Cass. pen., sez. III, sentenza 16/04/2013, n. 41777
CASS
Sentenza 16 aprile 2013

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La Corte di cassazione qualora verifichi che nel corso del dibattimento, instaurato a seguito di giudizio immediato, siano state utilizzate prove acquisite oltre il termine di 90 giorni dall'iscrizione dell'indagato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. deve annullare senza rinvio la sentenza di primo e secondo grado nonchè il decreto di giudizio immediato e trasmettere gli atti al P.M. per l'esercizio ordinario dell'azione penale. (Fattispecie in cui era stata utilizzata una prova testimoniale di un minore vittima di violenze sessuali, acquisita in un incidente probatorio svoltosi oltre il termine di 90 giorni).

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  • 1Notifica al detenuto: come fare se ha eletto domicilio altrove? (Cass. 12778/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 giugno 2020

    L'ordinamento giuridico equipara il rifiuto (e, quindi, a fortiori, anche la rinuncia) di ricevere la notifica da parte del destinatario alla consegna: il difensore domiciliatario può rinunciare alla notifica per sè ma anche per l'imputato, in quanto l'autorità notificante, essendo estranea al rapporto interno fra domiciliante e domiciliatario, non è tenuta a verificare quali siano i poteri del domiciliatario. L 'autorità giudiziaria che debba procedere a notifiche nei confronti di un imputato non detenuto, non ha alcun obbligo di svolgere ricerche in ordine allo status libertatis, sicchè la notifica deve ritenersi ritualmente eseguita secondo il modello notificatorio previsto per …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 16/04/2013, n. 41777
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41777
Data del deposito : 16 aprile 2013

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