Sentenza 17 novembre 1998
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, l'ordinanza del tribunale del riesame che conferma il provvedimento impositivo recepisce, in tutto o in parte, il contenuto di tale provvedimento, di tal che l'ordinanza cautelare e il provvedimento confermativo di essa si integrano reciprocamente, con la conseguenza che eventuali carenze motivazionali di un provvedimento possono essere sanate con le argomentazioni addotte a sostegno dell'altro.
Commentario • 1
- 1. Lecito registrare conversazioni alle quali si prende parte (Cass.5241/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 ottobre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/11/1998, n. 3678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3678 |
| Data del deposito : | 17 novembre 1998 |
Testo completo
composta dagli illustrissimi Signori Camera di consiglio
Dott. FORTUNATO PISANTI Presidente del 17.11.1998
Dott. TITO GARRIBBA Consigliere SENTENZA
Dott. ANTONINO ASSENNATO Consigliere N.3678
Dott. EUGENIO AMARI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. GIOVANNI CONTI Consigliere N.31524/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da
IA AR, nato ad [...] il [...];
LL LV, nato ad [...] il [...], avverso la ordinanza 14.5.1998 del Tribunale del riesame di Catania. Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Assennato;
udite le conclusioni del Procuratore Generale, che in persona di Sostituto, dottor Antonio Albano, che ha chiesto l'annullamento con rinvio;
osserva
IN FATTO
Con ordinanza del 22.4.1998 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania applicava la custodia cautelare in carcere a RO BI e a AT OS, indagati con altri per numerosi delitti di rapina, nonché di ricettazione, detenzione e porto di armi da fuoco.
Fondava la decisione essenzialmente sulle dichiarazioni di collaboratori di giustizia di reputata attendibilità. Sulle richieste di riesame del BI e del OS, il Tribunale di Catania con decisione del 14.5.1999 confermava la predetta ordinanza nei confronti del BI solo quanto alla rapina in danno dell'agenzia della Banca del Sud in Giarre-Macchia commessa coi connessi reati in tema di armi il 2.12.1991, e nei confronti del OS solo quanto alla rapina in danni dell'agenzia della medesima Banca ad Acireale, coi connessi reati relativi alle armi commessa ad Acireale il 5.2.1990, rilevando per l'uno e per l'altro che solo in tali casi la chiamata in correità del PA risultano riscontrate, per il primo, dalle dichiarazioni del collaborante SC.
Rilevava che, mentre le dichiarazioni accusatorie del PA erano rimaste prive di riscontri e pertanto non erano sufficienti a radicare in fatto la misura adottata quanto alle altre rapine contestate ai due indagati, quanto a quella contestata al OS, consumata in data anteriore all'entrata in vigore della legge 203/1991, andava esclusa dalla contestazione l'aggravante di cui all'art.7 di detta legge.
Con separati atti ricorrono per Cassazione entrambi gl'indagati e chiedono in primo luogo dichiararsi la perdita di efficacia dell'ordinanza custodiale e, in ogni caso, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
Al fine denunziano entrambi
1. violazione dell'art.309/10, c.p.p.
a) perché il Tribunale, depositato entro il 14.5.1989 - termine stabilito ai sensi della norma predetta - il dispositivo del provvedimento impugnato, ne ha depositato la motivazione solo il 26 Giugno successivo - cioè cinquantatrè giorni dopo aver ricevuto gli atti - così "vanificando il fine di massima celerità evidenziato dalla fissazione dei termini processuali" - anche perché l'ignoranza della motivazione adottata non consente di esperire il ricorso per cassazione - e così ancora una volta "frustrando le ragioni dell'indagato" e determinando per tale via la perdita di efficacia dell'ordinanza;
b) perché ritenere il precetto di legge soddisfatto col deposito del dispositivo non è consentito senza pregiudizio dei principi codificati agli artt.3 e 24 della Costituzione dettati a tutela della libertà personale e della effettività del diritto di difesa;
2.violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione all'art.292/2 lett. c) e c bis c.p.p.
a) perché il Giudice del riesame ha ritenuto rispettosa del precetto di legge la valutazione generica e non individualizzata dalle esigenze cautelari fatta dal Gip;
b) perché così facendo, i giudici di merito in violazione delle norme di legge predette non hanno accertato la persistenza della esigenze cautelari nonostante il lungo lasso di tempo decorso dalla commissione dei reati ne' ha esposto le "concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'art. 274 non possono essere soddisfatte con altre misure", non potendosi ritenere che tali obblighi di legge siano superabili e superati sulla considerazione che "la contestazione dell'aggravante di aver agito avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. rendeva applicabile la sola custodia cautelare in carcere";
3. erronea applicazione di norme penalì e vizio di motivazione in relazione agli artt.273 e 274 c.p.p. perché il giudice del riesame non ha esplicitato le ragioni della ritenuta attendibilità dei collaboranti quanto al BI in particolare a) perché l'omessa specificazione delle "significative coincidenze tra quanto riferito dai collaboranti in merito ai particolari della rapina e quanto accertato dalla P.S. nell'immediatezza del fatto" .... integra .... una manifesta illogicità della motivazione;
b) perché il giudice del riesame assolutamente "non ha tenuto conto delle palesi e determinanti discordanze, evidenziate nelle note difensive";
quanto al OS
a) perché il giudice del riesame assolutamente non ha "tenuto conto delle considerazioni evidenziate dalla difesa" e in particolare I- del fatto che le dichiarazioni di RO SC, nelle quali i giudici di merito trovano riscontro a quelle del PA, non potevano essere utilizzate sia per la loro genericità sia perché non risulta dagli atti che del suo interrogatorio sia stato dato rituale avviso al difensore, sia perché il predetto fece il suo nome su espressa sollecitazione del pubblico ministero;
II- del fatto che il più dettagliato racconto del PA non indica IO AN tra i correi della rapina, il tipo di autovettura utilizzata per la fuga, la somma di denaro che la rapina fruttò a ciascun partecipante.
IN DIRITTO
I ricorsi sono infondati.
In ordine al primo dei motivi dedotti da entrambi gl'indagati va rilevato infatti che secondo il consolidato orientamento di questa Suprema Corte - espresso in particolare nelle pronunzie delle S.U. n. 7 del 17.4.1996, ric. Moni, dep. 3.7.1996, rv. 205255 205256 e n.11 del 25.3.1998, ric. Manno + 1, dep. 2.6.1998 - mentre le cause determinanti la perdita di efficacia delle ordinanze cautelari, secondo le previsioni contenute nel titolo primo del libro quarto del codice di procedura penale - non intaccando l'intrinseca legittimità
del provvedimento, ma agendo sul piano della persistenza della misura coercitiva - di regola devono esser fatte valere davanti al giudice di merito in un procedimento da quello di impugnazione, attraverso la richiesta di revoca disciplinata dagli artt.306 e ss. c.p.p. e possono essere dedotte - e quindi esaminate - in questa sede di legittimità solo per attrazione quando la questione concernente l'inefficacia sia stata proposta insieme con altre concernenti l'originaria legittimità del provvedimento impugnato, la disposizione di cui al decimo comma dell'art.309 c.p.p. deve essere intesa nel senso che è necessario e sufficiente ad impedire l'automatico effetto caducatorio il deposito - entro il decimo giorno dalla ricezione degli atti - della deliberazione adottata sulla richiesta di riesame, dovendo il deposito della motivazione sopravvenire senza alcuna influenza sull'efficacia della misura entro il termine ordinatorio dei successivi giorni cinque, di cui al'art.128 c.c.p., proprio del procedimento camerale e alla cui osservanza il giudice e tenuto anche se il suo mancato rispetto non comporta sanzioni processuali.
In tale contesto e secondo il più recente dei fermi giurisprudenziali citati è manifestamente infondati la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Nel caso in esame infatti " non è ravvisabile la violazione del diritto alla libertà personale perché il legislatore, con una scelta discrezionale e incensurabile, ha optato nel procedimento di riesame per una garanzia sostanziale del diritto di libertà da ritenersi realizzata - come richiesto dalla direttiva della legge di delega - mediante il controllo giurisdizionale nel contraddittorio delle parti, da eseguire, in un termine caducatorio correlato alla decisione del tribunale" che, "concludendo il procedimento, ne suggella il compimento con la necessaria certezza". Non "può ritenersi violato l'art.24 Cost..... non solo perché non risulta dalla norma in discussione incertezza alcuna sul termine di deposito, ma anche perché risulta ragionevolmente garantito il tempestivo esercizio del diritto di impugnazione dell'ordinanza del tribunale del riesame, con il predetto ad quem".
L'eventuale elusione del termine ordinatorio predetto rappresenta infatti "una patologia giudiziaria, caratterizzata da antidoverosità, e per ciò stesso sanzionabile civilmente e disciplinarmente, oltre che penalmente".
Questo Collegio non ha motivo - ne' alcuno nuovo o, comunque, non esaminato nelle sentenze citate ne hanno dedotto i ricorrenti - per discostarsi da tali decisioni di guisa che vanno rigettate le censure levate in punto.
Altrettanto infondato è in tutte le sue articolazioni il secondo motivo di ricorso.
Di vero, identico il tipo del delitto contestati a tutti gl'indagati, identico il tipo di obiettivo delle rapine consumate, identica la comune fedeltà alla medesima associazione per delinquere, consolidata e comprovata dalla riserva alla cassa comune del sodalizio mafioso di parte delle somme rapinate, identiche in una parola la matrice, la reiterazione, le modalità delle condotte a vario titolo di concorso loro ascritte: non si può ritenere generica in punto di esigenze cautelari una motivazione che, come quella dell'ordinanza custodiale, a tale comunanza e alla comune appartenenza ad uno stesso sodalizio mafioso nonché alla latitanza o all'irreperibilità di alcuni degl'indagati faccia riferimento per ritenere concreti sia il pericolo di reiterazione delle condotte sia quello di fuga di costoro.
D'altra parte, non potendosi fondatamente sostenere - e in proposito non è accidentale, ma molto significativa, la circostanza che i ricorsi degl'indagati, assai ammennicolati sotto altri aspetti, siano apodittici e privi di motivazione sul punto - che il semplice decorso del tempo valga di per sè e da solo a superare la presunzione di pericolosità, derivante appunto dalla stabile e perdurante appartenenza ad una medesima associazione criminale di tipo mafioso, che prevede nel suo programma la commissione di una serie indeterminata di rapine.
Rettamente quindi il giudice del riesame, mentre al fine di ancorare l'espresso giudizio di pericolosità ha fatto riferimento per il BI all'incontrastata presunzione di pericolosità, di cui all'art.275 co.3 c.p.p. derivante a suo carico dalla contestata aggravante di cui all'art.7 della legge 13.5.1991, n.152, ai fini di valutare la gravità dei delitti ascritti al OS, di fatto e al di là dell'aggravante eliminata, ha tenuto conto del generale contesto delle attività proprie di un sodalizio mafioso, nel quale i fatti risultano inseriti e che, come sopra delineato, si riverbera accentuandola sulla particolare gravità di essi e impone, anche alla stregua dei precedenti degl'indagati e della loro mancata emenda, la misura adottata come l'unica idonea a fronteggiare i pericoli già ritenuti dal primo giudice.
Quanto ai vizi di legittimità denunziati col terzo motivo di ricorso e in particolare circa il vaglio di attendibilità dei collaboranti, il Collegio deve anzitutto rilevare che l'ordinanza del tribunale del riesame non trova supporto soltanto nella motivazione inserita nel provvedimento, come i ricorrenti mostrano di ritenere, ma anche in quella supportante l'ordinanza applicativa della misura. E invero l'art.309 co.9 c.p.p. stabilisce che il giudice del riesame, all'esito della procedura di legge, annulla, riforma o conferma, anche per motivi diversi di quelli che la supportano, l'ordinanza riesaminata. Poiché con la conferma si recepisce - in tutto o in parte e, in questa seconda ipotesi, per la parte confermata, il contenuto del provvedimento al quale essa si riferisce, non par dubbio che l'ordinanza cautelare e il provvedimento confermativo di essa si integrano reciprocamente con la conseguenza che eventuali carenze motivazionali dell'un provvedimento possono essere sanate attraverso le argomentazioni addotte a sostegno dell'altro. E dato che per tale via entrambi concorrono a costituire le condizioni per una legittima privazione o limitazione della libertà personale;
esercitando il sindacato di legittimità sull'ordinanza di conferma, i giudici di merito non potevano e questa Corte non può e non deve prescindere dalla motivazione dell'ordinanza confermata (v., ex plurimis, Cass.I, 7.7.1992, n. 2785, rv.191042). Tanto chiarito, basterà rilevare che al tema dell'attendibilità il Giudice per le indagini preliminari ha dedicato una dozzina di fittissima pagine ( 49/60) dell'ordinanza custodiale, per circa metà riservate l'illustrazione dei criteri di valutazione applicati e per l'altra metà al vaglio di attendibilità dei collaboranti, di guisa che al di là delle laconiche osservazioni del giudice di secondo grado e in mancanza di specifiche censura dedotte in sede di riesame, non si può fondatamente denunziare alcun vizio di legittimità al riguardo.
Circa l'omessa specificazione, censurata dal BI, dei riscontri alle dichiarazioni dei collaboranti offerti dalle indagini di polizia giudiziaria, e facile osservare che alle pagine 102 e 103 dell'ordinanza custodiale il G.i.p., dopo aver riassunto le risultanze acquisite dagl'investigatori ha espressamente enucleato - per vero tralasciandone altri ancora più rilevanti mali l'ora meridiane della rapina, la sua effettuazione durante la pausa pranzo, l'introduzione nei locali dei due rapinatori, penetrativi attraverso un foro d'aerazione e lo sbocco interno di detto foro - ben cinque riscontri specifici con riferimento alle modalità di commissione del reato, al giorno della settimana in cui la rapina fu effettuata, al tipo di vettura utilizzata, alla somma asportata, alle caratteristiche somatiche dei due rapinatori penetrati negli uffici. L'ultima censura dedotta dal BI è infine palesemente inammissibile per la sua genericità, non risultando specificate "le palesi e determinanti discordanza, evidenziate nelle note difensive" dal medesimo.
Quanto invece alle analoghe censure levate dal OS va rilevato in primo luogo che egli tace del tutto sia in ordine alla valenza probatoria dello scritto olografa dello SC, cui in primis si riferisce il G.i.p. nell'indicare a pagina 78 dell'ordinanza custodiale le fonti delle notizie fornite dal predetto collaborante, sia in ordine alla valenza delle dichiarazioni in proposito rese da RA NO, altro collaborante.
Ne consegue che, tali elementi di giudizio costituendo ampio e sufficiente riscontro alle dichiarazioni del PA, non mette nemmeno conto di accertare la rispondenza al vero della dedotta inutilizzabilità di parte delle dichiarazioni orali dello SC. In ordine ai particolari, cui nel suo più ammennicolato racconto non avrebbe fatto cenno il PA, è bene precisare che l'unica rapina, per la quale il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistenti a carico del OS gravi indizi di colpevolezza è quella fatta in danno dell'agenzia della Banca del Sud in Acireale e che in proposito il predetto collaborante, secondo quanto se ne dice a pagina 79 dell'ordinanza custodiale, ha riferito che il bottino di cinquanta milioni, dedotte L.
2.000.000 date allo SC e una quota "riservata alla cassa comune della organizzazione mafiosa" e materialmente consegnata dal NN allo Sciuto Sebastiano, fu diviso "in parti uguali tra il collaborante, OS, NN, CO e AI: il che pare assai ammennicolato, al di là della mancata specificazione delle singole quote.
Circa le altre notazioni, va osservato in generale che la rilevanza di una contraddizione tra diverse prove o fonti di prova testimoniali o paratestimoniali va valutata tenendo ben presente che la rappresentazione della realtà - sempre difficile, come già evidenziato dagli storiografi greci del primo secolo, perché il teste, per preciso che sia, dovrà di necessità rappresentare uno dopo l'altro, secondo memoria gli consenta, persone, luoghi, oggetti ed eventi da lui percepiti nell'immediatezza contestuale del loro divenire e della loro reciproca posizione, statica o dinamica, ogni cambiamento della quale può determinare diversa percezione e diverso apprezzamento dei medesimi fatti - varia non soltanto in relazione all'angolo di osservazione, all'interesse soggettivo all'osservatore, alle sue capacità di osservazione, alla sua vigilanza, ai tempi di allertamento della sua attenzione e all'istante nel quale i suoi organi sensoriali sono stati sollecitati da eventi in fase di svolgimento, reale o rappresentato;
ma anche in relazione alle sue capacità di memorizzazione e di efficace estrinsecazione dell'appreso.
Da ciò consegue che, mentre una totale sovrapponibilità delle dichiarazioni testimoniali o paratestimoniali è in generale - ancorché senza sicuro pregiudizio della verità - sintomatica, se non di un accordo previo dei dichiaranti, di uno scambio di informazioni tra loro e deve indurre il giudice ad un vaglio ancora più accurato e stringente di quello, già assai difficoltoso e poco maneggevole, riservato alla valutazione in genere delle dichiarazione dei collaboratori di giustizia;
le divergenze che non intaccano nella logica o nella sostanza le verità rilevanti sul piano processuale, siccome ineliminabili per le ragioni anzidette, sono per converso irrilevanti se non al fine di confermare - nel senso di escludere il previo concerto dei dichiaranti - le dichiarazioni medesime. Rettamente pertanto i giudici di merito, tenendo conto del luogo periodo di tempo trascorso dagli accadimenti narrati, della partecipazione marginale dello SC e dell'elevatissimo numero di reati, sui quali il PA ha riferito, non hanno dato peso a qualche dettaglio mancante e alla divergenza rilevata - parziale, minima e comunque non afferente direttamente alle posizioni dei ricorrenti - delle dichiarazioni dei collaboranti, significatamente - e sufficientemente in questa fase - convergenti sulla partecipazione del BI e del OS alla rapina, sulle modalità di realizzazione di questa nonché sull'ammontare della somma asportata. I ricorsi devono esser dunque rigettati.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94/1/ter disp.att. c.p.p..-
Così deciso in Roma, il 17 novembre 1998.
Depositato in cancelleria il 15 dicembre 1998