Sentenza 11 marzo 1998
Massime • 1
I limiti della cognizione della Corte di cassazione, anche in relazione ai provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure cautelari, devono essere individuati nell'ambito della specifica previsione normativa contenuta nell'art. 606 cod. proc. pen. Ne consegue che, qualora venga denunciato il vizio di motivazione di un'ordinanza, tale vizio, per poter essere rilevato, deve assumere i connotati indicati dalla lett. e)- di detto articolo, e cioè riferirsi alla mancanza della motivazione o alla sua manifesta illogicità, risultante dal testo stesso del provvedimento. È, invece, esclusa la possibilità di una verifica della rispondenza delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata alle acquisizioni processuali o di una "rilettura" degli elementi di fatto, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini. Conseguentemente, il travisamento di fatto in tanto può essere oggetto del sindacato di legittimità, in quanto il ricorrente deduca e dimostri di avere rappresentato al giudice del riesame gli elementi dai quali questi avrebbe potuto rilevare il detto travisamento, sicché la Corte di cassazione possa, a sua volta, desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come quegli elementi siano stati valutati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/1998, n. 1496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1496 |
| Data del deposito : | 11 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Enzo PIROZZI Presidente del 11.3.1998
1. Dott. Vito LA GIOIA Consigliere SENTENZA
2. " Paolo BARDOVAGNI Cons.relatore N. 1496
3. " Vincenzo Luigi TARDINO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Angelo VANCHERI Consigliere N. 315/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MA EN, n.
3.7.1940 ad Acerra
avverso l'ordinanza in data 7.11.1997 del Tribunale di Bologna Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Bardovaqni Udite le conclusioni del P.M., che chiede il rigetto del ricorso OSSERVA:
MA EN, tramite il difensore, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in data 7.11.1997 del Tribunale di Bologna che, in sede di riesame, aveva confermato il provvedimento impositivo della custodia in carcere emesso il 22.10.1997 dal G.I.P. presso il Tribunale di Modena in ordine a tentativo di incendio nel Duomo della città. Denuncia:
1) travisamento delle risultanze processuali, illogicità di motivazione e violazione di legge in ordine alla qualificazione del fatto, che doveva ricondursi all'ipotesi di danneggiamento (eventualmente con mero pericolo di incendio) in quanto la potenzialità diffusiva del fuoco appiccato ad uno degli ingressi della chiesa era stata desunta dalla rilevante quantità del combustibile usato (o piuttosto, in effetti, dalla capacità massima della tanica vuota rinvenuta sul posto) senza considerare le conclusioni dalla consulenza tecnica in atti, che dimostravano come le fiamme non si fossero estese, e non avrebbero potuto estendersi, oltre il legno della porta, al di là della quale esisteva materiale ignifugo;
2) travisamento dei fatti e carenza di motivazione in ordine agli indizi a carico del ricorrente, ricavati illogicamente dalla sua presenza sul luogo, di cui aveva fornito congrua spiegazione (vi transitava per tornare a casa da una pizzeria), da una telefonata anonima di avvertimento alla Polizia, da un forte odore di idrocarburi dei suoi abiti (spiegabile con il transito in prossimità delle fiamme) e da un analogo fatto da lui posto in essere nel Tribunale cittadino, peraltro con diverse modalità. In proposito va preliminarmente osservato che i limiti della cognizione della Corte di Cassazione, anche in relazione ai provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure cautelari, devono essere individuati nell'ambito della specifica previsione normativa contenuta nell'art. 606 C.P.P.. Ne consegue che, qualora venga denunciato il vizio di motivazione di un'ordinanza, tale vizio, per poter essere rilevato, deve assumere i connotati indicati alla lett. e) dell'art. citato, e cioè riferirsi alla mancanza della motivazione o alla sua manifesta illogicità, risultante dal testo stesso del provvedimento (cfr., per tutte, Cass., Sez. Un., 12.12.1994, De Lorenzo); è invece esclusa la possibilità di una verifica della rispondenza delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata alle acquisizioni processuali o di una "rilettura" degli elementi di fatto, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini. Conseguentemente, il travisamento di fatto in tanto può essere oggetto del sindacato di legittimità, in quanto il ricorrente deduca e dimostri di avere rappresentato al giudice del riesame gli elementi dai quali questi avrebbe potuto rilevare il detto travisamento, sicché la Corte di Cassazione possa, a sua volta, desumere dal testo del provvedimento impugnato se e come quegli elementi siano stati valutati (cfr., per l'affermazione in generale del principio in tema di impugnazione, Cass., Sez. Un., 2.7.1997, Dessimone e altri).
Così delimitato l'ambito del controllo consentito a questa Corte, il ricorso si rivela infondato. Non è infatti ravvisabile dall'esame della motivazione alcun vizio logico nella valutazione dei singoli indizi, ne' nella loro coordinata disamina, in base alla quale è stato espresso un giudizio di gravità tale da realizzare quella qualificata probabilità di colpevolezza che consente l'emissione della misura custodiale;
neppure risultano pretermessi elementi rilevanti di segno contrario. Quanto alla configurabilità del tentativo di incendio (su cui v., da ultimo, Cass., Sez. I, 7.7.1997, D'Avanzo) l'univocità e l'idoneità degli atti compiuti a cagionare un fuoco con caratteristiche di intensità e diffusività tali da porre in pericolo la pubblica incolumità sono state logicamente desunte dalla natura e quantità del combustibile utilizzato (sicuramente adeguato, come riconosce lo stesso ricorso, a distruggere il portone esterno di legno) e dalle caratteristiche dell'obbiettivo che, per tecnologia costruttiva (trattasi, notoriamente, di edificio del dodicesimo secolo) e destinazione, e pur in presenza di qualche moderna precauzione, contiene necessariamente elementi ed arredi tali da dare esca alle fiamme o subirne gravi conseguenze. Nè, essendo contestato il delitto tentato sul presupposto che l'incendio non si è sviluppato per tempestivo intervento della forza pubblica, vale ad escludere la responsabilità la circostanza che le tracce lasciate dal fuoco interessino solo la porta e la pavimentazione esterna.
Quanto all'attribuzione del fatto, gli indizi considerati (presenza sul posto, abiti impregnati di esalazioni di idrocarburi e analogie con il fatto precedentemente commesso nel palazzo di giustizia, compresa la segnalazione alla Polizia, nel caso di specie comprovata dalla memoria del cellulare) pur se, singolarmente considerati, di portata possibilistica e non univoca sono ragionevolmente apprezzati, con valutazione globale ed unitaria, come elementi di elevato valore dimostrativo.
Il ricorso va perciò respinto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 23 L. n. 332/1995. Così deciso in Roma, il 11 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 1998