Cass. pen., sez. V, sentenza 22/12/2000, n. 6929
CASS
Sentenza 22 dicembre 2000

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime4

In tema di concorso in associazione mafiosa, poiché la societas sceleris è il risultato delle condotte di promozione, organizzazione e partecipazione dei singoli, ogni apporto alla medesima, proveniente dall'esterno, non può che esser fornito mediatamente, vale a dire attraverso relazioni intrattenute con i singoli associati, in modo da rafforzarne il ruolo e di renderne più efficaci le azioni. (Fattispecie relativa ad un imprenditore che aveva accettato di svolgere la propria attività in società con alcuni membri di un clan mafioso, i quali avevano conferito al predetto denaro pertinente all'associazione).

Ai fini della configurabilità del concorso esterno nel reato di associazione mafiosa, non è richiesto per l'estraneo il dolo specifico proprio del partecipe (consistente nella consapevolezza di essere inserito nel sodalizio e nella volontà di far raggiungere allo stesso gli obiettivi che si è prefisso), bensì quello generico, rappresentato dalla coscienza e volontà di dare il proprio contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione, tramite il rapporto col soggetto qualificato, del cui dolo tipico si è al corrente. (Fattispecie relativa alla condotta di imprenditore, che, essendo consapevole della appartenenza di alcuni soggetti ad una associazione mafiosa, aveva posto in essere una attività economica realizzata -di fatto- in società con costoro e con la piena consapevolezza della provenienza del denaro fornito dai suddetti).

In tema di cause di giustificazione, nella ipotesi in cui si sia verificata cooperazione imprenditoriale tra gli appartenenti ad un sodalizio di stampo mafioso, da un lato, ed un soggetto non inserito nella predetta struttura delinquenziale, dall'altro, deve escludersi la ricorrenza della esimente dello stato di necessità in favore di quest'ultimo, che, accogliendo la proposta proveniente dalla compagine criminosa, si giovi, al contempo, dell'esistenza della associazione e ne tragga benefici in termini di protezione e di finanziamento.

L'esistenza del delitto di concorso esterno in associazione mafiosa non è esclusa dalla presenza nell'ordinamento del reato di cui all'art. 378 comma 2 cod. pen. (favoreggiamento personale aggravato), che concerne solo una particolare forma di aiuto, prestato per agevolare l'elusione delle investigazioni e la sottrazione alle ricerche della autorità, ne' da quella del reato di cui all'art. 418 cod.pen., che incrimina solo l'assistenza agli associati, ne', infine, dalla previsione di cui all'art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, che è circostanza relativa ai singoli reati, diversi da quello associativo.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 22/12/2000, n. 6929
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6929
    Data del deposito : 22 dicembre 2000

    Testo completo