Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/1998, n. 1496
CASS
Sentenza 11 marzo 1998

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I limiti della cognizione della Corte di cassazione, anche in relazione ai provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure cautelari, devono essere individuati nell'ambito della specifica previsione normativa contenuta nell'art. 606 cod. proc. pen. Ne consegue che, qualora venga denunciato il vizio di motivazione di un'ordinanza, tale vizio, per poter essere rilevato, deve assumere i connotati indicati dalla lett. e)- di detto articolo, e cioè riferirsi alla mancanza della motivazione o alla sua manifesta illogicità, risultante dal testo stesso del provvedimento. È, invece, esclusa la possibilità di una verifica della rispondenza delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata alle acquisizioni processuali o di una "rilettura" degli elementi di fatto, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini. Conseguentemente, il travisamento di fatto in tanto può essere oggetto del sindacato di legittimità, in quanto il ricorrente deduca e dimostri di avere rappresentato al giudice del riesame gli elementi dai quali questi avrebbe potuto rilevare il detto travisamento, sicché la Corte di cassazione possa, a sua volta, desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come quegli elementi siano stati valutati.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/1998, n. 1496
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1496
Data del deposito : 11 marzo 1998

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