Sentenza 20 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/02/2004, n. 3393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3393 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario - Presidente -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. GILARDI Gianfranco - rel. Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO 111 presso l'Avvocato DOMENICO D'AMATO, rappresentata e difesa dall'avvocato NICCOLÒ SALANITRO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
TA NI, TA ET, TA IO, TA IA, TA NI, TA IA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GAVORRANO 12 SC. presso l'avvocato MARIO GIANNARINI, rappresentati e difesi dall'avvocato ITALO ANDOLINA, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 573/00 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 19/09/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/2003 dal Consigliere Dott. Gianfranco GILARDI;
udito per il ricorrente l'Avvocato SALANITRO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato ANDOLINA che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 26-2-1997 AN NN, AN PI, AN RG, AN IA, AN AN e AN AR convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Ragusa la Provincia Regionale di Ragusa e, premesso che con sentenza del 19- 5-1995 la Corte di Appello di Catania, in riforma di una sentenza del Tribunale di CA, aveva determinato in L. 504.316.890 l'indennità loro spettante per l'espropriazione, in favore dell'ente convenuto, di un lotto di terreno di proprietà degli attori, sito in territorio di CA ed esteso mq. 12.600; premesso ancora che nella sentenza della corte d'appello si era omesso di statuire in ordine agli interessi dovuti sulla somma liquidata, e ciò sul presupposto che la relativa domanda non fosse stata reiterata in sede di conclusioni;
premesso infine che essi non avevano impugnato la pronunzia, pur ritenendola errata, e si erano riservati di promuovere un separato giudizio per il conseguimento degli interessi, chiedevano la condanna della Provincia Regionale di Ragusa al pagamento in favore di essi attori, per il titolo indicato, della somma di L. 480.000.000, con decorrenza dal 18.11.1983 e fino alla data del deposito dell'indennità presso la Cassa Depositi e Prestiti, oltre eventuali ulteriori interessi e rivalutazione a far data dalla notificazione della citazione.
Costituendosi in giudizio, la Provincia Regionale di Ragusa eccepiva l'inammissibilità della domanda per intervenuto giudicato (in quanto la Corte di Appello di Catania, con sentenza non gravata da impugnazione, aveva disatteso la domanda degli interessi), nonché la prescrizione del vantato diritto;
in subordine deduceva l'infondatezza della domanda, potendo l'adempimento di obbligazioni accessorie essere chiesto solo nel giudizio avente per oggetto l'adempimento dell'obbligazione principale.
Il giudice unico presso il Tribunale di Catania, con sentenza del 12- 5-1998, dichiarava improponibile la domanda, compensando tra le parti le spese del giudizio.
Tale decisione veniva parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Catania che, con sentenza del 3.5/9.9.2000 condannava la Provincia Regionale di Ragusa al pagamento degli interessi legali sulla somma determinata a titolo di indennità di espropriazione, con decorrenza dal giorno 8-10-1985, data della domanda proposta avanti al Tribunale di CA, fino alla data di deposito dell'indennità di espropriazione. Avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie, la Corte d'appello riteneva di dover confermare la statuizione di primo grado relativa alla compensazione delle spese giudiziali e di adottare analoga pronunzia in ordine alle spese del giudizio d'appello.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Provincia Regionale di Ragusa, formulando un unico motivo.
Hanno resistito, depositando controricorso ulteriormente illustrato con successiva memoria, AN NN, PI, RG, IA, AN e AR.
All'udienza del 16 giugno 2003, per mancanza di avviso alla ricorrente, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto violazione di legge, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (artt. 324, 329, 360, nn. 3 e 5 c.p.c.), in quanto la Corte d'appello ha trascurato di considerare che l'omessa esplicita pronuncia sugli interessi da parte del Tribunale di CA (avanti al quale era stata proposta una specifica domanda in tal senso) non escludeva che sul punto vi fosse stato un rigetto implicito con conseguente onere della parte soccombente di impugnare tale capo della sentenza al fine di evitare sul punto la formazione del giudicato. Quanto, poi, alla sentenza della Corte d'Appello di Catania del 19 maggio 1995, è ben vero che nella domanda proposta in via subordinata dai AN nell'atto di appello non era ripetuta - a differenza di quanto specificato per la domanda principale - la richiesta degli interessi, ma da ciò, secondo la ricorrente, era del tutto contraddittorio desumere - in mancanza di qualsiasi riserva o di altra univoca formulazione di analogo tenore - che la condanna dell'Amministrazione al pagamento degli interessi fosse stata domandata solo in relazione al risarcimento del danno, e non anche alla indennità di esproprio.
Nè varrebbe a modificare tale rilevo critico - per cui la sentenza d'appello non ha motivato, o comunque ha motivato contraddittoriamente, sulla interpretazione delle domande dei AN, o sulle ragioni che li avrebbero indotti a richiedere la liquidazione degli interessi solo in caso di condanna al risarcimento dei danni, e non anche di pagamento dell'indennità di esproprio - la circostanza che, in ipotesi, la Corte d'appello abbia giudicato in unico grado, dal momento che il mancato accoglimento della domanda imponeva ugualmente ai AN l'onere di gravare la sentenza con ricorso per Cassazione se volevano evitare il passaggio in giudicato sul capo relativo.
Anche ad ammettere, tuttavia, che la Corte d'appello di Catania, una volta investita del gravame contro la sentenza del Tribunale di CA, abbia deciso in funzione di giudice unico ex art. 19 legge n. 865/1971, la sentenza impugnata sarebbe andata comunque ultra petita,
dal momento che una simile eccezione non era stata sollevata in alcun modo dai AN. La stessa Corte, poi, ha omesso di controllare se si fosse verificata la prescrizione dell'azione e non ha rimesso la causa nel ruolo in modo da per consentire alla attuale ricorrente la espressa reiterazione della relativa eccezione, già sollevata davanti al Tribunale di Ragusa.
Il motivo è infondato. Si legge infatti testualmente nella sentenza impugnata che, secondo quanto si desume dalla decisione non definitiva emessa in data 24 giugno 1992, la Corte d'appello di Catania si era pronunciata sulla domanda di rideterminazione dell'indennità di espropriazione non già quale giudice di appello, bensì quale giudice funzionalmente competente in unico grado, ai sensi dell'art. 19 delle legge 22 ottobre 1971, n. 865, avendo correttamente ritenuto che tale norma fosse applicabile anche alle domande volte ad ottenere una revisione o un conguaglio della indennità già liquidata, ed osservando come la circostanza che la domanda fosse stata proposta al Tribunale non comportava "alcuna attuale irritualità, posto che ormai la controversia pende davanti all'organo competente a conoscerla". Alla stregua di tale pronuncia (peraltro conforme all'insegnamento del tutto pacifico di questa Corte: cfr., tra le tante, Cass. 8 ottobre 2002, n. 14376; 12 marzo 2002, n. 3654; 12 aprile 2002, n. 5263; 10 maggio 2001, n. 6480) non poteva porsi alcuna questione di giudicato sulla domanda relativa agli interessi dal momento che, avendo la Corte d'appello deciso nel merito quale giudice di primo ed unico grado, per definizione non è concepibile la formazione di un giudicato quale effetto di domande davanti ad essa non riproposte. Ciò che si trattava di accertare, dunque, non atteneva all'ambito del giudicato, ma unicamente alla verifica della tempestività e ritualità delle domande formulate innanzi alla corte d'appello di Catania;
ed avendo quest'ultima ritenuto che la domande relative agli interessi ed alla rivalutazione monetaria non potessero essere esaminate, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., perché tardivamente proposte, è di tutta evidenza che tali domande erano rimaste fuori del giudizio e che, conseguentemente, era possibile proporle innanzi al giudice competente senza che al riguardo vi fossero preclusioni da giudicato. È poi appena il caso di aggiungere che la mancata proposizione del ricorso per Cassazione avverso la sentenza 24 giugno 1992 della Corte d'appello di Catania, ha determinato il formarsi della cosa giocata esattamente nel senso che sulle domande aventi ad oggetto gli interessi e la rivalutazione monetaria non poteva esservi possibilità di esame nell'ambito del giudizio concluso con tale sentenza, salva naturalmente la possibilità di avanzarle in altro giudizio. Nè si ravvisa il vizio di ultrapetizione denunciato dalla ricorrente, giacché il rilievo che il precedente giudice si fosse pronunziato non coma giudice d'appello, ma come giudice funzionalmente competente in unico grado, attiene pur sempre all'ambito delle indagini che la Corte d'appello era tenuta a compiere, a prescindere dalle eccezioni delle parti, con riguardo alla questione del giudicato davanti ad essa sollevata. Quanto, infine, alla doglianza relativa alla prescrizione, deve esserne dichiarata l'inammissibilità per difetto del requisito della specificità dei motivi, non avendo la ricorrente in alcun modo chiarito in base a quale norma giuridica la Corte d'appello di Catania, una volta ritenuto che l'azione dei resistenti era stata esercitata per la prima volta con l'atto di appello avverso la sentenza del Tribunale di CA, avrebbe dovuto controllare - pur in mancanza di un'eccezione di parte - se si fosse verificata la prescrizione, ovvero, alternativamente, avrebbe dovuto rimettere la causa in istruttoria per consentire alla ricorrente "la reiterazione della eccezione, già sollevata davanti al Tribunale di Ragusa". Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, spese che si liquidano nella misura complessiva di Euro 6.500,00 di cui Euro 6400,00 per onorari di avvocato, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura complessiva di Euro 6.500, di cui Euro 6400 per onorari di avvocato, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2004