Sentenza 21 aprile 1995
Massime • 2
In tema di misure cautelari personali, per gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen. devono intendersi tutti quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa che - contenendo "in nuce" tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sè, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata probabilità di colpevolezza. (Fattispecie in tema di chiamata in correità, che la S.C. ha ritenuto debba essere valutata alla stregua di qualsiasi altro indizio, sottolineando che la sua fonte, costituita da soggetti coinvolti in vario grado nel fatto per cui si procede, giustifica il dubbio in ordine al disinteresse che la determina e, conseguentemente, la massima di esperienza secondo la quale essa, diversamente dalla testimonianza, non può in nessun caso integrare, di per sè sola, un grave indizio di colpevolezza, se non sia corroborata da riscontri estrinseci idonei a suffragarne l'attendibilità).
Affinché la chiamata in reità o correità possa assurgere a grave indizio di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen. è necessario che la stessa sia corredata da riscontri esterni - non necessariamente riferiti in modo specifico alla posizione soggettiva del chiamato, poiché l'assenza di questo ulteriore requisito, nell'ipotesi in cui non risultino elementi contrari al coinvolgimento di costui, non esclude, di per sè, anche per la naturale incompletezza delle indagini, l'attendibilità complessiva della chiamata - o quanto meno da un principio di riscontro di tale natura da confortarne la portata accusatoria, restando in ogni caso esclusa, in materia cautelare, l'applicabilità dell'art. 192 stesso codice. La sua valutazione, rimessa sempre al cauto apprezzamento del giudice di merito - insindacabile in cassazione se non sotto il profilo della manifesta assenza o illogicità della motivazione - deve svolgersi sotto un duplice profilo, intrinseco ed estrinseco. Sotto il primo profilo, il giudice è tenuto ad apprezzarne la precisione, la coerenza interna e la ragionevolezza, nonché a individuare il grado di interesse dell'autore per la specifica accusa, alla stregua della sua personalità e dei motivi che lo hanno indotto a coinvolgere l'indagato, avendo riguardo alla circostanza che lo spessore dell'attendibilità intrinseca della chiamata, è certamente influenzato dal tipo di conoscenza acquisita dal chiamante, variando secondo che costui riferisca vicende alle quali abbia partecipato o assistito, ovvero che abbia appreso "de relato". Sotto il secondo profilo, il giudice deve appurare se sussistano, o non, elementi obiettivi che la smentiscano e se la stessa sia confermata da riscontri esterni di qualsiasi natura, rappresentativi o logici, dotati di tale consistenza da resistere agli elementi di segno opposto eventualmente dedotti dall'accusato. Ne consegue che soltanto quando l'indagine del giudice di merito abbia avuto un esito positivo in ordine a entrambi i profili indicati la chiamata in correità integra un grave indizio di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 cod. proc. pen..
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Massima Nel giudizio cautelare, la gravità indiziaria ex art. 273 c.p.p. richiede la presenza di elementi dotati di consistenza logica e rappresentativa tali da fondare una qualificata probabilità di colpevolezza; nondimeno, l'unicità dell'elemento indiziario, specie se incerto o contestato sotto il profilo fonico, non può da sola giustificare l'applicazione della misura cautelare, in assenza di riscontri circa la stabilità, la consapevolezza e l'effettività del contributo partecipativo al sodalizio criminoso. (Cass. pen., sez. I, 17 ottobre 2025, dep. 21 ottobre 2025, n. 34335). La sentenza integrale Cassazione penale sez. I, 17/10/2025, (ud. 17/10/2025, dep. 21/10/2025), n.34335 …
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Uno dei presupposti giuridici onde sottoporre un soggetto a misura cautelare è la sussistenza, a suo carico, di gravi indizi di colpevolezza. In tema di misure cautelari per “gravi indizi di colpevolezza”, la cui sussistenza è richiesta dall'art. 273 c.p.p., devono intendersi tutti quegli elementi probatori a carico che – contenendo in nuce tutti o solo alcuni degli elementi strutturali della rispettiva prova – sono idonei a fondare il c.d. “fumus commissi delicti”, ossia a creare la previsione che – attraverso l'acquisizione di ulteriori elementi – gli stessi saranno idonei a dimostrare la responsabilità penale dell'indagato in ordine ai reati a lui addebitati così da ritenere probabile …
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(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 61, co. 1, n. 5) SOMMARIO: Il fatto – I motivi addotti nel ricorso per Cassazione – Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione – Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite – Conclusioni Il fatto Il Tribunale di Macerata, con sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato, aveva gli imputati colpevoli di concorso nel reato di furto pluriaggravato ex artt. 61, primo comma, n. 5 e 625, primo comma, nn. 5 e 7, cod. pen.; esclusa la recidiva semplice per uno di essi, ritenuta la recidiva reiterata specifica contestata per l'altrro, riconosciuta in favore di entrambi la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. …
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Commento alla sentenza n. 676/21 della Corte di Cassazione, sez. III Penale, depositata l'11 gennaio 2021. Il fatto Con ordinanza del 22/07/2020, il Tribunale di Milano rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse dell'indagato avverso l'ordinanza emessa il 23/06/2020 dal Giudice per le indagini preliminari, con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui all'art. 609- bis c.p. art. 609 ter c.p., n. 5 quater e art. 572 c.p. commessi in danno della propria compagna. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso l'indagato. Volume consigliato I motivi di ricorso Con il primo motivo l'indagato deduceva violazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 21/04/1995, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 21 aprile 1995 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: N. 11
Dott. Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA Presidente
1.Dott. Piero CALLÀ Componente
2. " NO TA ES " REGISTRO GENERALE
3. " Pasquale TROJANO (Rel.) " N. 35156/94
4. " EN TE "
5. " VA PI "
6. " VA D'SO "
7 " GI AN "
8. " PE OS "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OS EN nato a [...] il [...];
Di RE NT nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza 29 ottobre 1994 del G.I.P. del Tribunale di Foggia. Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Pasquale TROJANO;
Sentite le conclusioni del P.M. Avv. Generale dott. Claudio Aponte con le quali chiede il rigetto dei ricorsi;
Sentiti i difensori: Avv. VA Aricò del foro di Roma, avvocato Luigi Caravella e Avv. Domenico Di Terlizzi.
OSSERVA
1) Con ordinanza in data 29 ottobre 1994 il G.I.P. del Tribunale di Foggia ha applicato la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere - fra gli altri - a NT EN ed a Di DA NT, coindagati, il primo, per concorso in un delitto di rapina aggravata ai danni di un istituto bancario ed in reati connessi, ed il secondo per concorso in numerosi episodi di rapina aggravata ai danni di Istituti Bancari ed in reati connessi. Nell'adottare questo provvedimento il Giudice ha valorizzato le dichiarazioni rese al P.M. dal coindagato ZZ HE, che, nell'ammettere la sua diretta partecipazione ai reati, aveva formulato specifiche chiamate in correità nei confronti di terzi, indicati quali complici, fra cui Di DA e NT. Ha infatti ritenuto che tali accuse erano intrinsecamente attendibili, nonché confortate da precisi riscontri esterni.
Sotto quest'ultimo profilo - sulla premessa che la rilevanza dei gravi indizi, richiesti per l'adozione di una misura cautelare, non deve essere verificata attraverso la diretta ed integrale applicazione delle norme processuali in materia di prove - ha ritenuto che l'art.192/3 cod. proc. pen., sulla chiamata in correità, non sia direttamente applicabile ai provvedimenti cautelari, ma integri soltanto un criterio ermeneutico orientativo da adattare alle specifiche esigenze concernenti questi ultimi. Ha quindi affermato che - se la particolare cautela mostrata dal Legislatore nei confronti di tale fonte di prova imponeva di ricercarne eventuali riscontri esterni ai fini di un giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato - tali riscontri dovevano concernere l'attendibilità complessiva della chiamata e non essere necessariamente individualizzanti, cioè relativi a ciascun chiamato. Ha quindi rilevato che le accuse formulate dallo ZZ avevano trovato una precisa conferma - in ordine a diversi aspetti obbiettivi degli episodi di rapina descritti dal chiamante - nei risultati acquisiti attraverso precedenti indagini di P.G., nonché - per quanto riguardava il coinvolgimento nei detti reati dei coindagati CU NI e HE e di AT PE - nelle medesime indagini e nelle dichiarazioni rese da altri collaboranti. Lo spessore di tali riscontri, confermando la complessiva affidabilità delle accuse formulate dallo ZZ, le rendeva credibili, ad avviso del giudice del merito, anche nella parte concernente il Di DA ed il NT,1 tanto più che, nei confronti di quest'ultimo era stato acquisito un ulteriore elemento di riscontro specifico.
Lo ZZ aveva invero dichiarato che costui, nel corso della rapina avvenuta l'11 marzo 1993 ai danni della sede 2 del Banco di Napoli in S. Ferdinando di Puglia, aveva rubato ed utilizzato un trattore per sfondare la vetrina dell'istituto bancario. Ebbene i CC. avevano sottoposto a fermo il NT perché indagato, in un distinto procedimento, anche per un, un'altra rapina consumata il 28 marzo 1994 ai danni dell'Ufficio Postale di Stornara mediante lo sfondamento della vetrata di tale ufficio con un trattore, a bordo del quale l'indagato era stato visto poco prima del fatto ed il Tribunale del riesame aveva disposto la cattura del NT per tale reato, valorizzando proprio quest'ultima circostanza. 2) Il NT ed il Di DA hanno proposto ricorso per cassazione. Con un'unica censura, si deduce la violazione degli artt.192 e 273 cod. proc. pen., nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. In particolare, quanto al Di DA, premesso che, ai sensi delle citate norme, la chiamata in correità non vale ad integrare i gravi indizi di colpevolezza necessari per l'adozione della misura cautelare, se non confermata da riscontri esterni specifici alla posizione del singolo accusato, si lamenta che il giudice del merito ha dedotto indizi di responsabilità a carico del ricorrente soltanto dalle accuse formulate dallo ZZ, senza che le stesse fossero confortate da un qual3ecsiasi riscontro attinente alla posizione dell'indagato.
Con riguardo poi alla posizione del NT, illogicamente un riscontro estrinseco è stato desunto dalla sottoposizione del ricorrente ad altro procedimento penale per una diversa rapina, consumata con modalità similari a quelle di una delle rapine per cui si procede. Invero l'assenza di qualsiasi connessione fra tali reati, consumati ad una distanza di dieci mesi, impediva di attribuire alla vicenda del 1994 qualsiasi rilievo indiziario;
tanto più che la stessa ascrivibilità al NT anche di quest'ultimo reato non era sicura, per il contrasto verificatosi al riguardo fra il G.I.P. ed il Tribunale del riesame.
La difesa ha depositato memoria.
3) La Seconda Sezione Penale, cui i ricorsi erano stati assegnati, li ha rimessi alle Sezioni Unite ai sensi dell'art.618 cod. proc. pen., segnalando l'esigenza di dirimere il contrasto, insorto nella giurisprudenza della Suprema Corte, in ordine al quesito se, ai fini dell'adozione delle misure cautelari, sia sufficiente una chiamata in correità, formulata da un altro coindagato purché intrinsecamente affidabile, o se invece sia necessario un qualche elemento obbiettivo di riscontro e, nell'ambito di quest'ultimo orientamento, in ordine ai criteri da adottarsi per giudicare soddisfatta quest'ultima esigenza.
4) Il primo problema sottoposto all'esame delle Sezioni Unite attiene al se la chiamata in correità, per poter concretare i gravi indizi di colpevolezza necessari per l'adozione della misura cautelare personale, debba essere. oltre che intrinsecamente attendibile, anche corredata da elementi di riscontro estrinseci, estranei alle dichiarazioni del chiamante.
La sufficienza dell'attendibilità intrinseca è affermata da una parte della giurisprudenza di questa Corte sul presupposto che, nella sfera cautelare, il parametro di valutazione della chiamata in correità non sia desumibile dal cit. art. 192/3 cod. proc. pen., concernente il diverso ambito della valutazione della prova richiesta per la condanna e che pertanto il giudizio sulla valenza delle accuse formulate da un coindagato rescinde da elementi di riscontro esterni, dovendo la chiamata di correo essere considerata alla stregua di qualsiasi altro indizio ed, al pari di questo, verificata nella sua gravità (Cass. V, CC. 12 ottobre 1990 n. 4849, Covelli, mass. 185.95 7;Cass.I ,CC. 4 novembre 1991 n. 4099, Mazzocchi, mass. 188. 666; Cass. I, CC. 19 ottobre 1993 n. 4254, Piccirello, mass. 195. 727; Cass. I, CC. 2 dicembre 1994 n. 5831, Verde). Alla medesima conclusione pervengono altre pronunzie, argomentando dal rilievo che l'art.273/1 cod. proc. pen. richiede, per l'applicazione delle misure cautelari, soltanto la gravità degli indizi e non anche gli ulteriori requisiti della precisione e della concordanza imposti dall'art.192/3 cod. proc. pen. e che pertanto le dichiarazioni accusatorie di un coindagato non abbisognano, per assurgere alla dignità di gravi indizi, degli specifici riscontri necessari per l'accertamento definitivo della colpevolezza (Cass. I, C.C. 15 ottobre 1993 n. 4206, Bagordo, mass. 195.92 6). Un opposto orientamento è invece seguito da altre sentenze di questa Corte, secondo le quali, affinché la chiamata di correo possa assurgere a grave indizio ai sensi dell'art.273 cod. proc. pen. è necessario che la stessa - in ragione della diretta applicabilità del cit.art.192 cod. proc. pen. o di una sorta di relativa presunzione di inaffidabilità, che caratterizza tal fonte di prova - sia corredata da riscontri esterni o quanto meno da un principio di riscontro di tale natura, idoneo a confortarne la portata accusatoria (Cass., I 17 gennaio 1992 n. 168, Alfieri, mass. mass. 189. 434; Cass., I, CC. 30 aprile 1992 n. 1825, Giuliano, mass.190.389; Cass., VI, CC. 1 febbraio 1994 n. 324, Greganti, mass. 197.151).
5) Le Sezioni Unite ritengono di aderire a quest'ultimo indirizzo con le precisazione di seguito indicate.
Devesi innanzi tutto escludere che l'inserimento dell'art.192 cod. proc. pen. fra le "Disposizioni Generali" del Libro III del codice di rito, intitolato "Prove" implichi, di per sé solo, che tale norma sia applicabile anche alla fase delle indagini preliminari ed in particolare alle misure cautelari.
Al contrario, la stessa intitolazione del Libro III persuade che le norme in esso contenute siano dettate specificamente per il giudizio, quali regole per l'accertamento della responsabilità dell'imputato, essendo noto che nelle indagini preliminari non si ricercano prove, ma soltanto elementi indiziari di tale spessore da rendere utile un rinvio a giudizio nella prospettiva di un condanna. Inoltre, se alcune delle disposizioni contenute nel citato Libro, quali gli artt.188 e 189 cod. proc. pen., tutelando valori di rilievo costituzionale, sono sicuramente applicabili anche alle indagini preliminari, a diversa conclusione deve prevenirsi per altre, quali gli artt.190 (in tema di diritto alla prova) e 190/bis, (sui requisiti della prova in casi particolari), che, per il loro stesso contenuto, riguardano soltanto la fase del dibattimento. Che poi l'art.192 cod. proc. pen. non sia applicabile alla fase delle indagini preliminari ed in particolare alle misure cautelari lo si ricava, oltre che dalla sua rubrica: "Valutazione della prova", dall'esame delle specifiche disposizioni da esso dettate. Invero il primo comma, che impone al giudice di valutare la prova, dando conto in motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati, non riguarda le ordinanze impositive delle dette misure, posto che la motivazione di questi provvedimenti è specificamente disciplinata dall'art.290 cod. proc. pen.. Inoltre il secondo comma, stabilendo che "l'esistenza di un fatto" non è desumibile da indizi che non siano "gravi precisi e concordanti" prescrive, in primo luogo, un criterio di valutazione diretto a verificare il sicuro accadimento di fatti, giuridicamente rilevanti, il quale integra il presupposto necessario del giudizio di responsabilità, incentrato sulla dimostrazione dei fatti ascritti all'imputato, ma non anche dell'applicazione delle misure cautelari, fondate soltanto sulla sussistenza di una qualificata probabilità di colpevolezza.
In secondo luogo, la medesima norma sottende un concetto di indizi - intesi come circostanze certe da cui può", logicamente dedursi l'esistenza del fatto da provare - che non coincide con la diversa e più ampia nozione degli indizi richiesti per l'applicazione di tali misure. Infine, la norma in esame richiede la sussistenza del triplice requisito della gravita, precisione e concordanza, mentre l'art.273 cod. proc. impone soltanto il requisito della gravità. Da tali rilievi consegue che, in assenza di un elemento testuale contrario, lo stesso ambito applicativo dei primi due commi deve essere riconosciuto anche al terzo ed al quarto comma, in tema di chiamata in reità o correità, posto che queste ultime norme sono state inserite nel medesimo articolo, subito dopo la disciplina sugli indizi.
Né varrebbe obbiettare, sulla scorta di un'autorevole dottrina, richiamata dalla difesa, che l'esclusione in via di principio dell'applicabilità alle indagini preliminari del Libro III del codice equivarrebbe a trasformare questa fase "in una terra di nessuno", non regolata in punto di prova. Si è già sottolineato che la ricerca delle prove è estranea alla fase delle indagini preliminari, così come lo è anche a quella dell'udienza preliminare, poiché, per il rinvio a giudizio, sono sufficienti soltanto indizi di tale gravità da rendere possibile la condanna dell'imputato. Deve aggiungersi che l'attività del P.M. nella fase delle indagini preliminari è specificamente regolata dal capo V del Libro V del codice con una disciplina autonoma, salvo particolari richiami delle disposizioni sulla prova;
che gli artt.292, secondo comma lett. C), 384, 273, 274, 267 cod. proc. pen., 13 del D.L. 13 maggio 1991 n.152, richiedendo, secondo i casi, la gravità o la sufficienza degli indizi, nonché la concretezza e la specificità dei fatti dai quali vanno desunte le esigenze cautelari dettano, di perciò stesso, i criteri di valutazione, cui il G.I.P. deve attenersi nell'adottare i provvedimenti riservatigli nella fase delle indagini preliminari. Ed, infine - quanto alla possibile utilizzazione in dibattimento degli elementi di prova assunti nelle indagini preliminari ex artt.500 e ss. cod. di rito - che soltanto in tal caso essi dovranno essere apprezzati dal giudice del dibattimento con lo specifico criterio di valutazione delle prove, ricercando cioè se gli stessi, da soli o con altri elementi acquisiti in dibattimento, siano idonei a dimostrare in modo incontrovertibile la responsabilità dell'imputato.
6) Una volta esclusa l'applicabilità dell'art.192 terzo e quarto comma, cod. proc. pen. alla sfera cautelare, la rilevanza della chiamata in correità o in reità, ai fini dell'adozione delle misure, deve essere apprezzata alla stregua dell'art.273 stesso codice, che impone la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza. Quanto al significato da attribuirsi a questi ultimi, deve ritenersi che essi siano costituiti da quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che - contenendo "in nuce" tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non valgono, di per sé, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato e tuttavia, consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei dimostrare tale responsabilità, fondando nel frattempo, come già rilevato, una qualificata probabilità di colpevolezza.
In questa prospettiva, la chiamata in correità deve essere valutata come ogni altro indizio. Ed a tal riguardo assume decisivo rilievo la sua fonte, costituita da soggetti coinvolti in grado diverso nel fatto per cui si procede o perché indagati per lo stesso reato o per reato connesso, ovvero perché indagati per altro reato, la cui prova influisce su quel fatto e può esserne, a sua volta, influenzata. Il dubbio sull'assoluto disinteresse della chiamata in correità, evidenziata da siffatta provenienza, giustifica la massima di esperienza che tale chiamata, diversamente dalla testimonianza, non può in nessun caso integrare, di per sé sola, un grave indizio di colpevolezza se non sia corroborata da riscontri estrinseci idonei a suffragarne l'attendibilità. A tal riguardo occorre precisare che questa massima di esperienza - già enucleata dalla giurisprudenza di questa Corte formatasi nella vigenza del codice abrogato (cfr. Cass.I, CC.22 dicembre 1986 n. 4221, Alfano, mass. 174. 747) - non ha soltanto un fondamento razionale, ma trova un'indiretta, ma precisa conferma negli artt.351 e 363 attinenti alla fase delle indagini preliminari. Queste norme invero dispongono che le persone indagate per lo stesso reato, ovvero per reati connessi o collegati soltanto sotto il profilo probatorio con il fatto per cui si procede, non possono essere esaminati senza l'assistenza di un difensore. Esse quindi riconoscono ai suindicati soggetti una posizione particolare che li distingue dal testimone e che, se - da un lato - li sottopone al rischio di rendere dichiarazioni a sé sfavorevoli senza l'assistenza di un'adeguata difesa - dall'altro - può, per converso, indurli a coinvolgere terzi al fine di occultare o attenuare le loro effettive responsabilità, cosi da qualificare come sospette le loro dichiarazioni.
Premesso che l'apprezzamento della chiamata in correità o in reità è in ogni caso rimessa al cauto apprezzamento del giudice del merito insindacabile in questa sede se non sotto il profilo della manifesta assenza o illogicità della motivazione, va ribadito che tale valutazione deve svolgersi sotto un duplice profilo. È innanzi tutto necessario che l'attendibilità dell'accusa venga valutata sotto il profilo intrinseco. A tal fine il giudice è tenuto ad apprezzarne la precisione, la coerenza interna e la ragionevolezza, nonché ad individuate il grado di interesse dell'autore per la specifica accusa, alla stregua della sua personalità e dei motivi che lo hanno indotto a coinvolgere l'indagato. Infine lo spessore dell'attendibilità intrinseca dalle chiamata è certamente influenzato dal tipo di conoscenza acquisita dal chiamante, variando a seconda che costui riferisca vicende a cui abbia partecipato o assistito, ovvero che abbia appreso "de relato". Inoltre, per quanto attiene al profilo dell'attendibilità c.d. estrinseca della chiamata, il giudice deve appurare se sussistano, o meno, elementi obbiettivi che la smentiscano e se la stessa sia confermata da riscontri esterni di qualsiasi natura, rappresentativi o logici, dotati di tale consistenza da resistere agli elementi di segno opposto eventualmente dedotti dall'accusato. Soltanto nel caso in cui l'indagine del giudice del mento abbia avuto un esito positivo in ordine ad entrambi i profili sopra indicati è consentito concludere che la chiamata in correità integri un grave indizio di colpevolezza a mente dei cit. art. 273 cod. proc. pen. 7) La soluzione negativa dell'ulteriore quesito, relativo al necessario carattere individualizzante dei riscontri, discende dal precedenti rilievi.
Si è già dimostrato che l'art.192, terzo e quarto comma, cod. proc. pen. non è applicabile alle indagini preliminari ed in particolare alle misure cautelari. Ne segue che l'esigenza di elementi confermativi, anche per l'adozione della misura cautelare, non(desumibile da questa norma, ove , sulla scorta di una parte della giurisprudenza di questa Corte, la si interpreti nel senso della necessità ( ai fini della condanna) di elementi di conferma individualizzanti nel confronti del singolo chiamato (Cass. I , 26 gennaio 1993 n. 682, Gesso, mass. 192.77 2; contra Cass. IÌ, 31 luglio 1993 n. 7502, Piscitelli, mass. 195.274). Si è inoltre rilevato che in tale ambito la chiamata in correità o in reità, trova la sua disciplina soltanto nel cit. art. 273 cod. proc. pen. e che pertanto tale chiamata, per poter giustificare l'adozione della misura, deve presentare una consistenza indiziaria tale da fondare una qualificata probabilità di colpevolezza. Pertanto il ruolo dei riscontri estrinseci si specifica come rivolto ad assicurare alla chiamata un rilevante grado di affidabilità così da superare l'alone di sospetto connaturato nella sua provenienza. In questa prospettiva è sufficiente una conferma "ab extrinseco" della credibilità della chiamata, considerata nel suo complesso, attraverso una serie di riscontri che per numero, precisione e coerenza, siano idonei a confermare quantomeno le modalità obbiettive dei fatto descritte dal chiamante, in modo da allontanare, a livello indiziario il sospetto che costui possa aver mentito. Ne consegue che, non è invece indispensabile che i riscontri riguardino in modo specifico la posizione soggettiva del chiamato, poiché l'assenza di questo ulteriore requisito - nell'ipotesi in cui non risultino elementi contrari al coinvolgimento di costui - non esclude, di per sé, anche per la naturale incompletezza delle indagini, l'attendibilità complessiva della chiamata, una volta che la stessa sia stata accertata sia sotto profilo intrinseco, sia - nei termini anzidetti sotto quello estrinseco.
8) Scendendo all'esame della fattispecie concreta, è da rilevare che, come evidenziato nell'ordinanza impugnata, le ammissioni del chiamante ZZ hanno trovato nelle indagini di P.G. una serie di molteplici e puntuali riscontri in ordine allo svolgimento obbiettivo dei singoli episodi di rapina contestati. Tali dichiarazioni sono state invero confermate quanto alle modalità dell'ingresso nella banche rapinate (sfondamento delle vetrine), ai mezzi all'uopo impiegati, a quelli utilizzati per la fuga (autovetture, camion e jeep), al numero dei correi penetrati negli istituti di credito e di quelli che avevano comunque cooperato alle operazioni, alle armi usate, alle somme di denaro sottratte, ai motivi dell'insuccesso di alcune rapine, al furto dei mezzi utilizzati ed al dialetto cerignolese o meridionale dei rapinatori. Inoltre ulteriori elementi di riscontro sono emersi sia da quelle indagini, sia dalle ammissioni di altri "collaboranti" circa il coinvolgimento dei coindagati CU e AT. Infine un ulteriore riscontro specifico a carico del NT è stato desunto dal fatto che le modalità di esecuzione di una delle rapina, per cui si procede, erano risultate identiche a quelle di altra rapina, consumata nel 1994, per la quale l'indagato è stato sottoposto a misura cautelare.
Il G.I.P., valutando le accuse formulate dallo ZZ alla stregua della pluralità, della precisione e della coerenza dei detti riscontri, le ha ritenuto credibili anche nella parte relativa al coinvolgimento dei due ricorrenti.
Tale conclusione non è sindacabile in questa sede perché sorretta da logica e puntuale motivazione ed inoltre aderente ai principi di diritto sopra enunciati.
I ricorsi debbono essere quindi respinti.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in camera di consiglio il 21 aprile 1995.