Sentenza 16 aprile 2013
Massime • 1
La Corte di cassazione qualora verifichi che nel corso del dibattimento, instaurato a seguito di giudizio immediato, siano state utilizzate prove acquisite oltre il termine di 90 giorni dall'iscrizione dell'indagato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. deve annullare senza rinvio la sentenza di primo e secondo grado nonchè il decreto di giudizio immediato e trasmettere gli atti al P.M. per l'esercizio ordinario dell'azione penale. (Fattispecie in cui era stata utilizzata una prova testimoniale di un minore vittima di violenze sessuali, acquisita in un incidente probatorio svoltosi oltre il termine di 90 giorni).
Commentario • 1
- 1. Notifica al detenuto: come fare se ha eletto domicilio altrove? (Cass. 12778/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 giugno 2020
L'ordinamento giuridico equipara il rifiuto (e, quindi, a fortiori, anche la rinuncia) di ricevere la notifica da parte del destinatario alla consegna: il difensore domiciliatario può rinunciare alla notifica per sè ma anche per l'imputato, in quanto l'autorità notificante, essendo estranea al rapporto interno fra domiciliante e domiciliatario, non è tenuta a verificare quali siano i poteri del domiciliatario. L 'autorità giudiziaria che debba procedere a notifiche nei confronti di un imputato non detenuto, non ha alcun obbligo di svolgere ricerche in ordine allo status libertatis, sicchè la notifica deve ritenersi ritualmente eseguita secondo il modello notificatorio previsto per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/04/2013, n. 41777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41777 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 16/04/2013
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 1166
Dott. GRILLO Renato - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 4548/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.A. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 2038/2009 CORTE APPELLO di BARI, del 04/05/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/04/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per annullamento senza rinvio perché i reati di cui al capo A, B, D perché estinti per prescrizione con eliminazione della relativa pena. Rigetto nel resto;
udito il difensore avv. De Rossi Guido Raffaele e Ursitti Gianluca. RITENUTO IN FATTO
1.1 Con sentenza del 4 maggio 2012 la Corte di Appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale di Foggia del 30 giugno 2008 emessa nei confronti di P.A. (imputato dei reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, lesioni personali aggravate, molestie e maltrattamenti in famiglia) con la quale lo stesso era stato condannato per tutti i reati contestatigli, unificati per continuazione, alla pena di anni sei e mesi quattro di reclusione oltre alle pene accessorie di legge ed al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile costituita.
1.2 Per l'annullamento della sentenza propone ricorso l'imputato a mezzo dei suoi difensori di fiducia articolando l'impugnazione in cinque distinti motivi. Con il primo denuncia violazione di legge, anche processuale e difetto di motivazione, con riferimento agli artt. 453 e segg. c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 185 cod. proc. pen.. 1.3 Lamenta la difesa la nullità del decreto di citazione per il giudizio immediato, in quanto da parte del P.M. non era stata acquisita alcuna prova evidente nel termine perentorio di novanta giorni decorrente dalla iscrizione del nominativo dell'imputato nel registro degli indagati, termine il cui inutile decorso darebbe luogo ad una ipotesi di nullità connessa alla inammissibilità del giudizio non preceduto dalla fase delle indagini preliminari. Si lamenta, inoltre, che l'evidenza della prova legittimante la richiesta di giudizio immediato era avvenuta ben oltre il termine dei novanta giorni con inevitabili refluenze, oltre che sulla lesione del diritto dell'imputato all'udienza preliminare, anche sulla lesione del principio costituzionale di cui all'art. 25 Cost. e sulla lesione dell'art. 415 bis cod. proc. pen.. Con il secondo motivo la difesa deduce la violazione dell'art. 197 cod. proc. pen. in quanto le dichiarazioni rese dalla teste G.G. (madre della minore abusata ed ex convivente dell'imputato) avrebbero dovuto imporre il ricorso all'art. 210 cod. proc. pen., trovandosi la teste nella posizione di indagato per reato connesso (in correlazione con la imputazione di cui al capo d) disconosciuta, invece, dalla Corte territoriale, e prima ancora, dal Tribunale. Con il terzo motivo, la difesa lamenta il vizio di omessa motivazione in punto di richiesta di parziale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale al fine di sentire la vittima e la di lei madre in merito alle conoscenze della ragazza dal punto di vista sessuale, tenuto conto della relazione sentimentale che legava la minore ad un giovane albanese. Con il quarto motivo la difesa di duole della omessa motivazione in punto di conferma del giudizio di colpevolezza per i reati di cui ai capi b) (molestie); d) (lesioni personali aggravate) ed e) (maltrattamenti in famiglia), in quanto la Corte territoriale ha concentrato la propria valutazione esclusivamente sul tema della violenza sessuale (capi a) e c) della imputazione). Con il quinto, ed ultimo, motivo la difesa lamenta mancanza di motivazione e sua manifesta illogicità con riferimento alla conferma della colpevolezza relativamente ai reati sessuali, sottolineando le gravi incongruenze ravvisabili nella deposizione della minore in sede di incidente probatorio ed il travisamento della prova dichiarativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene il Collegio di dover affrontare l'eccezione processuale preliminare riguardante la asserita nullità del decreto di giudizio immediato emesso dal GIP del tribunale di Foggia: si tratta di questione che, per la sua decisività, si ritiene preminente sulle altre eccezioni processuali pure connesse alla principale e su altre questioni sempre procedurali riguardanti l'osservanza delle regole in ordine all'assunzione dei testimoni.
2. Il tema, certamente non nuovo, riguardante le regole cui deve obbedire la richiesta di rito immediato e il correlato provvedimento ammissivo in rito del GIP, è stato risolto in modo pressoché costante dalla giurisprudenza di questa Corte: in sintesi, così ricalcando i principi generali espressi in materia, può dirsi ormai acclarato il fatto che, mentre il termine di novanta giorni stabilito dall'art. 454 c.p.p., comma 1 per la formulazione della richiesta di giudizio immediato da parte del P.M. ha carattere tassativo ed inderogabile, per quanto concerne il periodo di compimento delle indagini, il termine ha invece natura ordinatoria con riferimento al tempo di presentazione della richiesta: in nessun caso, però, tale violazione costituisce ipotesi di nullità, attesa la tassatività della elencazione delle cause di nullità (per tali concetti, in generale v. da ultimo, Sez. 1A 26.10.2010 n. 45079 , Arangio Mazza e altri, Rv. 249006 e riferimenti giurisprudenziali ivi menzionati).
3. Tale impostazione si pone nell'alveo di un ormai ventennale indirizzo che trova una sua precisa collocazione nella decisione (citata anche dalla difesa del ricorrente) di questa stessa Sezione, secondo la quale il termine, insuperabile da parte del P.M., dei novanta giorni per richiedere il giudizio immediato ha una duplice natura secondo che esso sia riferito al completamento delle indagini (che debbono perentoriamente completarsi in quell'arco temporale pena la inutilizzabilità delle indagini compiute oltre quel termine) ovvero alla materiale presentazione della richiesta di giudizio immediato (che può intervenire ben oltre tale termine, ma sempre alla condizione che entro il termine dei novanta giorni siano state completate le indagini, che, per effetto di ciò, la prova risulti evidente e che l'indagato sia stato posto nelle condizioni di conoscere la contestazione e difendersi compiutamente nella sede a ciò deputata) (Sez. 3A 26.9.1993 n. 273 , Pellegrino e altri, Rv. 203707): nel corso di questo ventennio tale indirizzo è rimasto inalterato, salvi alcuni approfondimenti di cui si dirà e che sembrano indispensabili alla luce dei rilievi difensivi formulati con il ricorso in esame.
4. È noto tanto nella dottrina penal-processualistica quanto nella giurisprudenza che, nella gamma dei cd. riti speciali, il giudizio immediato è stato così regolamentato tenendo presente la funzione (comune, d'altro canto, a tutti i riti speciali) di un più celere svolgimento del processo, che, per quanto qui può rilevare, viene caratterizzato dalla elisione dell'udienza preliminare: una scelta siffatta implica, ovviamente, dei riflessi sul diritto difensivo dell'indagato nel senso che viene precluso il suo controllo (previsto, invece, negli altri casi) in linea con quella finalità di carattere generale che è quella di limitare il ricorso al dibattimento nei casi effettivamente necessari, sia per limitare i costi del processo che per attuare il principio costituzionale della celerità del processo art. 111 Cost., ex comma 2. 5. Tale peculiare tipo di processo ha, quale suo ineludibile presupposto, l'esistenza di una prova evidente a carico dell'indagato ed è connotato da una forma di controllo giurisdizionale da parte del GIP (primo destinatario della richiesta processuale del P.M.), effettuato cartolarmente sulla base degli scritti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari: il vaglio positivo da parte del GIP sfocerà nella decisione di rinviare, o meno, l'indagato a giudizio inaudita altera parte e non è sindacabile da parte del giudice del dibattimento, ne' da parte dello stesso imputato, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 6A 10.1.2011 n. 6989 , C, Rv. 249463; sez. 4A n. 46761, P.M: in proc. Gianatti, Rv.238506, in cui si fa cenno alla abnormità del provvedimento con il quale il giudice del dibattimento dichiari la nullità del decreto che dispone il giudizio immediato ed ordini la restituzione degli atti al P.M., ravvisandosi una indebita regressione del procedimento e non essendo previsto nell'ordinamento vigente un controllo ulteriore rispetto a quello tipico previsto dall'art. 454 cod. proc. pen., affidato al GIP).
6. Si tratta di requisiti teorici non di certo ignorati dalla Corte territoriale e, peraltro, condivisi dalla stessa difesa del ricorrente: tuttavia, per quanto si dirà in prosieguo, i risultati cui la Corte territoriale - e prima ancora, il Tribunale - è pervenuta, non sono condivisibili.
7. Ricordato che tra i presupposti per farsi luogo al rito speciale rientra il previo interrogatorio dell'indagato secondo le modalità indicate nell'art. 453 cod. proc. pen., comma 1, (in quanto tale atto è l'unico che consente di instaurare un effettivo contraddittorio e rispettare così i diritti della difesa) e che all'interrogatorio previsto dall'art. 453, comma 1 viene equiparato quello cd. "di garanzia" ex art. 294 cod. proc. pen. (così Sez. 1A 14.10.2005 n. 41443 , tegas e altro, Rv. 232545; Sez. 3A 7.10.2009 n. 44883 , Szmajduk, Rv. 244991).
8. Osserva questo Collegio come la difesa (aveva) lamenta(to) l'inosservanza da parte del P.M. del termine entro il quale, per espressa previsione normativa, deve essere tassativamente acquisita la prova evidente a carico dell'indagato giustificativa del passaggio dalla fase delle indagini direttamente a quella dibattimentale senza il filtro dell'udienza preliminare. In aggiunta a tale censura per così dire principale e generale vengono enunciate altre violazioni di tipo processuale che vanno dalla ipotesi della nullità per la violazione dell'imputato al suo diritto all'udienza preliminare, a quella della violazione dell'art. 25 Cost. circa la riserva di legge che deve presiedere la materia dei procedimenti speciali e delle relative scelte processuali, fino a quella riguardante la violazione del diritto dell'indagato all'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis codice di rito.
9. Anticipando le conclusioni sulle questioni collaterali della violazione di regole costituzionali, e di nullità processuali, può certamente dirsi che su tali punti il ricorso si profila non fondato. Lo è, invece, con riguardo alla questione generale circa l'inosservanza delle norme processuali indicate dall'art. 454 cod. proc. pen. che - per come si vedrà al termine di questa riflessione
- determina l'annullamento senza rinvio di entrambe le sentenze (quella impugnata e quella, prodromica, di primo grado). 10. Con indirizzo univoco, si afferma che il presupposto del rito immediato non è tanto la sussistenza di un accertamento di responsabilità, quanto l'evidenza della fondatezza della accusa da intendersi non nel senso della definibilità del processo allo stato degli atti (termine che non esclude l'acquisizione in dibattimento di ulteriori prove o lo sviluppo di ulteriori approfondimenti), ma della superfluità dell'udienza preliminare per la prevedibile mancanza di elementi che possano condurre alla pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere (così Sez. 3^ 2.3.2001 n. 15833 , Cornejo Pedroza, Rv. 218674; in senso analogo Sez. 3A 7.12.2007 n. 579 , Vita, Rv. 238582).
10.1 Il concetto di evidenza va ricostruito con riferimento alle funzioni dell'udienza preliminare. Da qui un duplice ordine di conseguenze: 1) la valutazione della evidenza della prova va operata con riferimento a tutti gli atti delle indagini preliminari e non solo in base alle prove direttamente utilizzabili in dibattimento, che potrebbero anche non essere state affatto acquisite;
2) la prova acquisita deve essere tale da impedire al giudice dell'udienza preliminare di pronunciare una sentenza di non luogo a procedere, senza che possa aver rilievo il mutamento di disciplina verificatosi a seguito della modifica dell'art. 425 cod. proc. pen., comma 1, con la soppressione della parola "evidente" per effetto della L. n. 105 del 1993, art.
1. Perché, quindi, il giudizio immediato risulti ammissibile, la prova deve risultare univoca e insuscettibile di particolari sviluppi in virtù degli apporti argomentativi consentiti alle parti nell'udienza preliminare: il che non esclude che il giudice del dibattimento possa assumere altri mezzi di prova (Sez. 3^ 19.3.1993, n. 4635 , Colangelo, Rv. 194706). 11. Si è dianzi visto che il termine di novanta giorni indicato dall'art. 454 c.p.p., comma 1 ha natura tassativa per quanto riguarda il completamento delle indagini, ed ordinatoria per quanto attiene alla materiale presentazione della richiesta di giudizio immediato che può quindi essere avanzata anche dopo la scadenza di tale termine (come è avvenuto nel caso di specie): unica condizione è che entro quel termine siano state completate le indagini, che la prova risulti evidente e che l'indagato sia stato posto in grado di conoscere la contestazione e di difendersi attraverso l'interrogatorio (Sez. 3^, 273/95 cit.; v. anche Sez. 5^ 21.1.1998 n. 1245 , Cusani, Rv. 210027). Quanto al previo interrogatorio richiesto quale condizione legittimante dall'art. 453 c.p.p., comma 1, esso deve essere effettuato prima della richiesta del rito speciale, risultando quindi indifferente che esso sia tenuto entro il termine dei 90 giorni precedentemente precisato.
11.1 Solo il mancato interrogatorio (inteso, naturalmente, come mancato invito rivolto all'indagato per discolparsi dalle accuse e conoscerne i contenuti) può rilevare, non già quale presupposto dell'ammissione al rito - insindacabile da parte del giudice del dibattimento - ma soltanto come violazione del diritto all'intervento e alla difesa dell'imputato, e quindi come possibile causa di nullità a regime intermedio (Cass., Sez. 5A 1245/98 cit.). 11.2 Ed, a proposito della nullità dedotta dalla difesa per violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c), si tratta di censura priva di fondamento come già ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha, del pari, escluso che nel giudizio immediato sia necessario procedere all'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis (in termini, quanto al primo punto, Sez. 6A n. 1245/98 cit.; Sez. 1A 27.5.2004 n. 26305 , Dentici, Rv. 228130;
quanto al secondo punto, ex plurimis, Sez. 4A 14.2.2007 n. 11983 , P.M. in proc. Marzullo Rv. 236284; v. anche Sez. 6A 24.2.2003, n. 18151 , bardi, Rv. 225530). 11.3 Sulla base di tali premesse di ordine generale occorre ora vedere se siano state rispettate le regole di cui sopra nella presente vicenda processuale.
12. Il punto di partenza è costituito da una serie di emergenze fattuali delle quali la Corte territoriale non ha tenuto conto (o che, per lo meno, sono state valutate in modo incongruo) e che hanno indotto la stessa Corte distrettuale a ritenere infondata la doglianza mossa con l'atto di appello, poi riproposta, negli stessi termini e con la specificazione di alcuni passaggi, nel corpo dell'odierno ricorso.
12.1 Si legge, infatti, nella richiesta di giudizio immediato presentata dal P.M. il 13 settembre 2006 (depositata in pari data) che le fonti di prova sulla base delle quali si fondava tale richiesta (rectius, l'evidenza della accusa) erano costituite dai seguenti elementi: a) informativa di reato;
b) denuncia della madre della minore G.G. ; c) denuncia della minore abusata
S.I. ; d) informazioni videoregistrate rese dalla minore al P.M.; e) note comportamentali riferite alla minore;
f) consulenza medico-legale; g) consulenza psichiatrica;
h) richiesta di misura cautelare della custodia in carcere e ordinanza applicativa della misura: i) incidente probatorio;
l) tabulati telefonici riguardanti le comunicazioni intercorse tra l'imputato e la ragazza. 12.2 Si legge, ancora, dall'epigrafe della richiesta del P.M., che l'iscrizione del nominativo del P. nel registro degli indagati è avvenuta in data 4 ottobre 2005.
12.3 Ora è pacifico in atti che solo in seguito alla acquisizione della informativa di P.G. del 28 settembre 2005 (informativa che certamente includeva la denuncia della madre della minore e della minore stessa e le sue dichiarazioni al P.M. integrate dal giudizio di capacità a testimoniare) era stato provveduto alla iscrizione del nominativo del P. nel registro degli indagati e che, rispetto a tale data, le indagini indispensabili al fine di evidente la prova avrebbero dovuto essere completate al più tardi il 4 gennaio 2006. 12.4 Il testo della richiesta include, invece, tra le fonti di prova che rendevano evidente l'ipotesi accusatoria, altri elementi intervenuti successivamente, per come ricordato dalla difesa del ricorrente e per come si ricava dal testo del provvedimento impugnato. In particolare, tanto l'incidente probatorio, quanto l'acquisizione dei tabulati relativi alle conversazioni tra l'indagato e la vittima risalgono ad un periodo successivo alla scadenza del termine ultimo per formulare la richiesta di rito immediato. A pag. 9 della sentenza impugnata si legge testualmente che "nell'incidente probatorio del 16.01.2006, la stessa parte offesa S.I. afferma....." a riprova, quindi, che l'incidente probatorio è stato espletato successivamente al termine del 4 gennaio 2006. Incontestata, anche, la data di acquisizione dei tabulati telefonici, senza poi dire degli approfondimenti richiesti dallo stesso P.M. e delegati alla P.G. (vds. pag. 2 del ricorso). 13. Sia il Tribunale che la Corte territoriale hanno utilizzato quali elementi probatori per il giudizio fonti nascenti da atti espletati ben oltre il termine di cui all'art. 454 cod. proc. pen. e dunque non utilizzabili (vds. al riguardo le pagg.
9-11 della sentenza impugnata in cui si riportano passaggi dell'incidente probatorio riguardante la minore S.I. , nonché le pag.
6-11 della sentenza di primo grado riguardanti sempre tale atto istruttorio ritenuto fondamentale ai fini della decisione;
ancora le pagg.
6-7 della sentenza del Tribunale relativamente ai tabulati telefonici richiamata in parte qua dalla sentenza di appello).
13.1 La decisione assunta dalla Corte territoriale si è, quindi, basata essenzialmente su prove non utilizzabili con violazione delle norme riguardanti le modalità di richiesta del giudizio immediato:
il che impone l'annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado senza rinvio con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia per il seguito di competenza.
14. L'accoglimento del primo motivo assorbe ogni altra doglianza, ivi compresa quella - che il Collegio reputa pure fondata - relativa alla violazione dell'art. 197 cod. proc. pen. riguardante la deposizione della teste G.G. , in quanto soggetto indagato in procedimento connesso, con specifico riferimento al reato di cui al capo d) (lesioni personali, ingiurie e diffamazione in danno di G.G. ): detto teste, invero, avrebbe dovuto essere escusso ai sensi dell'art. 210 cod. proc. pen.. 14.1 Prevalente, al riguardo, l'indirizzo di legittimità, cui questo Collegio ritiene di aderire, secondo il quale "è incompatibile con l'ufficio di testimone la persona, già denunciata per la commissione di un fatto reato, che venga esaminata, su tale fatto, come persona offesa nel procedimento di calunnia nei confronti del proprio accusatore dovendo essa assumere, in relazione al collegamento probatorio tra i due reati, la veste di imputato di reato connesso o, ricorrendone le condizioni, di testimone assistito" (Sez. 6^ 28.5.2009 n. 32841 , Erler, Rv. 244448; SS. UU. 17.12.2009 n. 12067 , De Simone e altro, Rv. 246375).
14.2 Nel caso in esame, come sottolineato dalla difesa del ricorrente, per quei fatti per i quali il P. ha riportato condanna anche sulla base delle dichiarazioni della G. , era stata da lui sporta querela a carico della donna per i reati di ingiurie, minaccia, percosse e lesioni, sicché la donna avrebbe dovuto essere sentita, quanto meno, nella veste di testimone assistito.
15. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, così come la sentenza resa dal Tribunale di Foggia: segue la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nonché quella di primo grado e trasmette gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2013