Cass. pen., sez. III, sentenza 21/05/2014, n. 37755
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Sentenza 21 maggio 2014

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Il reato di frode nell'esercizio del commercio, per le condotte antecedenti al 30 giugno 2013, non è integrato dalla immissione sul mercato del prodotto DOP denominato "mozzarella di bufala campana", che sia stata realizzata in caseifici non dedicati esclusivamente a tale produzione o all'interno di stabilimenti nei quali siano detenute anche materie prime e cagliate diverse da quelle idonee alla lavorazione del predetto alimento, in quanto l'art. 1 del D.M. 10 aprile 2013, che ha stabilito la separazione degli stabilimenti destinati alla produzione della mozzarella di bufala DOP da quelli in cui ha luogo la preparazione di altri formaggi non è applicabile ai fatti posti in essere in epoca antecedente alla sua entrata in vigore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 21/05/2014, n. 37755
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37755
    Data del deposito : 21 maggio 2014

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