Sentenza 4 maggio 2005
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, la chiamata di correo de relato, effettuata da un collaboratore di giustizia, può costituire grave indizio di colpevolezza, ex art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen., solo quando è sorretta da riscontri esterni individualizzanti, in quanto tali, aventi valore dimostrativo non solo in ordine all'accertamento della verificazione del fatto di reato, ma anche in ordine alla sua attribuzione e riferibilità al soggetto colpito dalla misura restrittiva della libertà personale; infatti, l'art. 273, comma primo bis, cod. proc. pen. introdotto dall'art. 11 della legge n. 63 del 2001, attuativa della legge costituzionale sul giusto processo - interpretato alla luce degli art. 3, comma primo e 27, comma secondo, Cost. che costituiscono il fondamento del sistema cautelare - impone, con il rendere applicabili le disposizioni generali sulle prove, richiamandone esplicitamente talune, tra cui l'art. 192, commi terzo e quarto, cod. proc. pen., l'osservanza delle regole di esclusione e di valutazione probatoria anche nella materia cautelare, equiparando nella sostanza il valore dei gravi indizi di colpevolezza a quello della prova e richiedendo che i primi possiedano il crisma della elevata probabilità o dell'elevato grado di credibilità razionale, nel quale si identifica la certezza processuale. Con la conseguenza che - alla luce della nuova disciplina di cui all'art. 273, comma primo bis succitato - i gravi indizi non sono altro che "una prova allo stato degli atti", valutata dal giudice allorché la formazione del materiale probatorio è ancora in itinere e non è stato sottoposto al vaglio del contraddittorio dibattimentale ed è precisamente questo aspetto dinamico e non la loro differente capacità dimostrativa a contraddistinguerli rispetto alla prova idonea a giustificare la pronuncia di condanna.
Commentari • 4
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
- 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Trapani con ordinanza del 9 maggio 2025 ha rimesso alla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 24-bis c.p.p., la risoluzione della questione sulla competenza per territorio dopo che, a seguito della propria dichiarazione di incompetenza, i diversi giudici cui era stata trasmessa la richiesta del PM ai sensi degli artt. 22 e 27 c.p.p., avevano declinato la propria competenza e il procedimento era tornato pendente innanzi alla stessa Autorità giudiziaria (GIP di Trapani) che per primo aveva declinato la competenza. 2. La vicenda processuale può essere così sinteticamente riassunta: il GIP del Tribunale di Trapani …
Leggi di più… - 3. Quali informazioni nella richiesta di proroga delle indagini? (Cass. 5782/13)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 febbraio 2021
a richiesta di proroga del termine per la conclusione delle indagini preliminari, da notificare all'indagato per consentirgli di "controdedurre", deve contenere, ai sensi dell'art. 406 c.p.p., l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che giustificano la proroga. Quanto al requisito dell'indicazione della "notizia di reato", lo stesso è assolto con l'indicazione delle ipotesi di reato per le quali vengono svolte le indagini, senza che siano necessarie indicazioni temporali e spaziali del fatto nè delle norme che s'intendono violate in concreto. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE (ud. 04/12/2012) 05-02-2013, n. 5782 SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri …
Leggi di più… - 4. Lecito registrare conversazioni alle quali si prende parte (Cass.5241/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 ottobre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/05/2005, n. 19867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19867 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 04/05/2005
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 1876
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 004337/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO CR VI, N. IL 28/07/1964;
avverso ORDINANZA del 06/12/2004 TRIB. LIBERTÀ di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. GALASSO Aurelio, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito l'Avv. BERNI per il ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 6.12.2004, il Tribunale di Palermo rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Lo RI VI avverso la misura cautelare della custodia in carcere, applicatagli dal GIP dello stesso tribunale in data 5.11.2004 per il delitto di partecipazione all'associazione di stampo mafioso operante nel territorio di Partinico, rilevando che i gravi indizi di colpevolezza potevano trarsi dalla chiamata di correo del collaborante ID LE e dai contenuti delle numerose conversazioni intercettate dalle quali emergeva l'inserimento dell'indagato nel sodalizio criminale con il ruolo di esattore delle somme estorte agli operatori economici della zona. Il tribunale riteneva altresì esistenti le esigenze cautelari per la ragione che non erano stati forniti elementi idonei a superare la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. e che, comunque, erano comprovati il pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie e il pericolo di ruga. Il difensore dell'indagato ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per i seguenti motivi: a) omessa pronuncia sulle questioni dedotte dinanzi al tribunale del riesame con la memoria difensiva del 29.11.2004; b) violazione dell'art. 273, comma 1-bis, in relazione all'art. 192, comma 3, c.p.p., sull'assunto che il tribunale aveva erroneamente reputato che, ai fini cautelari, la chiamata di correo, per di più "de relato" non avesse bisogno di riscontri estrinseci individualizzanti;
c) erronea applicazione degli artt. 110 e 416-bis c.p. per avere il tribunale ritenuto la partecipazione dell'indagato all'associazione maliosa, non avendo chiare le differenza esistenti tra il delitto associativo e il concorso esterno;
d) violazione dell'art. 275, comma 3, c.p.p. e vizi logici della motivazione nell'accertamento delle esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - Deve essere preliminarmente disatteso, per la sua genericità, il motivo di ricorso col quale è stato dedotto l'omesso esame delle questioni prospettate dinanzi al tribunale del riesame con la memoria difensiva del 29.11.2004, in quanto - come ha esattamente rilevato il Procuratore Generale nell'udienza camerale - il ricorrente non ha specificato quali questioni siano state dedotte ne' ha precisato quale sia la loro rilevanza ai fini della decisione cautelare. 2. - Col secondo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione dell'art. 273, comma 1-bis, c.p.p. per avere il tribunale erroneamente ritenuto che, ai fini cautelari, la chiamata di correo, per di più "de relato", non avesse bisogno di riscontri estrinseci individualizzanti.
Sulla necessità di riscontri individualizzanti alla chiamata in correità, quale condizione per l'emissione di una misura cautelare personale, va registrato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità.
Secondo un primo orientamento, gli elementi confermativi della chiamata non devono essere necessariamente costituiti da riscontri "individualizzanti", giacché, altrimenti, verrebbe meno la sostanziale differenza tra la nozione di "prova", funzionale ai fini del giudizio sulla responsabilità penale, e quella di "indizio grave", funzionale all'applicazione di una misura cautelare (Cass., 24 aprile 2003, Esposito;
18 aprile 2002, Battaglia;
16 ottobre 2003, Di Fresco;
11 maggio 2004, Zini).
L'opposto indirizzo ritiene, invece, che - a seguito del richiamo alle disposizioni dell'art. 192, comma 3 e 4, contenuto nel comma 1- bis dell'art. 273, inserito dall'art. 11 della l. 1.3.2001, n. 63, attuativa della legge costituzionale sul giusto processo - la chiamata di correo possa costituire grave indizio di colpevolezza soltanto quando è sorretta da riscontri esterni individualizzanti (Cass., 14 novembre 2001, Caliò; 7 febbraio 2002, Selliamone;
28 agosto 2002, Desogus), dato che, se così non fosse, non si riuscirebbe a comprendere quale reale valore prognostico in ordine alla elevata probabilità di colpevolezza possa assegnarsi ad una chiamata di correo, che, per il fatto di non essere confermata da un riscontro munito del carattere individualizzante, può avere valore dimostrativo, tutt'al più, rispetto all'accertamento della verificazione del fatto, ma certamente non riguardo all'attribuzione del fatto stesso e alla riferibilità di esso alla posizione soggettiva del soggetto colpito dalla misura restrittiva della libertà personale. Si è pure osservato che se si dovesse considerare superflua la individualizzazione dei riscontri esterni, resterebbe affatto devitalizzata la carica innovativa del comma 1-bis dell'art. 273, la cui introduzione ha inteso proprio superare le precedenti posizioni giurisprudenziali cristallizzate nella nota sentenza delle Sezioni Unite 21 aprile 1995, ric. Costantino. Il Collegio ritiene di dovere condividere tale linea interpretativa, considerandola confortata, oltre che dall'esplicito richiamo all'art. 192, comma 3 e 4, operato dal comma 1-bis dell'art. 273 c.p.p., da univoci e convergenti argomenti di ordine logico e sistematico desumibili da una lettura costituzionalmente orientata della normativa alla luce dell'art. 13 Cost., che proclama "inviolabile" la libertà personale, e dell'art. 27, comma 2, Cost, secondo cui l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Infatti, le richiamate norme costituzionali ed i valori che esse esprimono, rappresentando la linfa vitale del sistema cautelare, rendono doveroso per il giudice il ricorso all'interpretazione adeguatrice della disciplina della prova cautelare in modo da ritenere che l'indagato e l'imputato non ancora raggiunto da pronuncia di condanna possano essere sottoposti a misure restrittive della libertà personale soltanto quando risulti dimostrata, allo stato degli atti, la loro responsabilità rispetto al reato contestato, ossia quando sia munita di affidabile base razionale la prognosi relativa al futuro accertamento della colpevolezza.
3. - Queste riflessioni rendono chiare le ragioni per le quali il Collegio non può neppure aderire alla posizione interpretativa per cui il comma 1-bis dell'art. 273 c.p.p. imporrebbe la presenza di riscontri solo "parzialmente individualizzanti", intesi come quelli che consentono di collocare la condotta del chiamato in correità nello specifico fatto dell'imputazione provvisoriamente elevata, restando pur sempre nell'ambito di un giudizio limitato all'apprezzamento dei presupposti indispensabili per la cautela personale e non nel giudizio di cognizione (Cass., 2 luglio 2001, PM in proc. Tramone;
2 ottobre 2001, Calabretta;
21 agosto 2002, Musitano;
14 gennaio 2004, Vatinno). In tale prospettiva, è stato precisato che "i riscontri obiettivi delle dichiarazioni accusatorie, pur dovendosi ritenere indispensabili con l'introduzione della novella suddetta, non necessariamente devono raggiungere quel livello di individualizzazione occorrente per la formazione della prova nel giudizio di merito, essendo, invece, sufficiente una ricostruzione logica degli stessi che consenta di valutare appieno l'attendibilità del dichiarante e di offrire un quadro storico della vicenda narrata del tutto rispondente al vero ed in cui la posizione dell'accusato trovi collocazioni sintomatiche della sua colpevolezza" (Cass., 26 giugno 2002, Berretta). Un simile indirizzo, che potrebbe definirsi "intermedio", muove dalla premessa, ambigua e fuorviante, della distinzione tra prova e indizio cautelare fondata sulla differente capacità dimostrativa:
soprattutto, una tale linea di pensiero offre una versione riduttiva della portata della disciplina introdotta dall'art. 11 della l. n. 63 del 2001, trascurando che questa, col rendere applicabili le disposizioni generali sulle prove e col richiamare esplicitamente talune di esse, comprese quelle di cui al terzo e al quarto comma dell'art. 192, impone l'osservanza delle regole di esclusione probatoria e delle regole di valutazione anche nella materia cautelare, equiparando, nella sostanza, la valenza dimostrativa dei gravi indizi di colpevolezza a quella della prova e richiedendo che i primi possiedano il crima della elevata probabilità o dell'elevato grado di credibilità razionale, nel quale si identifica la certezza processuale.
Di conseguenza, non è esatto continuare a differenziare, rispetto alla prova, la minore idoneità degli indizi cautelari a dimostrare il "thema probandum", quasi che essi abbiano valore di una "semipiena probatio", ne' è corretto pretendere, per lo stesso motivo, una individualizzazione soltanto "parziale" dei riscontri alla chiamata in correità. Più corretto è, invece, affermare - alla stregua della nuova disciplina dell'art. 273 - che i gravi indizi non sono altro che una "prova allo stato degli atti", valutata dal giudice allorché la formazione del materiale probatorio è ancora "in itinere" e non è stato sottoposto al vaglio del contraddittorio dibattimentale. Su questo specifico piano, più che sulla differente capacità dimostrativa, passa la vera distinzione tra prova e indizi cautelari, i quali, pur non potendo ovviamente giustificare una pronuncia di condanna, devono rendere razionale e credibile, vale a dire altamente probabile, la prognosi di colpevolezza. Del resto, è utile sottolineare che, già prima dell'innovazione apportata dalla l. n. 63 del 2001 al testo dell'art. 273 c.p.p., posizioni sostanzialmente non dissimili erano state espresse allorquando era stato chiarito che la valutazione dei gravi indizi cautelari corrisponde ad un "incisivo giudizio prognostico, tanto lontano da una sommaria delibazione e tanto prossimo ad un giudizio di colpevolezza, sia pure presuntivo, poiché condotto 'allo stato degli atti' e non su prove ma su indizi" (Corte cost., 24 aprile 1996, n. 131). Pertanto, va conclusivamente condivisa l'opinione espressa in dottrina secondo cui la l. n. 63 del 2001 ha voluto configurare un "giusto processo cautelare", all'interno del quale "solo l'individualizzazione del riscontro è in grado di fondare la capacità dimostrativa e la persuasività probatoria della chiamata in correità e, per il loro tramite, la razionalità della decisione cautelare".
4. - A questo punto, deve porsi in risalto che l'applicazione della misura cautelare è stata giustificata non solo in riferimento alla chiamata in correità, ma anche sulla base di ulteriori indizi, ritenuti nella stessa motivazione gravi e bastevoli, da soli, a giustificare la prognosi di colpevolezza.
Invero, il tribunale ha dettagliatamente riportato il contenuto di numerose intercettazioni e l'ha coerentemente interpretato ricavando precisi e univoci elementi alla cui stregua, con argomentazioni immune da mende logiche e giuridiche, sono stati considerati dimostrati l'inserimento dell'indagato nel sodalizio mafioso facente capo ai Vitale e la sua partecipazione alle attività estorsive. Lo sviluppo della motivazione è fondato su una coerente analisi critica degli elementi indizianti tratti dalle intercettazioni e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale è stato dato pienamente conto del grado di inferenza degli indizi e dell'attitudine dimostrativa degli stessi in ordine all'accertamento dei fatti contestati e alla qualificazione giuridica degli stessi nella figura del delitto associativo ex art. 416-bis c.p. Per tali punti, dunque, la motivazione dell'ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento degli indizi gravi di colpevolezza prescritti dall'art. 273 c.p.p. per l'emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito.
Pertanto, considerato che la motivazione dell'ordinanza non è censurabile neppure sotto il profilo delle esigenze cautelari, va riconosciuto che la presenza dell'errore di diritto che inquina il ragionamento seguito dal giudice di merito per escludere la necessità di riscontri individualizzanti alla chiamata del collaboratore di giustizia non può determinare l'annullamento della decisione del tribunale, per la precisa ragione che nella stessa motivazione sono stati ritenuti sussistenti altri gravi indizi che di per sè, indipendentemente dalla chiamata, rappresentano idonea base giustificativa per l'applicazione del provvedimento coercitivo. Deve trarsene il corollario che la violazione dell'art. 273, comma 1-bis, in relazione all'art. 192, commi 3 e 4, c.p.p., è rimasta priva di influenza sull'esito della vicenda cautelare e che l'error iuris deve essere oggetto di rettificazione ad opera della Corte di legittimità ai sensi del primo comma dell'art. 619 c.p.p.. In conclusione, rettificata la motivazione dell'ordinanza impugnata nei termini sopra precisati, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria provvederà all'adempimento di cui all'art. 94, comma 1 bis, disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone che sia trasmessa, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1 bis, disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 4 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2005