Sentenza 22 dicembre 2000
Massime • 4
In tema di concorso in associazione mafiosa, poiché la societas sceleris è il risultato delle condotte di promozione, organizzazione e partecipazione dei singoli, ogni apporto alla medesima, proveniente dall'esterno, non può che esser fornito mediatamente, vale a dire attraverso relazioni intrattenute con i singoli associati, in modo da rafforzarne il ruolo e di renderne più efficaci le azioni. (Fattispecie relativa ad un imprenditore che aveva accettato di svolgere la propria attività in società con alcuni membri di un clan mafioso, i quali avevano conferito al predetto denaro pertinente all'associazione).
Ai fini della configurabilità del concorso esterno nel reato di associazione mafiosa, non è richiesto per l'estraneo il dolo specifico proprio del partecipe (consistente nella consapevolezza di essere inserito nel sodalizio e nella volontà di far raggiungere allo stesso gli obiettivi che si è prefisso), bensì quello generico, rappresentato dalla coscienza e volontà di dare il proprio contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione, tramite il rapporto col soggetto qualificato, del cui dolo tipico si è al corrente. (Fattispecie relativa alla condotta di imprenditore, che, essendo consapevole della appartenenza di alcuni soggetti ad una associazione mafiosa, aveva posto in essere una attività economica realizzata -di fatto- in società con costoro e con la piena consapevolezza della provenienza del denaro fornito dai suddetti).
In tema di cause di giustificazione, nella ipotesi in cui si sia verificata cooperazione imprenditoriale tra gli appartenenti ad un sodalizio di stampo mafioso, da un lato, ed un soggetto non inserito nella predetta struttura delinquenziale, dall'altro, deve escludersi la ricorrenza della esimente dello stato di necessità in favore di quest'ultimo, che, accogliendo la proposta proveniente dalla compagine criminosa, si giovi, al contempo, dell'esistenza della associazione e ne tragga benefici in termini di protezione e di finanziamento.
L'esistenza del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa non è esclusa dalla presenza nell'ordinamento del reato di cui all'art. 378 comma 2 cod. pen. (favoreggiamento personale aggravato), che concerne solo una particolare forma di aiuto, prestato per agevolare l'elusione delle investigazioni e la sottrazione alle ricerche della autorità, ne' da quella del reato di cui all'art. 418 cod.pen., che incrimina solo l'assistenza agli associati, ne', infine, dalla previsione di cui all'art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, che è circostanza relativa ai singoli reati, diversi da quello associativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/12/2000, n. 6929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6929 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GUIDO IETTI - Presidente - del 22/12/2000
1. Dott. ANDREA COLONNESE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIULIANA FERRUA - Consigliere - N. 2134
3. Dott. ALFONSO AMATO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. EMILIO MALPICA - Consigliere - N. 49927/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
LO GI nato in [...] il [...];
LO AN nato in [...] il [...];
IO NN nato in [...] il [...];
DI ON nato in [...] il [...];
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo l'8/6/99. Visti gli atti, la sentenza denunciata, ed i ricorsi e le memorie aggiunte.
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Iadecola che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. Uditi i difensori avv.ti S. Traina, M. Gemelli, A. Reina, F. Coppi. Svolgimento del procedimento e motivi della decisione. Con sentenza 22-12-97 il Gup presso il Tribunale di Palermo, a seguito di giudizio abbreviato, dichiarava LO GI, LO AN, IO NN responsabili del reato di cui all'art. 416 bis c. 4, 5 c.p., per avere concorso nelle attività dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra e nel perseguimento dei suoi interessi (mettendo in modo continuativo a disposizione di esponenti di rilievo di detto sodalizio e della famiglia OC ed in particolare di NG LE, capo mandamento, la propria attività imprenditoriale, il proprio credito e le conoscenze acquisite presso gli istituti bancari e la P.A. e consentendo agli appartenenti all'organizzazione criminosa, avente natura armata, di reimpiegare i proventi delle attività delittuose della stessa) nonché del reato di cui agli artt. 110, 648 bis c.p. e 7 D.L. 152/91 per avere in concorso tra di loro, quali soci della TE s.r.l., fittiziamente intestato a questa società un complesso industriale sito in Palermo, via U. La Malfa n. 80, in realtà di proprietà di II RE e di AM OM GI, esponenti di rilievo di Casa Nostra in modo da occultare la provenienza delittuosa di tale immobile, costituente reimpiego di attività illecite del gruppo, quali il traffico di stupefacenti e le estorsioni, con le aggravanti di avere commesso il fatto nell'esercizio di un'attività imprenditoriale ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra;
dichiarava altresì DI ON responsabile del reato di cui all'art. 416 bis c. 4, 5 c.p., per avere concorso nelle attività dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra e nel perseguimento dei suoi interessi (mettendo in modo continuativo a disposizione di esponenti di rilievo di detto sodalizio e del mandamento di Porta Nuova, ed in particolare di MI RE e CU RE, la sua attività imprenditoriale e consentendo agli appartenenti all'organizzazione criminosa, avente natura armata, di reimpiegare i proventi delle attività delittuose della stessa) ponché del reato di cui agli artt. 81, 648 ter c.p. e 7 D.L. 152/91 per avere, quale amministratore della CO.SE.DA s.r.l. e della SE.A.CO s.r.l., con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, reimpiegato nelle suddette società, e segnatamente nell'acquisto di alcuni terreni e nella realizzazione di numerosi edifici, denaro proveniente dal traffico di stupefacenti posto in essere da NC RE, La AR CO, ON RE ed altri componenti di spicco di Cosa Nostra, con le aggravanti di avere commesso il fatto nell'esercizio di un'attività imprenditoriale ed al fine di agevolare l'attività dell'associazione mafiosa Cosa Nostra;
con la continuazione tra gli addebiti e con la diminuente del rito condannava i citati soggetti a pena ritenute di giustizia ed ordinava la confisca del patrimonio delle società facenti capo agli imputati, delle quote sociali e dei depositi nella loro disponibilità. La Corte di appello, con sentenza 8-6-99, riduceva la pena inflitta a LO AN e confermava nel resto l'impugnata decisione;
avverso la pronuncia di secondo grado hanno ora proposto ricorso per cassazione gli imputati negli infradescritti termini. LO GI e IO NN.
1 - Violazione degli artt. 110, 416 bis c.p. e manifesta illogicità della motivazione sulla ritenuta sussistenza del loro concorso nel reato associativo.
2 - Violazione artt. 110, 648 bis c.p., 7 Dl 152/91; manifesta illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità per il riciclaggio.
3 - Violazione dell'art. 416 bis c.p.; manifesta illogicità di motivazione;
mancata assunzione di prova decisiva in punto confisca.
4 - Violazione di legge e manifesta illogicità di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.
Con il primo motivo si è assunto: che l'apporto di soggetti estranei, reclutati in forma occasionale e per lo svolgimento di funzioni fungibili, non può avere efficacia decisiva sull'esistenza e l'operatività del vincolo;
che il dolo del concorrente esterno deve coincidere con quello postulato per il reato associativo;
che nel caso concreto erano intervenute relazioni solo con taluni associati che cercavano di reimpiegare i loro illeciti proventi;
che non v'era prova appagante che gli imputati avessero aderito al pactum sceleris.
Si è poi sostenuto che la partecipazione di Cosa Nostra all'attività imprenditoriale del LO era stata imposta (così come in precedenza veniva imposto un "pizzo") e che pertanto la condotta dei predetti non corrispondeva ad una libera scelta:
erroneamente e senza adeguata motivazione la Corte di appello aveva escluso l'esistenza di "cause di inesigibilità di un comportamento diverso".
La Corte osserva.
In tema di concorso in associazione mafiosa, il contributo esterno può essere occasionale e fungibile: ciò che conta è che esso incida, in un determinato momento, sul mantenimento o consolidamento del vincolo, il che si verifica anche per effetto di azioni non continuative e di prestazioni, in teoria e per la loro natura, suscettibili di essere fornite da varie persone svolgenti la stessa attività, nella fattispecie da altri imprenditori. Nè vale obiettare che i rapporti avevano riguardato unicamente singoli individui.
Poiché l'associazione è il risultato appunto delle condotte di promozione, organizzazione, partecipazione dei singoli, ogni apporto alla medesima, proveniente dal di fuori, non può che essere dato mediatamente, attraverso questi ultimi, rafforzando il loro ruolo e la loro azione di adepti. Del resto è indubbio che la figura criminosa in questione si realizzi quando un imprenditore accetti di svolgere la propria attività in società con i membri di un clan mafioso i quali conferiscono denaro pertinente all'associazione: una tale collaborazione invero è atta ad aumentare la potenzialità economica del gruppo, consentendogli di reimpiegare il denaro di origine illecita e di ricavare ulteriori utili.
Al proposito i giudici di merito hanno evidenziato che i collaboratori (NG ed LM) ebbero a riferire che i conferimenti operati dai singoli mafiosi erano da imputarsi globalmente "alla famiglia" della OC e che del pari la divisione dei profitti doveva avvenire con attribuzione del 50% ai membri del sodalizio così unitariamente considerati nonché a precisare che agli imprenditori non venne più richiesto il cosiddetto "pizzo": a fronte di tali emergenze, contrariamente all'assunto dei ricorrenti, la situazione fattuale risulta correttamente valutata quale integrante concorso esterno.
Sotto il profilo soggettivo, si puntualizza che è ipotizzabile concorso in un reato a dolo specifico con dolo generico, essendo sufficiente che l'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice sussista in capo ad almeno uno dei concorrenti. Di conseguenza, ai fini della configurabilità di concorso esterno nel delitto associativo non è richiesto, per l'estraneo, il dolo specifico proprio del partecipe, che consiste nella consapevolezza di essere inserito nel sodalizio e nella volontà di fargli raggiungere gli obiettivi che si è prefisso, bensì quello generico, rappresentato dalla coscienza e volontà di dare il proprio contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione tramite il rapporto col soggetto qualificato, del cui dolo tipico si è al corrente. (Cass. S.U. 14-12-95 n. 000 30 RV.202904). Orbene, poiché è stata individuata cosciente e voluta attività economica realizzata di fatto in società con vari personaggi che gli imprenditori sapevano essere membri dell'associazione, con piena rappresentazione della provenienza del denaro dai predetti fornito e da essi imputati utilizzato, l'elemento psicologico risulta correttamente ritenuto e rimane indifferente la mancata adesione degli imputati al patto societario e la specifica volontà di realizzarlo;
specificatamente, alla luce del sopra richiamato accordo sui versamenti e sugli utili e dell'esonero dal "pizzo", la tesi difensiva sviluppata nella memoria aggiunta - di assenza di consapevolezza - non può che essere disattesa.
Infine non giova asserire che il comportamento tenuto non sarebbe stato espressione di libera scelta.
Il principio di inesigibilità di una diversa condotta, nel nostro sistema, può trovare collocazione e spazio unicamente nell'ambito delle cause di esclusione della punibilità, oggettiva o soggettiva, espressamente codificate, perché le condizioni ed i limiti di applicazione delle norme penali sono posti dalle norme stesse. (Cass.31-5-93 n. 00 973 RV. 194384; Cass. 3-5-96 n. 0 4441 RV. 204423).
Con riguardo a cooperazione richiesta dai soci di un sodalizio di stampo mafioso ad un estraneo, e precipuamente per ciò che attiene a pretesa di svolgimento di attività imprenditoriale in comune, deve escludersi la ricorrenza dell'esimente dello stato di necessità per colui che accolga la proposta, al contempo giovando all'associazione e traendo, esso medesimo, benefici in termini di protezione e di finanziamento: invero l'imprenditore potrebbe sottrarsi ad eventuale atteggiamento di imposizione ricorrendo all'autorità e d'altro canto si profila una sua adesione interessata e non certo determinata dalla necessità di cui all'art. 54 c.p. Con il secondo motivo è stato dedotto che le accuse del NG e dell'Azelmo - sulle vicende dell'immobile sito in via La Malfa, fittiziamente intestato alla s.r.l. TE UZ (di cui gli imputati erano soci) ed in realtà di proprietà di II RE e AM OM - erano prive di riscontri e contraddittorie. Le censure si risolvono nell'invocare una lettura delle risultanze diversa da quella operata nel provvedimento impugnato, nel cui apparato argomentativo non sussiste, invero, alcun vizio di logicità.
In particolare il giudizio sull'attendibilità del racconto dei collaboranti non può dirsi inficiato dall'avere costoro riferito che la società di fatto tra gli imputati ed i membri del clan mafioso nell'esercizio dell'attività imprenditoriale sarebbe venuta meno nell'89: la circostanza, posto che l'apporto dell'estraneo per sua natura non riveste carattere di stabilità, non è in contrasto con successiva specifica operazione di riciclaggio, temporalmente collocata l'11-5-93, specie considerato che i giudici di merito hanno sottolineato che l'interruzione dei rapporti societari era stata determinata dal fatto che gli utili non fossero stati quelli sperati. Così pure non si palesa inverosimile il racconto dei predetti circa l'avere gli imputati stipulato un mutuo per giustificare l'acquisto in questione, nonostante che il II fosse contrario: l'affermazione della Corte territoriale sulla possibilità di un diverso successivo atteggiamento del II stesso è del tutto consequenziale rispetto al fatto storico dell'avvenuta stipulazione;
inoltre non deve sottacersi che la menzionata contrarietà fu relativa esclusivamente ad una modalità dell'azione riguardante gli imprenditori, per cui l'irrilevanza alla medesima attribuita trova congrua giustificazione. In ordine ai riscontri alle citate propalazioni, va ricordato che esse, avendo identico contenuto, sono idonee a riscontrarsi a vicenda.
Infatti le chiamate di correo convergenti, una volta che ciascuna di esse abbia superato il vaglio della attendibilità intrinseca, divengono concorrenti mezzi di prova dotati di valenza dimostrativa più accentuata rispetto alla chiamata corroborata da "altri elementi di prova" di natura oggettiva che esplichino semplice funzione di conferma. (Cass. 30-7-96 n.0 7627 RV. 206591). I giudici di merito hanno comunque individuato due elementi a conforto, di carattere logico: l'ammontare del corrispettivo apparentemente versato (indicato in lire 1.800.000.000) di gran lunga inferiore al valore effettivo del bene (5 miliardi, come da stima effettuata per conto del Banco di Sicilia al momento dell'accensione del mutuo) e le modalità di pagamento dell'IVA mediante assegni tratti sul conto della società, nel momento stesso in cuì questa aveva invece provveduto al saldo con autorizzazione rilasciata alla società venditrice a prelevare la somma dovuta dal proprio conto corrente presso il Banco di Sicilia.
Inammissibili sono i rilievi di fatto al proposito svolti dai ricorrenti;
ne' può denunciarsi la non decisività dei menzionati dati: poiché questi si aggiungono ad un contesto già di per sè idoneo a confermare l'accusa, è sufficiente la loro conciliabilità con le altre risultanze.
Il terzo motivo è relativo alla confisca ed si fonda, sotto tutti i suoi profili, sull'erroneo presupposto che la misura sia stata ordinata a causa della ritenuta indisponibilità finanziaria dei soci alle operazioni effettuate.
Invece il giudice d'appello ha ancorato la disposizione ablativa, ai sensi dell'art. 416 bis c. 7 c.p.p., esclusivamente alla natura di corpo di reato dei beni rispetto al reato associativo per cui intervenne condanna: avendo gli imputati posto a disposizione dell'associazione l'intera loro organizzazione imprenditoriale, tutti i beni costituenti il compendio aziendale delle società del gruppo LO avevano costituito supporto alla medesima ed erano quindi serviti a commettere il reato.
Orbene siffatta ragione della decisione non è stata oggetto di critica, per cui il motivo così come proposto e ribadito in memoria aggiunta è inconferente.
Per i libretti di deposito intestati a terzi, manca nei ricorrenti l'interesse alla rimozione della misura.
Infondata è la doglianza sub 4.
La Corte territoriale, nell'escludere la concessione delle attenuanti generiche, si è attenuta ad un parametro legislativamente previsto, rappresentato dalla gravità del fatto reato, colta sotto plurimi aspetti: durata della condotta, entità delle somme occultate, caratura criminale dei soggetti favoriti, apporto fornito all'associazione nel suo complesso.
Siffatti riferimenti implicano la ritenuta soccombenza di eventuali elementi favorevoli all'imputato, per i quali non si imponeva dunque onere di esplicita esposizione (Cass. 25-11-92 n. 11361 RV. 192381;
Cass. 31-3-94 n. 0 3772 RV. 196880; Cass. 4-11-99 n. 12496 RV. 214570).
1 - Violazione degli artt. 110, 416 bis c.p. e manifesta illogicità della motivazione.
Per le considerazioni che coincidono con quelle del LO GI e del IO, si rinvia a quanto detto in precedenza. L'ulteriore difesa - secondo cui, essendo il LO AN semplice capo cantiere, non poteva avere concorso, ne' sotto il profilo oggettivo ne' sotto quello soggettivo, nel delitto associativo - si sostanzia in affermazioni in contrasto con il quadro riportato nella sentenza gravata, là ove è stato segnalato che il ricorrente ebbe personalmente rapporti con appartenenti a Cosa Nostra, l'LM ed il MU, e che egli, quale socio in tutte le società del gruppo ed anche amministratore di taluna di esse, fu partecipe di importanti operazioni inerenti la vita delle medesime (conferimenti, anticipazioni, rimborsi).
2 - Violazione artt. 110, 648 bis c.p., 7 Ld. 152/91; manifesta illogicità della motivazione.
3 - Violazione 416 bis c.p.; manifesta illogicità di motivazione;
mancata assunzione di prova decisiva.
4 - Violazione di legge e manifesta illogicità di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.
Questi motivi sono identici a quelli avanzati dal LO GI e dal IO e pertanto essi vengono disattesi in base alle già esposte ragioni.
DI ON.
1 - Violazione degli artt. 110, 416 bis per essersi erroneamente ritenuto che la condotta del ricorrente avesse realizzato concorso esterno nel reato di associazione mafiosa.
2 - Violazione degli artt. 110, 416 bis c.p., stante l'impossibilità giuridica di ipotizzare concorso di persone estranee nel delitto associativo.
3 - Violazione artt. 81 c.p., 533 c.p.p. per omessa indicazione della pena per il reato più grave e dell'aumento per la continuazione.
4 - Mancanza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche. Procedendo in ordine logico si osserva.
Il secondo motivo è infondato.
Secondo l'insegnamento ormai consolidato di questa Corte, il concorso eventuale o esterno nel reato associativo è giuridicamente concepibile e si realizza ogni qualvolta un soggetto, senza essere inserito nella struttura del sodalizio criminoso e cioè senza avere ivi un proprio ruolo, svolga con coscienza e volontà un attività che valga a rappresentare un contributo causale apprezzabile al perseguimento delle finalità proprie dello stesso. (a partire da Cass. S.U. 28-12-94 n. 000 16 RV. 199386 si veda: Cass. 14-12-95 n.000 30 RV. 202904; Cass. 13-6-97 n. 0 5649 RV. 208904; Cass. 20-4-00 n. 0 4893 RV. 215963) In altre parole, concorrente eventuale o esterno nel reato de quo è colui che non vuole far parte dell'associazione e che l'associazione non chiama a "fare parte", ma al quale essa si rivolge per affidargli un compito che esula dalla normalità, ossia diverso da quello degli associati, diretto a gestire situazioni alle quali l'organizzazione non è in grado di provvedere, perlomeno al momento, o che ritiene opportuno non affrontare autonomamente.
In particolare va respinto l'assunto del ricorrente che il concorso postuli identità volitiva dei singoli concorrenti: all'uopo si ribadiscono i principi enunciati sub 1 del ricorso del LO GI e del IO.
Nè la figura de qua è esclusa dall'avere il legislatore, all'art.378 c. 2 c.p., contemplato il favoreggiamento personale, con specifico riferimento a commesso delitto associativo ex art. 416 bis c.p.: basti rilevare che tale disciplina concerne solo una particolare forma di aiuto, quello prestato per agevolare l'elusione delle investigazioni e la sottrazione alle ricerche dell'autorità, dal quale esula da ogni ipotesi di concorso. Analoga è la situazione con riguardo all'art. 418 c.p. che incrimina l'assistenza agli associati;
del pari la Previsione dell'aggravante di cui all'art. 7 DL. 152/91, essendo la circostanza relativa a singoli reati diversi da quello associativo, non può essere utilizzata per negare la configurabilità del concorso esterno.
Nel primo motivo viene apoditticamente affermato che il DI si era limitato ad agire in società con il MI, senza mai contribuire a rafforzare o mantenere in vita, neppure in minima parte, l'apparato strutturale dell'ente criminale. La Corte territoriale, al contrario, ha posto in luce che l'imputato ebbe sistematicamente rapporti con numerosi soggetti di sicura fede mafiosa, impiegando nello svolgimento della sua attività imprenditoriale il denaro realizzato dalla famiglia di Porta Nuova e costituente provento di rapine, estorsioni e traffico di stupefacenti: a fronte di questo contesto la conclusione positiva, sul concorso del predetto nel reato di cui all'art. 416 bis c.p., è assolutamente corretta e conforme all'impostazione giurisprudenziale che sopra si è illustrata;
d'altro canto l'accertamento dei giudici di merito non è stato investito da denuncia ai sensi dell'art. 606 lett. e c.p.p. Infondata è la doglianza sub 4, identica a quella avanzata sul punto dagli altri imputati. La censura contenuta nel terzo motivo, riconosciuto che la pena inflitta è legale, è preclusa perché non proposta in appello.
Conclusivamente s'impone il rigetto dei ricorsi, con condanna degli impugnanti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte,
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2001