resistenza e lesioni, gioco e scommesse clandestine, radunata sediziosa;
l'LV Y. ha subito condanne per favoreggiamento personale e resistenza;
a carico dei EL (in regime di detenzione domiciliare con autorizzazione a recarsi al lavoro sino all'agosto 2005) figurano precedenti per danneggiamento, violazione della legge sugli stupefacenti, giuoco e scommesse clandestine, resistenza;
ha richiamato quanto sopra accennato in merito al procedimento penale per il quale pende richiesta di rinvio a giudizio a carico dei predetti per gravissimi reati. Sotto il profilo oggettivo ha evidenziato una serie di elementi per sottolineare l'estrema gravità dei fatti contestati e l'intensa operatività del "gruppo" (v. il tenore delle conversazioni intercettate, che dimostrano l'indole violenta e la pervicacia nel perseguire lo scopo di estromettere, a qualunque costo, il TO dalla società;
l'intento di attivare ritorsioni nei confronti dei soggetti "non allineati"; la volontà di "attaccare" addirittura la Consob a mezzo dei tifosi, elemento questo che dimostra, oltre che elevata capacità intimidatoria, anche la concreta possibilità di strumentalizzare la tifoseria, puntando sulla forza di persuasione del gruppo (con riferimento ad RI, rammenta la conversazione nella quale lo stesso si ripromette di non consentire in futuro l'accesso della stampa "non gradita" a Formello); di modo che la motivazione regge ad ogni prova di resistenza, tante sono le emergenze tenute presenti, a fronte di un mero aggiornamento della situazione, pleonastico rispetto al complesso ed organico iter argomentativo. A fronte delle esposte considerazioni, dei tutto adeguato si rivela il giudizio circa l'adozione della misura cautelare in atto, per la ritenuta proclività a delinquere e quindi per il pericolo di reiterazione del comportamento delittuoso (l'RI che ha precedenti meno gravi, ha tuttavia al suo attivo un'attività illecita profonda, incisiva e strettamente combinata con quella degli altri complici); allo stato non particolarmente rilevante si dimostra i, provvedimento legislativo di indulto, che potrà essere apprezzato, se del caso, in ulteriore sede di merito anche in relazione al decorso del tempo di carcerazione preventiva. La concisione di tutte le suesposte considerazioni comporta il rigetto dei ricorsi.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2007